Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 286 del 13/04/2016

     Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ribadisce, in via preliminare, come la sua parte politica non abbia alcuna intenzione di assumere atteggiamenti ostruzionistici nei confronti dell'esame dei disegni di legge in titolo, in generale, e, in particolare, nei confronti del disegno di legge n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati.

Con riferimento a quest'ultimo, peraltro, non può non rilevarsi come il complesso degli interventi dallo stesso recati, si riduca in realtà a ben poca cosa e come parlare del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento come di un testo di "riforma del processo penale" sia un'affermazione priva di qualsiasi attinenza con la realtà, essendo assai più limitato l'impatto delle modifiche proposte nel testo medesimo.

A ciò deve aggiungersi che il testo in questione presenta, anche ad un primo esame, numerosi profili di criticità sui quali interventi correttivi appaiono palesemente indispensabili. E così, già all'articolo 2, si può rilevare una problematica formulazione al comma 3 dello stesso, che riprende testualmente l'ultima parte del secondo comma del nuovo articolo 162-ter del codice penale - come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2067 - senza però riproporre anche il rinvio all'articolo 240 secondo comma, che quindi non si applicherebbe in via transitoria senza che di ciò sia rinvenibile alcuna ragione giustificativa. Per quanto riguarda poi il successivo articolo 3, senza enfatizzare il rilievo dell'intervento sull'articolo 416-ter del codice penale, va però sottolineato come la modifica proposta sostituisce il testo dell'articolo in questione introdotto nel 2014, che rispondeva all'esigenza di una definizione del trattamento sanzionatorio, per la fattispecie di cui al citato articolo, adeguatamente differenziato, rispetto all'ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa, ipotesi pacificamente di maggiore gravità.

Dopo essersi soffermato brevemente sul comma 3 dell'articolo 7 - in ordine al quale rileva come l'articolazione ivi prevista per l'espressione dei pareri parlamentari  non si raccordi adeguatamente con quella prevista per gli adempimenti del Governo - il senatore Caliendo sottolinea come la maggior parte delle deleghe previste dal disegno di legge n. 2067 si caratterizzi per un'eccessiva genericità dei principi e criteri direttivi delle stesse e, a titolo esemplificativo, si sofferma brevemente sull'articolo 8 del disegno di legge, recante delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziario.

Passando a prendere in esame le modifiche al codice di procedura penale, il senatore Caliendo richiama l'attenzione, innanzitutto, sulla riformulazione del comma 3 del nuovo articolo 410-bis introdotto dall'articolo 11, in merito al quale sottolinea come la possibilità del reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, nell'ipotesi in questione, susciti perplessità per la continuità tra l'organo che ha adottato il provvedimento oggetto di reclamo e quello che decide sul reclamo medesimo.

Quanto alle modifiche apportate all'articolo 428 del codice di procedura penale, in materia di impugnazione della sentenza a non luogo a procedere, dall'articolo 13 del disegno di legge n. 2067, il senatore Caliendo manifesta perplessità sulla scelta di riproporre l'appello come strumento di impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere e, soprattutto, sull'ulteriore previsione che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello esclusivamente ai motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Al riguardo il senatore Caliendo sottolinea che, per quanto gli costa, in realtà l'unica fattispecie in concreto rilevante nella prassi giurisprudenziale, ai fini della decisione sui ricorsi in Cassazione avverso le sentenze a non luogo a procedere, è quella della lettera e) del comma 1 dell'articolo 606 citato, e cioè a vale a dire quella attinente alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della disposizione.

In merito alle modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato introdotta dall'articolo 15, il senatore Caliendo si sofferma in particolare sul nuovo comma 6-bis dell'articolo 438 citato, introdotto dal comma 3 del predetto articolo 15. Stabilire che la richiesta di giudizio abbreviato determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, appare una scelta problematica e difficilmente compatibile con l'esigenza di una valorizzazione del ricorso a tale rito speciale, ricorso che invece nella logica del codice andrebbe incentivato considerate le finalità deflattive del medesimo.

Dopo aver manifestato perplessità sulla riduzione da 250 euro a 75 euro del valore di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, conseguente agli interventi di cui agli articoli 19 e 20 del disegno di legge n. 2067 - in quanto tali modifiche ridurrebbero l'efficacia deterrente dell'apparato sanzionatorio, sotto il profilo specificamente considerato - il senatore Caliendo si sofferma sulla modifica apportata all'articolo 591 del codice di procedura penale dal comma 3 dell'articolo 21, osservando come la previsione che l'inammissibilità dell'impugnazione possa essere dichiarata dal Giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato - seppure limitatamente ai casi di cui al comma 1 lettera a), limitatamente al difetto di legittimazione, b) e c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), del medesimo articolo 591 - gli appaia non condivisibile nel merito e, in ogni caso, risulti inconcepibile il fatto che non sia stato previsto almeno un termine entro il quale tale decisione deve intervenire.

Quanto alla modifica apportata all'articolo 603 del codice di procedura penale dal comma 3 dell'articolo 22, la stessa risulta difficilmente compatibile, sotto il profilo costituzionale, con il principio di parità della parti processuali. La modifica in questione prevede, infatti, che nel caso di appello del Pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Qualora invece l'appello sia proposto dall'imputato contro la sentenza di condanna per i medesimi motivi, non sarebbe previsto un analogo obbligo e ciò non si vede come possa giustificarsi sul piano costituzionale, né si comprende a quale logica corrisponda.

Dopo aver manifestato perplessità sul disposto del comma 10 dell'articolo 23, il senatore Caliendo richiama l'attenzione - sempre con riferimento ai profili concernenti la disciplina delle impugnazioni - sul principio e criterio direttivo contenuto nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 30. Al riguardo, sottolinea che prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello, nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace, dovrebbe corrispondere ad una logica che ritiene differenziabili le garanzie processuali sulla base della minore gravità del reato contestato. Si tratta di un approccio, a suo avviso, palesemente insostenibile e asistematico. Ancora maggiori sono le perplessità sollevate dal principio e criterio direttivo di cui alla lettera e) del predetto comma 1 dell'articolo 30. Prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di Appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del Pubblico ministero presso il giudice di primo grado può avere un senso con riferimento ai casi di avocazione, ma è invece incomprensibile con riferimento ai casi di acquiescenza, in quanto nella stragrande maggioranza di questi - alla luce del disposto degli articoli 585, comma 2, e 548, comma 2, del codice di procedura penale - qualora in concreto vi sia acquiescenza del Pubblico ministero presso il giudice di primo grado ciò significherà che saranno decorsi anche i termini per impugnare per il Procuratore generale presso la Corte di Appello, per cui lo spazio applicativo della disposizione in questione, per questo aspetto, è nullo o comunque limitatissimo.

Conclude auspicando che l'esame dei disegni di legge in titolo possa essere un'occasione di confronto costruttivo tra tutte le forze presenti in Commissione e rivolgendo, altresì, un invito al Governo a prestare particolare attenzione all'esigenza di una maggiore specificazione dei principi e criteri direttivi delle deleghe, che ad esso sono conferite dal testo approvato dalla Camera dei deputati per il disegno di legge n. 2067.

 

            Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.