Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 286 del 13/04/2016

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 54-B

Art.  1

1.1

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. – 1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 3. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

            a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;

            b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi incita a commettere o commette atti di discriminazione di cui ai commi 2, 3 e 4;

            c) con la reclusione da due a sei anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

        2. Qualunque discriminazione tra persone fisiche, in ragione della loro appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso, è vietata, laddove operata da chi esercita un potere, di fatto o di diritto, il cui esercizio è idoneo ad arrecare un danno ingiusto.

        3. Il comma 2 si applica anche:

            a) alle discriminazioni ivi previste, quando operate in ragione della non appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso;

            b) alle discriminazioni ivi previste, quando operate nell'erroneo o presunto presupposto dell'appartenenza o non appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso;

            c) alle discriminazioni ivi previste, quando l'appartenenza o la non appartenenza siano desunte dal nome, dalla residenza e dai costumi dei destinatari.

        4. I commi 2 e 3 si applicano altresì laddove la discriminazione ivi prevista sia effettuata nei confronti degli appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso, che sia stato vittima della Shoah, come accertata ai sensi della legge 20 dicembre 1945, n. 10 del Consiglio di Controllo Alleato, ovvero del crimine di genocidio, accertato ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

        5. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri 'scopi l'incitamento alla discriminazione di cui ai commi 2, 3 e 4 o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sei anni''.

        2. All'articolo 6 della legge 9 ottobre 1967, n. 962, il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''È punito con la reclusione, da quattro a dieci anni chiunque:

            a) costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso;

            b) compie in pubblico, o in luogo aperto al pubblico, una delle azioni od omissioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;

            c) compie una delle azioni od omissioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, al fine di interdire l'accesso in un luogo pubblico o aperto al pubblico''.

        3. L'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 414 – (Comportamenti idonei a provocare la commissione di delitti). – 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni colui che istiga a commettere uno o più delitti. La pena si applica soltanto quando la condotta di cui al primo periodo sia espressa con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità dell'istigato, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili.

        2. La pena è aumentata della metà se l'istigazione di cui al comma l riguarda:

            a) delitti di terrorismo, anche internazionale;

            b) crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232;

            c) delitti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;

        3. Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, senza istigazione e fuori dei casi di cui all'articolo 302, compie, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 1, l'apologia della commissione di un delitto.

        4. La pena è aumentata della metà se l'apologia, ai sensi del comma 3, consiste nella negazione dell'accertamento operato, ai sensi della legge 20 dicembre 1945, n. 10 del Consiglio di Controllo Alleato, dal Tribunale militare di Norimberga, in ordine alle responsabilità della Shoah, anche quando avvenga con distribuzione, divulgazione o pubblicità di materiale scritto o con mezzo telematico''».

        Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Contrasto e repressione della propaganda del genocidio e modifica all'articolo 414 del codice penale».

1.2

LA RELATRICE

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 954, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ''ovvero istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente'';

            b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: '', in qualsiasi modo, istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente''».

1.3

MALAN

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ''ovvero istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente;

            b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: '', in qualsiasi modo, istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente''».

1.4

LUMIA, CASSON, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, FILIPPIN, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ''ovvero istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente'';

            b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: '', in qualsiasi modo, istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente''«.

1.5

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. Il primo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Chiunque istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'aver agito pubblicamente o mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62:

        1) con la reclusione da uno a tre anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

        2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 250, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni''.

        1-bis. Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

        ''Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione.

        È punita come apologia di reato, ai sensi del terzo comma, anche la condotta di colui che nega la realtà di fatti sanzionati come crimini storici, quando, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, la comunicazione è data occultando o travisandone la provenienza, ovvero mediante costruzione artefatta di fonti''».

1.6

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

        ''Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con una delle seguenti modalità:

            a) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;

            b) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

            c) laddove la natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, sia idonea ad occultare la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero a determinare una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, allo scopo di negare gli effetti concretamente verificati si di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso''».

1.7

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Dopo il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

        ''Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, nega i crimini verificati si come effetto di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso, quando ciò avvenga in una delle seguenti modalità:

            a) occultando la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero determinando una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, in ragione della natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, anche per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili

            b) in luogo pubblico, anche rivolgendosi 'ad un uditorio occasionale;

            c) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62''».

1.8

CALIENDO, CARDIELLO, PALMA, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:» fino alla fine del capoverso «3-bis» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

            b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

            c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

1.9

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ''ovvero istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente'';

            b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: ''in qualsiasi modo istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente''

            c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente».

1.10

BONFRISCO

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le parole: «sono apportate le seguenti modificazioni»;

            b) al comma 1, premettere al capoverso «3-bis»:

        «1. al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

        2. al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

        3. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:».

1.11

DE PETRIS, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ''ovvero istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente'';

            b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: '', in qualsiasi modo, istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente'';

            c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:''».

1.12

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente».

1.13

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente».

1.14

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «3-bis» sopprimere le parole da: «tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

1.15

MALAN

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «tenendo conto dei fatti» al termine del capoverso.

1.16

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, capoverso «d-bis;», sostituire le seguenti parole: «, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.» con le seguenti: «e giudizialmente accertati da un Tribunale internazionale competente».

1.17

BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

1.18

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le seguenti parole: «, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

1.19

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «3-bis» , sopprimere le parole da: «ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

1.20

MALAN

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

1.21

LUMIA, CASSON, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, FILIPPIN, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1, capoverso «d-bis», sopprimere le seguenti parole: «, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

1.22

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, capoverso «3-bis», in fine, dopo le parole: «è membro.», aggiungere le seguenti: «Ai fini del presente articolo si considera svolta pubblicamente la condotta messa in atto mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62. Il precedente periodo si applica altresì alla condotta che ha luogo con l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica, ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, quando la comunicazione è data occultando o travisandone la provenienza».

1.23

CALIENDO, CARDIELLO, PALMA, MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. All'articolo 414 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, numero 1, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre'';

            b) il quarto comma é sostituito dal seguente: ''Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo crimini contro l'umanità la pena é della reclusione da due a sei anni. La pena é della reclusione da tre a otto anni se il fatto é commesso attraverso strumenti informatici o telematici''».

1.24

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        «2. all'articolo 414, primo comma, numero 1, del codice penale, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre''».

1.25

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 414 del codice penale sono aggiunti i seguenti:

        ''Fuori dei casi di cui all'articolo 302, è punito con la multa da 5.000 euro fino a 10.000 euro chiunque pone in essere attività di negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, distribuendo, divulgando o pubblicizzando materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso.

        La pena di cui ai commi terzo e primo è aumentata, rispettivamente, nei confronti di chi fa apologia o incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici. o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili''».