Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 286 del 13/04/2016

Tuttavia il senatore PALMA (FI-PdL XVII) insiste per illustrare le ragioni dell'emendamento soppressivo che egli ed altri componenti del suo Gruppo hanno presentato al disegno di legge n. 1627, come approvato dalla Camera dei deputati. Osserva, infatti, che il testo contiene una serie di errori ed asimmetrie tecniche, nonché disposizioni di dubbia costituzionalità. Così non comprende come mai si preveda per il reato di depistaggio la stessa pena prevista per il reato di favoreggiamento, ossia la reclusione fino a quattro anni, che è però inferiore alla pena prevista per una serie di fattispecie penali in materia di falsità di atti, di cui agli articoli 476 e seguenti del codice penale, per le quali si prevede una reclusione fino a sei anni e che risulterebbero inapplicabili alle condotte assorbite nella fattispecie di depistaggio, con una conseguente attenuazione del relativo trattamento sanzionatorio in palese contrasto con le finalità perseguite dal testo in questione. Da questo punto di vista la norma in esame deve essere evidentemente corretta. Con riferimento poi alle circostanze aggravanti, non comprende come mai, pur essendo prevista la medesima pena, ossia fino a quattro anni di reclusione per il reato di depistaggio e il reato di favoreggiamento si preveda una diminuzione premiale nelle ipotesi di collaborazione soltanto per il reato di depistaggio e non anche per il reato di favoreggiamento. Sotto questo profilo, è evidente una disparità di trattamento di condotte, illegittima dal punto di vista costituzionale. Quindi la ragione dell'emendamento soppressivo è che l'opposizione di cui il suo Gruppo è espressione non può assumersi la responsabilità di riscrivere un testo indifendibile che politicamente fa capo alla maggioranza di Governo. Auspica tuttavia che il relatore possa ridefinire il reato di depistaggio alla luce dei rilievi appena fatti o comunque in modo ragionevole rispetto al testo inapplicabile approvato dalla Camera dei deputati. L'oratore ritiene che sia più logico costruire il reato di depistaggio come un reato proprio, a carico dei pubblici ufficiali perché, in ultima analisi, si tratta di tutelare l'affidabilità che l'autorità giudiziaria può avere nei confronti di determinati soggetti.