Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 286 del 13/04/2016

 

GIUSTIZIA    (2ª)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016

286ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

D'ASCOLA 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.  

 

            La seduta inizia alle ore 14,05.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri.  -  Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati 

(984) LO GIUDICE ed altri.  -  Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 marzo.

 

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore PALMA (FI-PdL XVII) il quale tiene a precisare che, insieme ad altri componenti del suo Gruppo, ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1627 per ragioni che vorrebbe illustrare fin da subito. Ciò al fine di evitare erronee interpretazioni sull'atteggiamento di Forza Italia in ordine all'introduzione del reato di depistaggio; a nome del Gruppo infatti dichiara la più ampia disponibilità per l'introduzione del reato in questione, a condizione, che sia modificato il testo approvato dalla Camera, evidentemente pieno di errori tecnici.

 

Il presidente D'ASCOLA avverte che il relatore, senatore Casson, nella seduta odierna illustrerà uno schema di testo unificato che probabilmente contiene modifiche rilevanti rispetto al disegno di legge approvato dalla Camera e, pertanto, potrebbe essere più opportuno che il senatore Palma svolga il suo intervento dopo che sarà illustrato lo schema di testo unificato predetto.

 

Tuttavia il senatore PALMA (FI-PdL XVII) insiste per illustrare le ragioni dell'emendamento soppressivo che egli ed altri componenti del suo Gruppo hanno presentato al disegno di legge n. 1627, come approvato dalla Camera dei deputati. Osserva, infatti, che il testo contiene una serie di errori ed asimmetrie tecniche, nonché disposizioni di dubbia costituzionalità. Così non comprende come mai si preveda per il reato di depistaggio la stessa pena prevista per il reato di favoreggiamento, ossia la reclusione fino a quattro anni, che è però inferiore alla pena prevista per una serie di fattispecie penali in materia di falsità di atti, di cui agli articoli 476 e seguenti del codice penale, per le quali si prevede una reclusione fino a sei anni e che risulterebbero inapplicabili alle condotte assorbite nella fattispecie di depistaggio, con una conseguente attenuazione del relativo trattamento sanzionatorio in palese contrasto con le finalità perseguite dal testo in questione. Da questo punto di vista la norma in esame deve essere evidentemente corretta. Con riferimento poi alle circostanze aggravanti, non comprende come mai, pur essendo prevista la medesima pena, ossia fino a quattro anni di reclusione per il reato di depistaggio e il reato di favoreggiamento si preveda una diminuzione premiale nelle ipotesi di collaborazione soltanto per il reato di depistaggio e non anche per il reato di favoreggiamento. Sotto questo profilo, è evidente una disparità di trattamento di condotte, illegittima dal punto di vista costituzionale. Quindi la ragione dell'emendamento soppressivo è che l'opposizione di cui il suo Gruppo è espressione non può assumersi la responsabilità di riscrivere un testo indifendibile che politicamente fa capo alla maggioranza di Governo. Auspica tuttavia che il relatore possa ridefinire il reato di depistaggio alla luce dei rilievi appena fatti o comunque in modo ragionevole rispetto al testo inapplicabile approvato dalla Camera dei deputati. L'oratore ritiene che sia più logico costruire il reato di depistaggio come un reato proprio, a carico dei pubblici ufficiali perché, in ultima analisi, si tratta di tutelare l'affidabilità che l'autorità giudiziaria può avere nei confronti di determinati soggetti.

 

Il presidente D'ASCOLA ricorda che al disegno di legge n. 1627 è connesso il disegno di legge n. 984, a prima firma del senatore Lo Giudice, il quale ha inteso configurare il reato di depistaggio come reato proprio.

 

Quindi il relatore CASSON (PD) interviene per illustrare lo schema di testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto, che ha ritenuto opportuno proporre, quantunque fosse stato già adottato il disegno di legge n. 1627 come testo base, per ovviare in qualche modo ai rilievi critici emersi da più parti, e da ultimo evidenziati dal senatore Palma, con riferimento al testo approvato dalla Camera. Nello schema di testo unificato si utilizzano, da un lato, i paradigmi delle false dichiarazioni e, dall'altro, quelli della frode processuale.

 

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) apprezzando il lavoro svolto dal relatore, dopo una prima lettura, esprime comunque perplessità sull'articolo 2 dello schema del testo unificato testé illustrato, in quanto ripropone pedissequamente l'impianto del disegno di legge approvato dalla Camera in materia di frode processuale. Chiede comunque al relatore e al Presidente un po' di tempo per svolgere un'attenta riflessione sul testo in esame, al fine di apportare un proprio contributo e giungere insieme alla maggioranza all'approvazione di un testo condiviso.

 

Anche il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) conviene con la richiesta fatta dal senatore Palma sull'opportunità di riaprire il dibattito alla luce dello schema di testo unificato appena presentato dal relatore.

 

Il senatore LUMIA (PD), a nome del proprio Gruppo, mostra la più ampia disponibilità alla collaborazione con le forze di opposizione per giungere all'approvazione di un testo condiviso, a condizione che i tempi del dibattito e i lavori in Commissione non siano protratti a lungo. Fa presente, peraltro, che il proprio Gruppo ha presentato degli emendamenti al disegno di legge approvato dalla Camera che tengono conto dei rilievi critici emersi nel corso del dibattito.

 

Anche il senatore GIARRUSSO (M5S) a nome del proprio Gruppo aderisce alla richiesta di riaprire il dibattito in Commissione dopo che il relatore ha presentato lo schema di testo unificato testé illustrato.

 

            Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

 

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati 

(2032) Deputato MOLTENI ed altri.  -  Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati 

(176) SCILIPOTI ISGRO'.  -  Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione  

(209) TORRISI.  -  Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena  

(286) MANCONI ed altri.  -  Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena  

(299) COMPAGNA.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario  

(381) BARANI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  

(382) BARANI.  -  Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate  

(384) BARANI.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena  

(385) BARANI.  -  Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive  

(386) BARANI.  -  Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti  

(387) BARANI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"  

(389) BARANI.  -  Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica  

(468) MARINELLO ed altri.  -  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario  

(581) COMPAGNA.  -  Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo  

(597) CARDIELLO ed altri.  -  Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni  

(609) CARDIELLO ed altri.  -  Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione  

(614) CARDIELLO ed altri.  -  Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo  

(700) BARANI.  -  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette  

(1008) LO GIUDICE ed altri.  -  Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata  

(1456) LUMIA ed altri.  -  Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso  

(1587) LO GIUDICE ed altri.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  

(1681) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso  

(1682) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso  

(1683) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso  

(1684) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata  

(1905) BARANI.  -  Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale  

(1921) Maria MUSSINI ed altri.  -  Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati  

(2295) Nadia GINETTI.  -  Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  

 

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 aprile.

 

     Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ribadisce, in via preliminare, come la sua parte politica non abbia alcuna intenzione di assumere atteggiamenti ostruzionistici nei confronti dell'esame dei disegni di legge in titolo, in generale, e, in particolare, nei confronti del disegno di legge n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati.

Con riferimento a quest'ultimo, peraltro, non può non rilevarsi come il complesso degli interventi dallo stesso recati, si riduca in realtà a ben poca cosa e come parlare del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento come di un testo di "riforma del processo penale" sia un'affermazione priva di qualsiasi attinenza con la realtà, essendo assai più limitato l'impatto delle modifiche proposte nel testo medesimo.

A ciò deve aggiungersi che il testo in questione presenta, anche ad un primo esame, numerosi profili di criticità sui quali interventi correttivi appaiono palesemente indispensabili. E così, già all'articolo 2, si può rilevare una problematica formulazione al comma 3 dello stesso, che riprende testualmente l'ultima parte del secondo comma del nuovo articolo 162-ter del codice penale - come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2067 - senza però riproporre anche il rinvio all'articolo 240 secondo comma, che quindi non si applicherebbe in via transitoria senza che di ciò sia rinvenibile alcuna ragione giustificativa. Per quanto riguarda poi il successivo articolo 3, senza enfatizzare il rilievo dell'intervento sull'articolo 416-ter del codice penale, va però sottolineato come la modifica proposta sostituisce il testo dell'articolo in questione introdotto nel 2014, che rispondeva all'esigenza di una definizione del trattamento sanzionatorio, per la fattispecie di cui al citato articolo, adeguatamente differenziato, rispetto all'ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa, ipotesi pacificamente di maggiore gravità.

Dopo essersi soffermato brevemente sul comma 3 dell'articolo 7 - in ordine al quale rileva come l'articolazione ivi prevista per l'espressione dei pareri parlamentari  non si raccordi adeguatamente con quella prevista per gli adempimenti del Governo - il senatore Caliendo sottolinea come la maggior parte delle deleghe previste dal disegno di legge n. 2067 si caratterizzi per un'eccessiva genericità dei principi e criteri direttivi delle stesse e, a titolo esemplificativo, si sofferma brevemente sull'articolo 8 del disegno di legge, recante delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziario.

Passando a prendere in esame le modifiche al codice di procedura penale, il senatore Caliendo richiama l'attenzione, innanzitutto, sulla riformulazione del comma 3 del nuovo articolo 410-bis introdotto dall'articolo 11, in merito al quale sottolinea come la possibilità del reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, nell'ipotesi in questione, susciti perplessità per la continuità tra l'organo che ha adottato il provvedimento oggetto di reclamo e quello che decide sul reclamo medesimo.

Quanto alle modifiche apportate all'articolo 428 del codice di procedura penale, in materia di impugnazione della sentenza a non luogo a procedere, dall'articolo 13 del disegno di legge n. 2067, il senatore Caliendo manifesta perplessità sulla scelta di riproporre l'appello come strumento di impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere e, soprattutto, sull'ulteriore previsione che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello esclusivamente ai motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Al riguardo il senatore Caliendo sottolinea che, per quanto gli costa, in realtà l'unica fattispecie in concreto rilevante nella prassi giurisprudenziale, ai fini della decisione sui ricorsi in Cassazione avverso le sentenze a non luogo a procedere, è quella della lettera e) del comma 1 dell'articolo 606 citato, e cioè a vale a dire quella attinente alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della disposizione.

In merito alle modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato introdotta dall'articolo 15, il senatore Caliendo si sofferma in particolare sul nuovo comma 6-bis dell'articolo 438 citato, introdotto dal comma 3 del predetto articolo 15. Stabilire che la richiesta di giudizio abbreviato determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, appare una scelta problematica e difficilmente compatibile con l'esigenza di una valorizzazione del ricorso a tale rito speciale, ricorso che invece nella logica del codice andrebbe incentivato considerate le finalità deflattive del medesimo.

Dopo aver manifestato perplessità sulla riduzione da 250 euro a 75 euro del valore di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, conseguente agli interventi di cui agli articoli 19 e 20 del disegno di legge n. 2067 - in quanto tali modifiche ridurrebbero l'efficacia deterrente dell'apparato sanzionatorio, sotto il profilo specificamente considerato - il senatore Caliendo si sofferma sulla modifica apportata all'articolo 591 del codice di procedura penale dal comma 3 dell'articolo 21, osservando come la previsione che l'inammissibilità dell'impugnazione possa essere dichiarata dal Giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato - seppure limitatamente ai casi di cui al comma 1 lettera a), limitatamente al difetto di legittimazione, b) e c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), del medesimo articolo 591 - gli appaia non condivisibile nel merito e, in ogni caso, risulti inconcepibile il fatto che non sia stato previsto almeno un termine entro il quale tale decisione deve intervenire.

Quanto alla modifica apportata all'articolo 603 del codice di procedura penale dal comma 3 dell'articolo 22, la stessa risulta difficilmente compatibile, sotto il profilo costituzionale, con il principio di parità della parti processuali. La modifica in questione prevede, infatti, che nel caso di appello del Pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Qualora invece l'appello sia proposto dall'imputato contro la sentenza di condanna per i medesimi motivi, non sarebbe previsto un analogo obbligo e ciò non si vede come possa giustificarsi sul piano costituzionale, né si comprende a quale logica corrisponda.

Dopo aver manifestato perplessità sul disposto del comma 10 dell'articolo 23, il senatore Caliendo richiama l'attenzione - sempre con riferimento ai profili concernenti la disciplina delle impugnazioni - sul principio e criterio direttivo contenuto nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 30. Al riguardo, sottolinea che prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello, nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace, dovrebbe corrispondere ad una logica che ritiene differenziabili le garanzie processuali sulla base della minore gravità del reato contestato. Si tratta di un approccio, a suo avviso, palesemente insostenibile e asistematico. Ancora maggiori sono le perplessità sollevate dal principio e criterio direttivo di cui alla lettera e) del predetto comma 1 dell'articolo 30. Prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di Appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del Pubblico ministero presso il giudice di primo grado può avere un senso con riferimento ai casi di avocazione, ma è invece incomprensibile con riferimento ai casi di acquiescenza, in quanto nella stragrande maggioranza di questi - alla luce del disposto degli articoli 585, comma 2, e 548, comma 2, del codice di procedura penale - qualora in concreto vi sia acquiescenza del Pubblico ministero presso il giudice di primo grado ciò significherà che saranno decorsi anche i termini per impugnare per il Procuratore generale presso la Corte di Appello, per cui lo spazio applicativo della disposizione in questione, per questo aspetto, è nullo o comunque limitatissimo.

Conclude auspicando che l'esame dei disegni di legge in titolo possa essere un'occasione di confronto costruttivo tra tutte le forze presenti in Commissione e rivolgendo, altresì, un invito al Governo a prestare particolare attenzione all'esigenza di una maggiore specificazione dei principi e criteri direttivi delle deleghe, che ad esso sono conferite dal testo approvato dalla Camera dei deputati per il disegno di legge n. 2067.

 

            Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

 

 

(54-B) Silvana AMATI ed altri.  -  Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)  

 

            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

 

Il presidente D'ASCOLA avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

 

Interviene la relatrice CAPACCHIONE (PD) per illustrare gli emendamenti a sua firma; l'emendamento 1.2 intende ripristinare il testo approvato dal Senato reinserendo la qualificazione pubblica dell'istigazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 1 della legge cosiddetta "Mancino", al fine di limitare l'operatività del reato di negazionismo all'ambito pubblico, evitando, di criminalizzare invece condotte che si risolvessero solo in una manifestazione del pensiero.

Vanno nella stessa direzione gli emendamenti 1.3 del senatore Malan e 1.4 del senatore Lumia ed altri.

 

Il senatore LUMIA (PD) quindi prende la parola per illustrare l'emendamento 1.4, che è volto a ripristinare il testo approvato dal Senato, conformemente con l'orientamento emerso durante il dibattito in Commissione, con riferimento alla qualificazione pubblica del reato di istigazione. L'emendamento 2.1 modifica poi il testo trasmesso dalla Camera, sopprimendo il riferimento agli "atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro", in quanto suscettibile di difficoltà applicative sulle quali è già stata richiamata l'attenzione.

 

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 1.8 e 1.23, sottolineando come l'emendamento 1.23 intenda far salva la modifica proposta dal Senato in ordine al primo comma dell'articolo 414 del codice penale, facendosi però carico delle preoccupazioni che parrebbero essere emerse, nel corso dell'esame presso la Camera, in ordine al quarto comma del medesimo articolo 414.

 

Infine la senatrice STEFANI (LN-Aut) illustra i propri emendamenti 1.12 e 1.13.

 

La senatrice MUSSINI (Misto) illustra infine l'emendamento 1.16, volto a sostituire il riferimento all'ultima parte del comma 3-bis dell'articolo 3 più volte richiamato, in ordine ai fatti accertati con sentenza passata in giudicati, con un richiamo ai fatti giudizialmente accertati da un tribunale internazionale competente, in quanto tale ultima  formulazione, a suo parere, è più chiara e specifica.

 

            Si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti presentati.

 

            Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

 

 

(1932) Doris LO MORO ed altri.  -  Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali

(Seguito esame e rinvio) 

 

            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 marzo.

 

Il presidente D'ASCOLA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

 

Interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) per illustrare l'emendamento 1.1, che è volto a sostituire l'articolo 1, nel senso di modificare l'articolo 336 e non già l'articolo 338 del codice penale, essendo la prima di tali disposizioni più idonea ad inquadrare sistematicamente una fattispecie volta a tutelare il singolo direttamente e non in quanto appartenente ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

 

Si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti presentati.

 

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 15,50.

 

 

 

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1627 e 984

 

Introduzione nel codice penale del reato di False dichiarazioni e depistaggio e del reato di Frode in processo penale e depistaggio

 

Art. 1.

 

1.      Dopo l’articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:

           

            «Art. 372-bis. - (False dichiarazioni e depistaggio) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, richiesto dall’autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter  e 422, i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La condanna comporta sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici».

 

 

Art. 2.

 

 

1.         L’articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

             «Art. 375. - (Frode processuale e depistaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale:

 

            1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

            2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;

            3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2.

 

Nei casi previsti dal primo comma:

 

            1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle funzioni, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

            2. se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o i reati previsti dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico il-legale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

           

Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena di cui al numero 2 è aumentata fino alla metà.

           

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quinto comma del presente articolo, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti. La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.

           

La condanna alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

 

           

2. All’articolo 374 del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: "Frode processuale in procedimento civile o amministrativo" e al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

 

3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

 

4. Dopo l’articolo 383 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 383-bis. - (Circostanze aggravanti). – Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 372-bis, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo».

 

5. All’articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «372-bis, 375, secondo comma, numero 2».

 

6. All'articolo 384, primo comma, del codice penale, dopo la parola «372» sono inserite le seguenti: «372-bis» e dopo la parola «374» sono inserite le seguenti: «, 375, primo comma,».

 

 

 

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 54-B

Art.  1

1.1

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. – 1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 3. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

            a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;

            b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi incita a commettere o commette atti di discriminazione di cui ai commi 2, 3 e 4;

            c) con la reclusione da due a sei anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

        2. Qualunque discriminazione tra persone fisiche, in ragione della loro appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso, è vietata, laddove operata da chi esercita un potere, di fatto o di diritto, il cui esercizio è idoneo ad arrecare un danno ingiusto.

        3. Il comma 2 si applica anche:

            a) alle discriminazioni ivi previste, quando operate in ragione della non appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso;

            b) alle discriminazioni ivi previste, quando operate nell'erroneo o presunto presupposto dell'appartenenza o non appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso;

            c) alle discriminazioni ivi previste, quando l'appartenenza o la non appartenenza siano desunte dal nome, dalla residenza e dai costumi dei destinatari.

        4. I commi 2 e 3 si applicano altresì laddove la discriminazione ivi prevista sia effettuata nei confronti degli appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso, che sia stato vittima della Shoah, come accertata ai sensi della legge 20 dicembre 1945, n. 10 del Consiglio di Controllo Alleato, ovvero del crimine di genocidio, accertato ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

        5. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri 'scopi l'incitamento alla discriminazione di cui ai commi 2, 3 e 4 o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sei anni''.

        2. All'articolo 6 della legge 9 ottobre 1967, n. 962, il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''È punito con la reclusione, da quattro a dieci anni chiunque:

            a) costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso;

            b) compie in pubblico, o in luogo aperto al pubblico, una delle azioni od omissioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;

            c) compie una delle azioni od omissioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, al fine di interdire l'accesso in un luogo pubblico o aperto al pubblico''.

        3. L'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 414 – (Comportamenti idonei a provocare la commissione di delitti). – 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni colui che istiga a commettere uno o più delitti. La pena si applica soltanto quando la condotta di cui al primo periodo sia espressa con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità dell'istigato, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili.

        2. La pena è aumentata della metà se l'istigazione di cui al comma l riguarda:

            a) delitti di terrorismo, anche internazionale;

            b) crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232;

            c) delitti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;

        3. Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, senza istigazione e fuori dei casi di cui all'articolo 302, compie, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 1, l'apologia della commissione di un delitto.

        4. La pena è aumentata della metà se l'apologia, ai sensi del comma 3, consiste nella negazione dell'accertamento operato, ai sensi della legge 20 dicembre 1945, n. 10 del Consiglio di Controllo Alleato, dal Tribunale militare di Norimberga, in ordine alle responsabilità della Shoah, anche quando avvenga con distribuzione, divulgazione o pubblicità di materiale scritto o con mezzo telematico''».

        Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Contrasto e repressione della propaganda del genocidio e modifica all'articolo 414 del codice penale».

1.2

LA RELATRICE

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 954, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ''ovvero istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente'';

            b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: '', in qualsiasi modo, istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente''».

1.3

MALAN

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ''ovvero istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente;

            b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: '', in qualsiasi modo, istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente''».

1.4

LUMIA, CASSON, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, FILIPPIN, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ''ovvero istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente'';

            b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: '', in qualsiasi modo, istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente''«.

1.5

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. Il primo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Chiunque istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'aver agito pubblicamente o mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62:

        1) con la reclusione da uno a tre anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

        2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 250, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni''.

        1-bis. Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

        ''Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione.

        È punita come apologia di reato, ai sensi del terzo comma, anche la condotta di colui che nega la realtà di fatti sanzionati come crimini storici, quando, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, la comunicazione è data occultando o travisandone la provenienza, ovvero mediante costruzione artefatta di fonti''».

1.6

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

        ''Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con una delle seguenti modalità:

            a) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;

            b) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

            c) laddove la natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, sia idonea ad occultare la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero a determinare una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, allo scopo di negare gli effetti concretamente verificati si di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso''».

1.7

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Dopo il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

        ''Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, nega i crimini verificati si come effetto di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso, quando ciò avvenga in una delle seguenti modalità:

            a) occultando la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero determinando una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, in ragione della natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, anche per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili

            b) in luogo pubblico, anche rivolgendosi 'ad un uditorio occasionale;

            c) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62''».

1.8

CALIENDO, CARDIELLO, PALMA, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:» fino alla fine del capoverso «3-bis» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

            b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

            c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

1.9

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ''ovvero istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente'';

            b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: ''in qualsiasi modo istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente''

            c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente».

1.10

BONFRISCO

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le parole: «sono apportate le seguenti modificazioni»;

            b) al comma 1, premettere al capoverso «3-bis»:

        «1. al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

        2. al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

        3. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:».

1.11

DE PETRIS, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ''ovvero istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente'';

            b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: '', in qualsiasi modo, istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente'';

            c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:''».

1.12

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente».

1.13

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente».

1.14

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «3-bis» sopprimere le parole da: «tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

1.15

MALAN

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «tenendo conto dei fatti» al termine del capoverso.

1.16

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, capoverso «d-bis;», sostituire le seguenti parole: «, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.» con le seguenti: «e giudizialmente accertati da un Tribunale internazionale competente».

1.17

BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

1.18

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le seguenti parole: «, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

1.19

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «3-bis» , sopprimere le parole da: «ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

1.20

MALAN

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

1.21

LUMIA, CASSON, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, FILIPPIN, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1, capoverso «d-bis», sopprimere le seguenti parole: «, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

1.22

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, capoverso «3-bis», in fine, dopo le parole: «è membro.», aggiungere le seguenti: «Ai fini del presente articolo si considera svolta pubblicamente la condotta messa in atto mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62. Il precedente periodo si applica altresì alla condotta che ha luogo con l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica, ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, quando la comunicazione è data occultando o travisandone la provenienza».

1.23

CALIENDO, CARDIELLO, PALMA, MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. All'articolo 414 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, numero 1, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre'';

            b) il quarto comma é sostituito dal seguente: ''Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo crimini contro l'umanità la pena é della reclusione da due a sei anni. La pena é della reclusione da tre a otto anni se il fatto é commesso attraverso strumenti informatici o telematici''».

1.24

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        «2. all'articolo 414, primo comma, numero 1, del codice penale, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre''».

1.25

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 414 del codice penale sono aggiunti i seguenti:

        ''Fuori dei casi di cui all'articolo 302, è punito con la multa da 5.000 euro fino a 10.000 euro chiunque pone in essere attività di negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, distribuendo, divulgando o pubblicizzando materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso.

        La pena di cui ai commi terzo e primo è aumentata, rispettivamente, nei confronti di chi fa apologia o incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici. o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili''».

 

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1932

Art.  1

1.1

CALIENDO, PALMA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. l.

(Modifica all'articolo 336 del codice penale)

1. All'articolo 336 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"La pena è della reclusione da uno a sette anni se il fatto è commesso per costringere un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, al fine di ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso"»

 

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire le parole: "338 del codice penale", con le seguenti:

"336, terzo comma, del codice penale".

1.2

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dopo la parola «collegio» sono inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»"

1.3

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b) premettere le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»        

 

ART. 2

Art.  2

2.1

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso, lettera a-bis, sopprimere le parole: "o minaccia"

2.2

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a-bis) sostituire le parole: «ai singoli componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario» con le seguenti: «ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti»

 

ART. 3

Art.  3

3.1

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso "articolo 339-bis", sostituire le parole: "dagli articoli 582, 594, 595, 610, 612 e 635" con le seguenti: "dagli articoli 582, 610 e 612"

3.2

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso "articolo 339-bis", sopprimere la parola: "594,"

 

3.3

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso "articolo 339-bis", dopo la parola: «giudiziario» inserire le seguenti: «nell'esercizio o».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale»

 

ART. 4

Art.  4

4.1

CAPPELLETTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di altri».

4.2

CAPPELLETTI

Al comma 1, dopo le parole: «di altri» inserire le seguenti: «, in qualità di candidati,».