Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 286 del 13/04/2016
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1932
Art. 1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. l.
(Modifica all'articolo 336 del codice penale)
1. All'articolo 336 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"La pena è della reclusione da uno a sette anni se il fatto è commesso per costringere un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, al fine di ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso"»
Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire le parole: "338 del codice penale", con le seguenti:
"336, terzo comma, del codice penale".
Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dopo la parola «collegio» sono inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»"
Al comma 1, lettera b) premettere le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»
ART. 2
Art. 2
Al comma 1, capoverso, lettera a-bis, sopprimere le parole: "o minaccia"
Al comma 1, lettera a-bis) sostituire le parole: «ai singoli componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario» con le seguenti: «ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti»
ART. 3
Art. 3
Al comma 1, capoverso "articolo 339-bis", sostituire le parole: "dagli articoli 582, 594, 595, 610, 612 e 635" con le seguenti: "dagli articoli 582, 610 e 612"
Al comma 1, capoverso "articolo 339-bis", dopo la parola: «giudiziario» inserire le seguenti: «nell'esercizio o».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale»
ART. 4
Art. 4
Al comma 1, sopprimere le parole: «di altri».
Al comma 1, dopo le parole: «di altri» inserire le seguenti: «, in qualità di candidati,».