Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 286 del 13/04/2016
Azioni disponibili
(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 marzo.
Sull'ordine dei lavori interviene il senatore PALMA (FI-PdL XVII) il quale tiene a precisare che, insieme ad altri componenti del suo Gruppo, ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1627 per ragioni che vorrebbe illustrare fin da subito. Ciò al fine di evitare erronee interpretazioni sull'atteggiamento di Forza Italia in ordine all'introduzione del reato di depistaggio; a nome del Gruppo infatti dichiara la più ampia disponibilità per l'introduzione del reato in questione, a condizione, che sia modificato il testo approvato dalla Camera, evidentemente pieno di errori tecnici.
Il presidente D'ASCOLA avverte che il relatore, senatore Casson, nella seduta odierna illustrerà uno schema di testo unificato che probabilmente contiene modifiche rilevanti rispetto al disegno di legge approvato dalla Camera e, pertanto, potrebbe essere più opportuno che il senatore Palma svolga il suo intervento dopo che sarà illustrato lo schema di testo unificato predetto.
Tuttavia il senatore PALMA (FI-PdL XVII) insiste per illustrare le ragioni dell'emendamento soppressivo che egli ed altri componenti del suo Gruppo hanno presentato al disegno di legge n. 1627, come approvato dalla Camera dei deputati. Osserva, infatti, che il testo contiene una serie di errori ed asimmetrie tecniche, nonché disposizioni di dubbia costituzionalità. Così non comprende come mai si preveda per il reato di depistaggio la stessa pena prevista per il reato di favoreggiamento, ossia la reclusione fino a quattro anni, che è però inferiore alla pena prevista per una serie di fattispecie penali in materia di falsità di atti, di cui agli articoli 476 e seguenti del codice penale, per le quali si prevede una reclusione fino a sei anni e che risulterebbero inapplicabili alle condotte assorbite nella fattispecie di depistaggio, con una conseguente attenuazione del relativo trattamento sanzionatorio in palese contrasto con le finalità perseguite dal testo in questione. Da questo punto di vista la norma in esame deve essere evidentemente corretta. Con riferimento poi alle circostanze aggravanti, non comprende come mai, pur essendo prevista la medesima pena, ossia fino a quattro anni di reclusione per il reato di depistaggio e il reato di favoreggiamento si preveda una diminuzione premiale nelle ipotesi di collaborazione soltanto per il reato di depistaggio e non anche per il reato di favoreggiamento. Sotto questo profilo, è evidente una disparità di trattamento di condotte, illegittima dal punto di vista costituzionale. Quindi la ragione dell'emendamento soppressivo è che l'opposizione di cui il suo Gruppo è espressione non può assumersi la responsabilità di riscrivere un testo indifendibile che politicamente fa capo alla maggioranza di Governo. Auspica tuttavia che il relatore possa ridefinire il reato di depistaggio alla luce dei rilievi appena fatti o comunque in modo ragionevole rispetto al testo inapplicabile approvato dalla Camera dei deputati. L'oratore ritiene che sia più logico costruire il reato di depistaggio come un reato proprio, a carico dei pubblici ufficiali perché, in ultima analisi, si tratta di tutelare l'affidabilità che l'autorità giudiziaria può avere nei confronti di determinati soggetti.
Il presidente D'ASCOLA ricorda che al disegno di legge n. 1627 è connesso il disegno di legge n. 984, a prima firma del senatore Lo Giudice, il quale ha inteso configurare il reato di depistaggio come reato proprio.
Quindi il relatore CASSON (PD) interviene per illustrare lo schema di testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto, che ha ritenuto opportuno proporre, quantunque fosse stato già adottato il disegno di legge n. 1627 come testo base, per ovviare in qualche modo ai rilievi critici emersi da più parti, e da ultimo evidenziati dal senatore Palma, con riferimento al testo approvato dalla Camera. Nello schema di testo unificato si utilizzano, da un lato, i paradigmi delle false dichiarazioni e, dall'altro, quelli della frode processuale.
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) apprezzando il lavoro svolto dal relatore, dopo una prima lettura, esprime comunque perplessità sull'articolo 2 dello schema del testo unificato testé illustrato, in quanto ripropone pedissequamente l'impianto del disegno di legge approvato dalla Camera in materia di frode processuale. Chiede comunque al relatore e al Presidente un po' di tempo per svolgere un'attenta riflessione sul testo in esame, al fine di apportare un proprio contributo e giungere insieme alla maggioranza all'approvazione di un testo condiviso.
Anche il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) conviene con la richiesta fatta dal senatore Palma sull'opportunità di riaprire il dibattito alla luce dello schema di testo unificato appena presentato dal relatore.
Il senatore LUMIA (PD), a nome del proprio Gruppo, mostra la più ampia disponibilità alla collaborazione con le forze di opposizione per giungere all'approvazione di un testo condiviso, a condizione che i tempi del dibattito e i lavori in Commissione non siano protratti a lungo. Fa presente, peraltro, che il proprio Gruppo ha presentato degli emendamenti al disegno di legge approvato dalla Camera che tengono conto dei rilievi critici emersi nel corso del dibattito.
Anche il senatore GIARRUSSO (M5S) a nome del proprio Gruppo aderisce alla richiesta di riaprire il dibattito in Commissione dopo che il relatore ha presentato lo schema di testo unificato testé illustrato.
Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.