Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 286 del 13/04/2016

 

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1627 e 984

 

Introduzione nel codice penale del reato di False dichiarazioni e depistaggio e del reato di Frode in processo penale e depistaggio

 

Art. 1.

 

1.      Dopo l’articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:

           

            «Art. 372-bis. - (False dichiarazioni e depistaggio) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, richiesto dall’autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter  e 422, i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La condanna comporta sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici».

 

 

Art. 2.

 

 

1.         L’articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

             «Art. 375. - (Frode processuale e depistaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale:

 

            1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

            2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;

            3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2.

 

Nei casi previsti dal primo comma:

 

            1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle funzioni, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

            2. se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o i reati previsti dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico il-legale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

           

Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena di cui al numero 2 è aumentata fino alla metà.

           

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quinto comma del presente articolo, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti. La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.

           

La condanna alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

 

           

2. All’articolo 374 del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: "Frode processuale in procedimento civile o amministrativo" e al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

 

3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

 

4. Dopo l’articolo 383 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 383-bis. - (Circostanze aggravanti). – Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 372-bis, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo».

 

5. All’articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «372-bis, 375, secondo comma, numero 2».

 

6. All'articolo 384, primo comma, del codice penale, dopo la parola «372» sono inserite le seguenti: «372-bis» e dopo la parola «374» sono inserite le seguenti: «, 375, primo comma,».