Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 285 del 07/04/2016
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Prende la parola la senatrice GINETTI (PD) la quale si sofferma innanzi tutto sull'articolo 31 del disegno di legge n. 2067 concernente i principi e i criteri direttivi della delega di cui all'articolo 29 per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Ricorda che di recente la legge n. 354 del 1975 è stata modificata con i decreti-legge cosiddetti "salva carceri" (decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 94, e decreto-legge n. 92 del 26 luglio 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 117 dell'11 agosto 2014), che come è noto, sono intervenuti soprattutto sul trattamento dei detenuti nelle carceri, alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e, in particolare, dopo la sentenza "Torregiani". Tuttavia il disegno di legge n. 2067, approvato dalla Camera dei deputati, propone una modifica di tipo ordinamentale in materia penitenziaria nell'intento di ristabilire organicità alla funzione rieducativa della pena, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. È noto che dopo la riforma dell'ordinamento penitenziario ad opera della citata legge n. 354 del 1975 si sono succeduti vari interventi legislativi che, di volta in volta, hanno modificato la materia de qua senza che ci fosse, tuttavia, un disegno organico di riferimento. Così la legge 10 ottobre 1986, n. 663, cosiddetta "Gozzini" è intervenuta in materia di misure alternative alla detenzione a permessi premio, e la legge 27 maggio 1998, n. 165, cosiddetta "Simeoni", ha proseguito sulla stessa falsariga. Poi la legge 5 ottobre 2005, n. 251, cosiddetta "ex Cirielli" ha avviato un processo inverso che ha limitato l'accesso alle misure alternative soprattutto per i recidivi. Ebbene dopo i decreti-legge salvacarceri, la delega di cui al Titolo IV del disegno di legge n. 2067 prevede un rafforzamento di tipo ordinamentale della riforma già avviata, soprattutto con riferimento alla osservazione del condannato durante l'espiazione della pena e all'individualizzazione del trattamento. Ritiene fondamentali le previsioni di cui alle lettere f) e g) del citato articolo 31 che prevedono, tra i principi e i criteri direttivi della delega, la valorizzazione del lavoro all'interno e fuori dalle carceri come strumento concreto di reinserimento sociale. Ricorda peraltro che la legge 22 giugno 2000, n. 193, cosiddetta "Smuraglia", ha previsto gli sgravi fiscali per il lavoro dei detenuti. Parimenti importante è la valorizzazione del volontariato sia all'interno delle carceri, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna; ugualmente appare fondamentale per la riforma la valorizzazione ulteriore del dibattimento a distanza con l'estensione del ricorso alla video-conferenza. Costituisce altresì un elemento riformativo importante il riordino della medicina penitenziaria.
Per altro verso l'oratrice tiene ad illustrare alcuni punti del disegno di legge n. 2295, a sua prima firma, testé congiunto ai disegni di legge in esame, e concernente la modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale e al regime di semilibertà. Ricorda che all'origine la legge n. 354 del 1975 prevedeva una disposizione transitoria che stabiliva l'applicabilità della legge anche ai minori di diciotto anni fino a quando non si fosse provveduto con un'apposita normativa; si riconosceva in questo modo la necessità di una disciplina autonoma delle norme dell'ordinamento penitenziario concernente i minori. E ciò nel rispetto della disposizione costituzionale di cui all'articolo 27 che assume particolare rilievo quando si tratta di un condannato minorenne, in ragione delle maggiori esigenze di osservazione e individualizzazione della pena. Peraltro, la giurisprudenza costituzionale ha più volte sancito che la pena nei confronti dei minori deve avere una connotazione educativa piuttosto che rieducativa, al fine di conseguire un efficace reinserimento sociale volto anche ad un pieno recupero finalizzato a scongiurare la recidiva a delinquere. Quindi, nelle more dell'emanazione di uno specifico ordinamento giudiziario minorile, con il disegno di legge n. 2295 si intende modificare in questa prospettiva i limiti e i criteri di ammissione al regime di semilibertà e di affidamento in prova al servizio sociale.