Legislatura 17ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 235 del 25/11/2015
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SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DALLE SENATRICI BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 220
La Commissione, esaminato lo schema di regolamento, recante "Disposizioni per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
premesso che:
lo schema di regolamento in esame contiene disposizioni volte alla razionalizzazione e all’accorpamento delle classi di concorso;
si impone una discussione ampia, complessa e condivisa sulla necessità di rivedere l’intero impianto del riconoscimento dei titoli di studio per l’accesso ai percorsi abilitanti ovvero alle procedure concorsuali delle singole classi di concorso. Il sistema universitario, infatti, è ormai caratterizzato dalla continua creazione di nuovi corsi universitari sempre più specialistici, volti alla formazione di specifiche professionalità. Ciò rende difficile coniugare le esigenze alla base dell’individuazione dei titoli di studio idonei all’insegnamento delle discipline scolastiche con il metodo vigente di mera assunzione delle lauree magistrali nelle classi di concorso. La situazione attuale impone, infatti, modifiche costanti delle tabelle che porta a ritenere più idoneo un sistema basato sull’individuazione di un numero di crediti formativi, magari suddivisi per aree omogenee, necessari affinché la propria laurea sia titolo di studio idoneo all’accesso a corsi abilitanti, ovvero alle procedure concorsuali per un determinato insegnamento;
lo schema di regolamento in esame prescinde da qualsiasi valutazione sull’attualità e l’efficacia del metodo di riconoscimento dei titoli di accesso alle classi di concorso. A ben vedere si tratta dell’ennesimo provvedimento redatto con fretta e superficialità, dettato dall’emergenza, come testimoniano le relazioni illustrativa e integrativa del Governo, di risolvere poche note questioni e dalla scelta di rinunciare ad affrontare il tema nella sua naturale complessità. Queste le principali ragioni per cui i problemi creati, in parte elencati nel prosieguo, risultano maggiori delle questioni risolte. L’urgenza di adottare il provvedimento pare essere anche la causa di un’istruttoria superficiale nel corso della quale non sono state svolte le necessarie consultazioni;
lo stesso Consiglio di Stato, nel corso del primo esame del presente schema di regolamento, ha rilevato, nel descrivere le ragioni per cui procedeva a una sospensione dell’esame e richiedeva al Governo una relazione integrativa, «la necessità che l'Amministrazione chiarisca l'iter logico seguito nella elaborazione delle proprie scelte ai fini della definizione delle tabelle allegate al provvedimento in esame». Iter logico, invero, oscuro anche a seguito delle integrazioni fornite dall’amministrazione;
l’articolo 14, della legge n. 246 del 2005 al comma 3 prescrive l’elaborazione dell’analisi di impatto della regolamentazione per tutti gli schemi di atti normativi del Governo. Lo stesso articolo 14 al comma 5 stabilisce che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano disciplinate le fasi di consultazione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008 in attuazione della norma citata al comma 5 dell’articolo 6 recita: "La relazione AIR indica le modalità e i risultati delle consultazioni effettuate, oppure descrive le ragioni per cui non si è proceduto allo svolgimento di consultazioni con i soggetti e le categorie interessate". Allo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegato il modello di AIR che all’ultimo punto della sezione 1 richiede l’indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio, nonché, alla successiva sezione 2, la descrizione delle procedure di consultazione che hanno preceduto l’intervento;
lo schema presenta a corredo la prescritta analisi d’impatto della regolamentazione ed è la stessa analisi a dimostrare la lacunosità dell’istruttoria. Se, infatti, nella citata sezione 1 correttamente l’AIR in esame individua quali principali destinatari dell’intervento «i docenti delle istituzioni scolastiche di primo e di secondo grado, i soggetti in possesso dei titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione, i soggetti titolari dell'abilitazione e dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dall'intervento, nonché coloro che risultano iscritti, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, ad uno dei percorsi aventi valore di titolo di accesso alle classi di concorso», nella successiva sezione 2 con un’affermazione apodittica, irragionevole e contra legem dichiara che non si è proceduto ad alcuna preventiva consultazione dei portatori di interesse «in quanto non richiesta». È di tutta evidenza che non debba essere avanzata alcuna richiesta di consultazione. A richiedere la fase di consultazione è il combinato disposto dell’articolo 14 della legge 246 del 2005 e dell’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008 e la necessità di procedervi così come la scelta dei soggetti da consultare risiedono nell’individuazione dei destinatari dell’intervento, peraltro, come riportato, correttamente fatta dall’amministrazione nella stessa analisi;
non si è proceduto alle consultazioni su un provvedimento che interessa centinaia di migliaia di docenti italiani e che rischia di pregiudicare posizioni giuridiche soggettive. Al riguardo non può non rilevarsi la distanza tra le posizioni espresse dal Governo e le considerazioni del Consiglio di Stato. Se, infatti, la relazione AIR nella sezione dedicata all’indicazione dei vantaggi e degli svantaggi dell’opzione regolatoria prescelta, ricorrendo nuovamente a una apodittica affermazione, recita: «Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame, ma un più razionale e flessibile utilizzazione del personale interessato. L'intervento avrà, invece, un impatto positivo sulle aspettative di lavorative di tanti lavoratori precari della scuola e sulle modalità di accesso ad un mercato del lavoro molto esteso» il Consiglio di Stato sul punto, nel corso del primo esame, si è espresso sostenendo: "Infine, il regolamento, di cui è prevista la immediata applicabilità ai nuovi concorsi, potrebbe, attraverso il previsto accorpamento delle classi, avere impatto su posizioni di soggetti inseriti in precedenti graduatorie e già aventi titolo alla partecipazione: si raccomanda, pertanto, alle Amministrazioni proponenti di voler fornire assicurazioni in merito" e nel parere espresso sulla base delle integrazioni ricevute dal Governo ha sollecitato l’Amministrazione a modificare lo schema di regolamento in quanto "Rileva la Sezione come la attuale formulazione dello schema di regolamento, al di là delle argomentazioni contenute nella relazione integrativa trasmessa dall'amministrazione, non sembri adeguatamente garantire la salvaguardia delle posizioni e dei titoli acquisiti per effetto dei percorsi formativi sino ad ora in vigore, né di conseguenza le posizioni degli insegnanti attualmente inseriti nelle graduatorie. Non sembra, invero, sufficiente ad assicurare tale salvaguardia la previsione, indicata dall'Amministrazione, della possibilità da parte dei docenti accorpati di poter insegnare nella nuova classe di concorso e, di conseguenza, di poter partecipare alle prossime procedure concorsuali, non facendosi cenno nel provvedimento di quale sorte subiranno le posizioni dei docenti già inseriti in valide graduatorie al momento della entrata in vigore del regolamento";
i dubbi espressi dal Consiglio di Stato appaiono assolutamente fondati in ragione del fatto che le tabelle allegate allo schema di regolamento presentano delle annotazioni accanto ad alcuni insegnamenti rientranti in talune classi di concorso che riportano alternativamente due diciture: "ad esaurimento dei titolari e fino alla nomina a tempo indeterminato degli inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605" e "ad esaurimento". In assenza di una leggenda, l’unica interpretazione possibile appare quella di ritenere che l’insegnamento cui è apposta l’annotazione rientri in quella classe di concorso, nella prima ipotesi, solo per i titolari e per gli iscritti in GAE e, nella seconda ipotesi, per i soli titolari. Ciò significa che tutti coloro i quali siano attualmente abilitati nelle stesse classi di concorso e abbiano contratti di supplenza per gli insegnamenti oggetto di modifica, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, non potranno più ottenere le supplenze che ricoprono né partecipare alle procedure concorsuali bandite per quegli insegnamenti e, pertanto, non può non ritenersi lesa la loro posizione soggettiva;
perplessità sono state sollevate anche dal Consiglio universitario nazionale (CUN) che, nel corso dell’adunanza del 10 settembre 2015, ha formulato una "spontanea" raccomandazione al ministro Giannini in cui, nel ribadire la propria disponibilità a essere audito su materie di propria competenza, ha rilevato in particolare che occorrerebbe verificare che, quando come titolo d’accesso si richiede, oltre al possesso della laurea magistrale in una determinata classe, l’aver acquisito crediti in determinati Settori scientifici disciplinari, l’acquisizione di tali crediti sia compatibile con la struttura della classe di laurea magistrale per evitare che ci siano contraddizioni fra i titoli di accesso richiesti per classi di concorso simili;
innumerevoli criticità sono state riscontrate anche dalle rappresentanze sindacali, pretermesse dalla fase di consultazione endogovernativa, come sopra evidenziato mai svolta, ma chiamate a esprimersi nel corso del presente esame attraverso la presentazione di memorie scritte;
ulteriore sconcerto è provocato dal fatto che il Governo e la maggioranza mettano tanta fretta nell’esame e nella definitiva approvazione di uno schema di regolamento su cui il Consiglio di Stato ha sollevato così forti perplessità: "Tuttavia, non può non segnalarsi che le modifiche introdotte al sistema scolastico, attraverso il processo di progressiva assimilazione dei curricula dei docenti, lasciano intravedere, in una visione prospettica, il pericolo di una dequotazione della qualità del nostro sistema di formazione superiore, non più ancorata a uniformi percorsi di apprendimento, finalizzati a garantire la competenza dei docenti nella materia oggetto di insegnamento, destinata a ripercuotersi in senso negativo sulla complessiva offerta formativa del nostro sistema, la cui strutturazione e disciplina rientrano nella responsabilità politica del Governo".
considerato che:
con riferimento alle nuove classi di concorso A-53 Storia della musica e A-55 Strumento musicale negli istituti secondari di secondo grado, nella sezione note della tabella nella parte in cui si riconosce il titolo di accesso in opzione ai titolari delle ex classi di concorso A031, A032 e A077 e nel caso della A56 l’accesso è limitato ai titolari che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale, si prevede, senza addurre alcuna motivazione, che l’opzione sia esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli insegnamenti di pertinenza della nuova classe di concorso, nel periodo dal 1° settembre 2010 alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento per almeno un anno scolastico;
con riferimento alla nuova classe di concorso A-53 Storia della musica si segnala, inoltre, che in un’ottica di razionalizzazione risulta difficile giustificare la creazione di una specifica classe di concorso per l’insegnamento della storia della musica nei licei musicali considerato che i titoli richiesti risultano identici a quelli richiesti per la A-29 Musica negli istituti secondari di secondo grado;
con riferimento alle classi di concorso A-22 Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media e A12 Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, vi sono irragionevoli difformità nei CFU richiesti per la A-22, infatti, sono previsti 12 CFU nel settore L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), non richiesti per la A12; viceversa per la A12 sono richiesti 12 CFU in L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina), non previsti per la A-22. Inoltre, deve segnalarsi che l’esame di linguistica generale è previsto per la sola classe di concorso A-22 mentre i crediti formativi di storia richiesti sono 24 per la A-12 e solo 6 per la A-22. È bene ricordare che sinora ai candidati al TFA per le classi di concorso corrispondenti nel sistema previgente sono stati richiesti i medesimi crediti aggiuntivi per entrambe le classi di concorso;
con riferimento alla nuova classe di concorso A-23 Lingua italiana per discenti in lingua italiana non si prevede il riconoscimento del corso abilitante in Italiano L2, Arabo e Cinese, autorizzati dall'allora Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 luglio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 178, del 2 agosto 2007) e banditi con emanazione del Decreto rettorale n. 694 del 2007, del 23 luglio 2007 dell'Università Ca' Foscari di Venezia;
con riferimento alla nuova classe di concorso A26 Matematica prevede, come requisito di ammissione, la laurea magistrale in una delle ventinove classi indicate; essa prevede inoltre che il laureato (fatta eccezione per il laureato in LM40 Matematica, per il quale sono previsti specifici requisiti) abbia conseguito almeno 80 crediti complessivi nei Settori Scientifico Disciplinari MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08; in proposito deve rilevarsi che nessuno di tali corsi ha la possibilità di prevedere nei propri piani di studio un tale numero di crediti di matematica (anche conteggiando quelli acquisiti nella laurea triennale) e che pertanto nessuno in possesso del titolo di studio previsto potrà insegnare Matematica;
con riferimento alle classi di concorso A-26 Matematica e A-47 Matematica applicata entrambe relative all’insegnamento della matematica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, si segnala, inoltre, che non è stato considerato, nell’ottica di un’effettiva razionalizzazione del sistema, l’accorpamento nonostante sia stato più volte richiesto dai portatori di interessi. In proposito, deve rilevarsi l’apparente irragionevolezza degli indirizzi di studi individuati, a titolo meramente esemplificativo si consideri che matematica al liceo scientifico è affidata alla A-47 mentre matematica al liceo scientifico opzione scienze applicate sia alla A-26 che alla A-47;
con riferimento alla nuova classe di concorso A45 Scienze economico aziendali prevede, come requisiti di ammissione, la laurea magistrale in una delle cinque classi indicate, tra le quali LM82 Scienze statistiche, senza porre alcun ulteriore vincolo sui crediti conseguiti in determinati Settori Scientifico Disciplinari (SSD); in proposito deve rilevarsi che vi sono corsi di laurea LM82 Scienze statistiche con un numero assai limitato di crediti in materie economiche e che pertanto, in tali casi, vi potranno essere laureati in Scienze statistiche abilitate a insegnare Scienze giuridiche-economiche, pur essendo privi di adeguate competenze;
con riferimento alla nuova classe di concorso A46 Scienze giuridiche economiche prevede, come requisito di ammissione, la laurea magistrale in una delle dodici classi indicate, tra le quali LMG/01 Giurisprudenza; essa prevede inoltre che il laureato abbia conseguito almeno 96 crediti in determinati Settori Scientifico Disciplinari di cui almeno 12 nel Settore SECSS/03Statistica economica; nessun corso di laurea LMG/01 Giurisprudenza prevede oggi un tale numero di crediti e pertanto nessun laureato in Giurisprudenza avrebbe oggi i titoli per insegnare Scienze giuridicheeconomiche;
con riferimento alle classi di concorso A-33 scienze tecnologiche e aeronautiche, A-43 Scienze e tecnologie nautiche e la nuova A36 Scienze e tecnologie della logistica, si segnala che è previsto che il diploma di laurea in materie scientifiche diverse da Scienze e tecnologia della Navigazione sia valido solo se congiunto al diploma di istituto tecnico settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo navale). Ciò significa che chi è in possesso di lauree scientifiche diverse da quella in "Scienze e tecnologia della Navigazione" potrà insegnare Navigazione marittima se possiede anche il diploma dei trasporti e della logistica (ex diploma nautico). In relazione alla stessa classe di concorso A-36 non è, invece, considerata la laurea in Ingegneria gestionale (LM31), che non attengono l’accesso alla nuova classe A-36 (Scienze e tecnologie della logistica) pur avendo sostenuto l’esame di Logistica durante i loro studi accademici;
con riferimento alla classe di concorso A18 Filosofia e Scienze umane, continua a non prevedersi tra i titoli di studio idonei la laurea in Antropologia culturale e etnologia (LM1 o LS1) unica classe di concorso utile per l’insegnamento dell’Antropologia nel triennio del Liceo delle Scienze Umane;
con riferimento alla classe di concorso A-50 scienze naturali, chimiche e biologiche, si segnala come si lasci inalterato un sistema basato su un’equiparazione di saperi invero molto diversi. Si continua a non distinguere gli insegnamenti di chimica e di biologia e per l’accesso alla classe di concorso non si fa alcun riferimento al possesso di specifici crediti formativi;
riguardo alla Tabella A\1 omogeneità degli esami, con riferimento alle classi di concorso A-23 e A-24 si segnala che non è stata riconosciuta l’omogeneità tra linguistica generale e glottologia, nonostante le numerose equiparazioni riconosciute dai singoli atenei e la nota n. 614 del 9 maggio 2006, in conformità con le dichiarazioni di omogeneità tra le due discipline rilasciate dagli Atenei, in cui lo stesso MIUR ha dichiarato l’omogeneità tra l'esame di Linguistica Generale e quello di Glottologia secondo quanto richiesto dal D.M. n. 39 del 1998. Alcuna omogeneità è invece riconosciuta per lo stesso esame di linguistica generale nella nuova classe di concorso A-25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado:
tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario.