Legislatura 17ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 235 del 25/11/2015

 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)

 

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2015

235ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

MARCUCCI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.                                                                                           

 

            La seduta inizia alle ore 15,55.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento (n. 220)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 208, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

 

            Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 novembre.

 

 

      Il senatore BOCCHINO (Misto-AEcT) intervenendo nel dibattito, stigmatizza i tempi ristretti riservati alla discussione dello schema di regolamento in esame, nonostante sia atteso da molti anni. Sottolinea come il provvedimento infatti avrà ricadute importanti nelle scuole e nel modo stesso in cui le discipline curricolari si inseriscono nella formazione dei cittadini. E' apprezzato il raggruppamento delle classi di concorso, ma si lamentano i limiti già evidenziati dal parere espresso recentemente dal Consiglio di Stato. In particolare, sono denunciati i tagli negli insegnamenti degli istituti tecnico-professionali. Viene rimarcata negativamente anche la perdurante distinzione fra gli insegnamenti di matematica e di matematica applicata, nonostante importanti associazioni di esperti abbiano più volte sottolineato la necessità di unificare tali discipline.

            Chiede pertanto di rimettere in discussione tutte le vecchie distinzioni disciplinari fra insegnamenti, dal momento che è necessario porre attenzione ai diversi livelli di approfondimento di ciascuna materia insegnata nei diversi istituti scolastici.

 

La senatrice FASIOLO (PD), apprezzando il lavoro della relatrice Elena Ferrara, condivide l'impostazione generale dello schema di regolamento che contribuisce a definire un nuovo modello didattico articolato e interdisciplinare. Ciò consente il coinvolgimento di un numero crescente di docenti, grazie anche alla semplificazione delle classi di concorso.

Richiama altresì l'attenzione sulla specificità dell'insegnamento della lingua slovena e auspica soluzioni analoghe a quelle adottate per la lingua tedesca nella provincia autonoma di Bolzano.

 

Il senatore CONTE (AP (NCD-UDC)) rammenta come l'anno scolastico in corso costituisca un momento di transizione in cui l'atto del Governo deve collocarsi per semplificare le classi di insegnamento anche in vista del prossimo bando di concorso a cattedra.

 

La relatrice Elena FERRARA (PD) illustra lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

 

Il PRESIDENTE informa che è stato presentato uno schema di parere alternativo contrario, da parte delle senatrici Blundo, Montevecchi e Serra, pubblicato in allegato al resoconto, il cui testo viene messo a disposizione di tutti i commissari presenti.

 

            La senatrice PETRAGLIA (Misto-SEL) chiede chiarimenti alla relatrice in merito alle certificazioni al momento non abilitanti per l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri. Ricorda che numerosi insegnanti nel corso degli anni hanno acquisito tali certificazioni e rischiano di trovarsi senza titoli abilitanti dopo una lunga esperienza come docenti.

 

            Il senatore BOCCHINO (Misto-AEcT) chiede alla rappresentante del Governo la disponibilità ad accogliere le condizioni e le osservazioni prospettate dalla relatrice.

 

            Il sottosegretario Angela D'ONGHIA, nell'esprimere disponibilità ad accogliere le condizioni e le osservazioni che verranno dalla Commissione, propone di inserire nello schema di parere le indicazioni della senatrice Petraglia.

 

            La seduta, sospesa alle ore 16,50, riprende alle ore 16,55.

 

            La relatrice Elena FERRARA (PD) riformula lo schema di parere originariamente illustrato, al fine di recepire le indicazioni della senatrice Petraglia.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, nella versione per ultimo prospettata dalla relatrice (pubblicato in allegato al resoconto), è approvato. Pertanto, risulta preclusa la votazione del parere alternativo contrario, a firma delle senatrici Blundo, Montevecchi e Serra.

 

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SU QUESTIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO  

 

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto ieri, su questioni relative alla riforma del sistema cinematografico e audiovisivo, l'audizione di rappresentanti di associazioni rappresentative degli esercenti, i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

 

Prende atto la Commissione.

 

La seduta termina alle ore 17.


 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 220

 

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 64, comma 4, lettera a),del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

preso atto del parere approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre scorso;

considerato che nel corso della seduta della 7a Commissione del 18 novembre scorso è stato dato mandato alla relatrice di individuare le associazioni rappresentative alle quali chiedere contributi scritti in ordine all'atto in questione, previa acquisizione delle proposte di soggetti rappresentativi da inserire nell'elenco degli auditi, formulate dai commissari;

preso atto che in data 19 novembre è stata inviata  una mail alle associazioni rappresentative individuate, nella quale è stato fissato alle stesse il termine del 23 novembre per l'invio di contributi scritti in merito allo schema di regolamento in titolo;

considerato che entro il predetto termine sono pervenuti i contributi delle associazioni ADIDA, CRUI, Divisione didattica società chimica italiana, Pentagram, Rete nazionale qualità e sviluppo licei musicali e coreutici e UDU;

 

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

 

i)      per quanto riguarda le classi di concorso:

 

1.     sia eliminato dalla premessa del regolamento il riferimento all’art. 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, poiché questo è stato abrogato dall’art. 1, comma 199, della legge n. 107 del 2015, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico in corso;

2.     sia disciplinata, nel provvedimento, l’ipotesi di consentire  ai docenti già assunti a tempo indeterminato e titolari  su di una classe di concorso oggetto di accorpamento con altre classi di concorso,di poter insegnare la nuova disciplina frutto dell’accorpamento effettuato e prevedere tale medesima possibilità anche per i docenti non di ruolo ma abilitati  su una delle singole classi di concorso accorpate;

3.     siano ampliati gli insegnamenti attribuiti alla classe di concorso A47 (matematica applicata), in considerazione delle comuni competenze da perseguire per l’asse matematico e della sostanziale  omogeneità dei percorsi curricolari previsti per il primo  biennio degli indirizzi tecnici e professionali;

4.      siano ampliati gli insegnamenti previsti per la classe di concorso A50 (scienze naturali, chimiche e biologiche), in considerazione del fatto che la tabella delle confluenze già prevista in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 attribuiva alla ex 60/A l’insegnamento della chimica in diverse articolazioni ed indirizzi dell’istituto tecnico, settore tecnologico;

5.     sia rimodulata la tabella " indirizzi di Studi" per la classe di concorso A18 ( Filosofia e Scienze umane) nella parte relativa a Liceo Scientifico-Opzione Scienze Applicate-Filosofia 2° Biennio e 5° anno prevedendo tale possibiltà di insegnamento solo "fino ad esaurimento" inserendo il relativo asterisco "*" stante la specificità dell’insegnamento della Filosofia nei Licei Scientifici;

6.     sia rimodulata la tabella "indirizzi di Studi" per la classe di concorso A 65 (teoria e tecnica della comunicazione) inserendo i seguenti indirizzi:

a)   Istituto Professionale-Indirizzo Servizi Commerciali Tecniche di comunicazione 2° biennio e 5° anno

b)   Istituto professionale – Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitabilità Alberghiera-Articolazione –Accoglienza Turistica-Tecniche di comunicazione 2° biennio e 5° anno

7.     sia modificata la tabella " note" relativa alla classe di concorso A84 (Trattamento testi, dati e applicazioni) considerata " classe di concorso ad esaurimento" in quanto, al contrario, è ancora previsto l’insegnamento presso l’Istituto Professionale, Settore Servizi- indirizzo Servizi Commerciali- laboratorio di tecniche professionali dei servizi commerciali in compresenza per cui non è da considerarsi ad esaurimento; ( nuova)

8.     siano introdotte nuove classi concorsuali corrispondenti ad   insegnamenti previsti dagli ordinamenti vigenti ma non codificate dallo schema di decreto ma che necessitano, invece, di una maggiore specificità disciplinare per caratterizzare meglio l’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche.

Si segnalano peraltro le seguenti  classi concorsuali in integrazione a quelle previste:

a.      per  le discipline della tabella A: A66 storia della danza;

b.      rinominare la classe di concorso A59 in  Teoria, pratica musicale per la danza e tecniche di accompagnamento alla danza ,  rivedendo titoli di accesso, note e indirizzi di studi se necessario; la nuova classe di concorso, dunque, include e sostituisce la A59 ed è necessario sottrarre l’insegnamento di Teoria e pratica per la danza alla classe di concorso A55; ( nuova)

c.      per le discipline della tabella B:  ex classe C440 massochinesiterapia fino ad esaurimento

9.     si rinumerino, in tabella A, le classi successive alla A67, poiché mancano le classi  A68, A69;

 

ii)    per quanto riguarda i titoli di accesso alle classi di concorso:

 

Sia chiarito che, laddove la tabella A indica tra i titoli di accesso i diplomi accademici di secondo livello, tuttora mancanti di un corretto e definitivo inquadramento ordinamentale, si intenda comunque valido il possesso dei diplomi accademici di secondo livello attivati in via sperimentale dalle istituzioni AFAM ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  212/2005.

1.       sia svolta una revisione complessiva della congruità dei titoli di accesso alle diverse classi concorsuali, nonché dei crediti formativi universitari e accademici uniti al possesso di specifiche lauree magistrali o lauree specialistiche, come in buona sostanza auspicato nel parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nonché da altri autorevoli enti esponenziali, quali gli organismi dell’AFAM e la Cabina di Regia della rete nazionale "Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici" (in tale contesto, la Commissione in questa sede indica, a titolo esemplificativo alcune delle correzioni più significative, senza negare pregnanza alle altre numerose e ragionevoli osservazioni pervenute);

2.       per gli insegnamenti di discipline letterarie delle classi A12 e A22, si aggiornino i CFU indicati nelle note, prevedendo almeno ulteriori  16 CFU  acquisiti nel settore scientifico disciplinare di latino;

3.       per la classe di concorso A18, sia inserita la LM50 (programmazione e gestione dei servizi educativi) e la LM64 (scienza delle religioni) e per la classe di concorso A19, sia inserita la LM85 (scienze pedagogiche) e la LS87 (scienze pedagogiche), allo stesso tempo prevedendo, in nota, un congruo numero di CFU integrativi nelle discipline caratterizzanti della classe di concorso;

4.       per la classe di concorso A50 (Scienze naturali, chimiche e biologiche) siano inserite le classi LM-13 e 14/S (Farmacia e farmacia industriale);

5.       per le classi di concorso A-17 (Disegno e storia dell’arte), A-37 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) e A-60 (Tecnologia) siano inserite le classi LM-12 (Design) e 103/S (Teoria e metodi del disegno industriale);

6.       per le classi di concorso A-20 (Fisica) e A-32 (Scienze della geologia e della mineralogia) siano inserite le classi LM-79 e 85/S (Scienze geofisiche);

7.       per la classe di concorso A-41 (Scienze e tecnologie informatiche) siano inserite le classi LM-91 e 100/S (Tecniche e metodi per la società dell’informazione);

8.       per la classe di concorso A-42 (Scienze e tecnologie meccaniche) siano inserite le classi LM-20 e 25/S (Ingegneria spaziale e astronautica), LM-34 e 37/S (Ingegneria navale);

9.       per la classe di concorso A-45 (Scienze economiche e aziendali) sia inserita la classe LM-76 (Scienze economiche per l’ambiente e la cultura);

10.    per le classi di concorso A-51 (Scienze, tecnologie e tecniche agrarie) e A-52 (Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali) siano inserite le classi LM-70 e 78/S (Scienze e tecnologie alimentari);

11.    per le classi di concorso dell’ambito artistico, del design, della grafica, del disegno,  della musica, sia inserito tra i requisiti di accesso il diploma accademico di secondo livello;

12.    per le classi concorsuali afferenti ad ambiti del design, del tessuto e della moda, siano previsti anche diplomi specifici, quale il diploma di Istituto professionale in tecnica dell’abbigliamento e della moda;

13.    i diplomi previsti in nota per la classe A09 dovranno prevedere anche  il diploma di  maturità professionale per Disegnatore e stilista di moda, quello di maturità professionale  in Tecnico dell’abbigliamento e della moda e quello di maturità professionale settore industria e artigianato, indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria;

14.    siano considerate le seguenti osservazioni in ordine alla classe A23. La mancata indicazione specifica, nello schema di Decreto,  degli indirizzi di studi nei quali è possibile attuare l’insegnamento previsto potrebbe generare confusione e generalizzazione che di fatto mortificherebbero la matrice culturale e scientifica della nuova classe concorsuale. La stessa assenza potrebbe, inoltre, favorire la creazione di classi di alunni interamente composte da stranieri tradendo i principi di inclusione che permeano il nostro sistema scolastico e come ribaditi dalla legge n. 107 del 2015.

Alla luce, infatti, delle recenti novità introdotte dalla medesima legge di riforma, si potrebbe prevedere la possibilità di utilizzare i docenti di L2 per l’insegnamento della "lingua italiana  per discenti di lingua straniera" nelle scuole di ogni ordine e grado in attività di potenziamento in modo da creare un percorso educativo e didattico  trasversale di inclusione. I nuovi docenti di L2, infatti, rappresentano una novità all’interno del nostro panorama scolastico anche se su specifici territori vi sono già esperienze codificate in tal senso per cui è fondamentale la loro presenza e la professionalità di cui sono portatori per una scuola che sia davvero inclusiva e che possa dotarsi di un Piano triennale dell’offerta formativa in grado di garantire a tutti la pari opportunità. Gli stessi docenti rappresentano, ancora, una concreta possibilità per strutturare e codificare percorsi educativi e didattici in grado di contrastare l’insuccesso e la dispersione scolastica che vedono, tra gli alunni stranieri, alte percentuali. Sicché per la classe di concorso A23:

a.      sia esplicitato con precisione che i docenti saranno utilizzati all’interno del potenziamento;

b.     siano riconosciuti, quali titoli specifici,  percorsi abilitanti autorizzati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca;

c.      siano previsti quali titoli di accesso tutti quelli già contemplati per le classi di concorso A12 e A22

15.    quanto alla classe di concorso A43, anche in virtù della disciplina internazionale  e comunitaria - in particolare Convenzione internazionale STCW/78 em. Manila 2010, Direttive 106/2008/Ce  e 35/2012/UE –che ha come finalità  primaria la sicurezza e la salvaguardia di persone e merci in navigazione,  è necessario intervenire per  rafforzate le competenze tecnico-professionali degli operatori scolastici, sia dei docenti che degli alunni, per cui si rende necessario richiedere il possesso di certificazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste ai docenti disciplinaristi. A tal fine:

·       tra i titoli di accesso di vecchio ordinamento sia previsto, oltre al titolo di ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente da corsi regolari dell’Accademia Navale, anche il titolo della Marina Mercantile;

·       là dove il titolo di accesso non sia direttamente afferente al settore scientifico disciplinare delle scienze nautiche, sia previsto, congiuntamente al diploma di istituto tecnico-settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione mezzo navale, anche il titolo di capitano di lungo corso (patentino);

16.    circa le classi di concorso relative agli insegnamenti in lingua slovena ed a quelli in lingua tedesca si tenga conto di quanto segue:

a.      per le scuole con lingua di insegnamento slovena e od o bilingue del Friuli Venezia Giulia,  siano mantenute distinte le classi di concorso per la lingua italiana (seconda lingua) e la lingua slovena, sia per la scuole secondarie di primo grado che per le scuole secondarie di secondo grado. Allo sloveno  siano aggiunte per le prime storia ed educazione civica, geografia, per le seconde le discipline letterarie. I requisiti di accesso/classi di abilitazione vengano definiti in accordo  con l'Ufficio speciale, di cui all'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, che sarà chiamato a gestire i concorsi a livello regionale.

b.      le specificità vigenti in materia di classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado nella provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione, prevedendo un’apposita clausola di salvaguardia, con particolare riguardo alle classi di concorso individuate nella Tabella A allegata al regolamento con i codici alfanumerici da A-75 a A-84, per le quali la Provincia autonoma di Bolzano ha già provveduto alla definizione, in modo che le disposizioni del presente regolamento trovino applicazione per le scuole in lingua italiana, tedesca e delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano, fino a quando le stesse disposizioni, a norma dell’articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, non saranno sostituite, nonché che ci sia la corrispondenza della denominazione delle nuove classi di concorso alle indicazioni provinciali per la definizione dei curricula delle scuole della Provincia autonoma di Bolzano;

17.    circa le discipline dell’ambito musicale (A55 e A56 strumento musicale, nelle scuole secondarie di secondo grado e di primo grado), si osserva che il Legislatore è più volte intervenuto per normare la disciplina dei titoli di accesso previsti per l’insegnamento di tali classi di concorso. Tutti gli interventi avutisi hanno contribuito a generare una sorta di coacervo di diversi titoli accademici e di abilitazione, generando spesso confusione negli operatori del settore stante la peculiarità degli stessi titoli. Alcune norme prevedevano anche come valido accesso all’insegnamento di dette discipline   alcuni titoli di studio che, a loro volta, non prevedevano necessariamente il precedente possesso del Diploma di istituto Superiore di II grado. La legge n. 268 del 2002, con valore retroattivo, ha sanato tale situazione modificando l’articolo 4 della legge n. 508 del 1999. Il "possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado" per "l’accesso ai pubblici concorsi" è stato quindi esteso e posto quale condizione a tutti i titoli rilasciati dalle istituzioni dell’AFAM e conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Quindi, per tali titoli e la loro equiparazione alle lauree di cui alla legge n. 508 del 1999, pur mantenendo la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione, sono state poste le seguenti condizioni:

"3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado". Tale ratio è stata in ultimo confermata con la legge n. 228 del 2012 (commi 102-107) anche ai fini delle equipollenze dei titoli di vecchio ordinamento ai "diplomi di secondo livello". Ciò specificato si ritiene che per tutti gli insegnamenti di musica e  di strumento nella scuola secondaria di primo e secondo grado dovrà essere previsto, insieme al titolo di accesso di vecchio ordinamento, il titolo di scuola secondaria superiore. L’assenza di specifiche abilitazioni per le nuove classi di concorso previste per i licei musicali impedirebbe l’accesso al concorso previsto dalla legge n. 107 del 2015 che pone come requisito d’accesso il possesso di titolo abilitante. Senza interventi adeguati si rischia di impedire il reclutamento sugli insegnamenti ordinamentali previsti nei licei musicali. A tal fine, si intervenga prevedendo:

·       una conversione delle ex classi di concorso 31/a 32/a e 77/a nelle nuove classi di concorso A29  A30 e A56 ricollocando e rinominando le nuove;

·       limitatamente al solo periodo transitorio, la previsione di  corrispondenze per  abilitazioni affini tra le nuove classi di concorso A53 A55 A63 A64 e le abilitazioni delle ex classi di concorso  77/A  31/A  e  32/A.

·       riconoscendo la validità dell’abilitazione per l’ accesso al concorso specificando, in nota, appropriate condizioni da esprimere esclusivamente  in termini di CFA e o CFU o titoli di studio aggiuntivi, in relazione al tipo di abilitazione posseduta in particolar modo per quanto riguarda le classi di concorso A63 (Tecnologie musicali) e A 64 (Teoria Analisi e composizione);

iii)  sia corretto – nell’allegata tabella A/1 relativa alle omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso – l’omogeneità tra linguistica generale e glottologia, al pari di quanto previsto per glottodidattica.

 

e le seguenti osservazioni:

 

a)     appare utile precisare in maniera inequivocabile che quando si lega l’accesso non solo al possesso di un dato titolo di studio ma anche all’acquisizione di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, tale acquisizione può avvenire nel corso dell’intera carriera universitaria o anche successivamente,

b)     appare necessario evidenziare alcune perplessità suscitate da un’attenta ed approfondita analisi dei titoli di accesso alle diverse classi di concorso. Nello specifico è utile evidenziare come in alcuni casi il titolo accademico, per essere ritenuto valido per l’accesso all’insegnamento, deve essere congiunto ad un alto numero di CFU integrativi per cui, di fatto, viene snaturato lo spesso percorso universitario seguito dall’aspirante docente. In alcune note, infatti, sono contemplati fino a 132 CFU che corrispondono ad una nuovo percorso di laurea.

In altri casi, il titolo di accesso previsto appare lontano dalla disciplina di insegnamento per cui sembra non andare nella direzione della specificità dello stesso. A titolo esemplificativo si riporta l’esempio della laurea in architettura del paesaggio che, pur congiunta a specifici CFU, non sembra essere sempre pertinente con la relativa classe di concorso, come puntualmente rilevato dal CUN.

In altri casi, invece, gli stessi titoli sono enucleati con troppa approssimazione, come nel caso della classe di concorso A61 (Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) dove è riportato: " LM qualsiasi" pur con nota. Si rappresenta che non solo in ambito universitario ma anche all’interno dell’AFAM  esistono specifici corsi accademici, come Diploma di II livello -Indirizzo arti multimediali e tecnologiche- Indirizzo cinema e televisione.

c)     si auspica che nella tabella B si operi in modo che gradualmente fra i titoli di accesso necessari si inseriscano anche opportune lauree triennali.


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 220

 

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

preso atto del parere approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre scorso;

considerato che nel corso della seduta della 7a Commissione del 18 novembre scorso è stato dato mandato alla relatrice di individuare le associazioni rappresentative alle quali chiedere contributi scritti in ordine all'atto in questione, previa acquisizione delle proposte di soggetti rappresentativi da inserire nell'elenco degli auditi, formulate dai commissari;

preso atto che in data 19 novembre è stata inviata  una mail alle associazioni rappresentative individuate, nella quale è stato fissato alle stesse il termine del 23 novembre per l'invio di contributi scritti in merito allo schema di regolamento in titolo;

considerato che entro il predetto termine sono pervenuti i contributi delle associazioni ADIDA, CRUI, Divisione didattica società chimica italiana, Pentagram, Rete nazionale qualità e sviluppo licei musicali e coreutici e UDU;

 

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

 

i)      per quanto riguarda le classi di concorso:

 

1.     sia eliminato dalla premessa del regolamento il riferimento all’articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, poiché questo è stato abrogato dall’articolo 1, comma 199, della legge n. 107 del 2015, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico in corso;

2.     sia disciplinata, nel provvedimento, l’ipotesi di consentire  ai docenti già assunti a tempo indeterminato e titolari  su di una classe di concorso oggetto di accorpamento con altre classi di concorso,di poter insegnare la nuova disciplina frutto dell’accorpamento effettuato e prevedere tale medesima possibilità anche per i docenti non di ruolo ma abilitati  su una delle singole classi di concorso accorpate;

3.     siano ampliati gli insegnamenti attribuiti alla classe di concorso A47 (matematica applicata), in considerazione delle comuni competenze da perseguire per l’asse matematico e della sostanziale  omogeneità dei percorsi curricolari previsti per il primo  biennio degli indirizzi tecnici e professionali;

4.      siano ampliati gli insegnamenti previsti per la classe di concorso A50 (scienze naturali, chimiche e biologiche), in considerazione del fatto che la tabella delle confluenze già prevista in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 attribuiva alla ex 60/A l’insegnamento della chimica in diverse articolazioni ed indirizzi dell’istituto tecnico, settore tecnologico;

5.     sia rimodulata la tabella " indirizzi di Studi" per la classe di concorso A18 ( Filosofia e Scienze umane) nella parte relativa a Liceo Scientifico-Opzione Scienze Applicate-Filosofia 2° Biennio e 5° anno prevedendo tale possibilità di insegnamento solo "fino ad esaurimento" inserendo il relativo asterisco "*" stante la specificità dell’insegnamento della Filosofia nei Licei Scientifici;

6.     sia rimodulata la tabella "indirizzi di Studi" per la classe di concorso A 65 (teoria e tecnica della comunicazione) inserendo i seguenti indirizzi:

a)   Istituto Professionale-Indirizzo Servizi Commerciali Tecniche di comunicazione 2° biennio e 5° anno

b)   Istituto professionale – Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitabilità Alberghiera-Articolazione –Accoglienza Turistica-Tecniche di comunicazione 2° biennio e 5° anno

7.     sia modificata la tabella " note" relativa alla classe di concorso A84 (Trattamento testi, dati e applicazioni) considerata " classe di concorso ad esaurimento" in quanto, al contrario, è ancora previsto l’insegnamento presso l’Istituto Professionale, Settore Servizi-indirizzo Servizi Commerciali- laboratorio di tecniche professionali dei servizi commerciali in compresenza per cui non è da considerarsi ad esaurimento; (nuova)

8.     siano introdotte nuove classi concorsuali corrispondenti ad   insegnamenti previsti dagli ordinamenti vigenti ma non codificate dallo schema di decreto ma che necessitano, invece, di una maggiore specificità disciplinare per caratterizzare meglio l’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche.

Si segnalano peraltro le seguenti  classi concorsuali in integrazione a quelle previste:

a.      per  le discipline della tabella A: A66 storia della danza;

b.      rinominare la classe di concorso A59 in  Teoria, pratica musicale per la danza e tecniche di accompagnamento alla danza ,  rivedendo titoli di accesso, note e indirizzi di studi se necessario; la nuova classe di concorso, dunque, include e sostituisce la A59 ed è necessario sottrarre l’insegnamento di Teoria e pratica per la danza alla classe di concorso A55; ( nuova)

c.      per le discipline della tabella B:  ex classe C440 massochinesiterapia fino ad esaurimento

9.     si rinumerino, in tabella A, le classi successive alla A67, poiché mancano le classi  A68, A69;

 

ii)    per quanto riguarda i titoli di accesso alle classi di concorso:

 

1.     Sia chiarito che, laddove la tabella A indica tra i titoli di accesso i diplomi accademici di secondo livello, tuttora mancanti di un corretto e definitivo inquadramento ordinamentale, si intenda comunque valido il possesso dei diplomi accademici di secondo livello attivati in via sperimentale dalle istituzioni AFAM ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  212 del 2005.

2.       sia svolta una revisione complessiva della congruità dei titoli di accesso alle diverse classi concorsuali, nonché dei crediti formativi universitari e accademici uniti al possesso di specifiche lauree magistrali o lauree specialistiche, come in buona sostanza auspicato nel parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nonché da altri autorevoli enti esponenziali, quali gli organismi dell’AFAM e la Cabina di Regia della rete nazionale "Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici" (in tale contesto, la Commissione in questa sede indica, a titolo esemplificativo alcune delle correzioni più significative, senza negare pregnanza alle altre numerose e ragionevoli osservazioni pervenute);

3.       per gli insegnamenti di discipline letterarie delle classi A12 e A22, si aggiornino i CFU indicati nelle note, prevedendo almeno ulteriori  16 CFU  acquisiti nel settore scientifico disciplinare di latino;

4.       a) per la classe di concorso A18 sia inserita la LM50 (programmazione e gestione dei servizi educativi) e la LM64 (scienza delle religioni) e per la classe di concorso A19, sia inserita la LM85 (scienze pedagogiche) e la LS87 (scienze pedagogiche), allo stesso tempo prevedendo, in nota, un congruo numero di CFU integrativi nelle discipline caratterizzanti della classe di concorso;

b) per la classe di concorso A50 (Scienze naturali, chimiche e biologiche) siano inserite le classi LM-13 e 14/S (Farmacia e farmacia industriale);

c)     per le classi di concorso A-17 (Disegno e storia dell’arte), A-37 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) e A-60 (Tecnologia) siano inserite le classi LM-12 (Design) e 103/S (Teoria e metodi del disegno industriale);

d)       per le classi di concorso A-20 (Fisica) e A-32 (Scienze della geologia e della mineralogia) siano inserite le classi LM-79 e 85/S (Scienze geofisiche);

e)       per la classe di concorso A-41 (Scienze e tecnologie informatiche) siano inserite le classi LM-91 e 100/S (Tecniche e metodi per la società dell’informazione);

f)        per la classe di concorso A-42 (Scienze e tecnologie meccaniche) siano inserite le classi LM-20 e 25/S (Ingegneria spaziale e astronautica), LM-34 e 37/S (Ingegneria navale);

g)       per la classe di concorso A-45 (Scienze economiche e aziendali) sia inserita la classe LM-76 (Scienze economiche per l’ambiente e la cultura);

h)       per le classi di concorso A-51 (Scienze, tecnologie e tecniche agrarie) e A-52 (Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali) siano inserite le classi LM-70 e 78/S (Scienze e tecnologie alimentari).

5.     per le classi di concorso dell’ambito artistico, del design, della grafica, del disegno,  della musica, sia inserito tra i requisiti di accesso il diploma accademico di secondo livello;

6.     per le classi concorsuali afferenti ad ambiti del design, del tessuto e della moda, siano previsti anche diplomi specifici, quale il diploma di Istituto professionale in tecnica dell’abbigliamento e della moda;

7.       i diplomi previsti in nota per la classe A09 dovranno prevedere anche  il diploma di  maturità professionale per Disegnatore e stilista di moda, quello di maturità professionale  in Tecnico dell’abbigliamento e della moda e quello di maturità professionale settore industria e artigianato, indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria;

8.       siano considerate le seguenti osservazioni in ordine alla classe A23. La mancata indicazione specifica, nello schema di decreto,  degli indirizzi di studi nei quali è possibile attuare l’insegnamento previsto potrebbe generare confusione e generalizzazione che di fatto mortificherebbero la matrice culturale e scientifica della nuova classe concorsuale. La stessa assenza potrebbe, inoltre, favorire la creazione di classi di alunni interamente composte da stranieri tradendo i principi di inclusione che permeano il nostro sistema scolastico e come ribaditi dalla legge n. 107 del 2015.

Alla luce, infatti, delle recenti novità introdotte dalla medesima legge di riforma, si potrebbe prevedere la possibilità di utilizzare i docenti di L2 per l’insegnamento della "lingua italiana  per discenti di lingua straniera" nelle scuole di ogni ordine e grado in attività di potenziamento in modo da creare un percorso educativo e didattico  trasversale di inclusione. I nuovi docenti di L2, infatti, rappresentano una novità all’interno del nostro panorama scolastico anche se su specifici territori vi sono già esperienze codificate in tal senso per cui è fondamentale la loro presenza e la professionalità di cui sono portatori per una scuola che sia davvero inclusiva e che possa dotarsi di un Piano triennale dell’offerta formativa in grado di garantire a tutti la pari opportunità. Gli stessi docenti rappresentano, ancora, una concreta possibilità per strutturare e codificare percorsi educativi e didattici in grado di contrastare l’insuccesso e la dispersione scolastica che vedono, tra gli alunni stranieri, alte percentuali. Sicché per la classe di concorso A23:

a.      sia esplicitato con precisione che i docenti saranno utilizzati all’interno del potenziamento;

b.     siano riconosciuti, quali titoli specifici,  percorsi abilitanti autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c.      siano previsti quali titoli di accesso tutti quelli già contemplati per le classi di concorso A12 e A22

9.       quanto alla classe di concorso A43, anche in virtù della disciplina internazionale  e comunitaria - in particolare Convenzione internazionale STCW/78 em. Manila 2010, Direttive 106/2008/Ce  e 35/2012/UE che ha come finalità  primaria la sicurezza e la salvaguardia di persone e merci in navigazione,  è necessario intervenire per  rafforzate le competenze tecnico-professionali degli operatori scolastici, sia dei docenti che degli alunni, per cui si rende necessario richiedere il possesso di certificazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste ai docenti disciplinaristi. A tal fine:

·       tra i titoli di accesso di vecchio ordinamento sia previsto, oltre al titolo di ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente da corsi regolari dell’Accademia Navale, anche il titolo della Marina Mercantile;

·       là dove il titolo di accesso non sia direttamente afferente al settore scientifico disciplinare delle scienze nautiche, sia previsto, congiuntamente al diploma di istituto tecnico-settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione mezzo navale, anche il titolo di capitano di lungo corso (patentino);

10.    circa le classi di concorso relative agli insegnamenti in lingua slovena ed a quelli in lingua tedesca si tenga conto di quanto segue:

a.      per le scuole con lingua di insegnamento slovena e od o bilingue del Friuli Venezia Giulia,  siano mantenute distinte le classi di concorso per la lingua italiana (seconda lingua) e la lingua slovena, sia per la scuole secondarie di primo grado che per le scuole secondarie di secondo grado. Allo sloveno  siano aggiunte per le prime storia ed educazione civica, geografia, per le seconde le discipline letterarie. I requisiti di accesso/classi di abilitazione vengano definiti in accordo  con l'Ufficio speciale, di cui all'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, che sarà chiamato a gestire i concorsi a livello regionale.

b.      le specificità vigenti in materia di classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado nella Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione, prevedendo un’apposita clausola di salvaguardia, con particolare riguardo alle classi di concorso individuate nella Tabella A allegata al regolamento con i codici alfanumerici da A-75 a A-84, per le quali la Provincia autonoma di Bolzano ha già provveduto alla definizione, in modo che le disposizioni del presente regolamento trovino applicazione per le scuole in lingua italiana, tedesca e delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano, fino a quando le stesse disposizioni, a norma dell’articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, non saranno sostituite, nonché che ci sia la corrispondenza della denominazione delle nuove classi di concorso alle indicazioni provinciali per la definizione dei curricula delle scuole della Provincia autonoma di Bolzano;

11.    circa le discipline dell’ambito musicale (A55 e A56 strumento musicale, nelle scuole secondarie di secondo grado e di primo grado), si osserva che il Legislatore è più volte intervenuto per normare la disciplina dei titoli di accesso previsti per l’insegnamento di tali classi di concorso. Tutti gli interventi avutisi hanno contribuito a generare una sorta di coacervo di diversi titoli accademici e di abilitazione, generando spesso confusione negli operatori del settore stante la peculiarità degli stessi titoli. Alcune norme prevedevano anche come valido accesso all’insegnamento di dette discipline   alcuni titoli di studio che, a loro volta, non prevedevano necessariamente il precedente possesso del Diploma di istituto Superiore di II grado. La legge 268/2002, con valore retroattivo, ha sanato tale situazione modificando l’articolo 4 della legge n. 508 del 1999. Il "possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado" per "l’accesso ai pubblici concorsi" è stato quindi esteso e posto quale condizione a tutti i titoli rilasciati dalle istituzioni dell’AFAM e conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Quindi, per tali titoli e la loro equiparazione alle lauree di cui alla legge n. 508 del 1999, pur mantenendo la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione, sono state poste le seguenti condizioni:

"3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado". Tale ratio è stata in ultimo confermata con la legge n. 228 del 2012 (commi 102-107) anche ai fini delle equipollenze dei titoli di vecchio ordinamento ai "diplomi di secondo livello". Ciò specificato si ritiene che per tutti gli insegnamenti di musica e  di strumento nella scuola secondaria di primo e secondo grado dovrà essere previsto, insieme al titolo di accesso di vecchio ordinamento, il titolo di scuola secondaria superiore. L’assenza di specifiche abilitazioni per le nuove classi di concorso previste per i licei musicali impedirebbe l’accesso al concorso previsto dalla legge n. 107 del 2015 che pone come requisito d’accesso il possesso di titolo abilitante. Senza interventi adeguati si rischia di impedire il reclutamento sugli insegnamenti ordinamentali previsti nei licei musicali. A tal fine, si intervenga prevedendo:

·       una conversione delle ex classi di concorso 31/a 32/a e 77/a nelle nuove classi di concorso A29  A30 e A56 ricollocando e rinominando le nuove;

·       limitatamente al solo periodo transitorio, la previsione di  corrispondenze per  abilitazioni affini tra le nuove classi di concorso A53 A55 A63 A64 e le abilitazioni delle ex classi di concorso  77/A  31/A  e  32/A.

·       riconoscendo la validità dell’abilitazione per l’ accesso al concorso specificando, in nota, appropriate condizioni da esprimere esclusivamente  in termini di CFA e o CFU o titoli di studio aggiuntivi, in relazione al tipo di abilitazione posseduta in particolar modo per quanto riguarda le classi di concorso A63 (Tecnologie musicali) e A 64 (Teoria Analisi e composizione);

 

iii)  sia corretto – nell’allegata tabella A/1 relativa alle omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso – l’omogeneità tra linguistica generale e glottologia, al pari di quanto previsto per glottodidattica.

 

e le seguenti osservazioni:

 

a)     appare utile precisare in maniera inequivocabile che quando si lega l’accesso non solo al possesso di un dato titolo di studio ma anche all’acquisizione di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, tale acquisizione può avvenire nel corso dell’intera carriera universitaria o anche successivamente,

b)     appare necessario evidenziare alcune perplessità suscitate da un’attenta ed approfondita analisi dei titoli di accesso alle diverse classi di concorso. Nello specifico è utile evidenziare come in alcuni casi il titolo accademico, per essere ritenuto valido per l’accesso all’insegnamento, deve essere congiunto ad un alto numero di CFU integrativi per cui, di fatto, viene snaturato lo spesso percorso universitario seguito dall’aspirante docente. In alcune note, infatti, sono contemplati fino a 132 CFU che corrispondono ad una nuovo percorso di Laurea.

In altri casi, il titolo di accesso previsto appare lontano dalla disciplina di insegnamento per cui sembra non andare nella direzione della specificità dello stesso. A titolo esemplificativo si riporta l’esempio della Laurea in Architettura del paesaggio che, pur congiunta a specifici CFU, non sembra essere sempre pertinente con la relativa classe di concorso, come puntualmente rilevato dal CUN.

In altri casi, invece, gli stessi titoli sono enucleati con troppa approssimazione, come nel caso della classe di concorso A61 ( Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) dove è riportato: " LM qualsiasi" pur con nota. Si rappresenta che non solo in ambito universitario ma anche all’interno dell’AFAM  esistono specifici corsi accademici, come Diploma di II livello –Indirizzo arti multimediali e tecnologiche- Indirizzo cinema e televisione.

c)     si auspica che nella tabella B si operi in modo che gradualmente fra i titoli di accesso necessari si inseriscano anche opportune lauree triennali;

d)     appare necessario, relativamente alla classe A23, considerare la validità delle certificazioni per la didattica Ditals Cedis e Dils rilasciate dalle università italiane;

e)     in alternativa al punto i)3 si valuti l'opportunità di accorpare le classi di concorso A26 e A47.


 

 

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DALLE SENATRICI BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 220

 

La Commissione, esaminato  lo schema di regolamento, recante "Disposizioni per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

 

premesso che:

 

lo schema di regolamento in esame contiene disposizioni volte alla razionalizzazione e all’accorpamento delle classi di concorso;

 

si impone una discussione ampia, complessa e condivisa sulla necessità di rivedere l’intero impianto del riconoscimento dei titoli di studio per l’accesso ai percorsi abilitanti ovvero alle procedure concorsuali delle singole classi di concorso. Il sistema universitario, infatti, è ormai caratterizzato dalla continua creazione di nuovi corsi universitari sempre più specialistici, volti alla formazione di specifiche professionalità. Ciò rende difficile coniugare le esigenze alla base dell’individuazione dei titoli di studio idonei all’insegnamento delle discipline scolastiche con il metodo vigente di mera assunzione delle lauree magistrali nelle classi di concorso. La situazione attuale impone, infatti, modifiche costanti delle tabelle che porta a ritenere più idoneo un sistema basato sull’individuazione di  un numero di crediti formativi, magari suddivisi per aree omogenee, necessari affinché la propria laurea sia titolo di studio idoneo all’accesso a corsi abilitanti, ovvero alle procedure concorsuali per un determinato insegnamento;

 

lo schema di regolamento in esame prescinde da qualsiasi valutazione sull’attualità e l’efficacia del metodo di riconoscimento dei titoli di accesso alle classi di concorso. A ben vedere si tratta dell’ennesimo provvedimento redatto con fretta e superficialità, dettato dall’emergenza, come testimoniano le relazioni illustrativa e integrativa del Governo, di risolvere poche note questioni e dalla scelta di rinunciare ad affrontare il tema nella sua naturale complessità. Queste le principali ragioni per cui i problemi creati, in parte elencati nel prosieguo, risultano maggiori delle questioni risolte. L’urgenza di adottare il provvedimento pare essere anche la causa di un’istruttoria superficiale nel corso della quale non sono state svolte le necessarie consultazioni;

 

lo stesso Consiglio di Stato, nel corso del primo esame del presente schema di regolamento, ha rilevato, nel descrivere le ragioni per cui procedeva a una sospensione dell’esame e richiedeva al Governo una relazione integrativa, «la necessità che l'Amministrazione chiarisca l'iter logico seguito nella elaborazione delle proprie scelte ai fini della definizione delle tabelle allegate al  provvedimento in esame». Iter logico, invero, oscuro anche a seguito delle integrazioni fornite dall’amministrazione;

 

l’articolo 14, della legge n. 246 del 2005 al comma 3 prescrive l’elaborazione dell’analisi di impatto della regolamentazione per tutti gli schemi di atti normativi del Governo. Lo stesso articolo 14 al comma 5 stabilisce che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  siano disciplinate le fasi di consultazione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008 in attuazione della norma citata al comma 5 dell’articolo 6 recita: "La relazione AIR indica le modalità e i risultati delle consultazioni effettuate, oppure descrive le ragioni per cui non si è proceduto allo svolgimento di consultazioni con i soggetti e le categorie interessate". Allo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegato il modello di AIR che all’ultimo punto della sezione 1 richiede l’indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio, nonché, alla successiva sezione 2, la descrizione delle procedure di consultazione che hanno preceduto l’intervento;

 

lo schema presenta a corredo la prescritta analisi d’impatto della regolamentazione ed è la stessa analisi a dimostrare la lacunosità dell’istruttoria. Se, infatti, nella citata sezione 1 correttamente l’AIR in esame individua quali principali destinatari dell’intervento «i docenti delle istituzioni scolastiche di primo e di secondo grado, i soggetti in possesso dei titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione, i soggetti titolari dell'abilitazione e dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dall'intervento, nonché coloro che risultano iscritti, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, ad uno dei percorsi aventi valore di titolo di accesso alle classi di concorso», nella successiva sezione 2 con un’affermazione apodittica, irragionevole e contra legem dichiara che non si è proceduto ad alcuna preventiva consultazione dei portatori di interesse «in quanto non richiesta». È di tutta evidenza che non debba essere avanzata alcuna richiesta di consultazione. A richiedere la fase di consultazione è il combinato disposto dell’articolo 14 della legge 246 del 2005 e dell’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008 e la necessità di procedervi così come la scelta dei soggetti da consultare risiedono nell’individuazione dei destinatari dell’intervento, peraltro, come riportato, correttamente fatta dall’amministrazione nella stessa analisi;

 

non si è proceduto alle consultazioni su un provvedimento che interessa centinaia di migliaia di docenti italiani e che rischia di pregiudicare posizioni giuridiche soggettive. Al riguardo non può non rilevarsi la distanza tra le posizioni espresse dal Governo e le considerazioni del Consiglio di Stato. Se, infatti, la relazione AIR nella sezione dedicata all’indicazione dei vantaggi e degli svantaggi dell’opzione regolatoria prescelta, ricorrendo nuovamente a una apodittica affermazione, recita: «Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame, ma un più razionale e flessibile utilizzazione del personale interessato. L'intervento avrà, invece, un impatto positivo sulle aspettative di lavorative di tanti lavoratori precari della scuola e sulle modalità di accesso ad un mercato del lavoro molto esteso» il Consiglio di Stato sul punto, nel corso del primo esame, si è espresso sostenendo: "Infine, il regolamento, di cui è prevista la immediata applicabilità ai nuovi concorsi, potrebbe, attraverso il previsto accorpamento delle classi, avere impatto su posizioni di soggetti inseriti in precedenti graduatorie e già aventi titolo alla partecipazione: si raccomanda, pertanto, alle Amministrazioni proponenti di voler fornire assicurazioni in merito" e nel parere espresso sulla base delle integrazioni ricevute dal Governo ha sollecitato l’Amministrazione a modificare lo schema di regolamento in quanto "Rileva la Sezione come la attuale formulazione dello schema di  regolamento, al di là delle argomentazioni contenute nella relazione  integrativa trasmessa dall'amministrazione, non sembri adeguatamente garantire la salvaguardia delle posizioni e dei titoli acquisiti per effetto dei  percorsi formativi sino ad ora in vigore, né di conseguenza le posizioni  degli insegnanti attualmente inseriti nelle graduatorie. Non sembra, invero, sufficiente ad assicurare tale salvaguardia la previsione, indicata dall'Amministrazione, della possibilità da parte dei docenti accorpati di poter insegnare nella nuova classe di concorso e, di conseguenza, di poter partecipare alle prossime procedure concorsuali, non facendosi cenno nel provvedimento di quale sorte subiranno le posizioni dei docenti già inseriti in valide graduatorie al momento della entrata in vigore del regolamento";

 

i dubbi espressi dal Consiglio di Stato appaiono assolutamente fondati in ragione del fatto che le tabelle allegate allo schema di regolamento presentano delle annotazioni accanto ad alcuni insegnamenti rientranti in talune classi di concorso che riportano alternativamente due diciture: "ad esaurimento dei titolari e fino alla nomina a tempo indeterminato degli inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605" e "ad esaurimento". In assenza di una leggenda, l’unica interpretazione possibile appare quella di ritenere che l’insegnamento cui è apposta l’annotazione rientri in quella classe di concorso, nella prima ipotesi, solo per i titolari e per gli iscritti in GAE e, nella seconda ipotesi, per i soli titolari. Ciò significa che tutti coloro i quali siano attualmente abilitati nelle stesse classi di concorso e abbiano contratti di supplenza per gli insegnamenti oggetto di modifica, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, non potranno più ottenere le supplenze che ricoprono né partecipare alle procedure concorsuali bandite per quegli insegnamenti e, pertanto, non può non ritenersi lesa la loro posizione soggettiva;   

 

perplessità sono state sollevate anche dal Consiglio universitario nazionale (CUN) che, nel corso dell’adunanza del 10 settembre 2015, ha formulato una "spontanea" raccomandazione al ministro Giannini in cui, nel ribadire la propria disponibilità a essere audito su materie di propria competenza, ha rilevato in particolare che occorrerebbe verificare che, quando come titolo d’accesso si richiede, oltre al possesso della laurea magistrale in una determinata classe, l’aver acquisito crediti in determinati Settori scientifici disciplinari, l’acquisizione di tali crediti sia compatibile con la struttura della classe di laurea magistrale per evitare che ci siano contraddizioni fra i titoli di accesso richiesti per classi di concorso simili;

 

innumerevoli criticità sono state riscontrate anche dalle rappresentanze sindacali, pretermesse dalla fase di consultazione endogovernativa, come sopra evidenziato mai svolta, ma chiamate a esprimersi nel corso del presente esame attraverso la presentazione di memorie scritte;

 

ulteriore sconcerto è provocato dal fatto che il Governo e la maggioranza mettano tanta fretta nell’esame e nella definitiva approvazione di uno schema di regolamento su cui il Consiglio di Stato ha sollevato così forti perplessità: "Tuttavia, non può non segnalarsi che le modifiche introdotte al sistema scolastico, attraverso il processo di progressiva assimilazione dei curricula dei docenti, lasciano intravedere, in una visione prospettica, il pericolo di una dequotazione della qualità del nostro sistema di formazione superiore, non più ancorata a uniformi percorsi di apprendimento, finalizzati a garantire la competenza dei docenti nella materia oggetto di insegnamento, destinata a ripercuotersi in senso negativo sulla complessiva offerta formativa del nostro sistema, la cui strutturazione e disciplina rientrano nella responsabilità politica del Governo".

 

considerato che:

 

con riferimento alle nuove classi di concorso A-53 Storia della musica e A-55 Strumento musicale negli istituti secondari di secondo grado, nella sezione note della tabella nella parte in cui si riconosce il titolo di accesso in opzione ai titolari delle ex classi di concorso A031, A032 e A077 e nel caso della A56 l’accesso è limitato ai titolari che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale, si prevede, senza addurre alcuna motivazione, che l’opzione sia esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli insegnamenti di pertinenza della nuova classe di concorso, nel periodo dal 1° settembre 2010 alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento per almeno un anno scolastico;

 

con riferimento alla nuova classe di concorso A-53 Storia della musica si segnala, inoltre, che in un’ottica di razionalizzazione risulta difficile giustificare la creazione di una specifica classe di concorso per l’insegnamento della storia della musica nei licei musicali considerato che i titoli richiesti risultano identici a quelli richiesti per la A-29 Musica negli istituti secondari di secondo grado;

 

con riferimento alle classi di concorso A-22 Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media e A12 Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, vi sono irragionevoli difformità nei CFU richiesti per la A-22, infatti, sono previsti 12 CFU nel settore L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), non richiesti per la A12; viceversa per la A12 sono richiesti 12 CFU in L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina), non previsti per la A-22. Inoltre, deve segnalarsi che l’esame di linguistica generale è previsto per la sola classe di concorso A-22 mentre  i crediti formativi di storia richiesti sono 24 per la A-12 e solo 6 per la A-22. È bene ricordare che sinora ai candidati al TFA per le classi di concorso corrispondenti nel sistema previgente sono stati richiesti i medesimi crediti aggiuntivi per entrambe le classi di concorso;

 

con riferimento alla nuova classe di concorso A-23 Lingua italiana per discenti in lingua italiana non si prevede il riconoscimento del corso abilitante in Italiano L2, Arabo e Cinese, autorizzati dall'allora Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 luglio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 178, del 2 agosto 2007) e banditi con emanazione del Decreto rettorale n. 694 del 2007, del 23 luglio 2007 dell'Università Ca' Foscari di Venezia;

 

con riferimento alla nuova classe di concorso A­26 Matematica prevede, come requisito di ammissione, la laurea magistrale in una delle ventinove classi indicate; essa prevede inoltre che il laureato (fatta eccezione per il laureato in LM­40 Matematica, per il quale sono previsti specifici requisiti) abbia conseguito almeno 80 crediti complessivi nei Settori Scientifico Disciplinari MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08; in proposito deve rilevarsi che nessuno di tali corsi ha la possibilità di prevedere nei propri piani di studio un tale numero di crediti di matematica (anche conteggiando quelli acquisiti nella laurea triennale) e che pertanto nessuno in possesso del titolo di studio previsto potrà insegnare Matematica;

 

con riferimento alle classi di concorso A-26 Matematica e A-47 Matematica applicata entrambe relative all’insegnamento della matematica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado,  si segnala, inoltre, che non è stato considerato, nell’ottica di un’effettiva razionalizzazione del sistema, l’accorpamento nonostante sia stato più volte richiesto dai portatori di interessi. In proposito, deve rilevarsi l’apparente irragionevolezza degli indirizzi di studi individuati, a titolo meramente esemplificativo si consideri che matematica al liceo scientifico è affidata alla A-47 mentre matematica al liceo scientifico opzione scienze applicate sia alla A-26 che alla A-47;

 

con riferimento alla nuova classe di concorso A­45 Scienze economico ­aziendali prevede, come requisiti di ammissione, la laurea magistrale in una delle cinque classi indicate, tra le quali LM­82 Scienze statistiche, senza porre alcun ulteriore vincolo sui crediti conseguiti in determinati Settori Scientifico Disciplinari (SSD); in proposito deve rilevarsi che vi sono corsi di laurea LM­82 Scienze statistiche con un numero assai limitato di crediti in materie economiche e che pertanto, in tali casi, vi potranno essere laureati in Scienze statistiche abilitate a insegnare Scienze giuridiche-economiche, pur essendo privi di adeguate competenze;

 

con riferimento alla nuova classe di concorso A­46 Scienze giuridiche­ economiche prevede, come requisito di ammissione, la laurea magistrale in una delle dodici classi indicate, tra le quali LMG/01 Giurisprudenza; essa prevede inoltre che il laureato abbia conseguito almeno 96 crediti in determinati Settori Scientifico Disciplinari di cui almeno 12 nel Settore SECS­S/03­Statistica economica; nessun corso di laurea LMG/01 Giurisprudenza prevede oggi un tale numero di crediti e pertanto nessun laureato in Giurisprudenza avrebbe oggi i titoli per insegnare Scienze giuridiche­economiche;

 

con riferimento alle classi di concorso A-33 scienze tecnologiche e aeronautiche, A-43 Scienze e tecnologie nautiche e la nuova A36 Scienze e tecnologie della logistica, si segnala che è previsto che il diploma di laurea in materie scientifiche diverse da  Scienze e tecnologia della Navigazione sia  valido solo se congiunto al diploma di istituto tecnico settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo navale). Ciò significa che chi è in possesso di lauree scientifiche diverse da quella in "Scienze e tecnologia della Navigazione" potrà insegnare Navigazione marittima se possiede anche il diploma dei trasporti e della logistica (ex diploma nautico). In relazione alla stessa classe di concorso A-36 non è, invece, considerata la laurea in Ingegneria gestionale (LM31), che non attengono l’accesso alla nuova classe A-36 (Scienze e tecnologie della logistica) pur avendo sostenuto l’esame di Logistica durante i loro studi accademici;

 

con riferimento alla classe di concorso A18 Filosofia e Scienze umane, continua a non prevedersi  tra i titoli di studio idonei la laurea in Antropologia culturale e etnologia (LM1 o LS1) unica classe di concorso utile per l’insegnamento dell’Antropologia nel triennio del Liceo delle Scienze Umane;

 

con riferimento alla classe di concorso A-50 scienze naturali, chimiche e biologiche, si segnala come si lasci inalterato un sistema basato su un’equiparazione di saperi invero molto diversi. Si continua a non distinguere gli insegnamenti di chimica e di biologia e per l’accesso alla classe di concorso non si fa alcun riferimento al possesso di specifici crediti formativi;

 

riguardo alla Tabella A\1 omogeneità degli esami, con riferimento alle classi di concorso A-23 e A-24 si segnala che non è stata riconosciuta l’omogeneità tra linguistica generale e glottologia, nonostante le numerose equiparazioni riconosciute dai singoli atenei e la nota n. 614 del 9 maggio 2006, in conformità con le dichiarazioni di omogeneità tra le due discipline rilasciate dagli Atenei, in cui lo stesso MIUR ha dichiarato l’omogeneità tra l'esame di Linguistica Generale e quello di Glottologia secondo quanto richiesto dal D.M. n. 39 del 1998. Alcuna omogeneità è invece riconosciuta per lo stesso esame di linguistica generale nella nuova classe di concorso A-25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado:

 

tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario.