Legislatura 17ª - 13ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 185 del 04/11/2015

ORDINI DEL GIORNO  AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2111

G/2111/1/13 (testo 2)

ARRIGONI

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

i problemi legati al rischio idrogeologico e alla necessità di affrontarli in via preventiva con mezzi concreti e con risorse finanziarie stabili, che regolarmente devono essere stanziate dal bilancio dello Stato, sono palesi e noti, sia dalle istituzioni sia dai cittadini che attendono speranzosi interventi veri e risolutivi;

tali problemi sono aggravati negli ultimi anni a causa degli eventi meteo climatici anomali che ripetutamente hanno colpito il Paese;

si rende indispensabile individuare una strategia politica rivolta maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo, che sia in grado di mantenere in uno stato di concreta sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista di rischio idrogeologico;

nell'ambito della risposta a interrogazioni a risposta immediata nell'Assemblea del Senato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha informato il Parlamento circa il Piano nazionale sul dissesto idrogeologico, annunciando – con riferimento al Piano Stralcio individuato all'interno dello stesso Piano nazionale – la prossima firma degli accordi di programma con le Regioni per la distribuzione operativa dei fondi della prima tranche dei finanziamenti decisi dal CIPE per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio di alluvione;

la stessa notizia è stata data alla stampa anche da parte del  coordinatore della task force anti-dissesto idrogeologico della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha anche aggiunto che ai fini dell'efficienza delle azioni contro il rischio idrogeologico occorre passare dai circa 420 milioni di euro annui spesi negli ultimi anni a 1,2 miliardi all'anno;

la tabella E della legge di stabilità 2016 dispone un rifinanziamento di 50 milioni di euro per il 2016 e per il 2017, di 150 milioni di euro per il 2018 e di 1.700 milioni di euro per il 2019 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013)  – Interventi contro il dissesto idrogeologico;

la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 che si aggiunge alla spesa di 100 milioni per l'anno 2016 prevista dalla legge di stabilità 2014,  si presenta realmente insufficiente a far fronte alle esigenze del Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di prevedere ulteriri iniziative per incrementare le risorse disponibili da parte dello Stato per far fronte alla lotta contro il dissesto idrogeologico.

G/2111/1/13

ARRIGONI

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

i problemi legati al rischio idrogeologico e alla necessità di affrontarli in via preventiva con mezzi concreti e con risorse finanziarie stabili, che regolarmente devono essere stanziate dal bilancio dello Stato, sono palesi e noti, sia dalle istituzioni sia dai cittadini che attendono speranzosi interventi veri e risolutivi;

tali problemi sono aggravati negli ultimi anni a causa degli eventi meteo climatici anomali che ripetutamente hanno colpito il Paese;

si rende indispensabile individuare una strategia politica rivolta maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo, che sia in grado di mantenere in uno stato di concreta sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista di rischio idrogeologico;

nell'ambito della risposta a interrogazioni a risposta immediata nell'Assemblea del Senato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha informato il Parlamento circa il Piano nazionale sul dissesto idrogeologico, annunciando – con riferimento al Piano Stralcio individuato all'interno dello stesso Piano nazionale – la prossima firma degli accordi di programma con le Regioni per la distribuzione operativa dei fondi della prima tranche dei finanziamenti decisi dal CIPE per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio di alluvione;

la stessa notizia è stata data alla stampa anche da parte del  coordinatore della task force anti-dissesto idrogeologico della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha anche aggiunto che ai fini dell'efficienza delle azioni contro il rischio idrogeologico occorre passare dai circa 420 milioni di euro annui spesi negli ultimi anni a 1,2 miliardi all'anno;

la tabella E della legge di stabilità 2016 dispone un rifinanziamento di 50 milioni di euro per il 2016 e per il 2017, di 150 milioni di euro per il 2018 e di 1.700 milioni di euro per il 2019 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013)  – Interventi contro il dissesto idrogeologico;

la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 che si aggiunge alla spesa di 100 milioni per l'anno 2016 prevista dalla legge di stabilità 2014,  si presenta realmente insufficiente a far fronte alle esigenze del Paese,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per incrementare le risorse disponibili da parte dello Stato per far fronte alla lotta contro il dissesto idrogeologico.

G/2111/2/13

NUGNES

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

nell'ambito dell'articolo 51 del disegno di legge in oggetto, si dispongono, in ordine all'entità dei fondi speciali, gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale;

il comma 3 reca l'approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, esposte per programma e missione;

per quanto riguarda i settori di spesainteressati dai rifinanziamentidisposti dalla Tabella E (nel complesso 22,6 miliardi nel quadriennio), si osserva che 8,5 miliardi riguardano Ferrovie dello Stato (di cui 200 milioni per RFI), 6,8 miliardi sono destinati all'ANAS, 3,2 miliardi al settore della difesa (di cui 2,3 miliardi per la difesa aeronautica e 870 per la Marina), poco meno di 2 miliardi sono destinati al dissesto idrogeologico;

considerato che:

l'Italia è uno dei paesi europei maggiormente interessati da fenomeni franosi. Ogni anno oltre un migliaio di frane colpiscono il territorio nazionale e solo negli ultimi 5 anni gravi eventi di frana hanno causato vittime e ingenti danni a centri abitati e a infrastrutture di comunicazione;

dal rapporto di sintesi sul dissesto idrogeologico in Italia pubblicato da ISPRA nel novembre del 2014, si stima che la popolazione esposta a fenomeni franosi nel nostro Paese ammonta a 1.001.174 abitanti;

considerato, inoltre, che:

le risorse per mettere in atto un piano organico di manutenzione del territorio e di tutti gli altri interventi connessi alla lotta al dissesto idrogeologico si possono individuare, anche in quanto già a disposizione delle amministrazioni locali, risorse però praticamente sottratte a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno,

si impegna il Governo:

a prevedere l'esonero delle spese per la prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico, effettuate dagli enti pubblici territoriali, dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno.

G/2111/3/13

ARRIGONI

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, cosiddetto "mille proroghe", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha previsto che le sanzioni connesse all'operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2016; fino a tale data continuano  ad  applicarsi gli adempimenti previsti dagli articoli 190  e  193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel  testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010, ossia MUD, registro di carico e scarico e formulari di identificazione, nonché le relative sanzioni;

in tal senso, fino al 1° gennaio 2016 è in atto un sistema sperimentale di operatività del SISTRI, cosiddetto del "doppio binario"durante il quale gli enti e le imprese obbligate ad iscriversi al SISTRI, che intendono utilizzare i nuovi strumenti applicativi del SISTRI, devono continuare anche a rispettare gli obblighi previgenti in materia di registri di carico e scarico e di formulari di identificazione, ma non sono sanzionabili per omissioni varie relative al sistema, al di fuori dell'obbligo dell'iscrizione e del pagamento del contributo annuo;

infatti, a partire dal 1 aprile 2015 sono entrate in vigore le sanzioni relative alla mancata iscrizione e l'omesso pagamento del contributi di iscrizione al SISTRI di cui all'art. 260-bis comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

pertanto, già dal 1° aprile scorso, le imprese sono sottoposte a sanzioni per l'adesione ad un sistema obsoleto che lo stesso Ministero, dopo anni di denunce e lamentele da parte del mondo delle imprese, ritiene non funzionante e necessitante di radicali modifiche, tant'è che è in corso una gara per la revisione del sistema; inoltre, dal 1° gennaio del prossimo anno, le stesse imprese verranno anche sottoposte a tutta una serie di possibili sanzioni previste dal complesso del sistema SISTRI;

il 26 giugno 2015 CONSIP SpA ha indetto, per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la gara a procedura ristretta per l'affidamento in concessione per 5 anni del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

da quanto riportato nella relazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consegnata al Senato in occasione delle interrogazioni a risposta immediata del 15 ottobre 2015, il piano delle attività della CONSIP prevede la conclusione dei lavori della commissione entro il mese di ottobre, al termine del quale, si sarebbe dovuto procedere all'invio delle lettere di invito  alle aziende /Raggruppamenti Temporanei di imprese qualificate;

inoltre, il Ministro ha fatto presente che il nuovo sistema tiene conto delle indicazioni emerse dalla consultazione pubblica delle organizzazioni delle categorie interessate, dalle quali emerge "la necessità che l'evoluzione del SISTRI dovrà apportare valore aggiunto e supporto alle attività svolte dagli utenti, attraverso l'innovazione e razionalizzazione del sistema, con l'utilizzo di nuove tecnologie e l'abbandono di sistemi non più efficaci (black.box, chiavette USB) ed in particolare dovrà essere esteso a tutte le tipologie di rifiuti al fine di garantire la "tracciabilità" dell'intero ciclo di vita del rifiuto stesso.  Il Ministero sta analizzando la possibilità di introdurre un contributo di iscrizione simbolico per agli aderenti volontari";

da tali dichiarazioni emergono significative novità rispetto alla precedente versione del sistema SISTRI;

la stessa CONSIP ha evidenziato che l'aggiudicazione della concessione al nuovo soggetto avverrà entro il 31 dicembre del corrente anno, ma che il nuovo sistema avrà bisogno di un periodo di rodaggio ai fini dell'attuazione da parte delle imprese,

impegna il Governo:

a provvedere, con apposite norme alla sospensione in toto delle sanzioni relative all'attuale SISTRI, posticipando l'entrata in vigore delle medesime sanzioni fino alla data in cui entrerà in funzione in via definitiva il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, che dovrà essere completamente riprogettato.

G/2111/4/13 (testo 2)

MORONESE, PUPPATO

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

considerato che

l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

sussiste l'esigenza di rendere più efficiente il sistema di controllo e messa in sicurezza ambientale e forestale, al fine di  garantire una repressione dei  reati commessi a danno dell'ambiente e della salute, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge sugli "Ecoreati" (legge n. 68 del 2015),

 impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di implementare e rendere più efficace ed efficiente il sistema di tutela ambientale,  attraverso un sistema di controllo specializzato coordinato cui partecipino tutte le forze  di polizia specializzate di concerto con gli enti tecnici e le amministrazioni locali.

G/2111/4/13

MORONESE

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

considerato che

l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

sussiste l'esigenza di rendere più efficiente il sistema di controllo e messa in sicurezza ambientale e forestale, al fine di  garantire una repressione dei  reati commessi a danno dell'ambiente e della salute, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge sugli "Ecoreati" (legge n. 68 del 2015),

 impegna il Governo:

ad  implementare e rendere più efficace ed efficiente il sistema di tutela ambientale,  attraverso un sistema di controllo specializzato coordinato cui partecipino tutte le forze  di polizia specializzate di concerto con gli enti tecnici e le amministrazioni locali;  

 a destinare le risorse suddette in via prioritaria anche alle Procure della Repubblica che tramite il coordinamento delle Forze di Polizia, Esercito, e Corpo Forestale dello Stato hanno già avviato operazioni di scavo e rinvenimento rifiuti sepolti nei territori della Campania, e che sono ferme per mancanza di fondi e attrezzature tecniche per lo svolgimento delle operazioni.

G/2111/5/13 (testo 2)

NUGNES, MORONESE

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che:

i fondi stanziati dovrebbero essere indirizzati, tra l'altro, a rafforzare la sorveglianza e i controlli sul territorio e nell'area della cosiddetta Terra dei fuochi,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di destinare parte dei fondi stanziati alla formazione specializzata e alla dotazione di risorse strumentali necessarie ai controlli delle Forze dell'ordine e dei tecnici che si occupano di tutela ambientale in modo da rendere più efficace la loro azione preventiva e d'indagine.

G/2111/5/13

NUGNES

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che:

i fondi stanziati dovrebbero essere indirizzati, tra l'altro, a rafforzare la sorveglianza e i controlli sul territorio e nell'area della cosiddetta Terra dei fuochi,

impegna il Governo a:

destinare parte dei fondi stanziati alla formazione specializzata e alla dotazione di risorse strumentali necessarie ai controlli delle Forze dell'ordine e dei tecnici che si occupano di tutela ambientale in modo da rendere più efficace la loro azione preventiva e d'indagine;

implementare l'efficacia dei sistemi di comunicazione dei dati e lo scambio di informazioni, attraverso banche dati uniche che consentano la lettura dei dati provenienti da diverse fonti tra enti pubblici di controllo, Forze dell'ordine e magistratura;

favorire i controlli incrociati tra differenti enti quali ad esempio, Camere di commercio, Agenzie delle entrate, Agenzie delle dogane, Asl, per una più efficace emersione degli illeciti ambientali.

G/2111/6/13 (testo 2)

MORONESE, FATTORI

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l'articolo 40, comma 14 prevede un incremento della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020, al fine del pagamento degli oneri derivanti anche dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia;

ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, le sanzioni che la Corte di giustizia può comminare ad uno Stato membro per violazioni del diritto dell'UE consistono in una somma forfetaria e/o in una penalità di mora. Le due sanzioni possono essere inflitte cumulativamente qualora la violazione del diritto dell'Unione sia particolarmente grave e persistente;

nel fissare le sanzioni, sono applicati opportuni coefficienti che tengono conto, caso per caso, della natura della violazione, della sua durata e della capacità dello Stato membro. I coefficienti sono aggiornati periodicamente, sulla base dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo di ciascuno Stato membro;

applicando i coefficienti, per l'Italia la sanzione forfettaria minima è pari a circa 8.916.000 euro, cui può aggiungersi una penalità di mora pari ad un minimo di 10.753,5 ed ad un massimo di circa 645.210 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, a seconda della gravità dell'infrazione;

considerato, inoltre, che:

ad oggi l'Italia ha subito quattro condanne pecuniarie: la prima relativa al mancato recupero degli aiuti illegittimamente concessi dall'Italia per l'assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione lavoro, la seconda relativa alle discariche abusive e le ultime due sulla gestione dei rifiuti e gli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di creare nuovi strumenti informativi per il monitoraggio delle spese del Fondo per il recepimento della normativa europea, con dati economici periodicamente aggiornati, al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse e soprattutto rispetto all'ammontare delle sanzioni inflitte e delle spese legali e amministrative stimate e/o sostenute a seguito delle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

G/2111/6/13

MORONESE, FATTORI

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l'articolo 40, comma 14 prevede un incremento della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020, al fine del pagamento degli oneri derivanti anche dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia;

ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, le sanzioni che la Corte di giustizia può comminare ad uno Stato membro per violazioni del diritto dell'UE consistono in una somma forfetaria e/o in una penalità di mora. Le due sanzioni possono essere inflitte cumulativamente qualora la violazione del diritto dell'Unione sia particolarmente grave e persistente;

nel fissare le sanzioni, sono applicati opportuni coefficienti che tengono conto, caso per caso, della natura della violazione, della sua durata e della capacità dello Stato membro. I coefficienti sono aggiornati periodicamente, sulla base dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo di ciascuno Stato membro;

applicando i coefficienti, per l'Italia la sanzione forfettaria minima è pari a circa 8.916.000 euro, cui può aggiungersi una penalità di mora pari ad un minimo di 10.753,5 ed ad un massimo di circa 645.210 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, a seconda della gravità dell'infrazione;

considerato, inoltre, che:

ad oggi l'Italia ha subito quattro condanne pecuniarie: la prima relativa al mancato recupero degli aiuti illegittimamente concessi dall'Italia per l'assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione lavoro, la seconda relativa alle discariche abusive e le ultime due sulla gestione dei rifiuti e gli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia,

impegna il Governo:

a creare sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione dedicata al monitoraggio delle spese del Fondo per il recepimento della normativa europea, con dati economici periodicamente aggiornati, al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse e soprattutto rispetto all'ammontare delle sanzioni inflitte e delle spese legali e amministrative stimate e/o sostenute a seguito delle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

G/2111/7/13 (testo 2)

MORONESE

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante  "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", all'articolo 6 rubricato: "Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili;"

la legge n. 257 del 1992, riconosciuta la pericolosità dell'amianto e in attuazione di specifiche direttive comunitarie, ha dettato norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento controllato, stabilendo il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto;

considerato che

il 18 giugno 2014 è stata approvata alla Camera dei deputati, unanimemente, la mozione 1­00505, con la quale il Governo si è impegnato, tra l'altro, ad attivarsi "in accordo con le regioni, affinché in tempi congrui sia concluso il programma dettagliato di censimento, bonifica e smaltimento dei materiali contaminati tramite i piani regionali amianto" e, "compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza pubblica", ad assumere iniziative per incrementare "le risorse assegnate al Fondo per le vittime dell'amianto" istituito dalla legge finanziaria per il 2008, con l'obiettivo di aumentare le prestazioni del fondo per i lavoratori colpiti da patologie correlate all'amianto;

ogni anno in Italia sono registrati circa 4.000 decessi per malattie correlate all'amianto, con oltre 15.000 casi di mesotelioma maligno diagnosticati dal 1993 al 2008, secondo i dati del registro nazionale mesotelioma di Inail;

gli impegni, da ultimo assunti nella citata mozione, non sono stati rispettati, neanche parzialmente,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per incrementare, compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza pubblica, le risorse assegnate al Fondo per le vittime dell'amianto, istituito dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), per garantire benefici ai lavoratori colpiti da patologie correlate all'amianto, nonché per estendere le prestazioni del fondo non solo a coloro che abbiano contratto una patologia correlata per esposizione professionale all'amianto, ma anche ai familiari delle vittime o a coloro che, pur non lavorando direttamente con l'amianto, siano stati comunque esposti, avendo poi contratto tali patologie;

ad approvare definitivamente il piano nazionale amianto, con una conseguente mappatura della sua presenza sul territorio nazionale, e ad attivarsi, per quanto di competenza, in accordo con le Regioni, affinché, in tempi congrui, sia concluso il programma dettagliato di censimento dei materiali contaminati tramite i piani regionali amianto.

G/2111/7/13

MORONESE

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante  "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", all'articolo 6 rubricato: "Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili;"

la legge n. 257 del 1992, riconosciuta la pericolosità dell'amianto e in attuazione di specifiche direttive comunitarie, ha dettato norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento controllato, stabilendo il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto;

considerato che

il 18 giugno 2014 è stata approvata alla Camera dei deputati, unanimemente, la mozione 1­00505, con la quale il Governo si è impegnato, tra l'altro, ad attivarsi "in accordo con le regioni, affinché in tempi congrui sia concluso il programma dettagliato di censimento, bonifica e smaltimento dei materiali contaminati tramite i piani regionali amianto" e, "compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza pubblica", ad assumere iniziative per incrementare "le risorse assegnate al Fondo per le vittime dell'amianto" istituito dalla legge finanziaria per il 2008, con l'obiettivo di aumentare le prestazioni del fondo per i lavoratori colpiti da patologie correlate all'amianto;

ogni anno in Italia sono registrati circa 4.000 decessi per malattie correlate all'amianto, con oltre 15.000 casi di mesotelioma maligno diagnosticati dal 1993 al 2008, secondo i dati del registro nazionale mesotelioma di Inail;

gli impegni, da ultimo assunti nella citata mozione, non sono stati rispettati, neanche parzialmente,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per incrementare, compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza pubblica, le risorse assegnate al Fondo per le vittime dell'amianto, istituito dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), per garantire benefici ai lavoratori colpiti da patologie correlate all'amianto, nonché per estendere le prestazioni del fondo non solo a coloro che abbiano contratto una patologia correlata per esposizione professionale all'amianto, ma anche ai familiari delle vittime o a coloro che, pur non lavorando direttamente con l'amianto, siano stati comunque esposti, avendo poi contratto tali patologie;

ad approvare definitivamente il piano nazionale amianto, con una conseguente mappatura della sua presenza sul territorio nazionale, e ad attivarsi, per quanto di competenza, in accordo con le Regioni, affinché, in tempi congrui, non oltre il 31 dicembre 2015, sia concluso il programma dettagliato di censimento dei materiali contaminati tramite i piani regionali amianto.

G/2111/8/13 (testo 2)

ZIZZA, PICCOLI

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

il nostro Paese ha fatto uso negli anni passati di amianto sotto diverse forme come ad esempio l'eternit per le coperture dei tetti, usato nello specifico per le sue proprietà isolanti;

a decorrere dal 1992, dopo i diversi allarmi lanciati dal sistema sanitario riguardanti le fibre e le polveri d'amianto che risultavano essere cancerogene, l'Italia ha bandito completamente l'amianto. Infatti l'amianto risulta essere un materiale friabile e tale fragilità di compattezza, soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento, libera fibre spontaneamente, sprigionando sostanze cancerogene nell'aria e mettendo a serio rischio la salute non solo dei lavoratori che operano su tali materiali, ma anche di tutti i cittadini che risiedono o frequentano ambienti in cui è presente amianto sotto forma di diverse forme;

con la legge n. 257 del 12 marzo 1992, ne sono stati vietati l'utilizzo, la commercializzazione e l'importazione. La conversione dell'indotto, che era ben avviato nel Paese, è stato disciplinato attraverso finanziamenti alle imprese interessate e benefici previdenziali a favore dei lavoratori occupati nel settore;

i proprietari di immobili contenenti amianto sono tenuti a notificare la presenza del materiale, presso gli enti locali e alle aziende sanitarie del territorio, essi sono tenuti a seguire uno specifico iter di trattamento e manutenzione se lo stesso non presenta forme di deterioramento, in caso contrario tale materiale viene rimosso e smaltito con particolari precauzioni, il tutto con oneri a carico dei proprietari;

nonostante le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi e dei divieti introdotti dalla legge, previsti all'articolo 15 della legge, la situazione di crisi economica ha portato soprattutto negli ultimi anni, visti gli eccessivi costi dovuti al trattamento e alla dismissione delle coperture in amianto ad incentivare, l'inosservanza della stessa. Sono molte le segnalazioni che giungono agli enti locali e nello specifico alla polizia municipale riguardanti il ritrovamento di materiale contenete amianto, in luoghi aperti;

nel Sud Italia, in particolar modo, è oramai accertato un "sommerso" di amianto ed eternit, cittadini incuranti del danno che esso creerebbe alla salute, provvedono a sotterrare lo stesso in terreni agricoli,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare forme di agevolazione fiscale per gli interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto anche con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.

G/2111/8/13

ZIZZA, PICCOLI

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

il nostro Paese ha fatto uso negli anni passati di amianto sotto diverse forme come ad esempio l'eternit per le coperture dei tetti, usato nello specifico per le sue proprietà isolanti;

a decorrere dal 1992, dopo i diversi allarmi lanciati dal sistema sanitario riguardanti le fibre e le polveri d'amianto che risultavano essere cancerogene, l'Italia ha bandito completamente l'amianto. Infatti l'amianto risulta essere un materiale friabile e tale fragilità di compattezza, soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento, libera fibre spontaneamente, sprigionando sostanze cancerogene nell'aria e mettendo a serio rischio la salute non solo dei lavoratori che operano su tali materiali, ma anche di tutti i cittadini che risiedono o frequentano ambienti in cui è presente amianto sotto forma di diverse forme;

con la legge n. 257 del 12 marzo 1992, ne sono stati vietati l'utilizzo, la commercializzazione e l'importazione. La conversione dell'indotto, che era ben avviato nel Paese, è stato disciplinato attraverso finanziamenti alle imprese interessate e benefici previdenziali a favore dei lavoratori occupati nel settore;

i proprietari di immobili contenenti amianto sono tenuti a notificare la presenza del materiale, presso gli enti locali e alle aziende sanitarie del territorio, essi sono tenuti a seguire uno specifico iter di trattamento e manutenzione se lo stesso non presenta forme di deterioramento, in caso contrario tale materiale viene rimosso e smaltito con particolari precauzioni, il tutto con oneri a carico dei proprietari;

nonostante le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi e dei divieti introdotti dalla legge, previsti all'articolo 15 della legge, la situazione di crisi economica ha portato soprattutto negli ultimi anni, visti gli eccessivi costi dovuti al trattamento e alla dismissione delle coperture in amianto ad incentivare, l'inosservanza della stessa. Sono molte le segnalazioni che giungono agli enti locali e nello specifico alla polizia municipale riguardanti il ritrovamento di materiale contenete amianto, in luoghi aperti;

nel Sud Italia, in particolar modo, è oramai accertato un "sommerso" di amianto ed eternit, cittadini incuranti del danno che esso creerebbe alla salute, provvedono a sotterrare lo stesso in terreni agricoli,

impegna il Governo:

ad individuare forme di detrazioni fiscali e incentivi relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto anche con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili.

G/2111/9/13 (testo 2)

NUGNES

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

all'articolo 42 del disegno di legge A.S. 2111 relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge stabilità 2016) reca disposizioni concernenti gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie;

la presenza dei siti contaminati è rilevante e documentata in Europa e in Italia. Negli Stati membri della European Environment Agency(EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati in Italia e 36 di essi sono definiti di "interesse nazionale per le bonifiche" (SIN) sulla base dell'entità della contaminazione ambientale, del rischio sanitario e dell'allarme sociale (DM 471/1999);

considerato che:

secondo la comunicazione della Commissione europea, attualmente sono 185 le discariche che devono ancora essere bonificate;

numerosi sono, su tutto il territorio nazionale i siti interessati da sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combusione;

nonostante gli impegni assunti dalle autorità italiane in seguito all'esecuzione delle sentenze inflitte dalla Corte di giustizia dell' Unione europea nei confronti dell' Italia, sono ancora numerose i terreni da bonificare,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di recuperare e bonificare i siti inquinati, un fondo nazionale ambiente finanziato con i proventi ottenuti dai sequestri penali o amministrativi di beni mobili o immobili, dalle ammende nonché dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale.

G/2111/9/13

NUGNES

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

all'articolo 42 del disegno di legge A.S. 2111 relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge stabilità 2016) reca disposizioni concernenti gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie;

la presenza dei siti contaminati è rilevante e documentata in Europa e in Italia. Negli Stati membri della European Environment Agency(EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati in Italia e 36 di essi sono definiti di "interesse nazionale per le bonifiche" (SIN) sulla base dell'entità della contaminazione ambientale, del rischio sanitario e dell'allarme sociale (DM 471/1999);

considerato che:

secondo la comunicazione della Commissione europea, attualmente sono 185 le discariche che devono ancora essere bonificate;

numerosi sono, su tutto il territorio nazionale i siti interessati da sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combusione;

nonostante gli impegni assunti dalle autorità italiane in seguito all'esecuzione delle sentenze inflitte dalla Corte di giustizia dell' Unione europea nei confronti dell' Italia, sono ancora numerose i terreni da bonificare,

si impegna il Governo:

ad istituire, al fine di recuperare e bonificare i siti inquinati, un fondo nazionale ambiente finanziato con i proventi ottenuti dai sequestri penali o amministrativi di beni mobili o immobili, dalle ammende nonché dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale.

G/2111/10/13 (testo 2)

MORONESE

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che:

la trasparenza amministrativa è un principio fondamentale dell'ordinamento italiano, chiara espressione dei principi di imparzialità e buon andamento delineati dall'articolo 97 della Costituzione;

sussiste l'esigenza di garantire un completo monitoraggio degli interventi di carattere economico, sociale e ambientale, in particolare nei territori della terra dei fuochi, anche al fine di prevenire la corruzione, rendere fattivo il dialogo tra pubblico e privato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre strumenti di informazione e trasparenza per il monitoraggio delle spese del Fondo destinato alla Terra dei fuochi. 

G/2111/10/13

MORONESE

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che:

la trasparenza amministrativa è un principio fondamentale dell'ordinamento italiano, chiara espressione dei principi di imparzialità e buon andamento delineati dall'articolo 97 della Costituzione;

sussiste l'esigenza di garantire un completo monitoraggio degli interventi di carattere economico, sociale e ambientale, in particolare nei territori della terra dei fuochi, anche al fine di prevenire la corruzione, rendere fattivo il dialogo tra pubblico e privato,

impegna il Governo:

a creare sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione dedicata al monitoraggio delle spese del Fondo destinato alla Terra dei fuochi, con dati economici periodicamente aggiornati, al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse.

G/2111/11/13

NUGNES

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l'articolo 33, commi 9 e 10, della legge di stabilità  delimita l'ambito territoriale del finanziamento delle agevolazioni alle zone franche urbane a quelle individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009, dando mandato al MiSE di adottare nuovi bandi con le risorse residue (comma 10);

attualmente i comuni campani che sono compresi nel territorio della "Terra dei Fuochi" sono 88 di cui 55 nella provincia di Napoli e 33 nella provincia di Caserta, con un popolazione esposta rispettivamente di 2.364.468 e 615.819 abitanti;

tale territorio è particolarmente oggetto del  fenomeno delle discariche abusive e/o dell'abbandono incontrollato di rifiuti urbani e speciali, associato, spesso, alla combustione degli stessi;

l'evoluzione subita da  tale fenomeno negli anni lo rende oggi  certamente collegato a gestioni illecite di rifiuti prodotti in economia sommersa;  per questo è necessario incentivare l'emersione delle attività "in nero " ottenendo così un duplice beneficio fiscale e di tutela ambientale;

misure volte in questa direzione permetterebbero di avviare soluzioni strutturali e non momentanee al problema dell'abbandono illecito dei rifiuti e della loro frequente combustione incontrollata, invogliando le imprese a regolarizzare la propria attività, e quindi anche gli aspetti di gestione dei rifiuti, al fine di beneficiare dei regimi agevolati,

impegna il Governo:

a prevedere l'estensione delle agevolazioni previste per le zone franche urbane della regione  Campania a tutti gli 88 comuni della Terra dei Fuochi identificati,  in attuazione del decreto legge n. 136 del 2013 convertito in legge n. 6 del 2014, attraverso le direttive ministeriali  del 23 dicembre 2013 e del 16 aprile 2014.

G/2111/12/13 (testo 2)

NUGNES, MORONESE

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

l'articolo 40, ai commi 14e 15, si prevede un incremento della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020, al fine del pagamento degli oneri derivanti anche dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia;

la Corte di giustizia dell'Unione europea, il 2 dicembre 2014, ha condannato l'Italia, per il mancato adeguamento delle discariche abusive alla normativa europea, al pagamento di una multa di 40 milioni di euro, importo forfettario già pagato a febbraio 2015, e al pagamento di una penalità di 42,8 milioni di euro per ogni semestre fino a completa esecuzione della sentenza, importo che poteva essere decurtato di 400.000 € per ogni discarica per rifiuti pericolosi bonificata e di 200.000 euro per ogni altra discarica bonificata;

la Commissione europea, in data 18 agosto 2015, ha fornito l'elenco delle discariche abusive dal quale si evince che esistono ancora 185 discariche non conformi alle direttive europee, per cui in sei mesi sono state bonificate solo 13 delle 198 discariche oggetto della condanna;

il pagamento della multa semestrale pari a 39.800.000 euro sottrae risorse importanti che potrebbero essere investite nelle bonifiche, ragion per cui occorre velocizzare il piano di bonifica;

l'articolo 1 comma 113, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali sono stati previsti 30 milioni di euro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incrementare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, anche al fine di velocizzare l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea n° C-196/13 del 2 dicembre 2014, lo stanziamento previsto, per il finanziamento di un piano straordinario per la bonifica delle discariche abusive da effettuare secondo un preciso cronoprogramma pubblicato sui siti istituzionali che individui l'ordine degli interventi e i tempi di esecuzione. 

G/2111/12/13

NUGNES

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

l'articolo 40, ai commi 14e 15, si prevede un incremento della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020, al fine del pagamento degli oneri derivanti anche dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia;

la Corte di giustizia dell'Unione europea, il 2 dicembre 2014, ha condannato l'Italia, per il mancato adeguamento delle discariche abusive alla normativa europea, al pagamento di una multa di 40 milioni di euro, importo forfettario già pagato a febbraio 2015, e al pagamento di una penalità di 42,8 milioni di euro per ogni semestre fino a completa esecuzione della sentenza, importo che poteva essere decurtato di 400.000 € per ogni discarica per rifiuti pericolosi bonificata e di 200.000 euro per ogni altra discarica bonificata;

la Commissione europea, in data 18 agosto 2015, ha fornito l'elenco delle discariche abusive dal quale si evince che esistono ancora 185 discariche non conformi alle direttive europee, per cui in sei mesi sono state bonificate solo 13 delle 198 discariche oggetto della condanna;

il pagamento della multa semestrale pari a 39.800.000 euro sottrae risorse importanti che potrebbero essere investite nelle bonifiche, ragion per cui occorre velocizzare il piano di bonifica;

l'articolo 1 comma 113, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali sono stati previsti 30 milioni di euro,

si impegna il Governo:

ad incrementare, anche al fine di velocizzare l'esecuzione della Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sez. Grande, sentenza 02/12/2014 n° C-196/13, lo stanziamento previsto, per il finanziamento di un piano straordinario per la bonifica delle discariche abusive da effettuare secondo un preciso cronoprogramma pubblicato sui siti istituzionali che individui l'ordine degli interventi e i tempi di esecuzione. 

G/2111/13/13 (testo 2)

ARRIGONI, BIGNAMI

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

il tema del controllo e della gestione della qualità dell'aria ambiente riveste primaria importanza; infatti, l'inquinamento atmosferico continua a essere un'emergenza e uno dei maggiori fattori di rischio ambientale per la salute umana;

i livelli di concentrazione di alcune sostanze inquinanti rilevati dalla rete di monitoraggio comunali e provinciali, specialmente delle grandi città, mostrano superamenti dei limiti normativi imposti dalle direttive comunitarie per la tutela della salute;

si tratta di un problema complesso, dipendente da diversi  fattori, come il traffico veicolare, il riscaldamento civile e le emissioni industriali. Sui livelli misurati pesa anche l'influenza delle condizioni meteorologiche e, infatti, la situazione si presenta alquanto critica nella pianura padana per gli inquinanti più diffusi come il PM10;

nel capitolo sul verde urbano presente nel "X Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano", elaborato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e pubblicato da ISPRA, una parte è dedicata alla funzione della vegetazione nella lotta all'inquinamento atmosferico nelle aree urbane. Secondo tale rapporto, la situazione si è aggravata a causa dell'incremento della percentuale della popolazione mondiale che vive nelle aree urbane, che è passata dal 10-15 per cento del 1950 al 50 per cento attuale, con un incremento costante, per cui la percentuale dovrebbe raggiungere il 60 per cento entro il 2030;

il rapporto evidenzia la forte correlazione tra inquinanti atmosferici (particolato e ozono) e patologie cardiovascolari, mentre studi recenti confermano l'importanza del verde urbano quale veicolo di benessere attraverso quelli che sono denominati Servizi Ecosistemici che spaziano dal miglioramento del paesaggio, a contributi di natura sociale, ricreativa e funzionale; in tal senso, gli studi dimostrano che chi vive in città è meno longevo e ha uno stile di vita peggiore di chi invece abita dove ci sono ampie aree verdi;

per limitare l'inquinamento e favorire il rispetto dei limiti normativi  i comuni attuano all'interno della propria pianificazione azioni che riguardano la riqualificazione del trasporto pubblico e l'incremento della mobilità sostenibile (spostamenti a piedi o in bicicletta);

tuttavia, l'efficacia delle  azioni previste nei piani comunali dipende sia dall'impegno di tutti i cittadini, in particolar modo per le scelte riguardanti la mobilità, sia dalle risorse messe a disposizione per l'attuazione dei piani,

impegna il Governo:

ad individuare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, le opportune risorse per incentivare l'adozione da parte dei comuni di misure concrete per la gestione della qualità dell'aria ambiente e per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico delle aree urbane, attraverso azioni che riguardano la riqualificazione del trasporto pubblico e l'incremento della mobilità sostenibile, come lo spostamento a piedi o in bicicletta.

G/2111/13/13

ARRIGONI, BIGNAMI

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

il tema del controllo e della gestione della qualità dell'aria ambiente riveste primaria importanza; infatti, l'inquinamento atmosferico continua a essere un'emergenza e uno dei maggiori fattori di rischio ambientale per la salute umana;

i livelli di concentrazione di alcune sostanze inquinanti rilevati dalla rete di monitoraggio comunali e provinciali, specialmente delle grandi città, mostrano superamenti dei limiti normativi imposti dalle direttive comunitarie per la tutela della salute;

si tratta di un problema complesso, dipendente da diversi  fattori, come il traffico veicolare, il riscaldamento civile e le emissioni industriali. Sui livelli misurati pesa anche l'influenza delle condizioni meteorologiche e, infatti, la situazione si presenta alquanto critica nella pianura padana per gli inquinanti più diffusi come il PM10;

nel capitolo sul verde urbano presente nel "X Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano", elaborato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e pubblicato da ISPRA, una parte è dedicata alla funzione della vegetazione nella lotta all'inquinamento atmosferico nelle aree urbane. Secondo tale rapporto, la situazione si è aggravata a causa dell'incremento della percentuale della popolazione mondiale che vive nelle aree urbane, che è passata dal 10-15 per cento del 1950 al 50 per cento attuale, con un incremento costante, per cui la percentuale dovrebbe raggiungere il 60 per cento entro il 2030;

il rapporto evidenzia la forte correlazione tra inquinanti atmosferici (particolato e ozono) e patologie cardiovascolari, mentre studi recenti confermano l'importanza del verde urbano quale veicolo di benessere attraverso quelli che sono denominati Servizi Ecosistemici che spaziano dal miglioramento del paesaggio, a contributi di natura sociale, ricreativa e funzionale; in tal senso, gli studi dimostrano che chi vive in città è meno longevo e ha uno stile di vita peggiore di chi invece abita dove ci sono ampie aree verdi;

per limitare l'inquinamento e favorire il rispetto dei limiti normativi  i comuni attuano all'interno della propria pianificazione azioni che riguardano la riqualificazione del trasporto pubblico e l'incremento della mobilità sostenibile (spostamenti a piedi o in bicicletta);

tuttavia, l'efficacia delle  azioni previste nei piani comunali dipende sia dall'impegno di tutti i cittadini, in particolar modo per le scelte riguardanti la mobilità, sia dalle risorse messe a disposizione per l'attuazione dei piani,

impegna il Governo:

ad individuare le opportune risorse per incentivare l'adozione da parte dei comuni di misure concrete per la gestione della qualità dell'aria ambiente e per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico delle aree urbane, attraverso azioni che riguardano la riqualificazione del trasporto pubblico e l'incremento della mobilità sostenibile, come lo spostamento a piedi o in bicicletta.

G/2111/14/13

TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, BIGNAMI, PICCOLI

La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto "Sblocca Italia" ha previsto l'individuazione a livello nazionale della "capacità complessiva di trattamento di  rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento  in  esercizio  o autorizzati a livello nazionale,  con  l'indicazione  espressa  della capacità di ciascun impianto, e gli impianti  di  incenerimento  con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare  per coprire  il  fabbisogno  residuo,  determinato   con   finalità   di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree  del  territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata  e di riciclaggio, tenendo conto  della  pianificazione  regionale. Gli impianti così   individuati  costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale (...)";

il decreto attuativo di tale norma, che ha provocato la contrarietà di tutte le regioni, prevede una riclassificazione degli inceneritori, da impianti di smaltimento ad impianti di recupero energia ed il loro massimo potenziamento, dichiarandoli "insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente"; in questo modo tali impianti possono accogliere rifiuti provenienti anche da fuori regione, a discapito di qualsiasi programmazione regionale e ciò addirittura disincentiva e deresponsabilizza soprattutto quelle Regioni che in tema di autosufficienza sono inadempienti;

pertanto, tale riclassificazione, oltre a far decadere i principi di autosufficienza e di prossimità tra il luogo di produzione e lo smaltimento dei rifiuti, nonché l'obbligo di smaltimento dei rifiuti all'interno del territorio regionale, rischia di aumentare pesantemente gli impatti e i rischi ambientali derivanti dal trasporto dei rifiuti da e verso gli stessi impianti di incenerimento, confermando una direzione opposta ai principi delle direttive comunitarie che mirano a conseguire la minimizzazione degli effetti ambientali negativi derivanti dalla gestione dei rifiuti;

il decreto attuativo proposto dal governo, inviato alla Conferenza Stato-Regioni per il parere, punta alla autorizzazione di altri dodici nuovi impianti di incenerimento di rifiuti, anche in regioni che sono già "virtuose" sulla gestione dei rifiuti;

nel territorio veneto, il decreto prevede la riattivazione dell'impianto di incenerimento di Ca' del Bue; tale imposizione finirebbe per pregiudicare il lavoro svolto fino ad oggi dalla Regione in tema di efficiente gestione del ciclo dei rifiuti. L'amministrazione regionale, nella relazione inviata al Governo precisa: «Ogni sforzo compiuto ad oggi da questa Amministrazione… risulterebbe ineludibilmente pregiudicato dall'azione del Governo che risulterebbe non essere in linea con gli obiettivi regionali»;

la regione Veneto, come anche le altre regioni, ha già stabilito le modalità di gestione e smaltimento dei propri rifiuti e il decreto del Governo si intromette pesantemente in tali questioni programmatiche che fino ad oggi erano di esclusiva competenza regionale;

occorre garantire l'autonomia regionale nella programmazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti, specialmente qualora di tratti di regioni, come la regione Veneto, che fino ad oggi abbiano dato ampia dimostrazione di virtuosità nella gestione dei propri rifiuti,

impegna il Governo:

a rivedere le previsioni del Piano nazionale degli inceneritori dichiarati strategici di preminente interesse nazionale, di attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto "Sblocca Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, escludendo da tale Piano degli impianti dichiarati strategici la riattivazione dell'impianto di incenerimento di Ca' del Bue nel territorio della regione Veneto, allo scopo di non interferire con la programmazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti di tale Regione.