Legislatura 17ª - 13ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 146 del 21/05/2015
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1676
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai predetti fini il proprietario del carico si munisce di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone al comandante della nave tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall'Autorità marittima».
All'emendamento 1.0.100, capoverso "Art. 1-bis" aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Chiunque avvii, dalla data di entrata in vigore delle presente legge, la produzione di un impianto per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in carenza delle prescrizioni sancite ai sensi della direttiva 2013/30/UE, come recepita dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, per il rilascio del titolo concessorio unico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».
IL RELATORE
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis. All'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da "del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle agenzie ambientali regionali e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino".
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie da riassegnare, i versamenti di cui al periodo precedente devono essere effetuati entro il 30 giugno o dopo il 1º novembre di ciascun anno"».
IL RELATORE
Al comma 2, dopo le parole: «l'aggiornamento della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile,» inserire le seguenti: «integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla "crescita blu" del contesto marino».
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «incluse iniziative» inserire le seguenti: «di Piedibus,».
PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA
Al comma 1, dopo le parole: «car-pooling,» aggiungere le seguenti: «car-sharing,».
IL RELATORE
Al comma 1, dopo le parole: «sedi di lavoro» inserire le seguenti: «anche al fine di incentivare modalità di spostamento attivo per contrastare sovrappeso e obesità ». e al comma 2, dopo le parole: "i pareri" inserire le seguenti: "di cui al presente comma".
Al comma 1, dopo le parole: «di trasporto sostenibile» aggiungere in fine le seguenti: «Viene predisposto nel sito web del Ministero dell'ambiente una sezione denominata Mobilità Sostenibile, dove sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile ai fini della trasparenza e della maggior fruibilità dei progetti».
Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «tramite procedure di evidenza pubblica».
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «decreti di cui al primo e secondo periodo» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».
IL RELATORE
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
"2-bis. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo l'asse ferroviario della Bologna-Verona, promuovere i trasferimenti casa-lavoro nonché favorire il ciclo-turismo verso le città d'arte della Pianura Padana attraverso il completamento del corridoio europeo EUROVELO 7, è assegnato alla Regione Emilia Romagna, promotrice a tal fine di un apposito accordo di programma con gli enti interessati, un contributo pari a euro cinque milioni per il 2016 per il recupero e la riqualificazione del vecchio tracciato ferroviario dismesso ad uso ciclo pedonale, la cui area di sedime è già nella disponibilità degli enti. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n.282 convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto ad 1 milione di euro mediante mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 iscritte nel capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
IL RELATORE
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: "necessitato." inserire le seguenti: "L'uso del velocipede, cosi come definito ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato".
2-ter. All'articolo 210, terzo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: "necessitato." inserire le seguenti: "L'uso del velocipede, così come definito ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato"».
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti per i profili di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, specifiche linee guida per favorire l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia amministrativa ed organizzativa, la figura del mobilitymanager scolastico, scelto su base volontaria, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il mobility manager scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo Comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi dí trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi, garantire l'intermodalità e l'interscambio, favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di aree marine protette)
Per la più rapida istituzione delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10 ,della legge 4 aprile 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016».
Conseguentemente, alla Tabella A, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 800.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)
1. Al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica di straordinari ecosistemi marini sommersi, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, dopo la lettera ee-sexies) è aggiunta la seguente:
"ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, da istituire anche separatamente e per le parti rientranti nella giurisdizione nazionale"».
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (Sus scrofa) a fini venatori e di ripopolamento.
2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al comma 1, il divieto di cui al medesimo comma si applica all'intero territorio regionale o provinciale».
IL RELATORE
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
"Art. 3-bis
(Misure di contrasto della Xylella Fastidiosa)
1. Per gli interventi finalizzati al contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa è concesso alla regione Puglia un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "fondi di riserva speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5,2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 0,8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
IL RELATORE
Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
"Articolo 3-bis
(Modifiche all'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99)
L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito come segue:
"Art. 37
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA)
1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, ai quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.
3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
4. Sono organi dell'ENEA:
a) Il Presidente;
b) Il Consiglio di amministrazione;
c) Il Collegio dei revisori dei conti.
5. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.
6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.
7. Entro sei mesi dalla nomina il Consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, due nominati dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.
10. Alle risorse umane implicate si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.
11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, su proposta dell'ENEA, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.
12. A far data dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
13. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo avviene nell'ambito dell'attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Al comma 1, lettera a), comma 8-bis, dopo le parole: «commi 5 e 7 sono istruite» inserire le seguenti: «a livello di progetto esecutivo».
Al comma 1, capoverso «comma 5-bis», dopo le parole: «è prevista la predisposizione», inserire le seguenti: «da parte del proponente».
Dopo le parole: «è prevista la predisposizione», inserire le seguenti: «da parte del proponente».
Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole: «è prevista la predisposizione», inserire le seguenti: «da parte del proponente».
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis). All'articolo 19, comma 6, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
"i) compensare i costi cosi come definiti dal paragrafo 26 di cui al C(2012) 3230 final, con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001"».
IL RELATORE
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera: b-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica di cui ai decreti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle condizioni, modalità e misura oggetto di una specifica scheda, approvata dal Ministro dello sviluppo economico entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento".
Sostituire l'articolo 9 con il seguente: «Art. 9. — 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica e realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione dì oli vegetali sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.
2. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione competente adegua l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni ed il GSE S.p.A. la qualifica di impianto IAFR in essere».
PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art.9-bis.
(Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale)
1. All'articolo 1-sexies, dopo il comma 4-bis del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, è aggiunto il seguente:
"4-bis1 I soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e gasdotti, che siano interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. A tal fine il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, propone le modalità di attraversamento ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, in assenza di diverso provvedimento, le modalità proposte dal soggetto richiedente, si intendono assentite definitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1988, recante Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne, e successive modifiche e integrazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso"».
IL RELATORE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Articolo 11
(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)
1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza:il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate;il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da Organismo di certificazione accreditato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008; il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia."