Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 201 del 21/04/2015

 

GIUSTIZIA    (2ª)

 

MARTEDÌ 21 APRILE 2015

201ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

PALMA 

 

            Interviene il vice ministro della giustizia Costa.  

 

            La seduta inizia alle ore 14,05.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(859) SCILIPOTI ISGRO'.  -  Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale  

(1357) FALANGA.  -  Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali  

(1378) MOSCARDELLI ed altri.  -  Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali  

(1484) STUCCHI.  -  Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale  

(1553) Nadia GINETTI.  -  Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un nuovo testo unificato)

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 marzo.

 

     Il relatore CUCCA (PD) rende noto di aver presentato un nuovo testo in materia di omicidio stradale, pubblicato in allegato.

 

         Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), pur ritenendo condivisibili molte delle modifiche apportate dal senatore Cucca, chiede chiarimenti al relatore sulla latitudine applicativa della terminologia "veicolo a motore" utilizzata all'articolo 1 ed all'articolo 3 del nuovo testo unificato, volti ad introdurre nel codice penale rispettivamente il delitto di omicidio stradale e nautico e quello di lesioni personali stradali e nautiche.

 

         Il senatore LUMIA (PD) propone di fissare a venerdì il termine per la presentazione degli emendamenti in modo da poter procedere in tempi brevi con l'esame del provvedimento.

 

         La senatrice GINETTI (PD) esprime la propria personale contrarietà sulla previsione di cui all'articolo 6 del nuovo testo unificato, in materia di pene accessorie, nella parte in cui dispone la sospensione, anziché la revoca della patente, a titolo di sanzione accessoria alla condanna per i reati di omicidio stradale e nautico di cui all'articolo 1 del testo unificato e di lesioni personali stradali e nautiche di cui all'articolo 3 del testo unificato.

           

Il relatore CUCCA (PD), in risposta alla richiesta formulata dal senatore Caliendo, osserva che la terminologia "veicolo a motore" è volta ad indicare in maniera il più possibile ampia ed onnicomprensiva i mezzi meccanici rilevanti rispetto alle fattispecie criminose che si intende introdurre con gli articoli 1 e 3 del nuovo testo unificato.

Esprime poi forti perplessità sull'eventuale inserimento di una revoca permanente della patente come pena accessoria alla condanna per i suddetti reati di cui agli articoli 1 e 3, in quanto un simile meccanismo sanzionatorio - per la definitività dei suoi effetti - non gli appare difendibile sul piano della legittimità costituzionale.

 

         Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) ritiene opportuno individuare un ragionevole punto di equilibrio tra l'interesse pubblico a perseguire i delitti contemplati dai disegni di legge in titolo e l'altrettanto rilevante esigenza di evitare un innalzamento ingiustificato e sproporzionato delle cornici edittali, soprattutto in presenza di comportamenti isolati e non reiterati. A tale riguardo ritiene assai pericoloso inseguire le pulsioni spesso irrazionali di una parte dell'opinione pubblica.

           

La Commissione conviene quindi di adottare come testo base il nuovo testo unificato proposto dal relatore. Conseguentemente, il termine per la presentazione degli emendamenti, inizialmente fissato alle ore 18 del 21 aprile, viene prorogato alle ore 15 di lunedì 27 aprile.

           

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

 

(1844) Deputato FERRANTI ed altri.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati 

(708) CASSON ed altri.  -  Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale  

(709) DE CRISTOFARO ed altri.  -  Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione  

(1113) CASSON ed altri.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.  

(1693) Nadia GINETTI ed altri.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale  

(1713) CAMPANELLA ed altri.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati  

(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri.  -  Modifica della disciplina della prescrizione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 aprile.

 

Il vice ministro COSTA comunica che sono disponibili i dati, richiesti dalla Commissione, sul numero complessivo delle prescrizioni dichiarate nelle varie fasi procedimentali nel periodo dal 2004 al 2013, mentre non sono ancora disponibili quelli relativi al 2014. La relativa tabella viene quindi consegnata ai membri della Commissione. 

 

     Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)), pur sottolineando con favore la tendenza ad una diminuzione del numero complessivo delle prescrizioni in valore assoluto (da 219.146 del 2004 a 123.078 nel 2013), osserva che dalla tabella testé trasmessa non sono indicate le percentuali delle prescrizioni rispetto al numero complessivo dei procedimenti conclusi. Chiede pertanto al vice ministro Costa di poter disporre di una nuova tabella integrata dai suddetti dati.

 

         La relatrice CAPACCHIONE (PD) chiede se sia possibile disporre di ulteriori dati suddivisi in relazione alle specifiche tipologie di reato.

 

         Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per la disponibilità, osserva con soddisfazione la riduzione del numero complessivo di prescrizioni soprattutto a decorrere dal 2008, in significativa coincidenza con l'adozione di alcuni provvedimenti in materia penale del Governo Berlusconi nella XVI legislatura. I dati trasmessi confermano che la maggior parte delle prescrizioni avviene nella fase delle indagini preliminari, mentre la circostanza che un elevato numero di prescrizioni (68.107 nel solo 2013) riguardi i decreti di archiviazione emessi dall'ufficio del GIP (noti) sembrerebbe dimostrare una tendenza a selezionare i procedimenti meritevoli di definizione in tempi congrui. Desta infine stupore il considerevole aumento del numero di prescrizioni davanti alla Corte d'appello (da 8.609 nel 2004 a 21.521 nel 2013), anche tenuto conto del fatto che a partire dal 2011 il modello di rilevazione per le Corti d'appello non fa più riferimento ai reati prescritti ma alle sentenze.

 

         Il presidente PALMA, condividendo le osservazioni testé svolte dai senatori Giovanardi e Capacchione, chiede al rappresentante del Governo di integrare i dati forniti indicando le percentuali di reati prescritti rispetto al numero complessivo dei procedimenti conclusi, nonché di fornire i dati relativi alle specifiche tipologie di reato cui fa riferimento l'articolo 1 del disegno di legge n. 1844 e cioè, in particolare, in ordine ai delitti di cui agli articoli 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-ter (corruzione in atti giudiziari). Sarebbe altresì interessante acquisire i dati statistici relativi alla fattispecie di cui all'articolo 321 del codice penale che prevede sanzioni penali anche a carico di chi dà o promette a pubblico ufficiale o incaricato del pubblico servizio denaro o altra utilità, in ordine al quale rileva come - sul piano della conformità al principio di ragionevolezza - appaia del tutto incomprensibile il suo mancato inserimento nella previsione di cui all'articolo 1 del predetto disegno di legge 1844. Per quanto riguarda l'elevato numero di prescrizioni pronunciate dalla Corte d'appello ritiene che tale circostanza possa dipendere anche dall'elevato numero di pendenze che si registra in tale fase procedimentale. Si chiede infine se i dati trasmessi tengano anche conto delle sentenze declaratorie della prescrizione solo per specifici capi di imputazione.

 

         Il senatore GIARRUSSO (M5S), condividendo la richiesta del Presidente di avere dati specifici per le tipologie di reati indicate nell'articolo 1 del disegno di legge 1844, chiede chiarimenti sulla indicazione contenuta in nota alla tabella, secondo cui il dato delle prescrizioni del 2011 presso le Corti d'appello includerebbe 682 prescrizioni della Corte di Genova rilevate in sede di ispezione.

 

         Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone di convocare - per un'audizione informale - il direttore dell'ufficio statistiche del Ministero della giustizia al fine di poter rispondere ad eventuali richieste di approfondimenti.

 

Il senatore ORELLANA (Misto), condivide le proposte del senatore Buemi, sottolineando che, oltre alla riduzione del numero complessivo di prescrizioni e di quelle intervenute nell'ambito della fase delle indagini preliminari nel periodo dal 2004 al 2013, va anche rilevato l'aumento del numero di prescrizioni - in corrispondenza dello stesso periodo di tempo - davanti al tribunale ordinario, alla Corte d'appello e alla Corte di cassazione.

 

         Il senatore LUMIA (PD) osserva che la richiesta di maggiore approfondimento è assolutamente condivisibile, ma lo è altrettanto l'esigenza di esaminare ed approvare in tempi congrui i disegni di legge in titolo.

 

         Il presidente PALMA, tenuto conto di quanto emerso nel dibattito, preannuncia l'intenzione di convocare per domani un Ufficio di presidenza nel quale procedere all'audizione del direttore generale di statistica presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dottor Fabio Bartolomeo.

 

                        La seduta sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,15.

 

            Il vice ministro COSTA reputa molto opportune le richieste di chiarimenti presentate dai membri della Commissione e dal Presidente. Pur essendo difficile che il dottor Bartolomeo possa fornire risposte esaustive, su tutte le questioni poste, nella giornata di domani, ritiene che nel corso dell'audizione potranno essere forniti spunti utili al fine di individuare con precisione i dati che dovranno esser ulteriormente acquisiti dalla Commissione.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

 

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA  

 

            Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato domani, mercoledì 22 aprile, alle ore 14,45, per l'audizione del direttore generale di statistica presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dottor Fabio Bartolomeo.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 

(10-362-388-395-849-874-B) Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani. Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi; modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

 

Il relatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, che introduce nel codice penale il reato di tortura.

Il provvedimento si compone di sette articoli. L'articolo 1 - ampiamente modificato dalla Camera dei deputati - introduce nel titolo XII (delitti contro la persona), sez. III (delitti contro la libertà morale), del codice penale, gli articoli 613-bis e 613-ter. L'articolo 613-bis del codice penale, primo comma, punisce con la reclusione da 4 a 10 anni (nel testo licenziato dal Senato da 3 a 10 anni) chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche (reato di evento), a causa dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose o al fine di - ottenere da essa, o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o - infliggere una punizione o - vincere una resistenza.

La tortura è dunque configurata come un reato comune (anziché come un reato proprio del pubblico ufficiale), caratterizzato dal dolo specifico (intenzionalmente cagiona, al fine di) e dalla descrizione delle modalità della condotta (violenza o minaccia o in violazione degli obblighi di protezione, cura o assistenza) che produce un evento (acute sofferenze fisiche o psichiche).

I commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 613-bis prevedono specifiche circostanze aggravanti del reato di tortura. L'aggravante costituita dalla qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato. Per poter applicare l'aggravante - che comporta la reclusione da 5 a 15 anni (da 5 a 12 anni nel testo licenziato dal Senato) - occorre che l'autore del reato abbia agito con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio (secondo comma). La nuova aggravante verrà applicata in luogo dell'aggravante comune prevista per il fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri, ai sensi dell'articolo 61, primo comma, n. 9, del codice penale (aumento della pena fino a un terzo). L'aggravante (aumento fino a un terzo della pena) consistente nell'avere causato lesioni personali (non modificata dalla Camera dei deputati). L'aggravante ad effetto speciale (aumento di un terzo della pena) consistente nell'aver causato lesioni personali gravi (non modificata dalla Camera dei deputati). L'aggravante (aumento della metà della pena) consistente nell'aver causato lesioni personali gravissime (non modificata dalla Camera dei deputati). L'aggravante ad effetto speciale (aumento di due terzi della pena nel testo licenziato dal Senato "la pena della reclusione di anni trenta") derivante dall'avere provocato la morte della persona offesa, quale conseguenza non voluta del reato di tortura. L'aggravante ad efficacia speciale (ergastolo) derivante dall'avere volontariamente provocato la morte della persona offesa (non modificata dalla Camera dei deputati).

Il terzo comma dell’articolo 613-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, specifica che - tanto in relazione alla fattispecie base, quanto a questa aggravante - la sofferenza patita dalla persona offesa deve essere ulteriore rispetto a quella insita nell'esecuzione di legittime misure privative della libertà personale o limitative di diritti.

Il successivo articolo 613-ter del codice penale punisce l'istigazione a commettere tortura, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio (reato proprio), sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La pena della reclusione da uno a sei anni (nel testo licenziato dal Senato "da sei mesi a tre anni") si applica a prescindere dalla effettiva commissione del reato di tortura, per la sola condotta di istigazione. E' peraltro specificato, con una modifica apportata dall’altro ramo del Parlamento, che questo reato si applica al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere), che riguarda chiunque "pubblicamente" istiga a commettere uno o più reati e prevede la sanzione - quando riguarda la commissione di delitti - della reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 2 del disegno di legge, non modificato dalla Camera, interviene sull'articolo 191 del codice di procedura penale, aggiungendovi un comma 2-bis, in modo da stabilire che le dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non sono utilizzabili in un processo penale. La norma fa eccezione a tale principio solo nel caso in cui tali dichiarazioni vengano utilizzate contro l'autore del fatto e solo al fine di provarne la responsabilità penale. Attualmente, il comma 1 dell'articolo 191 del codice penale prevede che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

L'articolo 3, introdotto dall’altro ramo del Parlamento, modifica l’articolo 157 del codice penale inserendo fra i reati per i quali sono raddoppiati i termini di prescrizione anche il delitto di tortura.

L'articolo 4, modificato dalla Camera dei deputati, interviene sull'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), vietando le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni qualvolta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi di provenienza degli stranieri, essi possano essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.

L'articolo 5 del provvedimento prevede, al comma 1, l'impossibilità di godere della immunità di giurisdizione agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da corti internazionali. Il testo licenziato dal Senato prevedeva più ampiamente l’esclusione dell’immunità diplomatica. Il comma 2 dell'articolo 5 prevede l'obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura; nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, lo straniero è estradato verso il tribunale stesso o il Paese individuato in base allo statuto della medesima Corte internazionale.

 

Il presidente PALMA esprime forti perplessità su alcune modifiche apportate dalla Camera al disegno di legge in titolo. In particolare, appare fuori luogo la restrizione dell'ambito oggettivo di applicazione del delitto di tortura di cui all'articolo 613-bis del codice penale, che nel testo approvato dal Senato si riferiva anche a qualsiasi situazione di privazione della libertà personale. Ritiene inoltre improprio che la fattispecie criminosa contenga riferimenti all'appartenenza etnica, all'orientamento sessuale e alle opinioni politiche o religiose, che non dovrebbero invece incidere al fine dell'integrazione del reato di tortura. Si chiede poi quale sia la ratio dell'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 613-bis quando i fatti di cui al primo comma siano commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri o in violazione di doveri inerenti alla funzione o al servizio, visto che tale abuso e tale violazione sono impliciti nelle condotte considerate. Non appare meritevole di condivisione - in quanto del tutto superflua - nemmeno la previsione di cui al terzo comma dell'articolo 613-bis, ai sensi della quale ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti si possa applicare anche ai soggetti detenuti nelle carceri. Ritiene inoltre eccessivamente elevato l'inasprimento della pena prevista all'articolo 613-ter per il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere torture (la cui pena edittale minima passa, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, da sei mesi a un anno, mentre il limite massimo viene elevato da tre a sei anni), anche tenuto conto del fatto che in questa fattispecie il reato di tortura viene istigato, ma non viene perpetrato. Ritiene poi ancora più irragionevole l'introduzione delle parole "fuori dai casi previsti dall'articolo 414". Sottolinea infine l'opportunità di un'ulteriore riflessione sul disposto dell'articolo 3 sia sotto il profilo sistematico, sia sotto quello della sua pratica utilità.

 

Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) si associa alle osservazioni testè svolte dal Presidente, ritenendo particolarmente inaccettabile che la nuova fattispecie criminosa introdotta all'articolo 613-bis comma 1 - come risultante dalle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento - finisca per applicarsi esclusivamente nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine. Sottolinea infine la propria contrarietà sulla nuova formulazione dell'articolo 4 del disegno di legge - recante modifiche all'articolo 19, comma 1 del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - nonché sull'aumento della prescrizione di cui all'articolo 3 del disegno di legge. Preannuncia fin d'ora l'intenzione del proprio Gruppo parlamentare di presentare proposte emendative al testo trasmesso dalla camera.

 

Dopo che il senatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) si è associato alle considerazioni svolte dal senatore Giovanardi, invitando anche a coordinare le disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo con quelle recentemente approvate dal Parlamento in materia di antiterrorismo, interviene il senatore LUMIA (PD) sottolineando che il testo licenziato dalla Camera sembra contenere alcune ambiguità di fondo sulla natura del delitto di tortura che - pur configurandosi di fatto come reato proprio nella formulazione licenziata dall'altro ramo del Parlamento - mantiene il riferimento all'espressione "chiunque" di cui all'articolo 1 del disegno di legge, introdotta in Senato sul presupposto che il delitto fosse da intendersi come reato comune. Ricorda che in questo ramo del Parlamento si è cercato di contemperare l'esigenza di configurare il delitto di tortura nell'ambito dei reati comuni, con la previsione di aggravanti speciali nell'ipotesi in cui il reato fosse stato perpetrato da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Occorre quindi valutare se mantener ferma la formulazione proposta dalla Camera ovvero ripristinare l'impostazione iniziale prescelta dal Senato.

 

            Il seguito dell'esame è infine rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 16.

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN 

N. 859, 1357, 1378, 1484, 1553

NT2

La Commissione

Modifiche al Codice Penale e introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche.

Art.1

(Introduzione del delitto di omicidio stradale e nautico)

1.Nel codice penale, dopo l'articolo 589 è inserito il seguente:"Articolo 589-bis (omicidio stradale e nautico) - Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada), cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato, per colpa, la morte di una persona, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcoolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.

Le stesse pene si applicano al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona.

Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km. rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano su una strada a carreggiate separate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 146, 143 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona.

Si applica la pena della reclusione da 6 a 9 anni al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona.

Si applica la pena della reclusione da otto a dodici anni al conducente di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua, che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata la morte di una persona.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni 18. "

 

Art.2

(Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1.All'articolo 380 del codice di procedura penale dopo la lettera m) è aggiunta  la seguente: "m-bis)  delitto di omicidio colposo stradale e nautico previsto dall'articolo 589-bis del codice penale.".

 

Art. 3

(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali e nautiche)

1.Nel codice penale, l'articolo 590-bis è sostituito dal seguente: "Articolo 590-bis (Lesioni personali stradali e nautiche). - Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostante stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada),  cagiona per colpa a taluno  una lesione personale dalla quale derivi una malattia  è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcoolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km. rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano su una strada a carreggiate separate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 146, 143 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e determini un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore o di un mezzo nautico che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentate sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 7.

Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'art. 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite della metà.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 381 del codice di procedura penale)

1.All'articolo 381 del codice di procedura penale dopo la lettera m-quater) è aggiunta  la seguente: "m-quinquies)  delitto di lesioni colpose stradali e nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis del codice penale.".

Art. 5

(Introduzione dell'articolo 590-ter del codice penale)

1.Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: "Art. 590-ter . - Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 590-bis le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.".

Art. 6

(Pene accessorie)

1.Alla condanna per i reati di cui all'articolo 589-bis del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici.

2. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 590-bis del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque.

3. L'applicazione della pena accessoria, che deve essere comminata anche nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue obbligatoriamente anche nell'ipotesi di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena principale inflitta.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 589 e all'articolo. 590 del codice penale)

1.  Nel secondo comma dell'articolo 589 del codice penale alle parole "Se il fatto è commesso..." premettere le seguenti: "Salvo quanto stabilito dall'articolo 589 bis del codice penale, ".-

2. Il terzo comma dell'articolo 589 è soppresso.

3. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale le parole ." Se i fatti di cui al secondo comma" premettere le seguenti: " Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-bis del codice penale,".

4. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale le parole da "nei casi di violazione..." e sino a "...da un anno e sei mesi a quattro anni" sono soppresse.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.