Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 194 del 24/03/2015

 

GIUSTIZIA    (2ª)

 

MARTEDÌ 24 MARZO 2015

194ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

PALMA 

 

            Interviene il vice ministro della giustizia Costa.  

 

            La seduta inizia alle ore 14,05.

 

  IN SEDE REFERENTE 

 

(1012) CALIENDO ed altri.  -  Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre 2014.

 

     Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) esprime perplessità su alcuni punti del disegno di legge, con particolare riferimento al fatto che venga attribuito a ciascun Consiglio dell'ordine la possibilità di costituire camere arbitrali. Ritiene infatti che la natura essenzialmente "politica" del ruolo dei componenti dei Consigli dell'ordine li renda inadatti a svolgere funzioni che dovrebbero garantire assoluta terzietà. Auspica pertanto che il disegno di legge possa essere modificato in modo da assicurare rigore ed imparzialità nelle modalità di assegnazione degli incarichi arbitrali.

 

         Il senatore LUMIA (PD) ricorda che l'Esecutivo ha perseguito la strada dell'attuazione di modelli alternativi della risoluzione delle controversie, analogamente a quanto avviene in altri Paesi. Sottolinea quindi l'opportunità di effettuare un maggiore approfondimento su alcuni punti trattati dal disegno di legge - quali le funzioni affidate ai Consigli dell'ordine, il limite di applicazione della normativa proposta, la definizione della sede dell'arbitrato di cui all'articolo 6 del disegno di legge - e pertanto propone un ciclo di audizioni al fine di arrivare ad una soluzione condivisa.

 

         Il relatore CUCCA (PD) concorda sulla richiesta di audizioni formulata dal senatore Lumia.

 

La Commissione conviene quindi di audire l'Unione camere civili, il Consiglio nazionale forense e l'Organismo unitario dell'avvocatura.

 

Su proposta del RELATORE, infine, viene fissato a giovedì 9 aprile, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

  (1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace  

(548) CALIENDO ed altri.  -  Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace  

(630) SCILIPOTI ISGRO'.  -  Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale  

(1056) LUMIA ed altri.  -  Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente  

(1202) Erika STEFANI.  -  Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace  

(1292) Adele GAMBARO ed altri.  -  Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

            Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 marzo.

 

     Su proposta del relatore CUCCA (PD), la Commissione adotta come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1738.

 

         Il presidente PALMA  rileva che i lavori della Commissione hanno subito una lunga sospensione in attesa della iniziativa governativa e che è suo intendimento di accelerare l'esame congiunto dei disegni di legge.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

(194) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.  -  Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia  

(595) CARDIELLO ed altri.  -  Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali  

(1238) LUMIA ed altri.  -  Istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari nonché delega al Governo per l'organizzazione dei relativi uffici

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 194, 595 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1238 e rinvio.) 

 

            Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 aprile 2014.

 

            Prende la parola il vice ministro COSTA per riservarsi di verificare entro domani se, nel disegno di legge delega in materia di efficienza del processo civile trasmesso dal Governo alla Camera, siano contenute disposizioni in materia di istituzione del tribunale della famiglia e della persona.

 

     Il presidente PALMA,  esprimendo tutta la propria contrarietà in relazione a tale eventualità, rammenta che l'esame dei disegni di legge era stato rinviato in attesa dell'iniziativa legislativa da parte del Governo, nel presupposto che tale iniziativa sarebbe stata presentata in Senato.

 

         Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ricorda che, nella passata legislatura, presso il Senato era stato esaminato un disegno di legge vertente sulla medesima materia che, per motivi di copertura finanziaria, non era stato possibile approvare. All'inizio di questa legislatura sono stati presentati i disegni di legge in esame al fine di riprendere la trattazione delle tematiche agli stessi sottese, rispetto ai quali sia il ministro Cancellieri che il Ministro in carica si erano riservati di valutare se presentare un disegno di legge alternativo ovvero emendamenti ai testi presentati ai disegni di legge di iniziativa parlamentare.

 

         Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) fa rilevare che un eventuale inserimento delle disposizioni in materia di tribunale per la persona e le relazioni familiari nell'ambito del disegno di riforma del codice di procedura civile, presentato alla Camera dei deputati, apparirebbe un'operazione asistematica e sbagliata, in quanto la materia in oggetto ha natura ordinamentale e organizzativa ed è quindi totalmente eterogenea rispetto al contenuto del disegno di legge nel quale si vorrebbe farla confluire.

 

         Il senatore LUMIA (PD) osserva che sui disegni di legge in titolo - che presentano contenuti di estremo rilievo - il lavoro della Commissione svolto finora non andrebbe disperso. Invita pertanto il Governo ad una riflessione sull'ipotesi di presentare in Senato le sue proposte, al fine di consentire un lavoro approfondito in subiecta materia, demandando invece alla Camera l'esame della riforma del processo civile.

 

La relatrice FILIPPIN (PD) illustra quindi il disegno di legge n. 1238, evidenziando come lo stesso - volto ad istituire un giudizio unico specializzato per la persona e le relazioni familiari (di seguito denominato "tribunale per la persona") ed a porre criteri di delega per l'organizzazione dei relativi uffici - sia formato da tre Titoli e da 21 articoli.

Il Titolo primo - a sua volta composto da cinque Capi e da 12 articoli - reca disposizioni organizzative degli uffici prevedendo, all'articolo 1, l'istituzione del tribunale per la persona e dell'ufficio della procura della Repubblica presso quest'ultimo tribunale con conseguente abolizione del tribunale dei minorenni e della relativa procura. 

Gli articoli 2 e 3 - che completano il Capo primo - recano disposizioni inerenti rispettivamente alla composizione del tribunale ed alla costituzione dell'organo giudicante, stabilendo che il numero e la composizione dei membri del collegio varino a seconda della natura del procedimento.

Il Capo secondo (articoli da 4 a 7) prevede l'istituzione di specifici uffici amministrativi presso il tribunale e la procura per la persona, la previsione di sedi d'udienza determinate dal Consiglio superiore della magistratura sulla base di un criterio di prossimità, la possibilità che il tribunale si avvalga dell'opera di uffici di servizio sociale e di altri organismi dipendenti dal Ministero della giustizia e che operi alle dipendenze della procura uno speciale nucleo di polizia giudiziaria.

Il Capo terzo (articoli 8 e 9) reca previsioni sulla nomina dei magistrati assegnati presso il tribunale della persona e la relativa procura, nonché sulla nomina di giudici esperti da parte del Consiglio superiore della magistratura - a seguito di una valutazione comparativa per titoli e colloquio - che devono essere forniti di particolari competenze tecniche in discipline extragiuridiche e sono chiamati a coadiuvare il giudice togato nell'espletamento di attività o funzioni istruttorie oltre ad essere delegati all'audizione del minorenne.

Il Capo quarto (composto dal solo articolo 10) prevede l'istituzione, presso ogni corte d'appello, di una sezione specializzata per la persona e le relazioni familiari, formata da magistrati togati e da giudici esperti. 

Nell'ambito del Capo quinto (articoli 11 e 12) si prevede che la Scuola Superiore della Magistratura organizzi corsi obbligatori di preparazione e formazione professionale, con approccio anche multidisciplinare.

Il Titolo secondo - formato da due Capi e quattro articoli (dal 13 al 16) - stabilisce la competenza in materia civile e penale del tribunale per la persona. Si segnala, in particolare, l'articolo 13 in cui si prevede che il tribunale per la persona - oltre che nelle materie indicate nelle tabelle A, B e C, allegate al disegno di legge - sia competente anche per le azioni relative alla tutela dei diritti inviolabili della persona, nonché per l'esecuzione dei provvedimenti dallo stesso assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, che rimangono assegnati alla competenza del tribunale ordinario.

Il Titolo terzo - articoli dal 17 al 21 - reca disposizioni transitorie e finali e conferisce, all'articolo 18, delega al Governo per l'adozione - entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge - di uno o più decreti legislativi volti all'individuazione degli uffici ed al coordinamento delle previgenti disposizioni legislative con quanto previsto dal disegno di legge.

L'articolo 19 stabilisce che, in via transitoria, vengano assegnati ai tribunali per la persona ed alle relative procure i magistrati attualmente addetti ai tribunali per i minorenni ed alle relative procure della Repubblica; l'articolo 20 dispone che gli affari pendenti alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi siano assegnati al tribunale di nuova istituzione, con eccezione delle cause civili passate in decisione e dei procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento; l'articolo 21 quantifica infine gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio della delega di cui all'articolo 18 - nel limite massimo di 12,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 - a cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e 3.

 

         Il presidente PALMA, rammaricandosi per quanto annunciato dal Governo, si augura che possa essere disposto quanto prima un cambio nella Presidenza della Commissione giustizia del Senato, con l'elezione di un rappresentante della maggioranza, al fine di consentire alla Commissione medesima di ricevere dal Governo il rispetto ad essa dovuto nell'esercizio delle funzioni istituzionali. Preannuncia, in ogni caso, la sua intenzione  - non appena possibile e ove ne ricorrano i presupposti - di chiedere al Presidente del Senato di voler attivare immediatamente la procedura di intesa di cui agli articoli 51, comma 3 del Regolamento del Senato e 78 del Regolamento della Camera, così da consentire alla Commissione di poter procedere nell'esame dei disegni di legge in titolo.  

 

            Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

 

 

(859) SCILIPOTI ISGRO'.  -  Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale  

(1357) FALANGA.  -  Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali  

(1378) MOSCARDELLI ed altri.  -  Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali  

(1484) STUCCHI.  -  Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale  

(1553) Nadia GINETTI.  -  Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)  

 

            Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 dicembre 2014.

 

     Il relatore CUCCA (PD) presenta un testo unificato, pubblicato in allegato, recante modifiche al codice penale e volto all'introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, al fine di disciplinare più compiutamente la materia e di rafforzare l'efficacia deterrente di tali fattispecie criminose. Tale testo  è un punto di partenza, essendo ovviamente aperto a proposte migliorative da parte della Commissione.

 

         Dopo che il senatore LUMIA (PD) ha ringraziato il relatore per il lavoro svolto, il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) osserva che il testo unificato proposto del relatore si muove in direzione analoga al contenuto del proprio disegno di legge n. 1357, con la differenza che quest'ultimo interveniva sull'articolo 586 del codice penale.

 

         La senatrice GINETTI (PD) rileva che l'apparato sanzionatorio vigente non è sufficiente a disciplinare il fenomeno sempre più ricorrente degli omicidi stradali, sia in termini afflittivi sia in termini preventivi. Auspica poi un coordinamento del testo unificato con le norme del codice della strada.

 

         Dopo che il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) ha invitato i componenti a valutare con attenzione l'opportunità di non elevare in maniera eccessiva la cornice edittale per i fatti di omicidio stradale, soprattutto per chi non abbia precedenti penali, il senatore BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) interviene per sottolineare la necessità di rafforzare le esigenze preventive, evitando di estendere in maniera irragionevole l'ambito di applicazione e la severità delle nuove fattispecie criminose.

 

         Il senatore CAPPELLETTI (M5S) ricorda che su questa materia sono state svolte numerose audizioni all'esito delle quali è emersa, tra l'altro, l'opportunità di prevedere sanzioni accessorie che non sono state introdotte nel testo unificato. Auspica a tale riguardo l'inserimento del c.d. "ergastolo" della patente.

 

         Il presidente PALMA, condividendo l'opportunità espressa dal senatore Cappelletti di introdurre sanzioni accessorie in caso di omicidio stradale - che peraltro non possono consistere, a pena di incostituzionalità, in una revoca a tempo indeterminato della patente, potendo invece essere prevista la sospensione per un tempo anche lungo, ma comunque modulato sulla base della gravità della condotta - rileva che l'omicidio stradale è sostanzialmente già disciplinato nel codice penale, rientrando nell'ambito delle previsioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 589 del codice penale. Il problema semmai è stabilire se sia opportuno un intervento ulteriore che possa sanzionare con maggiore forza un comportamento che finora è stato sanzionato o in maniera inadeguata - ritenendo sufficiente ristorare gli eredi della vittima con lo strumento del risarcimento del danno - o in maniera eccessivamente elevata, sul presupposto che potesse applicarsi, in taluni casi, la disciplina sull'omicidio doloso. Invita altresì ad una maggiore riflessione sull'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'intervento anche ai mezzi di trasporto marittimi.

 

            Al termine della discussione generale il testo unificato proposto dal relatore viene assunto come testo base dalla Commissione e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 21 aprile,  alle ore 18.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

            La seduta sospesa alle ore 15,15 riprende alle ore 15,25.

 

  (14) MANCONI e CORSINI.  -  Disciplina delle unioni civili  

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.  -  Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza  

(239) GIOVANARDI ed altri.  -  Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà  

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI.  -  Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi  

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri.  -  Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto  

(1211) MARCUCCI ed altri.  -  Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza  

(1231) LUMIA ed altri.  -  Unione civile tra persone dello stesso sesso  

(1316) SACCONI ed altri.  -  Disposizioni in materia di unioni civili  

(1360) Emma FATTORINI ed altri.  -  Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso  

(1745) SACCONI ed altri.  -  Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto  

(1763) ROMANO ed altri.  -  Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze  

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 marzo.

 

Il senatore LO GIUDICE (PD) dichiara, rispetto al nuovo testo unificato proposto dalla relatrice, che le audizioni svolte sono state molto utili a consentire un significativo miglioramento rispetto al testo precedentemente presentato sia dal punto di vista tecnico-giuridico, sia dal punto di vista sistematico. È stata peraltro mantenuta l'impostazione iniziale fondata sulla distinzione tra l'istituto giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui al Titolo I e la disciplina della convivenza di fatto di cui al Titolo II, nel cui ambito sono stati codificati e sistematizzati, con qualche ampliamento, diritti già riconosciuti dalla normativa vigente È stato inoltre espunto, laddove possibile, qualsiasi rinvio alla nozione di matrimonio, limitando i riferimenti oggetto di richiamo ad alcune specifiche disposizioni del codice civile. Ricorda ancora una volta che la norma costituzionale parametro della disciplina in materia di unioni civili e coppie di fatto è rappresentata dall'articolo 2 della Costituzione che tutela le formazioni sociali diverse dal matrimonio, la cui disciplina trova invece fondamento nell'articolo 29 della Costituzione.

E' stata mantenuta la previsione sulla pensione di reversibilità, anche in ossequio a quanto statuito dalla Corte di Lussemburgo, mentre non è stata estesa alle coppie omosessuali la disciplina sull'adozione legittimante di cui all'articolo 44 lettera a) della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Pertanto, se per un verso si è voluta distinguere la disciplina delle unioni civili rispetto al matrimonio, per altro verso si è ritenuto di prevedere un istituto giuridico che avesse maggiori tutele rispetto alla semplice convivenza di fatto, quest'ultima aperta anche alle coppie eterosessuali.

Osserva infine che lo schema di testo alternativo proposto dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, oltre a rappresentare un significativo passo indietro rispetto all'evoluzione giurisprudenziale in materia di unioni civili e coppie di fatto, appare privo di ratio in quanto non si può equiparare la condizione giuridica delle coppie eterosessuali - le quali hanno comunque la possibilità di scegliere la strada del matrimonio - con quelle delle coppie omosessuali, che tale possibilità non hanno.

 

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), dopo aver segnalato alcuni refusi presenti nello schema di testo alternativo presentato dai senatori del suo Gruppo, osserva che ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione solo la coppia eterosessuale può formare una famiglia legittima fondata sul matrimonio. Viceversa il testo unificato proposto dalla relatrice finisce per estendere sostanzialmente alle unioni civili le disposizioni previste dal codice civile per il matrimonio, con previsioni analoghe alla separazione ed al divorzio, estendendo gli istituti della quota di legittima e della pensione di reversibilità, fino a contemplare l'adozione per le coppie omosessuali, sia pure nei casi previsti dall'articolo 44 lettera b) della legge n. 184 del 1983. In tal modo si introducono evidenti elementi di incostituzionalità sia rispetto all'articolo 29 della Costituzione, sia rispetto all'articolo 3, in quanto analoghe previsioni non sono state previste anche per le coppie eterosessuali. Viceversa nel testo proposto dal Gruppo parlamentare di Forza Italia si realizza uno sforzo effettivo sul piano della parità dei diritti tra convivenze, codificando e sistematizzando diritti già riconosciuti ai conviventi in via legislativa e giurisprudenziale.

 

Dopo che il presidente PALMA  ha posto all'attenzione della Commissione la questione se due persone separate dai rispettivi coniugi e tra di loro conviventi possano costituire una formazione sociale secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione, interviene il senatore MALAN (FI-PdL XVII), condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Caliendo ed osservando che l'intervento effettuato nel testo proposto dalla relatrice è volto sostanzialmente ad introdurre, in via di fatto, l'istituto del matrimonio omosessuale nell'ordinamento giuridico italiano. Sarebbe stato più trasparente scegliere allora chiaramente questa strada, evitando formulazioni che surrettiziamente producono il medesimo risultato, un risultato che egli giudica incompatibile con il vigente quadro costituzionale, mentre l'esigenza di assicurare un quadro normativo di riferimento adeguato per tutte le convivenze trova una risposta più equilibrata e soddisfacente nel testo alternativo sottoposto alla Commissione dai senatori del suo Gruppo.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

 

 

            La seduta termina alle ore 16,25.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 

N. 859, 1357, 1378, 1484, 1553

NT

La Commissione

Modifiche al codice penale e introduzione del reato di

omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali

Art. 1

(Introduzione del delitto di omicidio stradale)

1. Dopo l'articolo 589 codice penale è inserito il seguente: «Art. 589-bis (Omicidio stradale). - Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.

La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata la morte di una persona.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo, cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può  superare gli anni diciotto.»

 

Art. 2

(Modifiche all' articolo 380 del codice di procedura penale)

1.         All'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è inserita la seguente: «m-bis) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis del codice penale;»

 

Art, 3

(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali)

1.L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:«Art. 590-bis (Lesioni personali stradali). - Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostante stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata una lesione personale che abbia causato una malattia.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono diminuite della metà.»

 

Art. 4

(Modifiche all'articolo 381 del codice di procedura penale)

1.All'articolo 381 del codice di procedura penale dopo la lettera m-quater) è inserita la seguente: «m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis del codice penale.»

 

Art. 5

(Introduzione dell'articolo 590-ter del codice penale)

1.Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-ter (Computo delle circostanze). - Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 590-bis le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

 

Art. 6

(Modifiche all'articolo 589 e all'articolo 590 del codice penale)

1. Nel secondo comma dell'articolo 589 del codice penale alle parole: «Se il fatto è commesso» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 589-bis del codice penale».

2. Il terzo comma dell'articolo 589 è soppresso.

3. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale alle parole: «Se i fatti di cui al secondo comma» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-bis del codice penale,»".

4. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale le parole da «nei casi di violazione,» sino a: «da un anno e sei mesi a quattro anni» sono soppresse.

 

Art.7

(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.