Legislatura 17ª - Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari - Resoconto sommario n. 58 del 28/01/2015
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GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI
MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2015
58ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 12.
IMMUNITA' PARLAMENTARI
(Doc. IV-ter, n. 4) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Roberto Calderoli, per i reati di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (diffamazione aggravata da finalità di discriminazione razziale)
(Seguito dell'esame e rinvio)
La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 14 gennaio 2015.
Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.
La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore CALDEROLI (LN-Aut) che svolge le proprie argomentazioni difensive in merito ai profili connessi al documento in esame.
Intervengono quindi per porre alcuni quesiti i senatori GIARRUSSO (M5S), Mario FERRARA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), CRIMI (M5S), CASSON (PD) e GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) ai quali replica il senatore CALDEROLI.
Il PRESIDENTE congeda quindi il senatore Calderoli e dichiara chiusa la sua audizione.
In merito all'esame del documento in titolo, il relatore, senatore CRIMI, alla luce delle argomentazioni esposte dal senatore Calderali, durante la sua audizione, si riserva di effettuare un ulteriore approfondimento prima di avanzare una proposta conclusiva.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche dell'ex senatore Antonino Papania nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 21561/2013 RGNR - n. 13877/2013 RG GIP).
(Seguito dell'esame e rinvio)
La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 14 gennaio 2015.
Il PRESIDENTE preannuncia che, a seguito della reiezione della proposta formulata nella precedente seduta da parte del relatore Buccarella, ha proceduto a designare quale nuova relatrice per il documento in esame, la senatrice Filippin, scelta tra i senatori che hanno votato in difformità da quanto proposto dal senatore Buccarella.
Il senatore GIARRUSSO (M5S) osserva incidentalmente che, in deroga ad una prassi consolidata in analoghe circostanze, è stato designato un relatore appartenente al medesimo gruppo politico del senatore Papania.
Il PRESIDENTE, in virtù dell'applicazione analogica dell'articolo 11 del Regolamento per la verifica dei poteri ed in linea con quanto avvenuto in altre occasioni, avendo la Giunta adottato una deliberazione in difformità da quanto proposto dal relatore Buccarella, ricorda di averlo sostituito con altro relatore, scelto nella maggioranza favorevole alla deliberazione adottata.
A tale regola, quindi, si è conformato, sebbene sia sempre stato attento a seguire la prassi, ricordata dal senatore Giarrusso, di indicare quale relatore un senatore appartenente ad un gruppo politico-parlamentare diverso da quello al quale appartiene il senatore investito dal documento all'esame della Giunta. In tal senso, ricorda di aver originariamente designato quale relatore, il senatore Buccarella, appartenente ad un gruppo distinto da quello al quale apparteneva il senatore Papania.
Peraltro, nonostante il fatto che la nuova relatrice designata appartenga allo stesso gruppo al quale apparteneva il senatore Papania non infici, a suo avviso, il prosieguo dell'iter, al fine di non derogare ad una prassi comunque maturata nel corso della legislatura, ritiene utile interpellare la Giunta in merito alla nuova designazione, in modo che essa non possa pregiudicare il seguito dell'iter del documento in titolo.
La relatrice, senatrice FILIPPIN (PD), al fine di fugare ogni perplessità di ordine procedurale, rimette il proprio incarico di relatrice a disposizione del Presidente che, comunque, ringrazia per la fiducia accordatale.
Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), pur non nutrendo alcun dubbio sulla serietà ed il rigore della senatrice Filippin, ritiene che non possano essere avallati precedenti preoccupanti e, in tal senso, invita il Presidente a designare un nuovo relatore.
Il PRESIDENTE, preso atto delle osservazioni svolte dalla senatrice Filippin, designa quindi il senatore Alicata quale nuovo relatore per il documento in titolo, precisando che lo stesso senatore, nella precedente seduta, ha votato in senso contrario sulla proposta avanzata dal relatore originariamente designato, senatore Buccarella.
Il senatore GIARRUSSO interviene per ringraziare il Presidente e la senatrice Filippin per la sensibilità dimostrata in tale occasione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(Doc. IV-ter, n. 5) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal signor Franco Turigliatto, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)
(Seguito e conclusione dell'esame)
La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 14 gennaio 2015.
Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.
La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il signor TURIGLIATTO, senatore all'epoca dei fatti, il quale svolge le proprie argomentazioni difensive in merito alle questioni concernenti il documento in esame.
Gli pongono domande la senatrice STEFANI (LN-Aut) e i senatori CASSON (PD), BUCCARELLA (M5S), AUGELLO (AP (NCD-UDC)), ALICATA (FI-PdL XVII) e D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)), relatore.
Congedato il signor Turigliatto, il relatore, senatore D'ASCOLA, sia alla luce della audizione testé svolta, sia alla luce della verifica effettuata prendendo diretta visione della trasmissione televisiva nella quale il senatore Turigliatto ha reso le dichiarazioni oggetto della vicenda in esame, ritiene che non vi sia stata da parte dello stesso senatore Turigliatto alcuna espressione o manifestazione offensiva nei confronti del movimento Forza Nuova e di chi ne aveva la rappresentanza pro tempore. Pertanto, i fatti riportati nel capo di imputazione rientrano nel campo della manifestazione del pensiero politico, oggetto della garanzia dell'insindacabilità riconosciuta dall'articolo 68 della Costituzione.
Del resto, il riconoscimento da parte della citata norma costituzionale di una prerogativa assimilabile all'immunità implica necessariamente e preliminarmente la sussistenza di un fatto qualificabile come reato. In tal senso, ritiene che alla Giunta dovrebbe essere riconosciuta anche la competenza incidentale sulla qualificazione stessa del fatto, dal momento che se le dichiarazioni rese da un parlamentare si limitino soltanto ad un giudizio politico - senza, quindi, cadere in espressioni riferite a fatti di natura meramente personale ed aventi carattere offensivo - il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese e la carica di parlamentare dovrebbe essere riconosciuto automaticamente, anche quando quelle dichiarazioni fossero rese al di fuori delle sedi parlamentari. Auspica pertanto che la Giunta, qualora sia chiamata a decidere in futuro su vicende analoghe, affermi una propria giurisprudenza innovativa diretta a rivendicare la libertà di espressione della propria opinione politica da parte del parlamentare.
Propone, quindi, che le dichiarazioni rese dal signor Turigliatto, senatore all'epoca dei fatti, siano ritenute insindacabili.
Il senatore AUGELLO, nel condividere la proposta avanzata dal relatore, osserva incidentalmente che appare dirimente la circostanza che il senatore Turigliatto non abbia effettivamente pronunciato, nel corso della trasmissione televisiva, dichiarazioni che addebitassero genericamente al movimento Forza Nuova la responsabilità di gravissimi atti di violenza nei confronti di giovani, immigrati e donne, così come riportato nel capo di imputazione. Ritiene infatti che, qualora fosse stata effettivamente formulata, questa accusa, per la sua estrema genericità, sarebbe stata del tutto inaccettabile.
Il senatore CRIMI (M5S) invita a riflettere sulla circostanza, che sembra darsi per scontata, che il capo di imputazione a carico del senatore Turigliatto sembra fondarsi esclusivamente sulla querela del segretario del movimento Forza Nuova. Tuttavia, potrebbe essere utile da parte del relatore chiarire se risultino agli atti del procedimento ulteriori elementi probatori che possano aver giustificato la valutazione del magistrato competente. Più in generale, osserva come non vada confuso il diritto legittimo di poter esprimere dichiarazioni critiche nei confronti di una determinata parte politica col diritto a rendere dichiarazioni che in qualche modo siano di natura discriminatoria e possano condurre anche ad atti di natura emolutiva.
Se quindi è auspicabile che la Giunta elabori una giurisprudenza che sia di monito per una certa parte della magistratura che si dimostra negligente rispetto all'osservanza scrupolosa delle prerogative riconosciute ai parlamentari dall'articolo 68 della Costituzione, rileva tuttavia che, soprattutto in passato, i competenti organi parlamentari hanno sviluppato una giurisprudenza eccessivamente indulgente che ha prodotto dei veri e propri eccessi nel riconoscimento nella garanzia dell'insindacabilità.
Il relatore, senatore D'ASCOLA, anche in risposta a quanto osservato dal senatore Crimi, ripercorre la vicenda procedimentale che ha interessato il senatore Turigliatto, ricordando che le particolari modalità con cui essa si è sviluppata fanno propendere per la tesi che non vi siano stati ulteriori specifici accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria procedente.
Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.
Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore, sottolinea incidentalmente che si sta assistendo in generale ad un ampliamento dell'ambito penalistico relativo alle incitazioni di ordine razzista o di tipo discriminatorio, ampliamento che potrebbe avere una ricaduta negativa sul versante della insindacabilità, sul quale la Giunta è competente.
Il senatore GIARRUSSO (M5S) ritiene che il senatore Turigliatto, abbandonando la trasmissione televisiva a cui era stato invitato, non ha voluto legittimare con la sua presenza un soggetto politico rispetto al quale manifestava la propria legittima opposizione, anche tenuto conto del fatto che la riorganizzazione del partito fascista è vietata dalle disposizioni transitorie e finali della Costituzione. Il gesto compiuto quindi dal senatore Turigliatto è di natura squisitamente politica e rientra nell'ambito delle dichiarazioni ed opinioni ricadenti nella garanzia dell'insindacabilità sancita dall'articolo 68 della Costituzione. Poiché in questo caso, da parte del senatore Turigliatto vi è stato il legittimo esercizio della libertà di esprimere il proprio orientamento e pensiero politico, annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore.
Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel dichiarare il proprio voto favorevole, coglie l'occasione per sottolineare come questa vicenda come l'altra, precedentemente esaminata dalla Giunta in materia di insindacabilità, aprono forti dubbi sull'operato di alcune parti della magistratura la cui azione sembra eccessiva rispetto alla esatta considerazione del diritto politico di esprimere il proprio pensiero da parte dei parlamentari.
Il senatore CUCCA (PD), nel rilevare che il capo di imputazione formulato dall'autorità giudiziaria procedente sembra fondato esclusivamente sull'istanza del soggetto querelante, senza ulteriori specifici accertamenti, annuncia il proprio voto favorevole, osservando che, in questo caso, anche tenuto conto della presenza di atti di sindacato ispettivo riconducibili alle dichiarazioni rese extra moenia dal senatore Turigliatto, vi sia stato un atteggiamento superficiale da parte della competente autorità giudiziaria.
Il senatore ALICATA, nel ritenere che le dichiarazioni rese dal senatore Turigliatto, al di fuori della trasmissione televisiva ed estrapolate dagli organi di stampa, sembrano attribuire al soggetto politico Forza Nuova, in modo del tutto generico ed indimostrato, fatti di violenza assolutamente gravi, annuncia il proprio voto di astensione.
Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore D'Ascola di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del signor Turigliatto, senatore all'epoca dei fatti, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
La Giunta approva la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore D'Ascola di redigere la relazione per l’Assemblea.
La seduta termina alle ore 13.35.