Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 99 del 01/04/2014

Il relatore LUMIA (PD) osserva preliminarmente che il disegno di legge, composto di un solo articolo, si propone di estendere il divieto di concessione dei benefici penitenziari anche ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. È noto che nell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 sono previste talune fattispecie incriminatrici per la cui gravità è esplicitamente vietata la fruizione dei benefici di esecuzione della pena. Sebbene tra queste fattispecie sia ricompreso l'articolo 416-bis, che incrimina le associazioni criminali di tipo mafioso, nella norma citata non è stata mai introdotta la disposizione, di cui all'articolo 416-ter, che punisce lo scambio elettorale politico mafioso. È noto altresì che la formulazione di tale reato è oggetto di un disegno di legge, al momento all'esame in terza lettura presso la Camera dei deputati, e la cui approvazione definitiva renderà effettiva la tutela penale contro tali condotte. Pertanto si rende opportuno addivenire ad una celere approvazione del disegno di legge n. 1344, anche in virtù dei frequenti rinvii che richiamano la portata normativa dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, da ultimo per far fronte al sovraffollamento carcerario. Ragioni di politica criminale e di intrinseca coerenza del sistema di esecuzione della pena inducono dunque a condividere l'impostazione del provvedimento.