Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 99 del 01/04/2014

(1119) Deputato COSTA.  -  Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati 

(734) CASSON ed altri.  -  Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione  

(845) CHITI ed altri.  -  Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione  

(903) TORRISI.  -  Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line  

(1067) Erika STEFANI ed altri.  -  Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

-          e della petizione n. 1091 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio.

 

            Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante  del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 1 (pubblicate in allegato al resoconto del 4 febbraio).

 

     La relatrice FILIPPIN (PD) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, ad eccezione della proposta 1.7 sulla quale il parere è favorevole  a condizione che il presentatore acconsenta ad espungere l'ultima parte del testo  che fa riferimento alla dimensione quantitativa della pubblicazione ritenuta lesiva; sugli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11 il parere è del pari favorevole così come è favorevole sulla proposta emendativa 1.14. Anche sull'emendamento 1.15 il parere è favorevole purchè sia espunto il riferimento alla prova "della scarsa dignità della persona". Sull'emendamento 1.16 il parere sarebbe favorevole se il presentatore si limitasse a mantenere la sola seconda parte del testo. Sull'emendamento 1.18 la relatrice si rimette alla Commissione. Sull'emendamento 1.23, il parere è favorevole a condizione che l'ammontare della sanzione ivi prevista, fino a 30 mila euro, sia riformulato indicando una cornice che va da 10 mila a 50 mila euro. L'emendamento 1.26, ispirato alla stessa ratio, dovrebbe dirsi assorbito dall'emendamento 1.23 ove quest'ultimo venisse riformulato. Sugli emendamenti 1.27 e 1.28, il parere è favorevole a condizione che sia riformulato il riferimento all'articolo 99 del codice penale, in materia di recidiva. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 1.32.

 

            Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello dianzi illustrato dalla relatrice.

 

         Il senatore BUCCARELLA (M5S) ritira l'emendamento 1.33.

 

Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, il parere della RELATRICE è contrario con le seguenti eccezioni. Sull'emendamento 2.3 il parere è favorevole, a condizione che venga espunta la lettera b). Sull'emendamento 2.4 la relatrice si rimette alla Commissione. Sull'emendamento 2.5 il parere è favorevole. Sull'emendamento 2.0.1 la relatrice si riserva di prospettare una riformulazione.

 

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, l'orientamento del rappresentante del GOVERNO è conforme a quello espresso dalla relatrice.

 

Su tutte le proposte riferite all'articolo 3, il parere della RELATRICE è contrario salvo che sull'emendamento 3.4 su cui si riserva di proporre una lieve riformulazione, accolta la quale il parere sarebbe favorevole.

 

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello della relatrice, con la sola eccezione dell'emendamento 3.1, sul quale si rimette alla Commissione.

 

Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 i pareri della RELATRICE e del GOVERNO sono contrari.

 

Il senatore BUCCARELLA (M5S) ritira l'emendamento 4.0.4.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.