Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 99 del 01/04/2014

IN SEDE REFERENTE 

(54-A) Modifica all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di  crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonchè di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra, rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2014

(Esame e rinvio) 

Il presidente PALMA ricorda che è stato deliberato il rinvio in Commissione del provvedimento in titolo; ai fini dell'organizzazione dei lavori propone di acquisire l'orientamento dei Gruppi e dei componenti della Commissione.

Ricorda altresì che la settimana scorsa si è svolto un ciclo di audizioni in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In quella sede è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione. Occorre ora valutare se proseguire con l'esame del provvedimento o se, per via delle differenze di orientamento su una materia oggettivamente dai profili assai complessi e delicati, sia opportuno svolgere ulteriori approfondimenti.

 

         Ha per primo la parola il senatore LUMIA (PD) il quale auspica che la Commissione dia prova di saper pervenire ad un testo condiviso che possa, in seguito, raccogliere i più ampi consensi in sede di esame di Assemblea. Per tale ragione, esprime il proprio avviso in favore della ripresa dell'esame, nella prospettiva di redigere un testo coerente con le fonti internazionali pattizie in materia di tutela contro il negazionismo, senza che si dia vita ad indebite compressioni della libertà di espressione.

 

         Il senatore CAPPELLETTI (M5S) ricorda che è stato proprio il suo Gruppo ad attivarsi perchè l'esame non proseguisse in sede deliberante, scongiurando così i rischi di una frettolosa approvazione di un testo che, come spesso accade quando si verte in materia di reati di opinione, si deve far carico di fronteggiare non pochi problemi di ordine filosofico, giuridico e storico.

 

         Il senatore ALBERTINI (NCD) ritiene opportuno che la Commissione torni ad esaminare il disegno di legge, per pervenire a una nuova formulazione del testo che possa anche incontrare larga condivisione in Assemblea.

 

         Il senatore BARANI (GAL), invece, si dichiara contrario ad avviare un nuovo esame su una materia che suscita talmente tanti problemi da non consentire che si addivenga ad una soluzione normativa sufficientemente condivisa; inoltre troppo alto è il rischio che si determinino indebite limitazioni della libertà di espressione e della ricerca storica.

 

         Anche secondo la senatrice STEFANI (LN-Aut), la Commissione non dovrebbe tornare a soffermarsi sul disegno di legge, giacchè ogni sforzo per raggiungere formulazioni soddisfacenti per la tutela penale contro il negazionismo, rischierebbe di risolversi in una perdita di tempo o, ancor peggio, in una modifica peggiorativa della già discutibile impostazione delle cosiddette leggi Reale e Mancino.

 

         A giudizio del senatore  FALANGA (FI-PdL XVII) il contesto in cui la Commissione giustizia può oggi tornare ad occuparsi del disegno di legge appare mutato rispetto agli equilibri riscontrati nel corso del primo esame che condusse all'approvazione del testo successivamente rinviato in Commissione. Pertanto, avendo cura di evitare soluzioni semplificatorie o insoddisfacenti che aumenterebbero il rischio di un'eccessiva latitudine applicativa di nuovi reati di opinione, auspica che la Commissione possa riprendere, quanto prima, l'esame sul testo.

 

         Secondo la senatrice DE PIN (Misto-GAPp) insistere nella ricerca di una formulazione soddisfacente in materia di reati di opinione, stante la complessità del fenomeno culturale del negazionismo, non sembra opportuno nè foriero di risultati soddisfacenti.

 

         Il presidente PALMA, sulla scorta degli orientamenti espressi dai Gruppi parlamentari, propone che la Commissione riprenda l'esame  del disegno di legge, dando per acquisite le fasi della relazione e della discussione che già ebbero luogo nel corso della prima istruttoria e fissando un nuovo termine per le proposte emendative per le ore 18 del 22 aprile. Precisa che gli emendamenti saranno riferiti al testo del disegno di legge rinviato in Commissione, e cioè all'atto Senato n. 54-A.

 

            Conviene la Commissione.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

(1344) PALMA.  -  Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale

(Esame e rinvio)

 

Il relatore LUMIA (PD) osserva preliminarmente che il disegno di legge, composto di un solo articolo, si propone di estendere il divieto di concessione dei benefici penitenziari anche ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. È noto che nell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 sono previste talune fattispecie incriminatrici per la cui gravità è esplicitamente vietata la fruizione dei benefici di esecuzione della pena. Sebbene tra queste fattispecie sia ricompreso l'articolo 416-bis, che incrimina le associazioni criminali di tipo mafioso, nella norma citata non è stata mai introdotta la disposizione, di cui all'articolo 416-ter, che punisce lo scambio elettorale politico mafioso. È noto altresì che la formulazione di tale reato è oggetto di un disegno di legge, al momento all'esame in terza lettura presso la Camera dei deputati, e la cui approvazione definitiva renderà effettiva la tutela penale contro tali condotte. Pertanto si rende opportuno addivenire ad una celere approvazione del disegno di legge n. 1344, anche in virtù dei frequenti rinvii che richiamano la portata normativa dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, da ultimo per far fronte al sovraffollamento carcerario. Ragioni di politica criminale e di intrinseca coerenza del sistema di esecuzione della pena inducono dunque a condividere l'impostazione del provvedimento.

 

         Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente PALMA propone che si fissi subito un termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge, per poi valutare, eventualmente, se ricorrano i presupposti per richiederne la riassegnazione in sede deliberante. L'andamento  dei lavori dovrà naturalmente tener conto della definitiva approvazione del disegno di legge in materia di scambio elettorale politico mafioso, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

 

            Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

 

            Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 18 di martedì 15 aprile.

           

            Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.

 

(1119) Deputato COSTA.  -  Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati 

(734) CASSON ed altri.  -  Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione  

(845) CHITI ed altri.  -  Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione  

(903) TORRISI.  -  Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line  

(1067) Erika STEFANI ed altri.  -  Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

-          e della petizione n. 1091 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio.

 

            Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante  del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 1 (pubblicate in allegato al resoconto del 4 febbraio).

 

     La relatrice FILIPPIN (PD) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, ad eccezione della proposta 1.7 sulla quale il parere è favorevole  a condizione che il presentatore acconsenta ad espungere l'ultima parte del testo  che fa riferimento alla dimensione quantitativa della pubblicazione ritenuta lesiva; sugli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11 il parere è del pari favorevole così come è favorevole sulla proposta emendativa 1.14. Anche sull'emendamento 1.15 il parere è favorevole purchè sia espunto il riferimento alla prova "della scarsa dignità della persona". Sull'emendamento 1.16 il parere sarebbe favorevole se il presentatore si limitasse a mantenere la sola seconda parte del testo. Sull'emendamento 1.18 la relatrice si rimette alla Commissione. Sull'emendamento 1.23, il parere è favorevole a condizione che l'ammontare della sanzione ivi prevista, fino a 30 mila euro, sia riformulato indicando una cornice che va da 10 mila a 50 mila euro. L'emendamento 1.26, ispirato alla stessa ratio, dovrebbe dirsi assorbito dall'emendamento 1.23 ove quest'ultimo venisse riformulato. Sugli emendamenti 1.27 e 1.28, il parere è favorevole a condizione che sia riformulato il riferimento all'articolo 99 del codice penale, in materia di recidiva. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 1.32.

 

            Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello dianzi illustrato dalla relatrice.

 

         Il senatore BUCCARELLA (M5S) ritira l'emendamento 1.33.

 

Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, il parere della RELATRICE è contrario con le seguenti eccezioni. Sull'emendamento 2.3 il parere è favorevole, a condizione che venga espunta la lettera b). Sull'emendamento 2.4 la relatrice si rimette alla Commissione. Sull'emendamento 2.5 il parere è favorevole. Sull'emendamento 2.0.1 la relatrice si riserva di prospettare una riformulazione.

 

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, l'orientamento del rappresentante del GOVERNO è conforme a quello espresso dalla relatrice.

 

Su tutte le proposte riferite all'articolo 3, il parere della RELATRICE è contrario salvo che sull'emendamento 3.4 su cui si riserva di proporre una lieve riformulazione, accolta la quale il parere sarebbe favorevole.

 

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello della relatrice, con la sola eccezione dell'emendamento 3.1, sul quale si rimette alla Commissione.

 

Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 i pareri della RELATRICE e del GOVERNO sono contrari.

 

Il senatore BUCCARELLA (M5S) ritira l'emendamento 4.0.4.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.