Legislatura 17ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 61 del 14/01/2014
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 42
La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, lo schema di decreto ministeriale in titolo,
premesso che:
- il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) è un organo consultivo istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalla legge n. 508 del 1999, con il compito di formulare pareri e proposte sugli schemi di regolamento attuativi della legge medesima, sui regolamenti didattici degli istituti dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), sul reclutamento del relativo personale docente, nonché sulla programmazione dell'offerta formativa;
- tale organo, la cui composizione e il cui funzionamento sono stati disciplinati con il decreto ministeriale 16 settembre 2005, n. 236, è stato di fatto costituito per la prima volta con il decreto ministeriale 16 febbraio 2007. Poiché la durata in carica dei suoi membri era prevista per un triennio, in assenza di un rinnovo a partire dal 2009 si sono pertanto rese necessarie delle proroghe, che sono puntualmente intervenute fino a tutto il 2010, indi al 2011 e infine al 2012, dopo di che l'organo non è stato più prorogato, sicché è decaduto;
- il Ministero ritiene opportuno procedere alla sua ricostituzione e ad un aggiornamento della sua composizione, onde tener conto della nuova organizzazione didattica dell'AFAM conseguente alla riforma degli ordinamenti degli studi, ora di livello universitario, in virtù della quale le rappresentanze non devono più essere per categorie di personale, bensì per competenze scientifiche riferite ai nuovi settori;
tenuto conto che le principali modifiche introdotte sono:
· l'aumento da 26 a 30 dei rappresentanti della componente docente, non docente e studentesca, mentre sono ridotti da 6 a 4 gli esperti designati dal Ministero;
· l'eliminazione della distinzione fra docenti di prima e seconda fascia in coerenza con la contrattazione collettiva nazionale, tale per cui in particolare la somma dei rappresentanti dei docenti di prima e seconda fascia delle Accademie di belle arti statali è passata da 6 a 8;
· l'aumento da 5 a 9 del numero dei rappresentanti dei docenti di conservatorio, fra cui sono computati anche i rappresentanti dei pianisti accompagnatori;
· l'eliminazione della rappresentanza del CNAM in seno al CUN, nonostante essa sia espressamente prevista dall'articolo 3 della legge n. 508; tuttavia, detta disposizione sembra essere stata implicitamente abrogata dalla legge n. 18 del 2006 la quale, nel riordinare il CUN, non ha più previsto una rappresentanza del CNAM al suo interno. E' prevista invece la partecipazione del presidente del CNAM, o di un suo delegato, alle sedute del CUN e viceversa, ma senza diritto di voto;
· la previsione di due rappresentanti degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, anziché un rappresentante del personale docente delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute;
· l'introduzione di due rappresentanti del personale docente gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), di cui uno per l'indirizzo del design e uno per quella della comunicazione (prima ce n'era uno solo);
· l'eliminazione del rappresentante del personale docente degli Istituti musicali pareggiati;
· la riduzione di due unità della rappresentanza studentesca, in quanto sono accorpate, ciascuna in una unità, le rappresentanze degli studenti delle Accademie di belle arti statali e legalmente riconosciute (prima erano due) e quella degli studenti dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati (anche in questo caso, prima erano due);
· l'aumento da 3 a 4 anni della durata in carica dei componenti e la possibile conferma, ancorché solo per un secondo mandato consecutivo;
· la previsione che le sedute del Consiglio siano valide se interviene almeno la maggioranza dei componenti in carica;
· l'esclusione dei rappresentanti dei docenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e degli Istituti musicali pareggiati dai candidati dalla Presidenza dell'organo, non più presenti nella nuova composizione del Consiglio;
· la previsione di due distinti collegi elettorali, uno per il settore delle arti visive e del design e l'altro per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo, ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli;
· l'attribuzione, per l'elezione dei rappresentanti del personale docente degli ISIA e dell'Accademia di arte drammatica, dell'elettorato attivo e passivo, oltre che ai docenti con contratto a tempo indeterminato, anche a quelli con contratto annuale che abbiano svolto almeno un anno di insegnamento presso le istituzioni AFAM;
· la previsione per cui il CNAM è validamente costituito anche solo con l'elezione dei rappresentanti dei docenti;
valutati i rilievi avanzati dal Consiglio di Stato, con riferimento tra l'altro:
ü all'eccessivo numero di componenti del Consiglio;
ü alla riduzione della componente studentesca, che ridimensiona il ruolo dei principali destinatari dei servizi dell'AFAM;
ü all'eccessivo abbassamento del quorum strutturale dovuto alla previsione per cui sono valide le sedute solo se interviene la maggioranza dei componenti in carica; è stato quindi suggerito di stabilire un quorum fisso, ad esempio pari ad un terzo dei membri del Consiglio;
ü alla validità della costituzione del Consiglio anche solo con l'elezione dei docenti, che introduce una differenziazione fra le categorie che compongono l'organo, distinguendosi - al di fuori di qualunque fondamento legislativo - fra componenti "assolutamente necessari" ed altri, in sostanza solo facoltativi;
ü alla necessità di aggiornare i rinvii interni all'articolo 12 del decreto n. 236 del 2005, in tema di rappresentanza studentesca, alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 3 alla composizione del Consiglio;
considerate, da un lato, le perplessità e le richieste di modifica manifestate dalle associazioni di settore durante le audizioni e, dall'altro, le risposte rese dal Governo, riguardanti in particolare:
§ l'opportunità di far confluire il CNAM nel CUN, sancendo la definitiva trasformazione universitaria delle accademie e dei conservatori, confermata del resto dall'imminente confluenza della Direzione generale AFAM del Ministero in quella della Università. Rispetto a tale obiezione il Governo ha sottolineato la distinzione tra i due organi, entrambi previsti per legge, per modificare i quali occorre una specifica modifica legislativa. Fra l'altro, ha osservato il Governo, la confluenza dell'uno nell'altro determinerebbe la costituzione di un organo molto vasto, chiamato a trattare materie e settori disciplinari assai differenti fra loro;
§ l'eccessivo numero di 34 componenti, che determina difficoltà di funzionamento, anche a fronte della riduzione delle risorse. A tale rilievo il Governo ha risposto puntualizzando che il numero complessivo di componenti è rimasto invariato rispetto a quello previsto dal precedente regolamento e che un numero più ristretto di membri non consentirebbe la rappresentanza di tutti i settori disciplinari. Ha ricordato inoltre che il CUN è composto da un numero di membri assai maggiore, pari a 58;
§ l'abolizione della distinzione fra rappresentanti dei docenti di prima e seconda fascia, che renderebbe difficile per i secondi, numericamente inferiori, far eleggere i propri rappresentanti. A tale obiezione il Governo ha risposto precisando che tale distinzione è stata eliminata al fine di privilegiare l’apporto didattico e professionale fornito al Consiglio dall’area docente nel suo complesso, indipendentemente dalla fascia di appartenenza. Si è inteso cioè valorizzare il ruolo tecnico dell'organo nel suo complesso;
§ la limitazione ad alcune istituzioni AFAM dell'elettorato passivo ai professori con contratto a termine, suscettibile di creare disparità di trattamento. In questo caso il Governo ha chiarito che, in via generale, l’elettorato passivo è stato attribuito solo al personale con contratto a tempo indeterminato per evidenti ragioni legate alla stabilità del rapporto con le rispettive amministrazioni e all’esigenza di assicurare, per tutto il periodo del mandato, la sussistenza del requisito fondamentale del rapporto di lavoro in qualità di docente. Solo in alcune istituzioni AFAM, e più precisamente nell’Accademia nazionale di arte drammatica e nei 4 ISIA, l’elettorato passivo è stato esteso, necessariamente, ai contrattisti, perché in tali istituzioni il personale "in organico", che nelle stesse quasi si identifica con quello a tempo indeterminato, è numericamente irrisorio, essendo la gran parte della docenza scritturata con contratti a termine;
§ la riduzione della componente studentesca. Rispetto a tale critica il Governo ha fatto osservare che i rappresentanti degli studenti passano da sette a cinque, uno per ogni tipologia di istituzione (Accademie di belle arti, Conservatori di musica e ex istituti musicali pareggiati, ISIA, Accademia nazionale di arte drammatica, Accademia nazionale di danza), mentre non vengono più previsti il rappresentante specifico per le Accademie di belle arti non statali legalmente riconosciute e quello per gli ex istituti musicali pareggiati, atteso che la differenza con gli istituti statali concerne unicamente le forme di finanziamento pubblico e non i percorsi didattici; pertanto ciò motiverebbe anche l'eliminazione dei rappresentanti dei docenti di tali istituti. In ultimo è stato segnalato che gli studenti AFAM hanno da poco ottenuto loro organismi di rappresentanza, costituiti dalle Conferenze dei Presidenti delle Consulte degli studenti, previste dal decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 261;
§ la previsione di una rappresentanza dei docenti delle istituzioni autorizzate a rilasciare titoli, le quali potrebbero non essere stabili in quanto l'autorizzazione è provvisoria (fino al regolamento sulla programmazione). Il Governo ha specificato che la provvisorietà riguarda la fonte di disciplina (l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 205), non i provvedimenti autorizzativi rilasciati in applicazione di detta norma;
§ la soppressione della reciproca rappresentanza tra CNAM e CUN. Su tale questione, il Governo, alla luce della legge 16 gennaio 2006, n. 18 sulla riorganizzazione del CUN, ha confermato l'implicita abrogazione della previsione di cui alla legge n. 508 del 1999 in virtù della quale il CNAM aveva propri rappresentanti in seno al CUN e ha ritenuto dunque opportuno rendere omogenei i rapporti e le rappresentanze tra i due organismi;
§ la presunta distinzione fra componenti di necessari e componenti facoltativi, laddove sarebbe stata preferibile una mera riduzione dei membri. A tale obiezione, avanzata anche dal Consiglio di Stato, il Governo ha anzitutto evidenziato che la riduzione dei componenti non assicura automaticamente la maggior funzionalità dell’organo ma ha comunque manifestato disponibilità ad individuare un limite al quorum funzionale;
§ l'incompatibilità con i diritti sindacali, disposta anche dal precedente regolamento, che è stata peraltro oggetto di impugnazione. Il Governo, dopo aver segnalato di aver già affrontato positivamente la questione sul piano giurisdizionale, ha specificato di voler assicurare la connotazione tecnica dell’organo ed evitare che diventi uno strumento per rivendicazioni o operazioni di carattere sindacale di rappresentanza di categorie;
§ la disomogeneità nella rappresentanza delle aree. A tale critica, il Governo ha risposto ritenendo poco funzionale una soluzione che, invece che privilegiare l’apporto scientifico fornito dal rappresentante, inducesse a misurare la percentuale in proporzione al numero degli elettori, che penalizzerebbe peraltro le competenze attinenti alle nuove discipline e ai nuovi settori che hanno caratterizzato l’applicazione della riforma;
condivise le seguenti scelte del Governo in merito ai predetti profili critici:
a) l'abolizione della distinzione fra rappresentanti dei docenti di prima e seconda fascia, anche alla luce della particolare natura della composizione e delle funzioni del corpo docente delle istituzioni AFAM;
b) la limitazione ad alcune istituzioni AFAM dell'elettorato passivo ai professori con contratto a termine alla sola Accademia nazionale di arte drammatica e ai 4 ISIA, in quanto si tratta delle uniche istituzioni AFAM in cui la gran parte della docenza è scritturata con contratti a termine. Nelle istituzioni in cui prevale il personale a tempo indeterminato è invece più ragionevole assicurare continuità alla rappresentanza;
c) la soppressione della reciproca rappresentanza tra CNAM e CUN, anche a seguito del riordino della composizione del CUN,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1. in merito al numero dei componenti, pur concordando con l'esigenza di assicurare la presenza di tutte le competenze, si reputa comunque eccessiva la composizione attuale, tanto più che è in atto un generale processo di ridimensionamento di tutti gli organismi facenti capo alle pubbliche amministrazioni. Si sollecita pertanto una diversa ripartizione dei membri che ne garantisca la rappresentanza diminuendo però il numero totale; a tale riguardo, si segnala peraltro l'attuale sovra-rappresentazione dei docenti di Conservatorio, nonché l'esigenza di assicurare una rappresentanza anche ai vertici delle istituzioni (presidenti e direttori), nonché ai formatori degli insegnanti di Conservatorio. In un'ottica di contenimento della spesa, si suggerisce inoltre di valutare l'opportunità di sopprimere l'indennità di cui all'articolo 4, comma 8, mantenendo solo i rimborsi spese;
2. quanto alla riduzione della componente studentesca, nel prendere atto della sostanziale equivalenza dei percorsi didattici delle Accademie di belle arti non statali legalmente riconosciute e degli ex istituti pareggiati rispetto alle corrispondenti istituzioni statali, si reputa ancor più necessario incrementare il numero dei rappresentanti degli studenti, proprio in quanto essi risultano espressione di una platea più vasta di organismi;
3. nella prospettiva di assicurare il corretto funzionamento dell'organo si sollecita una modifica del quorum costitutivo, legato alla validità della costituzione del Consiglio, nonché di quello funzionale, connesso alla validità delle sedute;
4. si segnalano le seguenti incongruenze circa i collegi elettorali di cui all'articolo 5, raccomandandone una revisione:
4.1 quelli per l'elezione dei rappresentanti dei docenti delle Accademie di belle arti statali dovrebbero essere otto e non quattro, in quanto le aree omogenee sono appunto passate da quattro a otto;
4.2 analogamente, quelli per l'elezione dei rappresentanti dei docenti di Conservatorio dovrebbero essere nove e non cinque (sempre che si mantenga la prevista sovra-rappresentazione dei docenti di Conservatorio);
4.3 per l'elezione dei rappresentanti dei docenti degli ISIA dovrebbero essere previsti due collegi elettorali, in quanto la rappresentanza è passata da una a due unità, di cui una per l'indirizzo del design e una per quello della comunicazione;
4.4 analogamente, occorrerebbe rivedere il comma 13 dell'articolo 5, che prevede un unico collegio elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, in quanto essi rappresentano diverse tipologie di istituzioni AFAM, con numeri ben differenti fra loro;
5. si giudica essenziale riequilibrare la rappresentanza delle aree, in quanto l'apporto scientifico di ciascuna componente deve essere comunque correlato al numero dei docenti presenti in essa, onde evitare eccessive disomogeneità;
6. si invita poi la valutare l'opportunità di svolgere una riflessione:
6.1 sull'articolo 4, comma 7, del decreto n. 236, non modificato dal provvedimento in esame, laddove dispone lo scioglimento dell'organo in caso di dimissioni "contestuali" di più della metà dei componenti, in quanto si tratta di un evento piuttosto raro;
6.2 sull'articolo 5, comma 1, lettera d), laddove limita l'elettorato attivo e passivo delle istituzioni AFAM non statali ai soli direttori, nonché sull'articolo 6, comma 3, laddove prevede l'auto candidatura dei direttori medesimi;
7. si raccomanda infine di correggere i seguenti refusi:
7.1 all'articolo 6, comma 4, del decreto n. 236, non modificato in questa parte, occorre sostituire "del rappresentante" con "dei rappresentanti";
7.2 all'articolo 8, comma 1, lettera b), n. 2, occorre sostituire "rappresentati" con "rappresentanti";
7.3 all'articolo 9, comma 5, del decreto n. 236, non modificato in questa parte, il riferimento alla "più alta percentuale di voti" dovrebbe presumibilmente essere sostituito da quello al "più alto numero di voti".