Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 76 del 08/01/2014
Azioni disponibili
(471) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione
(596) CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione
(730) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 dicembre.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 471 adottato come testo base.
Il senatore CASSON (PD) illustra l'emendamento 1.2, volto a modificare la durata della pena della reclusione, riducendola da due anni ad un anno. Con l'emendamento 1.6 si intende evitare potenziali squilibri nel sistema sanzionatorio, con particolare riferimento agli articoli 589 e 590 del codice penale. Anche l'emendamento 1.14 introduce modifiche all'impianto sanzionatorio previsto dal disegno di legge, mentre l'emendamento 1.24 assume particolare rilievo, poiché riguarda il delicato tema della confisca delle attrezzature appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato.
La senatrice STEFANI (LN-Aut) illustra gli emendamenti 1.3 e 1.4, entrambi incidenti sulla misura delle sanzioni pecuniarie in cui incorre chi commette il reato di esercizio abusivo di una professione. Gli emendamenti 1.8 e 1.9 inseriscono, invece, la clausola di salvaguardia che si rivela particolarmente opportuna per evitare la sovrapposizione di norme incriminatrici e i conseguenti dubbi di interpretazione che sempre derivano dal concorso apparente, anche solo di norme penali. L'emendamento 1.10 qualifica meglio la posizione del concorrente nel reato, presupponendo, ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio abusivo, la consapevolezza del professionista che collabora con chi esercita la professione medesima. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti, soffermandosi infine sull'emendamento 1.19 che tende ad espungere il riferimento alla sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
Il presidente PALMA (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 1.5, 1.26 e 1.27, tutti volti a migliorare la coerenza del complessivo apparato sanzionatorio previsto per reprimere l'esercizio abusivo delle professioni. In particolare, l'emendamento 1.5 si fa carico di evitare potenziali aporie, con particolare riguardo alle fattispecie incriminatrici previste dagli articoli 589 e 590 del codice penale. L'emendamento 1.16 è volto, invece, ad eliminare la previsione dell'interdizione perpetua, quale sanzione accessoria - a suo giudizio sproporzionata e comunque eccessiva - in capo al professionista che collabora con il soggetto attivo del reato. In proposito, ritiene si debba prestare particolare attenzione all'articolo 31 del codice penale che prevede, in caso di condanna per delitti commessi con abuso di una professione, l'interdizione temporanea. Infine, si sofferma sull'emendamento 1.22, che propone un espresso richiamo a disposizioni generali in materia di pene accessorie, nonchè sull'emendamento 1.20, volto a sopprimere la previsione dell'aggravante nel caso in cui il consenso della persona offesa sia ottenuto con artifizi o raggiri o con l'induzione all'errore.
Il senatore CAPPELLETTI (M5S) si sofferma sulla proposta emendativa 1.7, volta a ridurre la risposta sanzionatoria prevista dall'articolo 348 del codice penale, sia al fine di mantenere un pieno coordinamento con le pene principali previste in altre fattispecie incriminatrici - e in particolare con l'articolo 347 del codice penale -, sia per modulare meglio la forza dissuasiva delle norme che incriminano la condotta di chi esercita abusivamente la professione e di chi che presta la propria collaborazione. Anche gli emendamenti 1.11 e 1.18 concernono la modifica delle sanzioni penali. Con particolare riferimento all'emendamento 1.18, annuncia la contrarietà del proprio Gruppo al mantenimento della previsione dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione; si tratta di una sanzione sproporzionata alla rilevanza penale della condotta del professionista che si limita a collaborare con il soggetto che commette il reato.
Il presidente PALMA si riserva di valutare in un secondo momento l'ammissibilità degli emendamenti aggiuntivi volti ad introdurre specifiche ipotesi di pena minima e massima o comunque a regolare l'esercizio di alcune professioni, comminando altresì puntuali sanzioni amministrative in caso di attività svolta abusivamente. Consente, tuttavia, che intanto i presentatori possano svolgerne l'illustrazione.
Nessuno chiedendo di intervenire sulle proposte emendative aggiuntive all'articolo 1, si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Il senatore GIOVANARDI (NCD) illustra l'emendamento 2.0.5, volto a prevedere l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 348 del Codice penale a coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti negli appositi ruoli. Poiché con la proposta emendativa si intende sostituire l'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, si riserva di svolgere ulteriori considerazioni, in sede di dichiarazione di voto, sull'opportunità di introdurre nel disegno di legge in esame norme espressamente riferibili alla tutela penale contro l'esercizio abusivo della mediazione. Si tratta infatti di una professione che presenta peculiari profili di delicatezza, dovendosi tra l'altro tenere in particolare riguardo l'articolo 2231 del codice civile.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.