Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 76 del 08/01/2014

            Il presidente PALMA (FI-PdL XVII), nel ribadire la propria generale perplessità sull'impianto della legge n. 654 del 1975 e della legge n. 205 del 1993 di conversione in legge del decreto-legge n. 122 del 1993, illustra l'emendamento 1.25, con il quale si intende sopprimere l'incriminazione della sola condotta di istigazione a commettere i reati previsti nella prima delle due leggi citate. La stessa proposta emendativa è volta a introdurre una nuova condizione di non punibilità dei comportamenti fondati sulla libera espressione sull'opinione, preferibile a quella prevista al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, nella formulazione del testo approvato dalla Camera dei deputati. L'emendamento 1.25 consentirebbe, invece, di arretrare la incongrua estensione delle pretese punitive attualmente rinvenibili nel testo e scongiurare, per altro verso, l'introduzione nell'ordinamento di nuovi reati di opinione dai contorni quanto mai incerti. La proposta emendativa 1.255 è volta ad apportare lievi ma rilevanti correzioni al testo del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993. L'emendamento aggiuntivo 1.0.2, in coerenza con l'illustrata proposta 1.25, è volto a modificare l'articolo 414 del codice penale, in modo da ridurre la pena della reclusione per il reato di istigazione pubblica.