Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 76 del 08/01/2014
Azioni disponibili
IN SEDE REFERENTE
(471) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione
(596) CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione
(730) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 dicembre.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 471 adottato come testo base.
Il senatore CASSON (PD) illustra l'emendamento 1.2, volto a modificare la durata della pena della reclusione, riducendola da due anni ad un anno. Con l'emendamento 1.6 si intende evitare potenziali squilibri nel sistema sanzionatorio, con particolare riferimento agli articoli 589 e 590 del codice penale. Anche l'emendamento 1.14 introduce modifiche all'impianto sanzionatorio previsto dal disegno di legge, mentre l'emendamento 1.24 assume particolare rilievo, poiché riguarda il delicato tema della confisca delle attrezzature appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato.
La senatrice STEFANI (LN-Aut) illustra gli emendamenti 1.3 e 1.4, entrambi incidenti sulla misura delle sanzioni pecuniarie in cui incorre chi commette il reato di esercizio abusivo di una professione. Gli emendamenti 1.8 e 1.9 inseriscono, invece, la clausola di salvaguardia che si rivela particolarmente opportuna per evitare la sovrapposizione di norme incriminatrici e i conseguenti dubbi di interpretazione che sempre derivano dal concorso apparente, anche solo di norme penali. L'emendamento 1.10 qualifica meglio la posizione del concorrente nel reato, presupponendo, ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio abusivo, la consapevolezza del professionista che collabora con chi esercita la professione medesima. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti, soffermandosi infine sull'emendamento 1.19 che tende ad espungere il riferimento alla sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
Il presidente PALMA (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 1.5, 1.26 e 1.27, tutti volti a migliorare la coerenza del complessivo apparato sanzionatorio previsto per reprimere l'esercizio abusivo delle professioni. In particolare, l'emendamento 1.5 si fa carico di evitare potenziali aporie, con particolare riguardo alle fattispecie incriminatrici previste dagli articoli 589 e 590 del codice penale. L'emendamento 1.16 è volto, invece, ad eliminare la previsione dell'interdizione perpetua, quale sanzione accessoria - a suo giudizio sproporzionata e comunque eccessiva - in capo al professionista che collabora con il soggetto attivo del reato. In proposito, ritiene si debba prestare particolare attenzione all'articolo 31 del codice penale che prevede, in caso di condanna per delitti commessi con abuso di una professione, l'interdizione temporanea. Infine, si sofferma sull'emendamento 1.22, che propone un espresso richiamo a disposizioni generali in materia di pene accessorie, nonchè sull'emendamento 1.20, volto a sopprimere la previsione dell'aggravante nel caso in cui il consenso della persona offesa sia ottenuto con artifizi o raggiri o con l'induzione all'errore.
Il senatore CAPPELLETTI (M5S) si sofferma sulla proposta emendativa 1.7, volta a ridurre la risposta sanzionatoria prevista dall'articolo 348 del codice penale, sia al fine di mantenere un pieno coordinamento con le pene principali previste in altre fattispecie incriminatrici - e in particolare con l'articolo 347 del codice penale -, sia per modulare meglio la forza dissuasiva delle norme che incriminano la condotta di chi esercita abusivamente la professione e di chi che presta la propria collaborazione. Anche gli emendamenti 1.11 e 1.18 concernono la modifica delle sanzioni penali. Con particolare riferimento all'emendamento 1.18, annuncia la contrarietà del proprio Gruppo al mantenimento della previsione dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione; si tratta di una sanzione sproporzionata alla rilevanza penale della condotta del professionista che si limita a collaborare con il soggetto che commette il reato.
Il presidente PALMA si riserva di valutare in un secondo momento l'ammissibilità degli emendamenti aggiuntivi volti ad introdurre specifiche ipotesi di pena minima e massima o comunque a regolare l'esercizio di alcune professioni, comminando altresì puntuali sanzioni amministrative in caso di attività svolta abusivamente. Consente, tuttavia, che intanto i presentatori possano svolgerne l'illustrazione.
Nessuno chiedendo di intervenire sulle proposte emendative aggiuntive all'articolo 1, si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Il senatore GIOVANARDI (NCD) illustra l'emendamento 2.0.5, volto a prevedere l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 348 del Codice penale a coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti negli appositi ruoli. Poiché con la proposta emendativa si intende sostituire l'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, si riserva di svolgere ulteriori considerazioni, in sede di dichiarazione di voto, sull'opportunità di introdurre nel disegno di legge in esame norme espressamente riferibili alla tutela penale contro l'esercizio abusivo della mediazione. Si tratta infatti di una professione che presenta peculiari profili di delicatezza, dovendosi tra l'altro tenere in particolare riguardo l'articolo 2231 del codice civile.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri
(391) MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia
(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere
(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso
- e petizione n. 547 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 3 dicembre.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1052, adottato come testo base.
Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) illustra il complesso delle proposte emendative a propria firma riferite all'articolo 1. Osserva in proposito che nessuno degli emendamenti potrebbe essere tacciato di intenti ostruzionistici. Le sole norme del disegno di legge che trovano una loro giustificazione si rinvengono nell'articolo 2, il cui tenore tuttavia dimostra quanto non vi sia alcun bisogno di introdurre nuove fattispecie incriminatrici nell'impianto delle leggi n. 654 del 1975 e n. 205 del 1993 di conversione in legge del decreto legge n. 122 del 1993. Muovendo da tale presupposto critico, la proposta 1.1 è volta ad introdurre definizioni di omofobia e transfobia che consentano di superare la concezione originaria del disegno di legge; questa tende ad attribuire rilevanza penale ai soli orientamenti culturali e di pensiero. Sulla scorta dell'assoluta contrarietà alla portata dell'articolo 1, gli emendamenti 1.3 e seguenti intendono sopprimere le disposizioni con le quali si intende punire condotte non tipizzate, così da creare gravi disfunzioni nel sistema penale. Si tratta di conseguenze illogiche e irragionevoli che, già nel corso della discussione generale, il proprio Gruppo ha avuto modo di prospettare esaustivamente. Tutte le proposte emendative presentate con riferimento all'articolo 1 tendono ad evitare che si introducano nuovi reati di opinione e si creino molte difficoltà nello svolgimento dei processi conseguenti alle incriminazioni per reati solo vagamente riconducibili a fenomeni di transfobia e omofobia. Ribadisce, poi, che alcuni ordinamenti stranieri che sanzionano penalmente presunte attività discriminatorie in base agli orientamenti sessuali, hanno visto prendere forma veri e propri comportamenti liberticidi. Cita in proposito scioglimenti di riunioni e fermi di polizia cui si è assistito, anche di recente, in Francia, a causa della impropria incriminazione di pacifici cittadini che si limitavano a manifestare in favore della famiglia tradizionale. Più in generale, gli emendamenti da lui presentati si ispirano all'intento di evitare che nuove forme di reato limitino l'esercizio della libera manifestazione del pensiero e la libertà di opinione, in nome di malintese esigenze di protezione degli orientamenti sessuali dei singoli.
La stessa strategia per la comunicazione contenuta nelle linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, dimostra come la via per vincoli o prescrizioni puntuali per la comunicazione istituzionale di massa al fine di proteggere gli omosessuali e i transessuali da potenziali discriminazioni, si risolve in forme improprie di censura preventiva e in un'infinita serie di equivoci che, comunque, sfociano soltanto in implicite limitazioni alla libertà di comunicazione. Tutti gli emendamenti a sua firma sono animati dal comune intento di definire almeno le condotte che il disegno di legge finirebbe per incriminare in modo incerto ed ambiguo. Infine, si sofferma brevemente sull'emendamento 1.0.1.
Il senatore GIOVANARDI (NCD) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 1, tutti finalizzati a porre rimedio ad autentici errori di prospettiva alla base del testo già approvato dalla Camera dei deputati. Oltre alla soppressione dell'articolo 1, le sue proposte emendative sono volte a definire meglio le fattispecie che andrebbero ad integrare la già criticabile disciplina recata dalla legge Reale e dalla legge Mancino. D'altra parte, anche dai dati fatti pervenire dal Governo in seguito alle richieste avanzate dalla Commissione, si evince che i fenomeni di omofobia e transfobia non sono facilmente riconoscibili come vera e propria causa di suicidi, omicidi e fatti di sangue denunciati o di cui si sia accertata la responsabilità. Spesso solo un'analisi approssimativa della condizione alla base di aggressioni, atti criminali ed episodi suicidari, può portare alla imprecisa conclusione che essi dipendano da atti e comportamenti omofobici o transfobici. Muovendo dunque dal convincimento che non vi sia alcuna emergenza che giustifichi l'introduzione di norme penali dagli effetti limitativi dei diritti di libertà, gli emendamenti volti ad incidere sull'articolo 1 ne migliorano almeno la determinatezza e la tassatività delle condotte incriminate e pongono rimedio alla grave e riprovevole tendenza ad allargare la soglia della punibilità dei soli orientamenti di pensiero. In particolare, gli emendamenti all'articolo 1 sono volti a prevenire che si graduino le sanzioni penali in base alle qualità o agli orientamenti sessuali delle persone offese. Più in generale, circa gli esiti sortiti dai surrettizi tentativi di limitare la libertà di espressione, si dice pienamente concorde con quanto rilevato a titolo esemplificativo dal senatore Malan, circa le "linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT", adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio. Conclude, precisando che la soluzione migliore consisterebbe nell'accoglimento della proposta emendativa 1.2 volta a sopprimere l'intero articolo 1.
Il senatore D'ASCOLA (NCD) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1, tutti accomunati dall'intento di porre rimedio a una grave contraddizione che si realizza quando per un verso si annuncia la volontà di depenalizzare il sistema delle sanzioni e, per l'altro, si introduce una larga congerie di norme che incriminano meri orientamenti di opinione. Sono le condizioni di frammentarietà del diritto penale e la necessità di ridurre il carico dei procedimenti penali e delle persone sottoposte all'esecuzione della pena detentiva, a suggerire che non si introducano norme penali speciali dagli effetti distorsivi e dai contorni indeterminati. Egli si unisce alle parole del senatore Giovanardi nel rilevare che non vi sono i presupposti per incriminare ulteriori condotte, per di più incidendo su impianti legislativi già molto criticati in dottrina e in giurisprudenza, quali quelli contenuti nella legge Reale e nella legge Mancino. Gli emendamenti riferiti all'articolo 1 lasciano spazio all'ipotesi di prevedere apposite circostanze aggravanti a singole condotte puntualmente definite, di cui si intende reprimere la particolare gravità, se motivate da intenti discriminatori omofobici e transfobici. Conclude auspicando che tutte le proposte emendative a sua firma vengano prese nella debita considerazione, al fine di scongiurare il rischio di introdurre nel sistema penale gravi incongruenze in sede di commisurazione della pena, di determinare inutili aggravi dell'emergenza carceraria e di favorire un incerto passo verso un sistema penale che discerne la gravità della sanzione in base alla qualità della vittima del reato.
La senatrice STEFANI (LN-Aut), nel concordare con quanto rilevato in sede di illustrazione degli emendamenti dai senatori D'Ascola, Giovanardi e Malan, ribadisce la posizione contraria del suo Gruppo all'introduzione di nuovi reati di opinione. Gli emendamenti a sua firma, riferiti all'articolo 1, sono ispirati all'intento di evitare inutili irrigidimenti sanzionatori, e di soddisfare l'esigenza di porre rimedio a una legislazione che rischia di essere motivata dall'emotività del momento. Non a caso, gli emendamenti presentati intendono trasformare le norme contenute nell'articolo 1, al fine di predisporre puntuali e definite circostanze aggravanti alle fattispecie incriminatrici già presenti nel codice penale. A tal fine, ritiene che, anche condividendo l'esigenza di offrire tutela penale a garanzia degli orientamenti sessuali dei singoli, gli emendamenti 1.9 e 1.10, sono largamente da preferire all'impostazione seguita nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Il presidente PALMA (FI-PdL XVII), nel ribadire la propria generale perplessità sull'impianto della legge n. 654 del 1975 e della legge n. 205 del 1993 di conversione in legge del decreto-legge n. 122 del 1993, illustra l'emendamento 1.25, con il quale si intende sopprimere l'incriminazione della sola condotta di istigazione a commettere i reati previsti nella prima delle due leggi citate. La stessa proposta emendativa è volta a introdurre una nuova condizione di non punibilità dei comportamenti fondati sulla libera espressione sull'opinione, preferibile a quella prevista al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, nella formulazione del testo approvato dalla Camera dei deputati. L'emendamento 1.25 consentirebbe, invece, di arretrare la incongrua estensione delle pretese punitive attualmente rinvenibili nel testo e scongiurare, per altro verso, l'introduzione nell'ordinamento di nuovi reati di opinione dai contorni quanto mai incerti. La proposta emendativa 1.255 è volta ad apportare lievi ma rilevanti correzioni al testo del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993. L'emendamento aggiuntivo 1.0.2, in coerenza con l'illustrata proposta 1.25, è volto a modificare l'articolo 414 del codice penale, in modo da ridurre la pena della reclusione per il reato di istigazione pubblica.
Il senatore AIROLA (M5S) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1, rilevando come essi perseguano tre linee di modifica sul testo già approvato dalla Camera dei deputati. Un primo gruppo di proposte emendative si prefigge di definire meglio i fenomeni di omofobia e transfobia che dovrebbero essere alla base delle condotte incriminate con le modifiche ed integrazioni apportate alla legge Reale e alla legge Mancino. Inoltre, si intende sopprimere il comma 3-bis che introduce nell'articolo 3 della legge Reale, una causa di non punibilità dall'incerta formulazione. La terza linea perseguita dagli emendamenti riferiti all'articolo 1 è volta a favorire una nuova cultura della tolleranza verso tutti gli orientamenti sessuali, nel presupposto che, alla base dei fenomeni che si vogliono reprimere, vi sia un elevato livello di arretratezza culturale; quest'ultimo determina, tra l'altro, vasti fenomeni di discriminazione di cui sono vittima gli omosessuali e i transessuali.
Il senatore LO GIUDICE (PD) nell'illustrare gli emendamenti 1.53, 1.54, 1.57, 1.145 e 1.173, manifesta il proprio pieno dissenso per l'interpretazione offerta dal senatore Giovanardi dei dati dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), trasmessi alla Commissione da parte del Governo. Una lettura non preconcetta delle statistiche e dei rilievi trasmessi, induce soltanto a concludere che l'Osservatorio istituito presso il Ministero dell'interno, non può e non deve censire gli atti criminali o discriminatori in base alle motivazioni di chi li compie, il che sarebbe del resto incongruo. Venendo alle singole proposte emendative, rileva che il disegno di legge in esame non intende punire l'omofobia in quanto tale, ma alcune condotte illecite poste in essere con dolo specifico e volte a favorire il propagarsi di fenomeni discriminatori odiosi nei confronti degli omosessuali e dei transessuali. Non si tratta, come da altri è stato sostenuto, di introdurre reati di opinione, ma di prevedere fattispecie chiaramente identificabili - e quindi punibili - di incitazione e compimento di atti discriminatori. In proposito, l'emendamento 1.53 interviene sulle definizioni previste nell'articolo 1, introducendo l'esplicito riferimento alla tutela dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. L'emendamento 1.57 incrimina le condotte realizzate, tra l'altro, attraverso mezzi telematici. Infine, gli emendamenti 1.145 e seguenti sono in prevalenza orientati a riformulare la ormai nota clausola di non punibilità prevista dal comma 3-bis che si vorrebbe introdurre nell'articolo 3 della legge Reale. Dà infine per illustrati i restanti emendamenti a sua firma, riferiti all'articolo 1.
Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), illustra l'emendamento 1.142 il quale, identico ad altre proposte avanzate dai senatori Giovanardi, Airola, Lo Giudice e De Cristofaro, intende sopprimere il comma 3-bis riferito all'articolo 3 della legge Reale. La clausola di non punibilità ivi prevista presenta un contenuto indeterminato e ambiguo. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a propria firma.
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Il senatore D'ASCOLA (NCD) si sofferma brevemente sull'articolo 2 che l'emendamento 2.1 intende sopprimere, giacché nel prevedere una verifica dell'applicazione del disegno di legge in esame, costituisce un'evidente inversione logica tra l'esigenza di valutare se introdurre nuove fattispecie incriminatrici nell'ordinamento e la verifica degli effetti che si determinano facendo eccessivo ricorso alle sanzioni penali. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a propria firma, riferiti all'articolo 2.
Il senatore CASSON (PD), con particolare riferimento all'emendamento 2.0.3, rileva che le proposte emendative a propria firma sono volte a migliorare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. In proposito, si avverte l'esigenza di introdurre tale disciplina, al fine di offrire protezione contro precise condotte volte a favorire odiose forme di discriminazione verso gli orientamenti sessuali. Non a caso l'iniziativa ha incontrato il favore di numerosi deputati, appartenenti a Gruppi e sensibilità politiche diversi. Precisa quindi che, a prescindere da ogni legittima opinione sull'impianto originario della legge Reale e della legge Mancino, queste prevedono pur sempre fattispecie incriminatrici volte a punire comportamenti e condotte qualificate dal dolo specifico. Muovendo da tale presupposto, mentre gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo all'articolo 1 sono per lo più volti a precisare alcune definizioni, il citato emendamento 2.0.3 reca disposizioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, discriminazioni e odio di matrice xenofoba, omofobica e transfobica, attraverso azioni formative rivolte ad operatori scolastici e studenti. Da ultimo, suggerisce, con riferimento a taluni emendamenti, tra i quali la proposta 1.8, a firma del senatore Giovanardi, che se ne valuti una riformulazione dal momento che essi recano il termine "pedofobia", quanto meno da ritenersi improprio.
Il vice ministro GUERRA, in risposta a quanto rilevato e non condividendo l'interpretazione offerta dal senatore Giovanardi e dal senatore Malan in merito alle linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT, adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, annuncia che risponderà quanto prima ad atti di sindacato ispettivo presentati sia alla Camera che al Senato, sull'oggetto e le finalità di tale documento.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.