Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 76 del 08/01/2014

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 471

Art.  1

1.1

DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. – 1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

        «Art. 348. - (Esercizio abusivo di una professione). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro».

1.2

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 348», primo comma sostituire le parole: «reclusione fino a due anni», con le seguenti: «reclusione fino ad un anno».

1.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 1, le parole: «e con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «o con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro».

1.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», le parole: «da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 euro a 50.000 euro».

1.5

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 348» sopprimere il comma 2.

1.6

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 348» sopprimere il secondo comma.

1.7

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 348», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «da dieci a diciotto anni», con le seguenti: «da cinque a dieci anni».

        Conseguentemente, al medesimo comma dell'Articolo 348 ivi richiamato, secondo periodo, sostituire le parole: «da tre a dodici anni», con le seguenti: «da uno a sei anni».

1.8

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 2, dopo le parole: «diciotto anni», inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui il fatto non costituisca più grave reato».

1.9

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 2, dopo le parole: «dodici anni», inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui il fatto non costituisca più grave reato».

1.10

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, dopo la parola: «collabora», aggiungere la seguente: «consapevolmente».

1.11

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO

Al comma 1 , capoverso «Art. 348» , terzo comma, le parole: «è punito con la reclusione fino a due anni, con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 20.000 euro a 100.000 euro».

1.12

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, le parole: «con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro» sono sostituite dalle seguenti: «o con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro».

1.13

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, le parole: «da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro a 25.000 euro».

1.14

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 348», terzo comma, sostituire le parole: «reclusione fino a due anni», con le seguenti «reclusione fino a sei mesi».

1.15

STEFANI, BITONCI

Al comma1, capoverso «Art. 348», comma 3, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

1.16

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 348», al comma 3, sopprimere le parole: «e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».

1.17

MARINELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 348», al comma 3, sopprimere le parole: «e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».

1.18

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 348», terzo comma, sostituire le parole: «l'interdizione perpetua», con le seguenti: «l'interdizione da sei mesi a due anni».

1.19

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, sopprimere la parola: «perpetua».

1.20

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 348», sopprimere il comma 4.

1.21

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», sopprimere il comma 4.

1.22

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 348», al comma 5, dopo la parola: «comporta», inserire le seguenti: «, l'interdizione prevista dall'articolo 30 del codice penale».

1.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», al comma 5, dopo le parole: «del materiale destinato», inserire le seguenti: «degli strumenti e attrezzature destinate».

1.24

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 348», dopo il quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di condanna per l'esercizio abusivo della professione sanitaria, il giudice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato».

1.25

BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:

        ''Art. 348-bis. - (Esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra) – Chiunque abusivamente esercita la professione di medico chirurgo e di odontoiatra è punito ai sensi del precedente articolo 348. Il condannato è soggetto al sequestro dei locali ed alla confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati ai fini di commettere il reato. I beni mobili ed immobili di cui al periodo precedente vengono destinati alle strutture pubbliche e private che offrono cure e assistenza a persone in difficoltà economica e sociale''».

1.26

PALMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 590 del codice penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni''».

1.27

PALMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «All'articolo 589 del codice penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. La pena di cui al comma 3 si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria''».

1.0.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«1-bis.

(Effetti delle sentenze di condanna per il reato di cui all'articolo 348, sugli esercizi farmaceutici)

Per condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale. La relativa sentenza definitiva di condanna comporta di diritto la decadenza dalla titolarità della farmacia».

1.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 443 del codice penale le parole ''detiene per il commercio,'' sono soppresse.

        2. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

        ''Fermo restando quanto previsto dall'articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in farmacia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro ad 1.500 euro''».

1.0.2

MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 443 del codice penale le parole ''detiene per il commercio,'' sono soppresse.

        2. Il comma 3 dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

        ''Fermo restando quanto previsto dall'articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in farmacia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro ad 1.500 euro''».

Art.  2

2.1

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 141», le parole: «2582 euro a 5164 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da 2500 euro a 7500 euro».

2.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 102 – Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

        Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

        I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000''».

2.7

MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 102. – Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

        Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

        I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000''».

 

2.0.1

CROSIO, STEFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 4 1luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti i seguenti commi:

        ''1-bis. A tutela della pubblica fede, della terzietà e dell'indipendenza che devono essere garantite nell'espletamento dell'attività e delle funzioni attribuite dai soggetti di cui all'articolo 2, comma. 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, il relativo titolare o dipendente, abilitato ai sensi del comma 1, che autentichi una sottoscrizione non apposta in sua presenza o ricevuta, in assenza di documentato impedimento del firmatario nei casi individuati da decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero della Giustizia, al di fuori della sede dello Sportello Telematico dell'Automobilista, nonché chiunque contribuisca alla messa in atto di tali fattispecie, è punito con la reclusione da uno a sei mesi.

        1-ter. La Pubblica Amministrazione competente per la vigilanza sui soggetti di cui al comma 1-bis può sospendere in via cautelare la funzione di autenticazione ove venga a conoscenza di indagini per violazioni inerenti all'espletamento della stessa. In ogni caso una sospensione cautelare da quattro a otto mesi della funzione, che si estende a tutti gli abilitati appartenenti alla medesima struttura, è sempre obbligatoria se le indagini riguardino i casi individuati allo stesso comma 1-bis, con decadenza perpetua dalla funzione nel caso di condanna passata in giudicato anche a seguito di patteggiamento, qualora sia stato instaurato un procedimento giurisdizionale''».

        Conseguentemente il titolo del disegno di legge 8471 diventa «Modifiche all'articolo 348 del codice penale, all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e all'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di esercizio abusivo di una professione e di espletamento di funzioni pubbliche».

2.0.2

MANDELLI, CALIENDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

2.0.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

2.0.4

GASPARRI, CARDIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 8. – A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348, primo comma, del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile. Essi sono comunque tenuti alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge''».

2.0.5

GIOVANARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1.L'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 8. – A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348, primo comma, del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile; essi sono comunque tenuti alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge''».

2.0.6

BARANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, è sostituito dal seguente:

        ''1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito ai sensi dell'articolo 348, commi 1, 3 e 4, del codice penale, nonché dell'articolo 2231 del codice civile ed è tenuto alla restituzione, alle parte contraenti, delle provvigioni percepite.

        2. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge''».