Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 76 del 08/01/2014

 

GIUSTIZIA    (2ª)

 

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2014

76ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

PALMA 

indi del Vice Presidente

CASSON 

 

            Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra e i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.   

 

La seduta inizia alle ore 14,05.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(471) MARINELLO ed altri.  -  Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione  

(596) CARDIELLO ed altri.  -  Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione  

(730) BARANI.  -  Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 dicembre.

 

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 471 adottato come testo base.

 

      Il senatore CASSON (PD) illustra l'emendamento 1.2, volto a modificare la durata della pena della reclusione, riducendola da due anni ad un anno. Con l'emendamento 1.6 si intende evitare potenziali squilibri nel sistema sanzionatorio, con particolare riferimento agli articoli 589 e 590 del codice penale. Anche l'emendamento 1.14 introduce modifiche all'impianto sanzionatorio previsto dal disegno di legge, mentre l'emendamento 1.24 assume particolare rilievo, poiché riguarda il delicato tema della confisca delle attrezzature appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato.

 

            La senatrice STEFANI (LN-Aut) illustra gli emendamenti 1.3 e 1.4, entrambi incidenti sulla misura delle sanzioni pecuniarie in cui incorre chi commette il reato di esercizio abusivo di una professione. Gli emendamenti 1.8 e 1.9 inseriscono, invece, la clausola di salvaguardia che si rivela particolarmente opportuna per evitare la sovrapposizione di norme incriminatrici e i conseguenti dubbi di interpretazione che sempre derivano dal concorso apparente, anche solo di norme penali. L'emendamento 1.10 qualifica meglio la posizione del concorrente nel reato, presupponendo, ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio abusivo, la consapevolezza del professionista che collabora con chi esercita la professione medesima. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti, soffermandosi infine sull'emendamento 1.19 che tende ad espungere il riferimento alla sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

 

            Il presidente PALMA (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 1.5, 1.26 e 1.27, tutti volti a migliorare la coerenza del complessivo apparato sanzionatorio previsto per reprimere l'esercizio abusivo delle professioni. In particolare, l'emendamento 1.5 si fa carico di evitare potenziali aporie, con particolare riguardo alle fattispecie incriminatrici previste dagli articoli 589 e 590 del codice penale. L'emendamento 1.16 è volto, invece, ad eliminare la previsione dell'interdizione perpetua, quale sanzione accessoria - a suo giudizio sproporzionata e comunque eccessiva - in capo al professionista che collabora con il soggetto attivo del reato. In proposito, ritiene si debba prestare particolare attenzione all'articolo 31 del codice penale che prevede, in caso di condanna per delitti commessi con abuso di una professione, l'interdizione temporanea. Infine, si sofferma sull'emendamento 1.22, che propone un espresso richiamo a disposizioni generali in materia di pene accessorie, nonchè sull'emendamento 1.20, volto a sopprimere la previsione dell'aggravante nel caso in cui il consenso della persona offesa sia ottenuto con artifizi o raggiri o con l'induzione all'errore.

 

            Il senatore CAPPELLETTI (M5S) si sofferma sulla proposta emendativa 1.7, volta a ridurre la risposta sanzionatoria prevista dall'articolo 348 del codice penale, sia al fine di mantenere un pieno coordinamento con le pene principali previste in altre fattispecie incriminatrici - e in particolare con l'articolo 347 del codice penale -, sia per modulare meglio la forza dissuasiva delle norme che incriminano la condotta di chi esercita abusivamente la professione e di chi che presta la propria collaborazione. Anche gli emendamenti 1.11 e 1.18 concernono la modifica delle sanzioni penali. Con particolare riferimento all'emendamento 1.18, annuncia la contrarietà del proprio Gruppo al mantenimento della previsione dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione; si tratta di una sanzione sproporzionata alla rilevanza penale della condotta del professionista che si limita a collaborare con il soggetto che commette il reato.

 

            Il presidente PALMA si riserva di valutare in un secondo momento l'ammissibilità degli emendamenti aggiuntivi volti ad introdurre specifiche ipotesi di pena minima e massima o comunque a regolare l'esercizio di alcune professioni, comminando altresì puntuali sanzioni amministrative in caso di attività svolta abusivamente. Consente, tuttavia, che intanto i presentatori possano svolgerne l'illustrazione.

 

            Nessuno chiedendo di intervenire sulle proposte emendative aggiuntive all'articolo 1, si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

 

            Il senatore GIOVANARDI (NCD) illustra l'emendamento 2.0.5, volto a prevedere l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 348 del Codice penale a coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti negli appositi ruoli. Poiché con la proposta emendativa si intende sostituire l'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, si riserva di svolgere ulteriori considerazioni, in sede di dichiarazione di voto, sull'opportunità di introdurre nel disegno di legge in esame norme espressamente riferibili alla tutela penale contro l'esercizio abusivo della mediazione. Si tratta infatti di una professione che presenta peculiari profili di delicatezza, dovendosi tra l'altro tenere in particolare riguardo l'articolo 2231 del codice civile.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri 

(391) MONTEVECCHI ed altri.  -  Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia  

(404) LO GIUDICE ed altri.  -  Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere  

(1089) MALAN.  -  Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso  

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 3 dicembre.

 

            Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1052, adottato come testo base.

 

Il senatore  MALAN (FI-PdL XVII) illustra il complesso delle proposte emendative a propria firma riferite all'articolo 1. Osserva in proposito che nessuno degli emendamenti potrebbe essere tacciato di intenti ostruzionistici. Le sole norme del disegno di legge che trovano una loro giustificazione si rinvengono nell'articolo 2, il cui tenore tuttavia dimostra quanto non vi sia alcun bisogno di introdurre nuove fattispecie incriminatrici nell'impianto delle leggi n. 654 del 1975 e n. 205 del 1993 di conversione in legge del decreto legge n. 122 del 1993. Muovendo da tale presupposto critico, la proposta 1.1 è volta ad introdurre definizioni di omofobia e transfobia che consentano di superare la concezione originaria del disegno di legge; questa tende ad attribuire rilevanza penale ai soli orientamenti culturali e di pensiero. Sulla scorta dell'assoluta contrarietà alla portata dell'articolo 1, gli emendamenti 1.3 e seguenti intendono sopprimere le disposizioni con le quali si intende punire condotte non tipizzate, così da creare gravi disfunzioni nel sistema penale. Si tratta di conseguenze illogiche e irragionevoli che, già nel corso della discussione generale, il proprio Gruppo ha avuto modo di prospettare esaustivamente. Tutte le proposte emendative presentate con riferimento all'articolo 1 tendono ad evitare che si introducano nuovi reati di opinione e si creino molte difficoltà nello svolgimento dei processi conseguenti alle incriminazioni per reati solo vagamente riconducibili a fenomeni di transfobia e omofobia. Ribadisce, poi, che alcuni ordinamenti stranieri che sanzionano penalmente presunte attività discriminatorie in base agli orientamenti sessuali, hanno visto prendere forma veri e propri comportamenti liberticidi. Cita in proposito scioglimenti di riunioni e fermi di polizia cui si è assistito, anche di recente, in Francia, a causa della impropria incriminazione di pacifici cittadini che si limitavano a manifestare in favore della famiglia tradizionale. Più in generale, gli emendamenti da lui presentati si ispirano all'intento di evitare che nuove forme di reato limitino l'esercizio della libera manifestazione del pensiero e la libertà di opinione, in nome di malintese esigenze di protezione degli orientamenti sessuali dei singoli.

            La stessa strategia per la comunicazione contenuta nelle linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, dimostra come la via per vincoli o prescrizioni puntuali per la comunicazione istituzionale di massa al fine di proteggere gli omosessuali e i transessuali da potenziali discriminazioni, si risolve in forme improprie di censura preventiva e in un'infinita serie di equivoci che, comunque, sfociano soltanto in implicite limitazioni alla libertà di comunicazione. Tutti gli emendamenti a sua firma sono animati dal comune intento di definire almeno le condotte che il disegno di legge finirebbe per incriminare in modo incerto ed ambiguo. Infine, si sofferma brevemente sull'emendamento 1.0.1.

 

            Il senatore GIOVANARDI (NCD) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 1, tutti finalizzati a porre rimedio ad autentici errori di prospettiva alla base del testo già approvato dalla Camera dei deputati. Oltre alla soppressione dell'articolo 1, le sue proposte emendative sono volte a definire meglio le fattispecie che andrebbero ad integrare la già criticabile disciplina recata dalla legge Reale e dalla legge Mancino. D'altra parte, anche dai dati fatti pervenire dal Governo in seguito alle richieste avanzate dalla Commissione, si evince che i fenomeni di omofobia e transfobia non sono facilmente riconoscibili come vera e propria causa di suicidi, omicidi e fatti di sangue denunciati o di cui si sia accertata la responsabilità. Spesso solo un'analisi approssimativa della condizione alla base di aggressioni, atti criminali ed episodi suicidari, può portare alla imprecisa conclusione che essi dipendano da atti e comportamenti omofobici o transfobici. Muovendo dunque dal convincimento che non vi sia alcuna emergenza che giustifichi l'introduzione di norme penali dagli effetti limitativi dei diritti di libertà, gli emendamenti volti ad incidere sull'articolo 1 ne migliorano almeno la determinatezza e la tassatività delle condotte incriminate e pongono rimedio alla grave e riprovevole tendenza ad allargare la soglia della punibilità dei soli orientamenti di pensiero. In particolare, gli emendamenti all'articolo 1 sono volti a prevenire che si graduino le sanzioni penali in base alle qualità o agli orientamenti sessuali delle persone offese. Più in generale, circa gli esiti sortiti dai surrettizi tentativi di limitare la libertà di espressione, si dice pienamente concorde con quanto rilevato a titolo esemplificativo dal senatore Malan, circa le "linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT", adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio. Conclude, precisando che la soluzione migliore consisterebbe nell'accoglimento della proposta emendativa 1.2 volta a sopprimere l'intero articolo 1.

 

            Il senatore D'ASCOLA (NCD) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1, tutti accomunati dall'intento di porre rimedio a una grave contraddizione che si realizza quando per un verso si annuncia la volontà di depenalizzare il sistema delle sanzioni e, per l'altro, si introduce una larga congerie di norme che incriminano meri orientamenti di opinione. Sono le condizioni di frammentarietà del diritto penale e la necessità di ridurre il carico dei procedimenti penali e delle persone sottoposte all'esecuzione della pena detentiva, a suggerire che non si introducano norme penali speciali dagli effetti distorsivi e dai contorni indeterminati. Egli si unisce alle parole del senatore Giovanardi nel rilevare che non vi sono i presupposti per incriminare ulteriori condotte, per di più incidendo su impianti legislativi già molto criticati in dottrina e in giurisprudenza, quali quelli contenuti nella legge Reale e nella legge Mancino. Gli emendamenti riferiti all'articolo 1 lasciano spazio all'ipotesi di prevedere apposite circostanze aggravanti a singole condotte puntualmente definite, di cui si intende reprimere la particolare gravità, se motivate da intenti discriminatori omofobici e transfobici. Conclude auspicando che tutte le proposte emendative a sua firma vengano prese nella debita considerazione, al fine di scongiurare il rischio di introdurre nel sistema penale gravi incongruenze in sede di commisurazione della pena, di determinare inutili aggravi dell'emergenza carceraria e di favorire un incerto passo verso un sistema penale che discerne la gravità della sanzione in base alla qualità della vittima del reato.

 

            La senatrice STEFANI (LN-Aut), nel concordare con quanto rilevato in sede di illustrazione degli emendamenti dai senatori D'Ascola, Giovanardi e Malan, ribadisce la posizione contraria del suo Gruppo all'introduzione di nuovi reati di opinione.  Gli emendamenti a sua firma, riferiti all'articolo 1, sono ispirati all'intento di evitare inutili irrigidimenti sanzionatori, e di soddisfare l'esigenza di porre rimedio a una legislazione che rischia di essere motivata dall'emotività del momento. Non a caso, gli emendamenti presentati intendono trasformare le norme contenute nell'articolo 1, al fine di predisporre puntuali e definite circostanze aggravanti alle fattispecie incriminatrici già presenti nel codice penale. A tal fine, ritiene che, anche condividendo l'esigenza di offrire tutela penale a garanzia degli orientamenti sessuali dei singoli, gli emendamenti 1.9 e 1.10, sono largamente da preferire all'impostazione seguita nel testo approvato dalla Camera dei deputati.  

 

            Il presidente PALMA (FI-PdL XVII), nel ribadire la propria generale perplessità sull'impianto della legge n. 654 del 1975 e della legge n. 205 del 1993 di conversione in legge del decreto-legge n. 122 del 1993, illustra l'emendamento 1.25, con il quale si intende sopprimere l'incriminazione della sola condotta di istigazione a commettere i reati previsti nella prima delle due leggi citate. La stessa proposta emendativa è volta a introdurre una nuova condizione di non punibilità dei comportamenti fondati sulla libera espressione sull'opinione, preferibile a quella prevista al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, nella formulazione del testo approvato dalla Camera dei deputati. L'emendamento 1.25 consentirebbe, invece, di arretrare la incongrua estensione delle pretese punitive attualmente rinvenibili nel testo e scongiurare, per altro verso, l'introduzione nell'ordinamento di nuovi reati di opinione dai contorni quanto mai incerti. La proposta emendativa 1.255 è volta ad apportare lievi ma rilevanti correzioni al testo del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993. L'emendamento aggiuntivo 1.0.2, in coerenza con l'illustrata proposta 1.25, è volto a modificare l'articolo 414 del codice penale, in modo da ridurre la pena della reclusione per il reato di istigazione pubblica.

 

            Il senatore AIROLA (M5S) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1, rilevando come essi perseguano tre linee di modifica sul testo già approvato dalla Camera dei deputati. Un primo gruppo di proposte emendative si prefigge di definire meglio i fenomeni di omofobia e transfobia che dovrebbero essere alla base delle condotte incriminate con le modifiche ed integrazioni apportate alla legge Reale e alla legge Mancino. Inoltre, si intende sopprimere il comma 3-bis che introduce nell'articolo 3 della legge Reale, una causa di non punibilità dall'incerta formulazione. La terza linea perseguita dagli emendamenti riferiti all'articolo 1 è volta a favorire una nuova cultura della tolleranza verso tutti gli orientamenti sessuali, nel presupposto che, alla base dei fenomeni che si vogliono reprimere, vi sia un elevato livello di arretratezza culturale; quest'ultimo determina, tra l'altro, vasti fenomeni di discriminazione di cui sono vittima gli omosessuali e i transessuali.

 

            Il senatore LO GIUDICE (PD) nell'illustrare gli emendamenti 1.53, 1.54, 1.57, 1.145 e 1.173, manifesta il proprio pieno dissenso per l'interpretazione offerta dal senatore Giovanardi dei dati dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), trasmessi alla Commissione da parte del Governo. Una lettura non preconcetta delle statistiche e dei rilievi trasmessi, induce soltanto a concludere che l'Osservatorio istituito presso il Ministero dell'interno, non può e non deve censire gli atti criminali o discriminatori in base alle motivazioni di chi li compie, il che sarebbe del resto incongruo. Venendo alle singole proposte emendative, rileva che il disegno di legge in esame non intende punire l'omofobia in quanto tale, ma alcune condotte illecite poste in essere con dolo specifico e volte a favorire il propagarsi di fenomeni discriminatori odiosi nei confronti degli omosessuali e dei transessuali. Non si tratta, come da altri è stato sostenuto, di introdurre reati di opinione, ma di prevedere fattispecie chiaramente identificabili - e quindi punibili - di incitazione e compimento di atti discriminatori. In proposito, l'emendamento 1.53 interviene sulle definizioni previste nell'articolo 1, introducendo l'esplicito riferimento alla tutela dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. L'emendamento 1.57 incrimina le condotte realizzate, tra l'altro, attraverso mezzi telematici. Infine, gli emendamenti 1.145 e seguenti sono in prevalenza orientati a riformulare la ormai nota clausola di non punibilità prevista dal comma 3-bis­ che si vorrebbe introdurre nell'articolo 3 della legge Reale. Dà infine per illustrati i restanti emendamenti a sua firma, riferiti all'articolo 1.

 

            Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), illustra l'emendamento 1.142 il quale, identico ad altre proposte avanzate dai senatori Giovanardi, Airola, Lo Giudice e De Cristofaro, intende sopprimere il comma 3-bis riferito all'articolo 3 della legge Reale. La clausola di non punibilità ivi prevista presenta un contenuto indeterminato e ambiguo. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a propria firma.

 

            Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

 

            Il senatore D'ASCOLA (NCD) si sofferma brevemente sull'articolo 2 che l'emendamento 2.1 intende sopprimere, giacché nel prevedere una verifica dell'applicazione del disegno di legge in esame, costituisce un'evidente inversione logica tra l'esigenza di valutare se introdurre nuove fattispecie incriminatrici nell'ordinamento e la verifica degli effetti che si determinano facendo eccessivo ricorso alle sanzioni penali. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a propria firma, riferiti all'articolo 2.

 

            Il senatore CASSON (PD), con particolare riferimento all'emendamento 2.0.3, rileva che le proposte emendative a propria firma sono volte a migliorare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. In proposito, si avverte l'esigenza di introdurre tale disciplina, al fine di offrire protezione contro precise condotte volte a favorire odiose forme di discriminazione verso gli orientamenti sessuali. Non a caso l'iniziativa ha incontrato il favore di numerosi deputati, appartenenti a Gruppi e sensibilità politiche diversi. Precisa quindi che, a prescindere da ogni legittima opinione  sull'impianto originario della legge Reale e della legge Mancino, queste prevedono pur sempre fattispecie incriminatrici volte a punire comportamenti e condotte qualificate dal dolo specifico. Muovendo da tale presupposto, mentre gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo all'articolo 1 sono per lo più volti a precisare alcune definizioni, il citato emendamento 2.0.3 reca disposizioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, discriminazioni e odio di matrice xenofoba, omofobica e transfobica, attraverso azioni formative rivolte ad operatori scolastici e studenti. Da ultimo, suggerisce, con riferimento a taluni emendamenti, tra i quali la proposta 1.8, a firma del senatore Giovanardi, che se ne valuti una riformulazione dal momento che essi recano il termine "pedofobia", quanto meno da ritenersi improprio.

 

            Il vice ministro GUERRA, in risposta a quanto rilevato e non condividendo l'interpretazione offerta dal senatore Giovanardi e dal senatore Malan in merito alle linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT, adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, annuncia che risponderà quanto prima ad atti di sindacato ispettivo presentati sia alla Camera che al Senato, sull'oggetto e le finalità di tale documento.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  

 

      Il presidente PALMA, dando seguito alle richieste pervenute informalmente da parte degli esponenti di Gruppi in Commissione, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge n. 1119 e connessi, sia posticipato alle ore 14 di giovedì 16 gennaio.

 

            Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

 

            Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) preannuncia la richiesta che sia quanto prima posto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione il disegno di legge n. 811, recante disposizioni sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio e volto a rendere più celeri i procedimenti di divorzio.

 

            Al riguardo, il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) preannuncia l'imminente presentazione di un disegno di legge di sua iniziativa.

 

            Il senatore CAPPELLETTI (M5S), anche con riferimento a un suo specifico quesito rivolto al Ministro della giustizia nel corso di una recente procedura informativa in Commissione, auspica che possano trovare svolgimento i numerosi atti di sindacato ispettivo rivolti all'indirizzo di quel Dicastero. Questi, sino ad oggi, sono stati trascurati. Inoltre, chiede che possano trovare risposta tutti i quesiti rivolti al Ministro nel corso della citata seduta del 20 dicembre 2013.

 

           Nel fornire rassicurazioni ai senatori intervenuti, il presidente PALMA   annuncia che le richieste avanzate potranno essere discusse nel corso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che avrà luogo nella giornata di domani, al termine della seduta già convocata per le ore 14,30.

            Preannuncia che a causa delle modifiche del calendario dei lavori dell'Assemblea, approvate dalla Conferenza dei  Capigruppo, la citata seduta della Commissione plenaria potrà essere eventualmente sconvocata, nel corso della mattinata di domani. 

 

            Prende atto la Commissione.

 

             La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 471

Art.  1

1.1

DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. – 1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

        «Art. 348. - (Esercizio abusivo di una professione). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro».

1.2

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 348», primo comma sostituire le parole: «reclusione fino a due anni», con le seguenti: «reclusione fino ad un anno».

1.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 1, le parole: «e con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «o con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro».

1.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», le parole: «da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 euro a 50.000 euro».

1.5

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 348» sopprimere il comma 2.

1.6

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 348» sopprimere il secondo comma.

1.7

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 348», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «da dieci a diciotto anni», con le seguenti: «da cinque a dieci anni».

        Conseguentemente, al medesimo comma dell'Articolo 348 ivi richiamato, secondo periodo, sostituire le parole: «da tre a dodici anni», con le seguenti: «da uno a sei anni».

1.8

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 2, dopo le parole: «diciotto anni», inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui il fatto non costituisca più grave reato».

1.9

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 2, dopo le parole: «dodici anni», inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui il fatto non costituisca più grave reato».

1.10

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, dopo la parola: «collabora», aggiungere la seguente: «consapevolmente».

1.11

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO

Al comma 1 , capoverso «Art. 348» , terzo comma, le parole: «è punito con la reclusione fino a due anni, con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 20.000 euro a 100.000 euro».

1.12

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, le parole: «con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro» sono sostituite dalle seguenti: «o con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro».

1.13

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, le parole: «da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro a 25.000 euro».

1.14

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 348», terzo comma, sostituire le parole: «reclusione fino a due anni», con le seguenti «reclusione fino a sei mesi».

1.15

STEFANI, BITONCI

Al comma1, capoverso «Art. 348», comma 3, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

1.16

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 348», al comma 3, sopprimere le parole: «e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».

1.17

MARINELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 348», al comma 3, sopprimere le parole: «e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».

1.18

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 348», terzo comma, sostituire le parole: «l'interdizione perpetua», con le seguenti: «l'interdizione da sei mesi a due anni».

1.19

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, sopprimere la parola: «perpetua».

1.20

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 348», sopprimere il comma 4.

1.21

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», sopprimere il comma 4.

1.22

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 348», al comma 5, dopo la parola: «comporta», inserire le seguenti: «, l'interdizione prevista dall'articolo 30 del codice penale».

1.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», al comma 5, dopo le parole: «del materiale destinato», inserire le seguenti: «degli strumenti e attrezzature destinate».

1.24

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 348», dopo il quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di condanna per l'esercizio abusivo della professione sanitaria, il giudice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato».

1.25

BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:

        ''Art. 348-bis. - (Esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra) – Chiunque abusivamente esercita la professione di medico chirurgo e di odontoiatra è punito ai sensi del precedente articolo 348. Il condannato è soggetto al sequestro dei locali ed alla confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati ai fini di commettere il reato. I beni mobili ed immobili di cui al periodo precedente vengono destinati alle strutture pubbliche e private che offrono cure e assistenza a persone in difficoltà economica e sociale''».

1.26

PALMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 590 del codice penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni''».

1.27

PALMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «All'articolo 589 del codice penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. La pena di cui al comma 3 si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria''».

1.0.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«1-bis.

(Effetti delle sentenze di condanna per il reato di cui all'articolo 348, sugli esercizi farmaceutici)

Per condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale. La relativa sentenza definitiva di condanna comporta di diritto la decadenza dalla titolarità della farmacia».

1.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 443 del codice penale le parole ''detiene per il commercio,'' sono soppresse.

        2. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

        ''Fermo restando quanto previsto dall'articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in farmacia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro ad 1.500 euro''».

1.0.2

MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 443 del codice penale le parole ''detiene per il commercio,'' sono soppresse.

        2. Il comma 3 dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

        ''Fermo restando quanto previsto dall'articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in farmacia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro ad 1.500 euro''».

Art.  2

2.1

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 141», le parole: «2582 euro a 5164 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da 2500 euro a 7500 euro».

2.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 102 – Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

        Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

        I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000''».

2.7

MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 102. – Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

        Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

        I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000''».

 

2.0.1

CROSIO, STEFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 4 1luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti i seguenti commi:

        ''1-bis. A tutela della pubblica fede, della terzietà e dell'indipendenza che devono essere garantite nell'espletamento dell'attività e delle funzioni attribuite dai soggetti di cui all'articolo 2, comma. 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, il relativo titolare o dipendente, abilitato ai sensi del comma 1, che autentichi una sottoscrizione non apposta in sua presenza o ricevuta, in assenza di documentato impedimento del firmatario nei casi individuati da decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero della Giustizia, al di fuori della sede dello Sportello Telematico dell'Automobilista, nonché chiunque contribuisca alla messa in atto di tali fattispecie, è punito con la reclusione da uno a sei mesi.

        1-ter. La Pubblica Amministrazione competente per la vigilanza sui soggetti di cui al comma 1-bis può sospendere in via cautelare la funzione di autenticazione ove venga a conoscenza di indagini per violazioni inerenti all'espletamento della stessa. In ogni caso una sospensione cautelare da quattro a otto mesi della funzione, che si estende a tutti gli abilitati appartenenti alla medesima struttura, è sempre obbligatoria se le indagini riguardino i casi individuati allo stesso comma 1-bis, con decadenza perpetua dalla funzione nel caso di condanna passata in giudicato anche a seguito di patteggiamento, qualora sia stato instaurato un procedimento giurisdizionale''».

        Conseguentemente il titolo del disegno di legge 8471 diventa «Modifiche all'articolo 348 del codice penale, all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e all'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di esercizio abusivo di una professione e di espletamento di funzioni pubbliche».

2.0.2

MANDELLI, CALIENDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

2.0.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

2.0.4

GASPARRI, CARDIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 8. – A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348, primo comma, del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile. Essi sono comunque tenuti alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge''».

2.0.5

GIOVANARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1.L'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 8. – A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348, primo comma, del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile; essi sono comunque tenuti alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge''».

2.0.6

BARANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, è sostituito dal seguente:

        ''1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito ai sensi dell'articolo 348, commi 1, 3 e 4, del codice penale, nonché dell'articolo 2231 del codice civile ed è tenuto alla restituzione, alle parte contraenti, delle provvigioni percepite.

        2. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge''».

 

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1052

 

Art.  1

1.1

MALAN

All'articolo 1 premettere il seguente:

        «Art. 01. - (Definizioni). – 1. Ai fini della presente legge, per ''omofobia'' e ''transfobia'' si intendono comportamenti o affermazioni esplicitamente basate sul concetto secondo il quale le persone che tengono comportamenti omosessuali o transessuali o lo appaiono devono essere oggetto di intimidazioni, persecuzione o violenza o che comunque sono giustificabili intimidazioni, persecuzione o violenza nei confronti di tali persone.».

1.2

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo.

1.3

MALAN

Sopprimere l'articolo.

1.4

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

1.5

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

(Disposizioni in materia di contrasto a varie forme di discriminazione)

1. All'articolo 3 della legge 19 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte discriminatorie siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità verso la persona e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé'';

        b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''o religiosi'',  sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé''.

        2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole: 'e religiose', sono aggiunte le seguenti: ''ovvero fondata sull'omofobia o transfobia'' con le parole: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé''.

        b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: 'fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé'';

        c) all'articolo 3, comma 1, le parole 'o religioso', sono sostituite dalle seguenti 'religioso o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé'';

        d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Resta ferma la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e comunque la punibilità di quei comportamenti e delle opinioni in materia sessuale e non, vietati nelle disposizioni penali vigenti''».

1.6

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, se tali condotte discriminatorie siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità verso la persona e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé'';

        b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''o religiosi'', sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé''.

        2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole: 'o religiose' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero fondata sull'omofobia o transfobia'' con le parole: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé'';

        b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé'';

        c) all'articolo 3, comma 1, le parole: 'o religioso' sono sostituite dalle seguenti: 'religioso o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé''».

1.7

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte in fine le seguenti parole:''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali'';

        b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''o religiosi'', sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti''.

        2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo sono aggiunte le seguenti parole: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali''.

        b) alla rubrica dell'articolo 1, sono aggiunte le seguenti parole: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali''.

        c) all'articolo 3, comma 1, le parole: " o religioso" sono sostituite dalle seguenti: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali''».

1.8

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunge in fine le seguenti parole: ''o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia'';

        b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''o religiosi'' sono aggiunte in fine le seguenti: ''o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia''.

        2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole "o religiose" sono aggiunte le seguenti: ''o fondate sull'omofobia; transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia''.

        b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: "o religiosi" sono aggiunte le seguenti: ''o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia''.

        c) all'articolo 3,  comma 1, lettera c), le parole "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: ''o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia''.

        d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Resta ferma la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e comunque la punibilità di quei comportamenti e delle opinioni in materia sessuale e non, vietati nelle disposizioni penali vigenti''».

1.9

STEFANI, BITONCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale "circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

          ''11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato''.

2. Entro il mese di luglio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni.

3. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3, il comma 2, è soppresso».

1.10

STEFANI, BITONCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

            ''11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato''.

2. Entro il mese di luglio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni».

1.11

STEFANI, BITONCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

            ''11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato''».

1.12

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1

1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

            ''11-sexies) l'avere il colpevole commesso il reato per finalità di discriminazione fondate su distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione''».

1.13

SACCONI, GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

            ''11- sexies) l'avere commesso il fatto per motivi di discriminazione di cui all'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea''».

1.14

MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

            ''b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, esplicitamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi etnici, nazionali, religiosi o di discriminazione basata sul sesso''.».

1.15

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: ''istiga a commettere o'';

 al comma 3, primo periodo, dopo la parola: ''incitamento'', sopprimere le seguenti: ''alla discriminazione o''».

1.16

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: ''o religiosi'', aggiungere le seguenti: ''ovvero fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza'';

            b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''o religiosi'', aggiungere le seguenti: ''ovvero l'incitamento all'odio e alla violenza personali nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale'';

            c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione, né istigazione o incitamento alla discriminazione, la libera espressione del pensiero o la manifestazione di convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza''».

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo dopo le parole : 'o religiosa' sono aggiunte le seguenti: 'o sessuale';

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole  'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: 'o sessuali'.

        c) all'articolo 3, comma 1, le parole: ''religioso'' sono sostituite dalle seguenti: ''ovvero fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza''».

1.17

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

«1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: ''o religiosi'', aggiungere le seguenti: ''ovvero di distinzione di sesso'';

            b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''o religiosi'', aggiungere le seguenti: ''ovvero di distinzione di sesso'';

            c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione, né istigazione o incitamento alla discriminazione, la libera espressione del pensiero o la manifestazione di semplici convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano In un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza''».

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al titolo 1, dopo le parole : 'e religiosa' sono aggiunte le seguenti: 'ovvero di distinzione di sesso';

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole  'o religiosi' sono aggiunte le seguenti. «ovvero di distinzione di sesso».

c) all'articolo 3,  comma 1, le parole: 'o religioso' sono sostituite dalle seguenti: 'ovvero di distinzione di sesso'. 

1.18

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione, né istigazione o incitamento alla discriminazione, la libera espressione del pensiero o la manifestazione di semplici convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza''.»;

            b) al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.19

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettere a) e b) sopprimere le parole: ''istiga a commettere o'';

            b) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: ''incitamento'', sopprimere le parole: ''alla discriminazione o'';

            c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione la libera espressione del pensiero o la manifestazione di semplici convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza''».

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.20

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le lettere a) e c);

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis): il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; oppure l'incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o transfobia».

sopprimere ilcomma 2.

1.21

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le lettere a) e c);

aggiungere dopo la lettera b) la seguente:

b-bis) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «incitamento», sopprimere le parole: «alla discriminazione o»;

        c) Sopprimere il comma 2.

1.22

MALAN

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. Ai fini della presente legge, per ''omofobia'' e ''transfobia'' si intendono comportamenti o affermazioni esplicitamente basate sul concetto secondo i quali coloro che sono o appaiono omosessuali o transessuali devono essere oggetto di intimidazioni, persecuzione o violenza».

1.23

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Sopprimere il comma 1.

1.24

MALAN

Sopprimere il comma 1.

1.25

PALMA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        1. All'articolo 3, della legge n. 654 del 1975 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, lettera a) sono soppresse le parole: «istiga a commettere o»; conseguentemente  è soppressa la lettera b);

            b) al comma 3, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico incitamento»;

            c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. Ai sensi della presente legge non sono punibili i comportamenti fondati sulla libera espressione o manifestazione di convincimenti e opinioni riconducibili al pluralismo delle idee e comunque inidonei a realizzare il pubblico incitamento all'odio razziale, etnico, omofobico o transfobico ovvero alla violenza».

1.26

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

            b) alla lettera b), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

        Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

            b) alla lettera b), sostituire le parole: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «ovvero motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

            c) alla lettera c), sostituire le parole: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia» con le seguenti: « religioso o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

        Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Ai fini della legge penale si intende per:

            a) ''Orientamento sessuale'' l'attrazione emotiva, affettiva o sessuale nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;

            b) ''Identità di genere'' la percezione che una persona ha di sé nel riconoscersi uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico, che si esprime in un insieme di manifestazioni esteriori conformi o contrastanti con le aspettative convenzionali di genere».

1.27

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

            b) alla lettera b), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

            c) sopprimere la lettera c).

        Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

            b) alla lettera b), sostituire le parole: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: « ovvero motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

            c) alla lettera c), sostituire le parole: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia» con le seguenti: «, religioso o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

        Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Ai fini della legge penale si intende per:

            a) «Orientamento sessuale» l'attrazione emotiva, affettiva o sessuale nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;

            b) «Identità di genere» la percezione che una persona ha di sé nel riconoscersi uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico, che si esprime in un insieme di manifestazioni esteriori conformi o contrastanti con le aspettative convenzionali di genere».

1.28

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati da omofobia o transfobia»;

            b) alla lettera b), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati da omofobia o transfobia».

        Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati da omofobia o transfobia»;

            b) alla lettera b), sostituire le parole: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati da omofobia o transfobia»;

            c) alla lettera c), sostituire le parole: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia» con le seguenti: «, religioso o motivati da omofobia o transfobia».

1.29

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.30

STEFANI, BITONCI

   All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

                0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» è aggiunta la seguente: «apertamente»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

                0b) al comma 3, la parola: «l'incitamento» è sostituita con le seguenti: «l'aperto incitamento».

        Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.31

STEFANI, BITONCI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

                0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

                0b) al comma 3, la parola: «l'incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».

        Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.32

STEFANI, BITONCI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

                0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente e in modo non equivoco»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

                0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto e inequivoco incitamento».

        Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.33

STEFANI, BITONCI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

                0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «apertamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

                0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».

1.34

STEFANI, BITONCI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

                0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «apertamente e in modo non equivoco»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

                0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «l'aperto univoco e palese incitamento».

1.35

STEFANI, BITONCI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

                0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

                0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».

1.36

STEFANI, BITONCI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

                0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente e in modo non equivoco»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

                0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto e inequivoco e palese incitamento».

1.37

STEFANI, BITONCI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

                0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte la seguente: «apertamente»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

                0b) al comma 3, la parola: «l'incitamento» è sostituita con le seguenti: «l'aperto incitamento».

1.38

MALAN

            Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) al comma 1, le parole: '', anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione,'' sono soppresse».

1.39

MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.40

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.41

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.42

MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

                ''b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, apertamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o sessuali'';».

1.43

MALAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «lettere a) e b)».

1.44

MALAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)».

1.45

MALAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)».

1.46

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

        e conseguentemente:

            all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 3000 euro a 15.000 euro»;

        e conseguentemente:

            all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 6000 euro a 20.000 euro».

1.47

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettere a) e b), sopprimerele parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»,

        e conseguentemente:

            all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 3000 euro a 10.000 euro»;

        e conseguentemente:

            all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 5000 euro a 12.000 euro».

1.48

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

        e conseguentemente:

            all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 2000 euro a 12.000 euro»;

        e conseguentemente:

            all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 4000 euro a 16.000 euro».

1.49

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»

        e conseguentemente:

            all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 10.000 euro»;

        e conseguentemente:

            all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 2000 euro a 14.000 euro».

1.51

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»,

        e conseguentemente:

            all'articolo 3, comma l, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o», sono soppresse.

1.52

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

1.50

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettere a) e b) sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o dall'orientamento sessuale».

        e conseguentemente:

            al comma 2, alle lettere a) «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» sono sostituite con «ovvero dall'orientamento sessuale»;

        e conseguentemente:

            al comma 2, alle lettere b) «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» sono sostituite con «ovvero dall'orientamento sessuale».

 

1.53

LO GIUDICE

All'articolo 1, sostituire ovunque ricorrono le parole: «sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

        «1-bis. Ai fini della legge penale, si intende per:

            a) ''orientamento sessuale'': l'attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;

            b) ''identità di genere'': la percezione che una persona ha di sé come rispondente ad un genere, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico».

1.54

LO GIUDICE

All'articolo 1, sostituire ovunque ricorrono le parole: «sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

1.55

MALAN

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «o» con la parola: «e».

1.56

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «o» inserire le seguenti: «di discriminazione sessuale o».

1.57

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «fondati sull'omofobia o sulla transfobia» inserire le seguenti: «anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando le reti di telecomunicazione disponibili».

1.58

MALAN

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «fondati» con le seguenti: «basati sulla superiorità di un sesso o».

1.59

MALAN

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «omofobia» con la seguente: «eterofobia».

1.60

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «omofobia o» inserire le seguenti: «o sulla sodomofobia».

1.61

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «omofobia» inserire le seguenti: «, sull'eterofobia».

1.62

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «omofobia» sostituire la parola: «o» con la parola: «e».

1.63

MALAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «sulla».

1.64

MALAN

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «sulla» con le seguenti: «che sostengono la superiorità della».

1.65

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «sulla» inserire le seguenti: «bisessuofobia o».

1.66

MALAN

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «transfobia» con la seguente: «eterofobia».

1.67

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «transfobia», aggiungere le seguenti: «o sulla ermafroditofobia».

1.68

MALAN

Al comma 1 capoverso "articolo 3" aggiungere infine  il seguente periodo: «; la presente lettera entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale;».

1.69

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano comunque anche ad atti commessi attraverso mezzi di comunicazione che si trovino all'estero.»

1.70

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) alla lettera a) le parole: ''ad un anno e''» sono soppresse.

1.71

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis)alla lettera a) le parole: ''e sei mesi''» sono soppresse.

1.72

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis)al comma 1, lettera a), le parole: ''un anno e sei mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''11 mesi''».

1.73

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1,  lettera a) le parole: ''un anno e sei mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 mesi''».

1.74

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: ''un anno e sei mesi'' cono sostituite dalle seguenti: ''9 mesi''».

1.75

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) al comma 1,  lettera a) le parole: ''un anno e sei mesi'' sono sostitute dalle seguenti: ''8 mesi''».

1.76

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: ''un anno e sei mesi'' sono sostitute dalle seguenti: ''7 mesi''».

1.77

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: ''un anno e sei mesi'' sono sostitute dalle seguenti: ''6 mesi''».

1.78

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: ''un anno e sei mesi'' sono sostitute dalle seguenti: ''5 mesi''».

1.79

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 1, alla lettera a) le parole: ''un anno e sei mesi'' sono sostitute dalle seguenti: ''4 mesi''».

1.80

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: ''un anno e sei mesi'' sono sostitute dalle seguenti: ''3 mesi''».

1.81

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 1, lettera a) le parole: ''un anno e sei mesi'' sono sostitute dalle seguenti: ''2 mesi''».

1.82

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: ''un anno e sei mesi'' sono sostitute dalle seguenti: ''1 mese''».

1.83

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1,lettera a) le parole: ''sei mesi'' sono sostitute dalle seguenti: ''cinque mesi''».

1.84

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1,  lettera a) le parole: «sei mesi» sono sostitute dalle seguenti: «quattro mesi»

1.85

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: «sei mesi» sono sostitute dalle seguenti: «tre mesi»

1.86

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: «sei mesi» sono sostitute dalle seguenti: «due mesi»

1.87

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 1, lettera a) le parole: «sei mesi» sono sostitute dalle seguenti: «un mese»

1.88

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: ''o con la multa fino a 6.000 euro'' sono soppresse.

1.89

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: ''o con la multa fino a 6.000 euro'' sono sostitute dalle seguenti: ''o con la multa fino a 5.000 euro''.

1.90

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: ''o con la multa fino a 6.000 euro'' sono sostitute dalle seguenti: ''o con la multa fino a 4.000 euro''.

1.91

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: ''o con la multa fino a 6.000 euro'' sono sostitute dalle seguenti: ''o con la multa fino a 3.000 euro''.

1.92

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 1, lettera a) le parole: ''o con la multa fino a 6.000 euro'' sono sostitute dalle seguenti: ''o con la multa fino a 2.000 euro''.

1.93

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1,  lettera a) le parole: ''o con la multa fino a 6.000 euro'' sono sostitute dalle seguenti: ''o con la multa fino a 1.000 euro''.

1.94

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: ''o con la multa fino a 6.000 euro'' sono sostitute dalle seguenti: ''o con la multa fino a 500 euro''.

1.95

MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.96

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.97

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

1.98

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) con la reclusione da uno a quattro anni chi, in qualsiasi modo, apertamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, o basati sulla discriminazione sessuale».

1.99

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) alla lettera b) la parola ''etnici'', è sostituita con le seguenti: sessuali, nazionali o religiosi,.

1.100

MALAN

Al comma 1, lettera b) le parole da: «primo periodo» fino alla fine sono sostitute dalle seguenti: «secondo periodo, dopo le parole: ''movimenti o gruppi,'' sono aggiunte le seguenti: ''consapevole dei loro scopi,''.

1.101

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ''o fondati sull'omofobia o sulla transfobia''.

        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole:«con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 10.000 euro».

1.102

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 9.000 euro».

1.103

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), sopprimerele parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 8.000 euro».

1.104

STEFANI, BITONCI

All'articolo 1, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

        Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 7.000 euro».

1.105

STEFANI, BITONCI

All'articolo 1, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

1.106

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «o fondati» con le seguenti: «e fondati».

1.107

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «fondati» con le seguenti: «basati sulla tesi della sopravvivenza del più adatto o».

1.108

MALAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «sull'omofobia o».

1.109

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «sull'omofobia» con le seguenti: «sull'eterofobia».

1.110

MALAN

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «sull'omofobia» inserire le seguenti: «, sulla teoria del genere».

1.111

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «o sulla» con le seguenti: «, sull'incesto dinastico e sulla,».

1.112

MALAN

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «sulla» inserire le seguenti: «teoria del lesbismo militante come forma di lotta di classe o che praticano».

1.113

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti: «misoginia o sulla misandria».

1.114

MALAN

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «transfobia» aggiungere le seguenti: «o comunque volti alla segregazione di persone in base al sesso».

1.115

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) al comma 1, lettera a), le parole ''con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o'', sono soppresse».

1.116

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma l, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

        «b-bis). al comma 1, lettera b) le parole: ''con la reclusione da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''con la reclusione da cinque mesi a tre anni''».

1.117

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

        «b-bis) al comma 1, lettera b), sostituire le parole ''con la reclusione da sei mesi a quattro anni'' con le seguenti: ''con la reclusione da quattro mesi a due anni''».

1.118

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

        «b-bis) al comma 1, lettera b), sostituire le parole '' con la reclusione da sei mesi a quattro anni'' con le seguenti: ''con la reclusione da tre mesi a un anno''».

1.119

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

        «b-bis) al comma 1, lettera b), le parole '' con la reclusione da sei mesi a quattro anni'' sono sostitute dalle seguenti: ''con la reclusione da due mesi a un anno''».

1.120

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

        «b-bis) al comma 1, lettera b), le parole '' con la reclusione da sei mesi a quattro anni'' sono sostitute dalle seguenti: ''con la reclusione da un mese a un anno''».

1.121

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

        «b-bis) al comma 1, lettera b), le parole '' con la reclusione da sei mesi a quattro anni'' sono sostitute dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 10.000 euro».

1.122

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

        «b-bis) All'articolo 3, al comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 6000 euro a 20.000 euro».

1.123

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

        «b-bis) al comma 1, lettera b), le parole '' con la reclusione da sei mesi a quattro anni''sono sostituite dalle seguenti: ''con la milita da 3000 euro a 15.000 euro''».

1.124

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) il comma 3 è soppresso.

1.125

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) al comma 3, le parole: ''a sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a cinque anni''».

1.126

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) al comma 3, le parole: ''a sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a quattro anni''».

1.127

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) al comma 3, le parole: ''a sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a tre anni''».

1.128

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) al comma 3, le parole: ''a sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a due anni''».

1.129

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da cinque mesi a quattro anni''».

1.130

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da quattro mesi a quattro anni''».

1.131

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da tre mesi a quattro anni''».

1.132

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da due mesi a quattro anni''».

1.133

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da un mese a quattro anni''».

1.134

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a sei mesi''».

1.135

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a tre anni''».

1.136

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a due anni''».

1.137

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a un anno''».

1.138

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) è soppresso il comma 3.

1.139

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Non sono punibili l'espressione o l'opinione non accompagnate da specifica istigazione ad atti di discriminazione ovvero alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi religiosi, culturali o relativi all'identità sessuale. Non è considerato atto di discriminazione o di istigazione alla discriminazione la mera espressione od opinione che riguardi la religione o l'identità sessuale».

1.140

MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 e successive modificazioni,  ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni».

1.141

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.142

BUEMI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.143

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.145

LO GIUDICE

Al comma 1, sopprimere lettera c).

1.146

MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino apertamente alla violenza, né gli atti che non costituiscano reato ai sensi di altre norme, svolti in ambito privato da soggetti privati in conseguenza ai loro liberi convincimenti e opinioni».

1.147

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

        «3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni come garantite dall'articolo 21 della Costituzione, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi alle leggi vigenti ed in particolare al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216».

1.148

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso "3-bis"sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente articolo».

1.149

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis,le parole da: «espressione» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «manifestazione del pensiero ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, né gli atti che non costituiscano reato ai sensi di altre norme, svolti in ambito privato da soggetti privati in conseguenza ai loro liberi convincimenti e opinioni».

1.150

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «la libera espressione» sono sostituite dalle seguenti: «l'espressione».

1.151

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «la libera espressione» la parola: «ne» è sostituita dalle seguenti: «o la».

1.152

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «la libera espressione» sono inserite le seguenti: «del pensiero».

1.153

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, la parola: «libera» è soppressa.

1.154

MALAN

Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, le parole: «e manifestazione» sono soppresse.

1.155

MALAN

Al comma l, lettera c) , capoverso 3-bis, le parole: «convincimenti od e manifestazione» sono soppresse.

1.156

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «convincimenti od» sono soppresse.

1.157

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, le parole: «e manifestazione» sono soppresse.

1.158

MALAN

Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, le parole: «di convincimenti» sono sostituite dalle seguenti: «del pensiero».

1.159

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «od opinioni riconducibili» sono sostituite dalle seguenti: «riconducibile».

1.160

MALAN

Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, la parola: «od» è sostituita dalla parola: «ovvero».

1.161

MALAN

Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, le parole: «riconducibili al pluralismo delle idee» sono soppresse.

1.162

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis,le parole: «al pluralismo» sono sostituite dalle parole: «alla libertà».

1.163

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis,le parole: «delle idee» sono sostituite dalle parole: «delle opinioni».

1.164

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «delle idee», sono inserite le seguenti: «, o al diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche,».

1.165

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «delle idee» sono soppresse.

1.166

SUSTA, DELLA VEDOVA

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: «purché non istighino all'odio o alla violenza», sono aggiunte le seguenti: «, non incitino alla discriminazione o all'intolleranza e, in ogni caso, non siano manifestati mediante espressioni sconvenienti o offensive o che, comunque, denotino pregiudizi sessuali»;

            b) le parole: «al diritto vigente ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «ai principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana».

1.167

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis,dopo la parola: «purché» sono inserite le seguenti: «, in modo esplicito,».

1.168

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis,dopo la parola: «istighino» è inserita la seguente: «esplicitamente».

1.169

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sonosoppresse le parole: «all'odio o».

1.170

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis,dopo le parole: «all'odio» sono inserite le seguenti: «, individuale o sociale,».

1.171

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sono soppresse le parole da: «né le condotte» fino al termine.

1.172

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «conformi al diritto vigente» sono sostituite dalle parole: «non vietate dalle norme vigenti».

1.173

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis,le parole: «al diritto vigente» sono sostituite dalle parole: «alle leggi vigenti».

1.174

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis» dopo le parole: «diritto vigente» sono soppresse le parole da: «ovvero anche se» fino alla fine del periodo.

1.175

MANCONI

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», sono soppesse le parole da: «ovvero anche se», fino alla fine del capoverso.

1.176

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, èsoppressa la parola: «ovvero».

1.177

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, èsostituita la parola: «ovvero» con una virgola.

1.178

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, èsoppressa la parola: «se».

1.179

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «attività».

1.180

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma l, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «politica».

1.181

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis,dopo la parola: «politica,» è inserita la seguente: «tradizionale,».

1.182

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «sindacale».

1.183

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «sindacale,».

1.184

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis»,la parola: «sindacale» è sostituita con la seguente: «categoriale».

1.185

MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», dopo la parola: «sindacale,» è inserita la seguente: «popolare».

1.186

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c), capoverso«3-bis», è soppressa la parola: «culturale».

1.187

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c), capoverso«3-bis», è soppressa la parola: «sanitaria».

1.188

MALAN

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», è soppressa la parola: «sanitaria,».

1.189

MALAN

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», la parola: «sanitaria» è sostituita con la seguente: «assistenziale».

1.190

MALAN

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», dopo la parola: «sanitaria,» è inserita la seguente: «sportiva».

1.191

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c), capoverso«3-bis», sono soppresse le parole: «di istruzione».

1.192

MALAN

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», sono soppresse le parole: «di istruzione,».

1.193

MALAN

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», dopo le parole: «di istruzione», sono inserite le seguenti: «di studi genealogici».

1.194

MALAN

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», dopo le parole: «di religione », sono inserite le seguenti: «, di pratica spirituale».

1.195

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c), capoverso«3-bis», sono soppresse le parole: «o di culto».

1.196

MALAN

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», sono soppresse le parole da: «relative all'attuazione» fino alla fine.

1.197

MALAN

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», le parole da: «relative all'attuazione» fino alla fine sono sostituite con le seguenti: «nel rispetto della Costituzione e delle leggi».

1.198

MALAN

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», le parole da: «all'attuazione dei» sono sostituite con la seguente: «ai».

1.199

MALAN

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», le parole da: «di rilevanza costituzionale» fino alla fine sono sostituite con la seguente: «costituzionali».

1.200

MALAN

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», dopo le parole: «di rilevanza costituzionale che» sono inserite le seguenti: «di fatto».

1.201

MALAN

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», sono soppresse le parole: «che connotano tali organizzazioni».

1.202

MALAN

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», le parole: «che connotano» sono sostituite con la seguente: «di».

1.203

MALAN

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», in fine sono aggiunte le seguenti parole: «; non costituiscono in ogni caso discriminazione o istigazione alla discriminazione ai sensi della presente legge, comportamenti e atti che siano l'esercizio dei diritti costituzionali, incluso il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche;».

1.204

MALAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Ai fini della presente legge, per ''omofobia'' e ''transfobia'' si intende la irragionevole paura, con conseguente condotta aggressiva, nei confronti delle parole che iniziano per ''orno'' e ''trans'' e dei concetti, cose, azioni e qualità che esse indicano».

1.205

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Ai fini della legge penale, si intende per:

            a) omofobia: la condotta violenta oppure discriminatoria nei confronti delle persone che sono, oppure che vengono identificate, ovvero percepite, come omosessuali;

            b) transfobia: la condotta violenta oppure discriminatoria nei confronti delle persone che sono, oppure che vengono identificate, ovvero percepite, come transessuali».

1.206

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Ai fini della legge penale si intende per:

            a) ''omofobia'' ogni condotta motivata da odio o disprezzo nei confronti delle persone omosessuali;

            b) ''transfobia'' ogni condotta motivata da odio o disprezzo nei confronti delle persone transessuali o transgender''».

1.207

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Sopprimere il comma 2.

1.208

MALAN

Sopprimere il comma 2.

1.209

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Sopprimere il comma 2.

1.210

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:

            «0a) il comma 2, dell'articolo 3, è soppresso».

1.211

MALAN

Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:

            «0a) al titolo è soppressa la parola: "razziale,"».

1.212

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.213

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.214

MALAN

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.215

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.216

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, lettera a), le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia», sono soppresse.

1.217

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «ovvero fondata sull'omofobia e transfobia».

1.218

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o sessuale».

1.219

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o sessuale».

1.220

MALAN

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata» con le seguenti: «e fondata».

1.221

MALAN

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «fondata» con le seguenti: «basata sull'eugenetica,».

1.223

MALAN

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «sull'omofobia o».

1.224

MALAN

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sull'omofobia» con le seguenti «sull'eterofobia».

1.225

MALAN

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «sull'omofobia» inserire le seguenti: «, sulla partenofobia».

1.226

MALAN

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «o sulla» con le seguenti: «, sulla poliandrofobia e sulla,».

1.227

MALAN

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «sulla» inserire le seguenti: «ateismo materialistico obbligatorio o che praticano».

1.228

MALAN

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti: «negazione del concetto di sesso degli individui».

1.229

MALAN

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «transfobia» aggiungere le seguenti: «o comunque volta alla segregazione di persone in base al sesso».

1.230

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

            «a-bis) è soppressa la lettera a)».

1.231

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

            «a-bis) è soppressa la lettera b).

1.232

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

            «a-bis) è soppressa la lettera c).

1.233

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

            «a-bis) all'articolo 3, comma 1, le parole: "fino alla metà" sono sostituite con le seguenti: "fino a un decimo"».

1.234

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

            «a-bis) all'articolo 3, comma 1, le parole: "fino alla metà" sono sostituite con le parole: "fino a un quinto"».

1.235

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

            «a-bis) all'articolo 3, comma 1, le parole: ''fino alla metà'' sono sostituite con le seguenti: ''fino a un terzo''».

1.236

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

            «a-bis) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: ''o fondati sull'omofobia o transfobia''».

1.237

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

            «a-bis) alla lettera b), sopprimere le parole: ''ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia''».

1.238

MALAN

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.239

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.240

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.241

MALAN

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Per i reati aggravati dall'odio etnico, nazionale, razziale o religioso, di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio".».

1.242

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

1.243

MALAN

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «ovvero fondati» con le seguenti: «e fondati».

1.244

MALAN

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola «fondati» con le seguenti: «basati sull'eugenetica».

1.245

MALAN

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «sull'omofobia o».

1.246

MALAN

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «sull'omofobia» con le seguenti: «sull'eterofobia».

1.247

MALAN

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «o sulla» con le seguenti: «, sulla poliandrofobia e sulla,».

1.248

MALAN

Al comma 2, lettera b) dopo la parola: «sulla» inserire le seguenti: «ateismo materialistico obbligatorio o che praticano».

1.249

MALAN

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «sull'omofobia» inserire le seguenti: «, sulla partenofobia».

1.250

MALAN

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti: «negazione del concetto di sesso degli individui».

1.251

MALAN

Al comma 2, lettera b) dopo la parola: «transfobia» aggiungere le seguenti: «o comunque volta alla segregazione di persone in base al sesso».

1.252

MALAN

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Per i reati aggravati dall'odio etnico, nazionale o religioso, di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio"».

1.253

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.254

MALAN

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.255

PALMA

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

        «c) All'articolo 3, comma 1, la parola: ''o'' tra le parole: ''razziale'' e ''religioso'' è sostituita con la parola: ''e'' e, dopo la parola: ''religioso'' sono inserite le parole: '', omofobico o transfobico''».

1.256

MALAN

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà''».

1.257

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            «c) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni, purché non istighino alla commissione di reati, né le condotte conformi al diritto vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, sia tenute in pubblico che in privato ed anche se assunte all'interno di organizzazioni, fra cui quelle che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni''».

1.258

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            «c) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni, purché non istighino alla commissione di reati, né le condotte costituenti espressione dei diritti di libertà costituzionalmente sanciti, sia tenute in pubblico che in privato ed anche se assunte all'interno di organizzazioni, fra cui quelle che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni''».

1.259

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) all'articolo 3, comma 1, le parole: ''o religioso'' sono sostituite dalle seguenti: ''o fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza''».

1.260

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) all'articolo 3, comma 1, le parole: ''o religioso'' sono sostituite dalle seguenti: ''ovvero fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza''«.

1.261

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) all'articolo 3, comma 1, le parole: ''o religioso'' sono sostituite dalle seguenti: ''o fondati sull'odio nei confronti di coloro che manifestano il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza''».

1.262

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) all'articolo 3, comma 1, le parole: ''o religioso'' sono sostituite dalle seguenti: ''o fondati sull'odio nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza''».

1.263

MALAN

Al comma 2, lettera c) capoverso «art. 3» sostituire le parole: «o religioso» con le seguenti: «, razziale o religioso».

1.264

MALAN

Al comma 2, lettera c) capoverso «art. 3» sostituire la parola: «religioso », nel secondo caso in cui ricorre, con le seguenti: «, di classe, religioso o».

1.265

MALAN

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», dopo la parola: «religioso», nel secondo caso in cui ricorre, inserire la seguente: «, antidemocratico».

1.266

MALAN

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire le parole: «o fondati» con le seguenti: «, filosofico e».

1.267

MALAN

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire la parola: «fondati» con le seguenti: «basati sull'eugenetica».

1.268

MALAN

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sopprimere le parole: «sull'omofobia o».

1.269

MALAN

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire le parole: «sull'omofobia» con le seguenti: «sull'eterofobia».

1.270

MALAN

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», dopo le parole «omofobia o» inserire le seguenti: «sull'ateismo materialistico obbligatorio che osteggi la».

1.271

MALAN

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», dopo le parole: «sull'omofobia» inserire le seguenti: «, sulla pneumofobia».

1.272

MALAN

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti: «sulla negazione del concetto di sesso degli individui».

1.273

MALAN

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire le parole: «o transfobia» con le seguenti: «, sulla poliandrofobia e sulla, ».

1.274

MALAN

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», dopo la parola: «transfobia» aggiungere le seguenti: « o sulla segregazione di persone in base al sesso».

1.275

MALAN

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

        «c-bis) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.''».

1.276

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

        c-bis) all'articolo 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Qualora si tratti di reati fondati sull'omofobia o transfobia, il reato è procedibile a querela. Il termine per proporre la querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile».

1.277

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

        c-bis) all'articolo 5, comma l, primo periodo, la parola: «dispone» è sostituita con la seguente: «può disporre»;

          c-ter) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, la parola: «, ovvero» è sostituita dalla seguente: «; il sequestro può essere disposto ove nell'immobile si rinvengano»;

        c-quater) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Può essere altresì disposto il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati rinvenuti nell'immobile; il sequestro è obbligatorio se riguarda armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari o taluno degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975; n. 110»;

        c-quinquies) all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, le parole: «È sempre» sono sostituite dalle seguenti: «può essere».

1.278

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

            c-bis) l'articolo 1, comma 1-bis, è soppresso;

            c-ter) l'articolo 1, commi 1-bis, 1-ter, 1-quoter, 1-quinquies, 1-sexies, è soppresso.

1.279

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

            c-bis) all'articolo 6, comma 1, la parola: «in ogni caso» è soppressa;

            c-ter) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora si tratti di reati fondati sull'omufobia o transfobia, il reato è procedibile a querela».

1.280

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

            c-bis) l'articolo 3, comma 2, è abrogato.

1.281

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        2-bis. Ai sensi della legge penale, si intende per «omofobia», quanto stabilito nella risoluzione del Parlamento europeo 18 gennaio 2006, che la definisce come condotta basata sul pregiudizio e sull'avversione nei confronti delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali, analoghe al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo, che si manifestano nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali, a titolo esemplificativo: discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti. Tale definizione si applica anche alla «transfobia», intesa come avversione specifica nei confronti delle persone transessuali o transgender.

1.282

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Per ''omofobia'' e ''transfobia'' si intende l'esternazione esplicita di convincimenti secondo cui persone dal comportamento omosessuale o transessuale vanno aggredite, ingiuriate o molestate».

1.0.1

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure contro la discriminazione e l'incitamento all'odio

in ambito internazionale)

        1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali non possono erogare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, i quali attuino i comportamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, comma 1 lettera b) ovvero mettano in atto incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi.

        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro degli affari esteri può autorizzare deroghe motivate a quanto previsto dal comma 1. 3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano a finanziamenti, forniture di beni o servizi a titolo gratuito o aiuti diretti a coloro che sono vittima dei comportamenti ivi indicati.

        4. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori inclusi nelle liste di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), o da qualunque soggetto che a sua volta ne riceva.

        5. In caso di violazione della norma di cui al comma 4, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l 'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

1.0.2

PALMA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 414 del codice penale)

        All'articolo 414, comma 1, n. 1, del codice penale le parole: ''a cinque anni'' sono sostituite dalle parole: ''a tre anni''».

1.0.100

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice civile in materia di matrimonio)

Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 107, primo comma, le parole: 'rispettivamente in marito e in moglie' sono sostituite dalle seguenti: 'reciprocamente come coniugi';

All'articolo 108, primo comma, le parole: 'rispettivamente in marito e in moglie' sono sostituite dalle seguenti: 'reciprocamente come coniugi';

All'articolo 143, primo comma, le parole: 'il marito e la moglie' sono sostituite dalle seguenti: 'i coniugi'».

Art.  2

2.1

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo.

2.2

MALAN

Sopprimere l'articolo.

2.3

MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

        1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali non possono erogare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, i quali attuino i comportamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, comma 1 lettera b) ovvero mettano in atto incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi.

        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministero degli affari esteri può autorizzare deroghe motivate a quanto previsto dal comma 1.

        3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano a finanziamenti, forniture di beni o servizi a titolo gratuito o aiuti diretti a coloro che sono vittima dei comportamenti ivi indicati.

        4. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori inclusi nelle liste di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), o da qualunque soggetto che a sua volta ne riceva.

        5. In caso di violazione della norma di cui al comma 4, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l 'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

2.5

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Ai fini» fino a: «politiche di prevenzione,».

2.4

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai fini» fino a «l'Istituto nazionale» con le seguenti: «La presente legge entra in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo alla presentazione della seconda rilevazione statistica di cui al periodo seguente. L'Istituto nazionale»

2.6

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai fini» con la seguente: «Prima»

2.7

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «della verifica» con le seguenti: «dell'opportunità»

2.8

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «della verifica» con le seguenti: «dell'opportunità»

2.9

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «dell'applicazione» inserire la seguente: «effettiva».

2.10

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «della presente legge e».

2.11

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «della presente legge e» con le seguenti: «del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».

2.12

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della progettazione».

2.13

MALAN

Al comma 1. sostituire le parole: «e della progettazione e» con le seguenti: «nell'ambito».

2.14

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «della progettazione» con le seguenti: «dell'elaborazione parlamentare».

2.15

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «progettazione» con le seguenti: «legislazione in materia di immigrazione».

2.16

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della realizzazione».

2.17

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole «e della realizzazione» con le seguenti «nell'ambito».

2.18

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole «della realizzazione di politiche di» con la seguente «del».

2.19

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di politiche di» con le seguenti: «effettiva del».

2.20

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «politiche» con la seguente: «iniziative».

2.21

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «contrasto della discriminazione e della».

2.22

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «contrasto della discriminazione e della» con le seguenti: «contrasto alla discriminazione e alla».

2.23

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «della discriminazione e».

2.24

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «discriminazione» con la seguente: «sopraffazione».

2.25

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della violenza».

2.26

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «e della violenza» con le seguenti: «, dell'incitamento all'odio e della violenza».

2.27

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e del monitoraggio» .

2.28

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica» con le seguenti: «in base al sesso».

2.29

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di matrice».

2.30

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di matrice» con la seguente: «ideologica,».

2.31

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «di matrice» inserire la seguente: «antidemocratica,».

2.32

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «xenofoba».

2.33

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma l, sopprimere la parola: «xenofoba».

2.34

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «xenofoba» con la seguente: «xenofobica».

2.35

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «xenofoba,» inserire la seguente: «, anticristiana,».

2.36

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la parola: «antisemita».

2.37

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola:«, omofobica».

2.38

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la parola: «omofobica».

2.39

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «, omofobica» con la seguente: «monogamofoba».

2.40

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «omofobica» inserire la seguente: «, calcistica».

2.41

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parole: «transfobica e».

2.42

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la parola: «transfobica».

2.43

MALAN

Al comma 1, sostituire la parole: «transfobica e» con la seguente: «eterofoba».

2.44

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «transfobica» inserire la seguente: «bisessuofobica».

2.45

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e del monitoraggio delle politiche di prevenzione».

2.46

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e del monitoraggio».

2.47

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «e del monitoraggio» con la seguente: «contingente».

2.48

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «del monitoraggio».

2.49

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «del monito raggio» con le seguenti: «di attuazione».

2.50

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «monitoraggio» con la seguente: «risultato».

2.51

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle politiche».

2.52

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «delle politiche» con le seguenti: «conseguente alle iniziative».

2.53

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «politiche di» con le seguenti: «spese per la».

2.54

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di prevenzione».

2.55

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di prevenzione» con le seguenti: «dell'immigrazione».

2.56

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «prevenzione» con le seguenti: «indottrinamento».

2.57

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «politica di prevenzione» inserire le seguenti: «, in particolare sulla quantità di tempo dedicato alle relative iniziative nelle scuole, nonché sulla natura delle organizzazioni che le gestiscono e i relativi costi».

2.58

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «l'Istituto nazionale di statistica» con le seguenti: «il Consiglio di Stato».

2.59

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «nazionale di statistica» con le seguenti: «poligrafico e zecca dello Stato».

2.60

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «statistica» con le seguenti: «archeologia e storia dell'arte».

2.61

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «Istituto nazionale di statistica» inserire le seguenti: «, in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, sulla base di criteri stabiliti –dalle commissioni parlamentari competenti».

2.62

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali,».

2.63

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali,» con le seguenti: «, con risorse da reperire attraverso sponsorizzazioni da parte di soggetti privati».

2.64

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «proprie risorse e competenze istituzionali,» con le seguenti: «risorse dell'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali».

2.65

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «risorse e».

2.66

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «competenze istituzionali».

2.67

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «e competenze istituzionali» con le seguenti: «, se disponibili,».

2.68

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e competenze».

2.69

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui».

2.70

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «lo svolgimento di» al termine con le seguenti: «tiene conto, nel normale svolgimento delle sue indagini statistiche, delle menzionate matrici.».

2.71

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «lo svolgimento di».

2.72

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «rilevazione».

2.73

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «sulle discriminazioni e».

2.74

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le».

2.75

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con».

2.76

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con cadenza almeno».

2.77

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «ne».

2.78

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «misuri le caratteristiche fondamentali e».

2.79

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «le caratteristiche fondamentali e individui».

2.80

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «fondamentali e individui» fino alla fine.

2.81

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «fondamentali».

2.82

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, in fine, sopprimere la parola: «fondamentali».

2.83

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e individui» fino alla fine.

2.84

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «più esposti al rischio» fino alla fine.

2.85

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, alla fine, sopprimere la parola: «più».

2.88

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con cadenza» fino alla fine.

2.86

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «rischio con cadenza almeno».

2.87

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «con cadenza almeno».

2.89

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «almeno quadriennale».

2.90

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno quadriennale» con le seguenti: «mensile».

2.91

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, alla fine, sostituire la parola: «quadriennale» con la seguente: «triennale».

2.92

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, alla fine, sostituire la parola: «quadriennale » con la seguente: «biennale».

2.93

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, alla fine, sostituire la parola: «quadriennale» con la seguente: «annuale».

2.94

MALAN

Alla rubrica, premettere le parole: «Rilevazioni e».

2.95

MALAN

Sostituire la rubrica con il seguente: «Indagine sull'eventuale utilità di una legge contro omofobia e transfobia».

2.96

MALAN

Alla rubrica, sostituire la parola: «Statistiche» con la seguente: Rilevazioni».

2.97

MALAN

Alla rubrica, dopo la parola: «Statistiche» inserire le seguenti: «e rilevazioni».

2.98

MALAN

Alla rubrica, sostituire le parole: «sulle discriminazioni» con le seguenti: «sugli atti di discriminazione».

2.99

MALAN

Alla rubrica, sostituire la parola: «discriminazioni» con le parole: «caratteristiche degli atti di discriminazione».

2.100

MALAN

Alla rubrica, sopprimere le parole: «e sulla violenza».

2.101

MALAN

Alla rubrica, sostituire le parole: «e sulla violenza» con le seguenti: «di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica».

2.102

MALAN

Alla rubrica, sostituire la parola: «violenza» con le seguenti: «prevenzione».

2.103

MALAN

Alla rubrica, dopo la parola: «violenza» inserire le seguenti: «legate a prevenzione legate a temi di attualità».

2.104

MALAN

Alla rubrica, dopo la parola: «violenza» inserire le seguenti: «legate a prevenzione legate a temi di attualità».

2.0.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art.2-bis.

(Attività non retribuita in favore della collettività)

        1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente:

''Art. 1-bis.

(Attività non retribuita in favore della collettività)

        1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il giudice può disporre la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2.

        2. L'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo da sei mesi a un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

        3. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita in favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni.; lo svolgimento di lavoro in favore di organizzazioni di assistenza e/o promozione sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone disabili, delle persone tossicodipendenti, delle persone anziane, delle persone straniere extracomunitarie o in favore delle associazioni di tutela delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o transgenden la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche;

        4. L'attività può essere svolta nell'ambito e in favore di strutture pubbliche o di enti e organizzazioni privati''.

        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, introdotto dal comma 2, lettera c), del presente articolo.

        3. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la lettera a) del comma 1-bis e i commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono abrogati».

2.0.2

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.2-bis.

(Programmi di educazione)

        1. Il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con le Regioni e le Province autonome, al fine di promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale capaci di motivare la violenza e la discriminazione, elabora appositi programmi di educazione sentimentale e di genere, da svolgersi nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni di prevenzione)

        1. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca promuove negli istituti scolastici interventi di contrasto al bullismo, alle discriminazioni, all'odio e alla violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica anche attraverso azioni formative rivolte ad operatori scolastici e studenti».