Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 76 del 08/01/2014
Azioni disponibili
GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2014
76ª Seduta
Presidenza del Presidente
indi del Vice Presidente
Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra e i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE REFERENTE
(471) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione
(596) CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione
(730) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 dicembre.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 471 adottato come testo base.
Il senatore CASSON (PD) illustra l'emendamento 1.2, volto a modificare la durata della pena della reclusione, riducendola da due anni ad un anno. Con l'emendamento 1.6 si intende evitare potenziali squilibri nel sistema sanzionatorio, con particolare riferimento agli articoli 589 e 590 del codice penale. Anche l'emendamento 1.14 introduce modifiche all'impianto sanzionatorio previsto dal disegno di legge, mentre l'emendamento 1.24 assume particolare rilievo, poiché riguarda il delicato tema della confisca delle attrezzature appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato.
La senatrice STEFANI (LN-Aut) illustra gli emendamenti 1.3 e 1.4, entrambi incidenti sulla misura delle sanzioni pecuniarie in cui incorre chi commette il reato di esercizio abusivo di una professione. Gli emendamenti 1.8 e 1.9 inseriscono, invece, la clausola di salvaguardia che si rivela particolarmente opportuna per evitare la sovrapposizione di norme incriminatrici e i conseguenti dubbi di interpretazione che sempre derivano dal concorso apparente, anche solo di norme penali. L'emendamento 1.10 qualifica meglio la posizione del concorrente nel reato, presupponendo, ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio abusivo, la consapevolezza del professionista che collabora con chi esercita la professione medesima. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti, soffermandosi infine sull'emendamento 1.19 che tende ad espungere il riferimento alla sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
Il presidente PALMA (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 1.5, 1.26 e 1.27, tutti volti a migliorare la coerenza del complessivo apparato sanzionatorio previsto per reprimere l'esercizio abusivo delle professioni. In particolare, l'emendamento 1.5 si fa carico di evitare potenziali aporie, con particolare riguardo alle fattispecie incriminatrici previste dagli articoli 589 e 590 del codice penale. L'emendamento 1.16 è volto, invece, ad eliminare la previsione dell'interdizione perpetua, quale sanzione accessoria - a suo giudizio sproporzionata e comunque eccessiva - in capo al professionista che collabora con il soggetto attivo del reato. In proposito, ritiene si debba prestare particolare attenzione all'articolo 31 del codice penale che prevede, in caso di condanna per delitti commessi con abuso di una professione, l'interdizione temporanea. Infine, si sofferma sull'emendamento 1.22, che propone un espresso richiamo a disposizioni generali in materia di pene accessorie, nonchè sull'emendamento 1.20, volto a sopprimere la previsione dell'aggravante nel caso in cui il consenso della persona offesa sia ottenuto con artifizi o raggiri o con l'induzione all'errore.
Il senatore CAPPELLETTI (M5S) si sofferma sulla proposta emendativa 1.7, volta a ridurre la risposta sanzionatoria prevista dall'articolo 348 del codice penale, sia al fine di mantenere un pieno coordinamento con le pene principali previste in altre fattispecie incriminatrici - e in particolare con l'articolo 347 del codice penale -, sia per modulare meglio la forza dissuasiva delle norme che incriminano la condotta di chi esercita abusivamente la professione e di chi che presta la propria collaborazione. Anche gli emendamenti 1.11 e 1.18 concernono la modifica delle sanzioni penali. Con particolare riferimento all'emendamento 1.18, annuncia la contrarietà del proprio Gruppo al mantenimento della previsione dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione; si tratta di una sanzione sproporzionata alla rilevanza penale della condotta del professionista che si limita a collaborare con il soggetto che commette il reato.
Il presidente PALMA si riserva di valutare in un secondo momento l'ammissibilità degli emendamenti aggiuntivi volti ad introdurre specifiche ipotesi di pena minima e massima o comunque a regolare l'esercizio di alcune professioni, comminando altresì puntuali sanzioni amministrative in caso di attività svolta abusivamente. Consente, tuttavia, che intanto i presentatori possano svolgerne l'illustrazione.
Nessuno chiedendo di intervenire sulle proposte emendative aggiuntive all'articolo 1, si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Il senatore GIOVANARDI (NCD) illustra l'emendamento 2.0.5, volto a prevedere l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 348 del Codice penale a coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti negli appositi ruoli. Poiché con la proposta emendativa si intende sostituire l'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, si riserva di svolgere ulteriori considerazioni, in sede di dichiarazione di voto, sull'opportunità di introdurre nel disegno di legge in esame norme espressamente riferibili alla tutela penale contro l'esercizio abusivo della mediazione. Si tratta infatti di una professione che presenta peculiari profili di delicatezza, dovendosi tra l'altro tenere in particolare riguardo l'articolo 2231 del codice civile.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri
(391) MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia
(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere
(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso
- e petizione n. 547 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 3 dicembre.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1052, adottato come testo base.
Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) illustra il complesso delle proposte emendative a propria firma riferite all'articolo 1. Osserva in proposito che nessuno degli emendamenti potrebbe essere tacciato di intenti ostruzionistici. Le sole norme del disegno di legge che trovano una loro giustificazione si rinvengono nell'articolo 2, il cui tenore tuttavia dimostra quanto non vi sia alcun bisogno di introdurre nuove fattispecie incriminatrici nell'impianto delle leggi n. 654 del 1975 e n. 205 del 1993 di conversione in legge del decreto legge n. 122 del 1993. Muovendo da tale presupposto critico, la proposta 1.1 è volta ad introdurre definizioni di omofobia e transfobia che consentano di superare la concezione originaria del disegno di legge; questa tende ad attribuire rilevanza penale ai soli orientamenti culturali e di pensiero. Sulla scorta dell'assoluta contrarietà alla portata dell'articolo 1, gli emendamenti 1.3 e seguenti intendono sopprimere le disposizioni con le quali si intende punire condotte non tipizzate, così da creare gravi disfunzioni nel sistema penale. Si tratta di conseguenze illogiche e irragionevoli che, già nel corso della discussione generale, il proprio Gruppo ha avuto modo di prospettare esaustivamente. Tutte le proposte emendative presentate con riferimento all'articolo 1 tendono ad evitare che si introducano nuovi reati di opinione e si creino molte difficoltà nello svolgimento dei processi conseguenti alle incriminazioni per reati solo vagamente riconducibili a fenomeni di transfobia e omofobia. Ribadisce, poi, che alcuni ordinamenti stranieri che sanzionano penalmente presunte attività discriminatorie in base agli orientamenti sessuali, hanno visto prendere forma veri e propri comportamenti liberticidi. Cita in proposito scioglimenti di riunioni e fermi di polizia cui si è assistito, anche di recente, in Francia, a causa della impropria incriminazione di pacifici cittadini che si limitavano a manifestare in favore della famiglia tradizionale. Più in generale, gli emendamenti da lui presentati si ispirano all'intento di evitare che nuove forme di reato limitino l'esercizio della libera manifestazione del pensiero e la libertà di opinione, in nome di malintese esigenze di protezione degli orientamenti sessuali dei singoli.
La stessa strategia per la comunicazione contenuta nelle linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, dimostra come la via per vincoli o prescrizioni puntuali per la comunicazione istituzionale di massa al fine di proteggere gli omosessuali e i transessuali da potenziali discriminazioni, si risolve in forme improprie di censura preventiva e in un'infinita serie di equivoci che, comunque, sfociano soltanto in implicite limitazioni alla libertà di comunicazione. Tutti gli emendamenti a sua firma sono animati dal comune intento di definire almeno le condotte che il disegno di legge finirebbe per incriminare in modo incerto ed ambiguo. Infine, si sofferma brevemente sull'emendamento 1.0.1.
Il senatore GIOVANARDI (NCD) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 1, tutti finalizzati a porre rimedio ad autentici errori di prospettiva alla base del testo già approvato dalla Camera dei deputati. Oltre alla soppressione dell'articolo 1, le sue proposte emendative sono volte a definire meglio le fattispecie che andrebbero ad integrare la già criticabile disciplina recata dalla legge Reale e dalla legge Mancino. D'altra parte, anche dai dati fatti pervenire dal Governo in seguito alle richieste avanzate dalla Commissione, si evince che i fenomeni di omofobia e transfobia non sono facilmente riconoscibili come vera e propria causa di suicidi, omicidi e fatti di sangue denunciati o di cui si sia accertata la responsabilità. Spesso solo un'analisi approssimativa della condizione alla base di aggressioni, atti criminali ed episodi suicidari, può portare alla imprecisa conclusione che essi dipendano da atti e comportamenti omofobici o transfobici. Muovendo dunque dal convincimento che non vi sia alcuna emergenza che giustifichi l'introduzione di norme penali dagli effetti limitativi dei diritti di libertà, gli emendamenti volti ad incidere sull'articolo 1 ne migliorano almeno la determinatezza e la tassatività delle condotte incriminate e pongono rimedio alla grave e riprovevole tendenza ad allargare la soglia della punibilità dei soli orientamenti di pensiero. In particolare, gli emendamenti all'articolo 1 sono volti a prevenire che si graduino le sanzioni penali in base alle qualità o agli orientamenti sessuali delle persone offese. Più in generale, circa gli esiti sortiti dai surrettizi tentativi di limitare la libertà di espressione, si dice pienamente concorde con quanto rilevato a titolo esemplificativo dal senatore Malan, circa le "linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT", adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio. Conclude, precisando che la soluzione migliore consisterebbe nell'accoglimento della proposta emendativa 1.2 volta a sopprimere l'intero articolo 1.
Il senatore D'ASCOLA (NCD) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1, tutti accomunati dall'intento di porre rimedio a una grave contraddizione che si realizza quando per un verso si annuncia la volontà di depenalizzare il sistema delle sanzioni e, per l'altro, si introduce una larga congerie di norme che incriminano meri orientamenti di opinione. Sono le condizioni di frammentarietà del diritto penale e la necessità di ridurre il carico dei procedimenti penali e delle persone sottoposte all'esecuzione della pena detentiva, a suggerire che non si introducano norme penali speciali dagli effetti distorsivi e dai contorni indeterminati. Egli si unisce alle parole del senatore Giovanardi nel rilevare che non vi sono i presupposti per incriminare ulteriori condotte, per di più incidendo su impianti legislativi già molto criticati in dottrina e in giurisprudenza, quali quelli contenuti nella legge Reale e nella legge Mancino. Gli emendamenti riferiti all'articolo 1 lasciano spazio all'ipotesi di prevedere apposite circostanze aggravanti a singole condotte puntualmente definite, di cui si intende reprimere la particolare gravità, se motivate da intenti discriminatori omofobici e transfobici. Conclude auspicando che tutte le proposte emendative a sua firma vengano prese nella debita considerazione, al fine di scongiurare il rischio di introdurre nel sistema penale gravi incongruenze in sede di commisurazione della pena, di determinare inutili aggravi dell'emergenza carceraria e di favorire un incerto passo verso un sistema penale che discerne la gravità della sanzione in base alla qualità della vittima del reato.
La senatrice STEFANI (LN-Aut), nel concordare con quanto rilevato in sede di illustrazione degli emendamenti dai senatori D'Ascola, Giovanardi e Malan, ribadisce la posizione contraria del suo Gruppo all'introduzione di nuovi reati di opinione. Gli emendamenti a sua firma, riferiti all'articolo 1, sono ispirati all'intento di evitare inutili irrigidimenti sanzionatori, e di soddisfare l'esigenza di porre rimedio a una legislazione che rischia di essere motivata dall'emotività del momento. Non a caso, gli emendamenti presentati intendono trasformare le norme contenute nell'articolo 1, al fine di predisporre puntuali e definite circostanze aggravanti alle fattispecie incriminatrici già presenti nel codice penale. A tal fine, ritiene che, anche condividendo l'esigenza di offrire tutela penale a garanzia degli orientamenti sessuali dei singoli, gli emendamenti 1.9 e 1.10, sono largamente da preferire all'impostazione seguita nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Il presidente PALMA (FI-PdL XVII), nel ribadire la propria generale perplessità sull'impianto della legge n. 654 del 1975 e della legge n. 205 del 1993 di conversione in legge del decreto-legge n. 122 del 1993, illustra l'emendamento 1.25, con il quale si intende sopprimere l'incriminazione della sola condotta di istigazione a commettere i reati previsti nella prima delle due leggi citate. La stessa proposta emendativa è volta a introdurre una nuova condizione di non punibilità dei comportamenti fondati sulla libera espressione sull'opinione, preferibile a quella prevista al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, nella formulazione del testo approvato dalla Camera dei deputati. L'emendamento 1.25 consentirebbe, invece, di arretrare la incongrua estensione delle pretese punitive attualmente rinvenibili nel testo e scongiurare, per altro verso, l'introduzione nell'ordinamento di nuovi reati di opinione dai contorni quanto mai incerti. La proposta emendativa 1.255 è volta ad apportare lievi ma rilevanti correzioni al testo del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993. L'emendamento aggiuntivo 1.0.2, in coerenza con l'illustrata proposta 1.25, è volto a modificare l'articolo 414 del codice penale, in modo da ridurre la pena della reclusione per il reato di istigazione pubblica.
Il senatore AIROLA (M5S) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1, rilevando come essi perseguano tre linee di modifica sul testo già approvato dalla Camera dei deputati. Un primo gruppo di proposte emendative si prefigge di definire meglio i fenomeni di omofobia e transfobia che dovrebbero essere alla base delle condotte incriminate con le modifiche ed integrazioni apportate alla legge Reale e alla legge Mancino. Inoltre, si intende sopprimere il comma 3-bis che introduce nell'articolo 3 della legge Reale, una causa di non punibilità dall'incerta formulazione. La terza linea perseguita dagli emendamenti riferiti all'articolo 1 è volta a favorire una nuova cultura della tolleranza verso tutti gli orientamenti sessuali, nel presupposto che, alla base dei fenomeni che si vogliono reprimere, vi sia un elevato livello di arretratezza culturale; quest'ultimo determina, tra l'altro, vasti fenomeni di discriminazione di cui sono vittima gli omosessuali e i transessuali.
Il senatore LO GIUDICE (PD) nell'illustrare gli emendamenti 1.53, 1.54, 1.57, 1.145 e 1.173, manifesta il proprio pieno dissenso per l'interpretazione offerta dal senatore Giovanardi dei dati dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), trasmessi alla Commissione da parte del Governo. Una lettura non preconcetta delle statistiche e dei rilievi trasmessi, induce soltanto a concludere che l'Osservatorio istituito presso il Ministero dell'interno, non può e non deve censire gli atti criminali o discriminatori in base alle motivazioni di chi li compie, il che sarebbe del resto incongruo. Venendo alle singole proposte emendative, rileva che il disegno di legge in esame non intende punire l'omofobia in quanto tale, ma alcune condotte illecite poste in essere con dolo specifico e volte a favorire il propagarsi di fenomeni discriminatori odiosi nei confronti degli omosessuali e dei transessuali. Non si tratta, come da altri è stato sostenuto, di introdurre reati di opinione, ma di prevedere fattispecie chiaramente identificabili - e quindi punibili - di incitazione e compimento di atti discriminatori. In proposito, l'emendamento 1.53 interviene sulle definizioni previste nell'articolo 1, introducendo l'esplicito riferimento alla tutela dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. L'emendamento 1.57 incrimina le condotte realizzate, tra l'altro, attraverso mezzi telematici. Infine, gli emendamenti 1.145 e seguenti sono in prevalenza orientati a riformulare la ormai nota clausola di non punibilità prevista dal comma 3-bis che si vorrebbe introdurre nell'articolo 3 della legge Reale. Dà infine per illustrati i restanti emendamenti a sua firma, riferiti all'articolo 1.
Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), illustra l'emendamento 1.142 il quale, identico ad altre proposte avanzate dai senatori Giovanardi, Airola, Lo Giudice e De Cristofaro, intende sopprimere il comma 3-bis riferito all'articolo 3 della legge Reale. La clausola di non punibilità ivi prevista presenta un contenuto indeterminato e ambiguo. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a propria firma.
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Il senatore D'ASCOLA (NCD) si sofferma brevemente sull'articolo 2 che l'emendamento 2.1 intende sopprimere, giacché nel prevedere una verifica dell'applicazione del disegno di legge in esame, costituisce un'evidente inversione logica tra l'esigenza di valutare se introdurre nuove fattispecie incriminatrici nell'ordinamento e la verifica degli effetti che si determinano facendo eccessivo ricorso alle sanzioni penali. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a propria firma, riferiti all'articolo 2.
Il senatore CASSON (PD), con particolare riferimento all'emendamento 2.0.3, rileva che le proposte emendative a propria firma sono volte a migliorare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. In proposito, si avverte l'esigenza di introdurre tale disciplina, al fine di offrire protezione contro precise condotte volte a favorire odiose forme di discriminazione verso gli orientamenti sessuali. Non a caso l'iniziativa ha incontrato il favore di numerosi deputati, appartenenti a Gruppi e sensibilità politiche diversi. Precisa quindi che, a prescindere da ogni legittima opinione sull'impianto originario della legge Reale e della legge Mancino, queste prevedono pur sempre fattispecie incriminatrici volte a punire comportamenti e condotte qualificate dal dolo specifico. Muovendo da tale presupposto, mentre gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo all'articolo 1 sono per lo più volti a precisare alcune definizioni, il citato emendamento 2.0.3 reca disposizioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, discriminazioni e odio di matrice xenofoba, omofobica e transfobica, attraverso azioni formative rivolte ad operatori scolastici e studenti. Da ultimo, suggerisce, con riferimento a taluni emendamenti, tra i quali la proposta 1.8, a firma del senatore Giovanardi, che se ne valuti una riformulazione dal momento che essi recano il termine "pedofobia", quanto meno da ritenersi improprio.
Il vice ministro GUERRA, in risposta a quanto rilevato e non condividendo l'interpretazione offerta dal senatore Giovanardi e dal senatore Malan in merito alle linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT, adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, annuncia che risponderà quanto prima ad atti di sindacato ispettivo presentati sia alla Camera che al Senato, sull'oggetto e le finalità di tale documento.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente PALMA, dando seguito alle richieste pervenute informalmente da parte degli esponenti di Gruppi in Commissione, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge n. 1119 e connessi, sia posticipato alle ore 14 di giovedì 16 gennaio.
Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.
Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) preannuncia la richiesta che sia quanto prima posto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione il disegno di legge n. 811, recante disposizioni sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio e volto a rendere più celeri i procedimenti di divorzio.
Al riguardo, il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) preannuncia l'imminente presentazione di un disegno di legge di sua iniziativa.
Il senatore CAPPELLETTI (M5S), anche con riferimento a un suo specifico quesito rivolto al Ministro della giustizia nel corso di una recente procedura informativa in Commissione, auspica che possano trovare svolgimento i numerosi atti di sindacato ispettivo rivolti all'indirizzo di quel Dicastero. Questi, sino ad oggi, sono stati trascurati. Inoltre, chiede che possano trovare risposta tutti i quesiti rivolti al Ministro nel corso della citata seduta del 20 dicembre 2013.
Nel fornire rassicurazioni ai senatori intervenuti, il presidente PALMA annuncia che le richieste avanzate potranno essere discusse nel corso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che avrà luogo nella giornata di domani, al termine della seduta già convocata per le ore 14,30.
Preannuncia che a causa delle modifiche del calendario dei lavori dell'Assemblea, approvate dalla Conferenza dei Capigruppo, la citata seduta della Commissione plenaria potrà essere eventualmente sconvocata, nel corso della mattinata di domani.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 16,15.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 471
Art. 1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. – 1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 348. - (Esercizio abusivo di una professione). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro».
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «Art. 348», primo comma sostituire le parole: «reclusione fino a due anni», con le seguenti: «reclusione fino ad un anno».
Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 1, le parole: «e con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «o con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro».
Al comma 1, capoverso «Art. 348», le parole: «da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 euro a 50.000 euro».
Al comma 1, capoverso «Art. 348» sopprimere il comma 2.
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «Art. 348» sopprimere il secondo comma.
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO
Al comma 1, capoverso «Art. 348», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «da dieci a diciotto anni», con le seguenti: «da cinque a dieci anni».
Conseguentemente, al medesimo comma dell'Articolo 348 ivi richiamato, secondo periodo, sostituire le parole: «da tre a dodici anni», con le seguenti: «da uno a sei anni».
Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 2, dopo le parole: «diciotto anni», inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui il fatto non costituisca più grave reato».
Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 2, dopo le parole: «dodici anni», inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui il fatto non costituisca più grave reato».
Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, dopo la parola: «collabora», aggiungere la seguente: «consapevolmente».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO
Al comma 1 , capoverso «Art. 348» , terzo comma, le parole: «è punito con la reclusione fino a due anni, con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 20.000 euro a 100.000 euro».
Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, le parole: «con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro» sono sostituite dalle seguenti: «o con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro».
Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, le parole: «da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro a 25.000 euro».
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «Art. 348», terzo comma, sostituire le parole: «reclusione fino a due anni», con le seguenti «reclusione fino a sei mesi».
Al comma1, capoverso «Art. 348», comma 3, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
Al comma 1, capoverso «Art. 348», al comma 3, sopprimere le parole: «e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».
Al comma 1, capoverso «Art. 348», al comma 3, sopprimere le parole: «e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO
Al comma 1, capoverso «Art. 348», terzo comma, sostituire le parole: «l'interdizione perpetua», con le seguenti: «l'interdizione da sei mesi a due anni».
Al comma 1, capoverso «Art. 348», sopprimere il comma 4.
Al comma 1, capoverso «Art. 348», al comma 5, dopo la parola: «comporta», inserire le seguenti: «, l'interdizione prevista dall'articolo 30 del codice penale».
Al comma 1, capoverso «Art. 348», al comma 5, dopo le parole: «del materiale destinato», inserire le seguenti: «degli strumenti e attrezzature destinate».
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «Art. 348», dopo il quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di condanna per l'esercizio abusivo della professione sanitaria, il giudice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato».
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:
''Art. 348-bis. - (Esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra) – Chiunque abusivamente esercita la professione di medico chirurgo e di odontoiatra è punito ai sensi del precedente articolo 348. Il condannato è soggetto al sequestro dei locali ed alla confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati ai fini di commettere il reato. I beni mobili ed immobili di cui al periodo precedente vengono destinati alle strutture pubbliche e private che offrono cure e assistenza a persone in difficoltà economica e sociale''».
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 590 del codice penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
''3-bis. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni''».
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«All'articolo 589 del codice penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
''3-bis. La pena di cui al comma 3 si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria''».
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«1-bis.
(Effetti delle sentenze di condanna per il reato di cui all'articolo 348, sugli esercizi farmaceutici)
Per condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale. La relativa sentenza definitiva di condanna comporta di diritto la decadenza dalla titolarità della farmacia».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 443 del codice penale le parole ''detiene per il commercio,'' sono soppresse.
2. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
''Fermo restando quanto previsto dall'articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in farmacia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro ad 1.500 euro''».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 443 del codice penale le parole ''detiene per il commercio,'' sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
''Fermo restando quanto previsto dall'articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in farmacia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro ad 1.500 euro''».
Art. 2
Al comma 1, capoverso «Art. 141», le parole: «2582 euro a 5164 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da 2500 euro a 7500 euro».
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
''Art. 102 – Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.
Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.
I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000''».
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
''Art. 102. – Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.
Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.
I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000''».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 4 1luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti i seguenti commi:
''1-bis. A tutela della pubblica fede, della terzietà e dell'indipendenza che devono essere garantite nell'espletamento dell'attività e delle funzioni attribuite dai soggetti di cui all'articolo 2, comma. 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, il relativo titolare o dipendente, abilitato ai sensi del comma 1, che autentichi una sottoscrizione non apposta in sua presenza o ricevuta, in assenza di documentato impedimento del firmatario nei casi individuati da decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero della Giustizia, al di fuori della sede dello Sportello Telematico dell'Automobilista, nonché chiunque contribuisca alla messa in atto di tali fattispecie, è punito con la reclusione da uno a sei mesi.
1-ter. La Pubblica Amministrazione competente per la vigilanza sui soggetti di cui al comma 1-bis può sospendere in via cautelare la funzione di autenticazione ove venga a conoscenza di indagini per violazioni inerenti all'espletamento della stessa. In ogni caso una sospensione cautelare da quattro a otto mesi della funzione, che si estende a tutti gli abilitati appartenenti alla medesima struttura, è sempre obbligatoria se le indagini riguardino i casi individuati allo stesso comma 1-bis, con decadenza perpetua dalla funzione nel caso di condanna passata in giudicato anche a seguito di patteggiamento, qualora sia stato instaurato un procedimento giurisdizionale''».
Conseguentemente il titolo del disegno di legge 8471 diventa «Modifiche all'articolo 348 del codice penale, all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e all'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di esercizio abusivo di una professione e di espletamento di funzioni pubbliche».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. L'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è sostituito dal seguente:
''Art. 8. – A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348, primo comma, del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile. Essi sono comunque tenuti alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge''».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1.L'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, è sostituito dal seguente:
''Art. 8. – A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348, primo comma, del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile; essi sono comunque tenuti alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge''».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. L'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, è sostituito dal seguente:
''1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito ai sensi dell'articolo 348, commi 1, 3 e 4, del codice penale, nonché dell'articolo 2231 del codice civile ed è tenuto alla restituzione, alle parte contraenti, delle provvigioni percepite.
2. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge''».
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1052
Art. 1
All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01. - (Definizioni). – 1. Ai fini della presente legge, per ''omofobia'' e ''transfobia'' si intendono comportamenti o affermazioni esplicitamente basate sul concetto secondo il quale le persone che tengono comportamenti omosessuali o transessuali o lo appaiono devono essere oggetto di intimidazioni, persecuzione o violenza o che comunque sono giustificabili intimidazioni, persecuzione o violenza nei confronti di tali persone.».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Sopprimere l'articolo.
Sopprimere l'articolo.
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
Sostituire l'articolo 1, con il seguente:
«Art. 1.
(Disposizioni in materia di contrasto a varie forme di discriminazione)
1. All'articolo 3 della legge 19 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte discriminatorie siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità verso la persona e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé'';
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''o religiosi'', sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé''.
2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo, dopo le parole: 'e religiose', sono aggiunte le seguenti: ''ovvero fondata sull'omofobia o transfobia'' con le parole: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé''.
b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: 'fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé'';
c) all'articolo 3, comma 1, le parole 'o religioso', sono sostituite dalle seguenti 'religioso o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé'';
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
''3-bis. Resta ferma la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e comunque la punibilità di quei comportamenti e delle opinioni in materia sessuale e non, vietati nelle disposizioni penali vigenti''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 1.
1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, se tali condotte discriminatorie siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità verso la persona e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé'';
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''o religiosi'', sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé''.
2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo, dopo le parole: 'o religiose' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero fondata sull'omofobia o transfobia'' con le parole: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé'';
b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé'';
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: 'o religioso' sono sostituite dalle seguenti: 'religioso o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 1.
1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte in fine le seguenti parole:''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali'';
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''o religiosi'', sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti''.
2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo sono aggiunte le seguenti parole: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali''.
b) alla rubrica dell'articolo 1, sono aggiunte le seguenti parole: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali''.
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: " o religioso" sono sostituite dalle seguenti: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunge in fine le seguenti parole: ''o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia'';
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''o religiosi'' sono aggiunte in fine le seguenti: ''o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia''.
2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo, dopo le parole "o religiose" sono aggiunte le seguenti: ''o fondate sull'omofobia; transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia''.
b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: "o religiosi" sono aggiunte le seguenti: ''o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia''.
c) all'articolo 3, comma 1, lettera c), le parole "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: ''o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia''.
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
''3-bis. Resta ferma la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e comunque la punibilità di quei comportamenti e delle opinioni in materia sessuale e non, vietati nelle disposizioni penali vigenti''».
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. All'articolo 61 del codice penale "circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:
''11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato''.
2. Entro il mese di luglio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni.
3. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 2, è soppresso».
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:
''11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato''.
2. Entro il mese di luglio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni».
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:
''11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 1
1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:
''11-sexies) l'avere il colpevole commesso il reato per finalità di discriminazione fondate su distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione''».
SACCONI, GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 1.
1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:
''11- sexies) l'avere commesso il fatto per motivi di discriminazione di cui all'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea''».
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. Alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
''b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, esplicitamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi etnici, nazionali, religiosi o di discriminazione basata sul sesso''.».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 1
1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: ''istiga a commettere o'';
al comma 3, primo periodo, dopo la parola: ''incitamento'', sopprimere le seguenti: ''alla discriminazione o''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: ''o religiosi'', aggiungere le seguenti: ''ovvero fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza'';
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''o religiosi'', aggiungere le seguenti: ''ovvero l'incitamento all'odio e alla violenza personali nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale'';
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
''3-bis. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione, né istigazione o incitamento alla discriminazione, la libera espressione del pensiero o la manifestazione di convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza''».
2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo dopo le parole : 'o religiosa' sono aggiunte le seguenti: 'o sessuale';
b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: 'o sessuali'.
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: ''religioso'' sono sostituite dalle seguenti: ''ovvero fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 1
«1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: ''o religiosi'', aggiungere le seguenti: ''ovvero di distinzione di sesso'';
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''o religiosi'', aggiungere le seguenti: ''ovvero di distinzione di sesso'';
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
''3-bis. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione, né istigazione o incitamento alla discriminazione, la libera espressione del pensiero o la manifestazione di semplici convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano In un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza''».
2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo 1, dopo le parole : 'e religiosa' sono aggiunte le seguenti: 'ovvero di distinzione di sesso';
b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti. «ovvero di distinzione di sesso».
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: 'o religioso' sono sostituite dalle seguenti: 'ovvero di distinzione di sesso'.
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
''3-bis. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione, né istigazione o incitamento alla discriminazione, la libera espressione del pensiero o la manifestazione di semplici convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza''.»;
b) al comma 2, sopprimere la lettera c).
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b) sopprimere le parole: ''istiga a commettere o'';
b) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: ''incitamento'', sopprimere le parole: ''alla discriminazione o'';
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
''3-bis. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione la libera espressione del pensiero o la manifestazione di semplici convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza''».
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sopprimere le lettere a) e c);
dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis): il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; oppure l'incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o transfobia».
sopprimere ilcomma 2.
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sopprimere le lettere a) e c);
aggiungere dopo la lettera b) la seguente:
b-bis) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «incitamento», sopprimere le parole: «alla discriminazione o»;
c) Sopprimere il comma 2.
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. Ai fini della presente legge, per ''omofobia'' e ''transfobia'' si intendono comportamenti o affermazioni esplicitamente basate sul concetto secondo i quali coloro che sono o appaiono omosessuali o transessuali devono essere oggetto di intimidazioni, persecuzione o violenza».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Sopprimere il comma 1.
Sopprimere il comma 1.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 3, della legge n. 654 del 1975 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a) sono soppresse le parole: «istiga a commettere o»; conseguentemente è soppressa la lettera b);
b) al comma 3, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico incitamento»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai sensi della presente legge non sono punibili i comportamenti fondati sulla libera espressione o manifestazione di convincimenti e opinioni riconducibili al pluralismo delle idee e comunque inidonei a realizzare il pubblico incitamento all'odio razziale, etnico, omofobico o transfobico ovvero alla violenza».
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».
Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «ovvero motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;
c) alla lettera c), sostituire le parole: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia» con le seguenti: « religioso o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».
Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Ai fini della legge penale si intende per:
a) ''Orientamento sessuale'' l'attrazione emotiva, affettiva o sessuale nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;
b) ''Identità di genere'' la percezione che una persona ha di sé nel riconoscersi uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico, che si esprime in un insieme di manifestazioni esteriori conformi o contrastanti con le aspettative convenzionali di genere».
AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;
c) sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: « ovvero motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;
c) alla lettera c), sostituire le parole: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia» con le seguenti: «, religioso o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».
Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Ai fini della legge penale si intende per:
a) «Orientamento sessuale» l'attrazione emotiva, affettiva o sessuale nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;
b) «Identità di genere» la percezione che una persona ha di sé nel riconoscersi uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico, che si esprime in un insieme di manifestazioni esteriori conformi o contrastanti con le aspettative convenzionali di genere».
GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati da omofobia o transfobia»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati da omofobia o transfobia».
Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati da omofobia o transfobia»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati da omofobia o transfobia»;
c) alla lettera c), sostituire le parole: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia» con le seguenti: «, religioso o motivati da omofobia o transfobia».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» è aggiunta la seguente: «apertamente»;
b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:
0b) al comma 3, la parola: «l'incitamento» è sostituita con le seguenti: «l'aperto incitamento».
Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;
b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:
0b) al comma 3, la parola: «l'incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».
Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente e in modo non equivoco»;
b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:
0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto e inequivoco incitamento».
Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «apertamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;
b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:
0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «apertamente e in modo non equivoco»;
b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:
0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «l'aperto univoco e palese incitamento».
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;
b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:
0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente e in modo non equivoco»;
b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:
0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto e inequivoco e palese incitamento».
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte la seguente: «apertamente»;
b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:
0b) al comma 3, la parola: «l'incitamento» è sostituita con le seguenti: «l'aperto incitamento».
Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, le parole: '', anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione,'' sono soppresse».
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
''b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, apertamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o sessuali'';».
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «lettere a) e b)».
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)».
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)».
Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».
e conseguentemente:
all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 3000 euro a 15.000 euro»;
e conseguentemente:
all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 6000 euro a 20.000 euro».
Al comma 1, lettere a) e b), sopprimerele parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»,
e conseguentemente:
all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 3000 euro a 10.000 euro»;
e conseguentemente:
all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 5000 euro a 12.000 euro».
Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».
e conseguentemente:
all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 2000 euro a 12.000 euro»;
e conseguentemente:
all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 4000 euro a 16.000 euro».
Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»
e conseguentemente:
all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 10.000 euro»;
e conseguentemente:
all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 2000 euro a 14.000 euro».
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»,
e conseguentemente:
all'articolo 3, comma l, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o», sono soppresse.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».
Al comma 1, lettere a) e b) sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o dall'orientamento sessuale».
e conseguentemente:
al comma 2, alle lettere a) «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» sono sostituite con «ovvero dall'orientamento sessuale»;
e conseguentemente:
al comma 2, alle lettere b) «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» sono sostituite con «ovvero dall'orientamento sessuale».
All'articolo 1, sostituire ovunque ricorrono le parole: «sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
«1-bis. Ai fini della legge penale, si intende per:
a) ''orientamento sessuale'': l'attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;
b) ''identità di genere'': la percezione che una persona ha di sé come rispondente ad un genere, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico».
All'articolo 1, sostituire ovunque ricorrono le parole: «sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «o» con la parola: «e».
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «o» inserire le seguenti: «di discriminazione sessuale o».
LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «fondati sull'omofobia o sulla transfobia» inserire le seguenti: «anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando le reti di telecomunicazione disponibili».
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «fondati» con le seguenti: «basati sulla superiorità di un sesso o».
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «omofobia» con la seguente: «eterofobia».
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «omofobia o» inserire le seguenti: «o sulla sodomofobia».
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «omofobia» inserire le seguenti: «, sull'eterofobia».
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «omofobia» sostituire la parola: «o» con la parola: «e».
Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «sulla».
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «sulla» con le seguenti: «che sostengono la superiorità della».
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «sulla» inserire le seguenti: «bisessuofobia o».
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «transfobia» con la seguente: «eterofobia».
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «transfobia», aggiungere le seguenti: «o sulla ermafroditofobia».
Al comma 1 capoverso "articolo 3" aggiungere infine il seguente periodo: «; la presente lettera entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale;».
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano comunque anche ad atti commessi attraverso mezzi di comunicazione che si trovino all'estero.»
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) alla lettera a) le parole: ''ad un anno e''» sono soppresse.
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis)alla lettera a) le parole: ''e sei mesi''» sono soppresse.
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis)al comma 1, lettera a), le parole: ''un anno e sei mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''11 mesi''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: ''un anno e sei mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 mesi''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: ''un anno e sei mesi'' cono sostituite dalle seguenti: ''9 mesi''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: ''un anno e sei mesi'' sono sostitute dalle seguenti: ''8 mesi''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: ''un anno e sei mesi'' sono sostitute dalle seguenti: ''7 mesi''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: ''un anno e sei mesi'' sono sostitute dalle seguenti: ''6 mesi''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
"a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: ''un anno e sei mesi'' sono sostitute dalle seguenti: ''5 mesi''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) Al comma 1, alla lettera a) le parole: ''un anno e sei mesi'' sono sostitute dalle seguenti: ''4 mesi''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: ''un anno e sei mesi'' sono sostitute dalle seguenti: ''3 mesi''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) Al comma 1, lettera a) le parole: ''un anno e sei mesi'' sono sostitute dalle seguenti: ''2 mesi''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: ''un anno e sei mesi'' sono sostitute dalle seguenti: ''1 mese''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) al comma 1,lettera a) le parole: ''sei mesi'' sono sostitute dalle seguenti: ''cinque mesi''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: «sei mesi» sono sostitute dalle seguenti: «quattro mesi»
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: «sei mesi» sono sostitute dalle seguenti: «tre mesi»
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: «sei mesi» sono sostitute dalle seguenti: «due mesi»
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) Al comma 1, lettera a) le parole: «sei mesi» sono sostitute dalle seguenti: «un mese»
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: ''o con la multa fino a 6.000 euro'' sono soppresse.
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: ''o con la multa fino a 6.000 euro'' sono sostitute dalle seguenti: ''o con la multa fino a 5.000 euro''.
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: ''o con la multa fino a 6.000 euro'' sono sostitute dalle seguenti: ''o con la multa fino a 4.000 euro''.
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: ''o con la multa fino a 6.000 euro'' sono sostitute dalle seguenti: ''o con la multa fino a 3.000 euro''.
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) Al comma 1, lettera a) le parole: ''o con la multa fino a 6.000 euro'' sono sostitute dalle seguenti: ''o con la multa fino a 2.000 euro''.
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: ''o con la multa fino a 6.000 euro'' sono sostitute dalle seguenti: ''o con la multa fino a 1.000 euro''.
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: ''o con la multa fino a 6.000 euro'' sono sostitute dalle seguenti: ''o con la multa fino a 500 euro''.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, sopprimere la lettera b)
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) con la reclusione da uno a quattro anni chi, in qualsiasi modo, apertamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, o basati sulla discriminazione sessuale».
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) alla lettera b) la parola ''etnici'', è sostituita con le seguenti: sessuali, nazionali o religiosi,.
Al comma 1, lettera b) le parole da: «primo periodo» fino alla fine sono sostitute dalle seguenti: «secondo periodo, dopo le parole: ''movimenti o gruppi,'' sono aggiunte le seguenti: ''consapevole dei loro scopi,''.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ''o fondati sull'omofobia o sulla transfobia''.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole:«con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 10.000 euro».
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 9.000 euro».
Al comma 1, lettera b), sopprimerele parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 8.000 euro».
All'articolo 1, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 7.000 euro».
All'articolo 1, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «o fondati» con le seguenti: «e fondati».
Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «fondati» con le seguenti: «basati sulla tesi della sopravvivenza del più adatto o».
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «sull'omofobia o».
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «sull'omofobia» con le seguenti: «sull'eterofobia».
Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «sull'omofobia» inserire le seguenti: «, sulla teoria del genere».
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «o sulla» con le seguenti: «, sull'incesto dinastico e sulla,».
Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «sulla» inserire le seguenti: «teoria del lesbismo militante come forma di lotta di classe o che praticano».
Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti: «misoginia o sulla misandria».
Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «transfobia» aggiungere le seguenti: «o comunque volti alla segregazione di persone in base al sesso».
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) al comma 1, lettera a), le parole ''con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o'', sono soppresse».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma l, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis). al comma 1, lettera b) le parole: ''con la reclusione da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''con la reclusione da cinque mesi a tre anni''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) al comma 1, lettera b), sostituire le parole ''con la reclusione da sei mesi a quattro anni'' con le seguenti: ''con la reclusione da quattro mesi a due anni''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 1, lettera b), sostituire le parole '' con la reclusione da sei mesi a quattro anni'' con le seguenti: ''con la reclusione da tre mesi a un anno''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 1, lettera b), le parole '' con la reclusione da sei mesi a quattro anni'' sono sostitute dalle seguenti: ''con la reclusione da due mesi a un anno''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 1, lettera b), le parole '' con la reclusione da sei mesi a quattro anni'' sono sostitute dalle seguenti: ''con la reclusione da un mese a un anno''».
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 1, lettera b), le parole '' con la reclusione da sei mesi a quattro anni'' sono sostitute dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 10.000 euro».
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) All'articolo 3, al comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 6000 euro a 20.000 euro».
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 1, lettera b), le parole '' con la reclusione da sei mesi a quattro anni''sono sostituite dalle seguenti: ''con la milita da 3000 euro a 15.000 euro''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) il comma 3 è soppresso.
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 3, le parole: ''a sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a cinque anni''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 3, le parole: ''a sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a quattro anni''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 3, le parole: ''a sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a tre anni''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 3, le parole: ''a sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a due anni''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da cinque mesi a quattro anni''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da quattro mesi a quattro anni''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da tre mesi a quattro anni''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da due mesi a quattro anni''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da un mese a quattro anni''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a sei mesi''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a tre anni''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a due anni''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a un anno''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) è soppresso il comma 3.
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
''3-bis. Non sono punibili l'espressione o l'opinione non accompagnate da specifica istigazione ad atti di discriminazione ovvero alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi religiosi, culturali o relativi all'identità sessuale. Non è considerato atto di discriminazione o di istigazione alla discriminazione la mera espressione od opinione che riguardi la religione o l'identità sessuale».
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 e successive modificazioni, ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni».
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI
Al comma 1 sopprimere la lettera c).
Al comma 1, sopprimere lettera c).
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino apertamente alla violenza, né gli atti che non costituiscano reato ai sensi di altre norme, svolti in ambito privato da soggetti privati in conseguenza ai loro liberi convincimenti e opinioni».
LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:
«3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni come garantite dall'articolo 21 della Costituzione, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi alle leggi vigenti ed in particolare al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216».
Al comma 1, lettera c), capoverso "3-bis"sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente articolo».
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis,le parole da: «espressione» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «manifestazione del pensiero ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, né gli atti che non costituiscano reato ai sensi di altre norme, svolti in ambito privato da soggetti privati in conseguenza ai loro liberi convincimenti e opinioni».
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «la libera espressione» sono sostituite dalle seguenti: «l'espressione».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «la libera espressione» la parola: «ne» è sostituita dalle seguenti: «o la».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «la libera espressione» sono inserite le seguenti: «del pensiero».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, la parola: «libera» è soppressa.
Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, le parole: «e manifestazione» sono soppresse.
Al comma l, lettera c) , capoverso 3-bis, le parole: «convincimenti od e manifestazione» sono soppresse.
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «convincimenti od» sono soppresse.
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, le parole: «e manifestazione» sono soppresse.
Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, le parole: «di convincimenti» sono sostituite dalle seguenti: «del pensiero».
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «od opinioni riconducibili» sono sostituite dalle seguenti: «riconducibile».
Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, la parola: «od» è sostituita dalla parola: «ovvero».
Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, le parole: «riconducibili al pluralismo delle idee» sono soppresse.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis,le parole: «al pluralismo» sono sostituite dalle parole: «alla libertà».
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis,le parole: «delle idee» sono sostituite dalle parole: «delle opinioni».
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «delle idee», sono inserite le seguenti: «, o al diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche,».
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «delle idee» sono soppresse.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «purché non istighino all'odio o alla violenza», sono aggiunte le seguenti: «, non incitino alla discriminazione o all'intolleranza e, in ogni caso, non siano manifestati mediante espressioni sconvenienti o offensive o che, comunque, denotino pregiudizi sessuali»;
b) le parole: «al diritto vigente ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «ai principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana».
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis,dopo la parola: «purché» sono inserite le seguenti: «, in modo esplicito,».
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis,dopo la parola: «istighino» è inserita la seguente: «esplicitamente».
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sonosoppresse le parole: «all'odio o».
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis,dopo le parole: «all'odio» sono inserite le seguenti: «, individuale o sociale,».
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sono soppresse le parole da: «né le condotte» fino al termine.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «conformi al diritto vigente» sono sostituite dalle parole: «non vietate dalle norme vigenti».
LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis,le parole: «al diritto vigente» sono sostituite dalle parole: «alle leggi vigenti».
LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis» dopo le parole: «diritto vigente» sono soppresse le parole da: «ovvero anche se» fino alla fine del periodo.
Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», sono soppesse le parole da: «ovvero anche se», fino alla fine del capoverso.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, èsoppressa la parola: «ovvero».
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, èsostituita la parola: «ovvero» con una virgola.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, èsoppressa la parola: «se».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «attività».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma l, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «politica».
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis,dopo la parola: «politica,» è inserita la seguente: «tradizionale,».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «sindacale».
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «sindacale,».
Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis»,la parola: «sindacale» è sostituita con la seguente: «categoriale».
Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», dopo la parola: «sindacale,» è inserita la seguente: «popolare».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, lettera c), capoverso«3-bis», è soppressa la parola: «culturale».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, lettera c), capoverso«3-bis», è soppressa la parola: «sanitaria».
Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», è soppressa la parola: «sanitaria,».
Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», la parola: «sanitaria» è sostituita con la seguente: «assistenziale».
Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», dopo la parola: «sanitaria,» è inserita la seguente: «sportiva».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, lettera c), capoverso«3-bis», sono soppresse le parole: «di istruzione».
Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», sono soppresse le parole: «di istruzione,».
Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», dopo le parole: «di istruzione», sono inserite le seguenti: «di studi genealogici».
Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», dopo le parole: «di religione », sono inserite le seguenti: «, di pratica spirituale».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, lettera c), capoverso«3-bis», sono soppresse le parole: «o di culto».
Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», sono soppresse le parole da: «relative all'attuazione» fino alla fine.
Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», le parole da: «relative all'attuazione» fino alla fine sono sostituite con le seguenti: «nel rispetto della Costituzione e delle leggi».
Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», le parole da: «all'attuazione dei» sono sostituite con la seguente: «ai».
Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», le parole da: «di rilevanza costituzionale» fino alla fine sono sostituite con la seguente: «costituzionali».
Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», dopo le parole: «di rilevanza costituzionale che» sono inserite le seguenti: «di fatto».
Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», sono soppresse le parole: «che connotano tali organizzazioni».
Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», le parole: «che connotano» sono sostituite con la seguente: «di».
Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», in fine sono aggiunte le seguenti parole: «; non costituiscono in ogni caso discriminazione o istigazione alla discriminazione ai sensi della presente legge, comportamenti e atti che siano l'esercizio dei diritti costituzionali, incluso il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche;».
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ai fini della presente legge, per ''omofobia'' e ''transfobia'' si intende la irragionevole paura, con conseguente condotta aggressiva, nei confronti delle parole che iniziano per ''orno'' e ''trans'' e dei concetti, cose, azioni e qualità che esse indicano».
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ai fini della legge penale, si intende per:
a) omofobia: la condotta violenta oppure discriminatoria nei confronti delle persone che sono, oppure che vengono identificate, ovvero percepite, come omosessuali;
b) transfobia: la condotta violenta oppure discriminatoria nei confronti delle persone che sono, oppure che vengono identificate, ovvero percepite, come transessuali».
LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ai fini della legge penale si intende per:
a) ''omofobia'' ogni condotta motivata da odio o disprezzo nei confronti delle persone omosessuali;
b) ''transfobia'' ogni condotta motivata da odio o disprezzo nei confronti delle persone transessuali o transgender''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Sopprimere il comma 2.
Sopprimere il comma 2.
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Sopprimere il comma 2.
Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:
«0a) il comma 2, dell'articolo 3, è soppresso».
Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:
«0a) al titolo è soppressa la parola: "razziale,"».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
Al comma 2, lettera a), le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia», sono soppresse.
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «ovvero fondata sull'omofobia e transfobia».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o sessuale».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o sessuale».
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata» con le seguenti: «e fondata».
Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «fondata» con le seguenti: «basata sull'eugenetica,».
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «sull'omofobia o».
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sull'omofobia» con le seguenti «sull'eterofobia».
Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «sull'omofobia» inserire le seguenti: «, sulla partenofobia».
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «o sulla» con le seguenti: «, sulla poliandrofobia e sulla,».
Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «sulla» inserire le seguenti: «ateismo materialistico obbligatorio o che praticano».
Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti: «negazione del concetto di sesso degli individui».
Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «transfobia» aggiungere le seguenti: «o comunque volta alla segregazione di persone in base al sesso».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) è soppressa la lettera a)».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) è soppressa la lettera b).
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) è soppressa la lettera c).
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) all'articolo 3, comma 1, le parole: "fino alla metà" sono sostituite con le seguenti: "fino a un decimo"».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) all'articolo 3, comma 1, le parole: "fino alla metà" sono sostituite con le parole: "fino a un quinto"».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) all'articolo 3, comma 1, le parole: ''fino alla metà'' sono sostituite con le seguenti: ''fino a un terzo''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: ''o fondati sull'omofobia o transfobia''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) alla lettera b), sopprimere le parole: ''ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia''».
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per i reati aggravati dall'odio etnico, nazionale, razziale o religioso, di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio".».
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia».
Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «ovvero fondati» con le seguenti: «e fondati».
Al comma 2, lettera b) sostituire la parola «fondati» con le seguenti: «basati sull'eugenetica».
Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «sull'omofobia o».
Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «sull'omofobia» con le seguenti: «sull'eterofobia».
Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «o sulla» con le seguenti: «, sulla poliandrofobia e sulla,».
Al comma 2, lettera b) dopo la parola: «sulla» inserire le seguenti: «ateismo materialistico obbligatorio o che praticano».
Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «sull'omofobia» inserire le seguenti: «, sulla partenofobia».
Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti: «negazione del concetto di sesso degli individui».
Al comma 2, lettera b) dopo la parola: «transfobia» aggiungere le seguenti: «o comunque volta alla segregazione di persone in base al sesso».
Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per i reati aggravati dall'odio etnico, nazionale o religioso, di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio"».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) All'articolo 3, comma 1, la parola: ''o'' tra le parole: ''razziale'' e ''religioso'' è sostituita con la parola: ''e'' e, dopo la parola: ''religioso'' sono inserite le parole: '', omofobico o transfobico''».
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
''3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni, purché non istighino alla commissione di reati, né le condotte conformi al diritto vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, sia tenute in pubblico che in privato ed anche se assunte all'interno di organizzazioni, fra cui quelle che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
''3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni, purché non istighino alla commissione di reati, né le condotte costituenti espressione dei diritti di libertà costituzionalmente sanciti, sia tenute in pubblico che in privato ed anche se assunte all'interno di organizzazioni, fra cui quelle che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI
Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) all'articolo 3, comma 1, le parole: ''o religioso'' sono sostituite dalle seguenti: ''o fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI
Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) all'articolo 3, comma 1, le parole: ''o religioso'' sono sostituite dalle seguenti: ''ovvero fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza''«.
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI
Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) all'articolo 3, comma 1, le parole: ''o religioso'' sono sostituite dalle seguenti: ''o fondati sull'odio nei confronti di coloro che manifestano il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI
Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) all'articolo 3, comma 1, le parole: ''o religioso'' sono sostituite dalle seguenti: ''o fondati sull'odio nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza''».
Al comma 2, lettera c) capoverso «art. 3» sostituire le parole: «o religioso» con le seguenti: «, razziale o religioso».
Al comma 2, lettera c) capoverso «art. 3» sostituire la parola: «religioso », nel secondo caso in cui ricorre, con le seguenti: «, di classe, religioso o».
Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», dopo la parola: «religioso», nel secondo caso in cui ricorre, inserire la seguente: «, antidemocratico».
Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire le parole: «o fondati» con le seguenti: «, filosofico e».
Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire la parola: «fondati» con le seguenti: «basati sull'eugenetica».
Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sopprimere le parole: «sull'omofobia o».
Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire le parole: «sull'omofobia» con le seguenti: «sull'eterofobia».
Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», dopo le parole «omofobia o» inserire le seguenti: «sull'ateismo materialistico obbligatorio che osteggi la».
Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», dopo le parole: «sull'omofobia» inserire le seguenti: «, sulla pneumofobia».
Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti: «sulla negazione del concetto di sesso degli individui».
Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire le parole: «o transfobia» con le seguenti: «, sulla poliandrofobia e sulla, ».
Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», dopo la parola: «transfobia» aggiungere le seguenti: « o sulla segregazione di persone in base al sesso».
Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.''».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Qualora si tratti di reati fondati sull'omofobia o transfobia, il reato è procedibile a querela. Il termine per proporre la querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) all'articolo 5, comma l, primo periodo, la parola: «dispone» è sostituita con la seguente: «può disporre»;
c-ter) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, la parola: «, ovvero» è sostituita dalla seguente: «; il sequestro può essere disposto ove nell'immobile si rinvengano»;
c-quater) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Può essere altresì disposto il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati rinvenuti nell'immobile; il sequestro è obbligatorio se riguarda armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari o taluno degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975; n. 110»;
c-quinquies) all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, le parole: «È sempre» sono sostituite dalle seguenti: «può essere».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
Al comma 2, dopo la lettera c) inserire le seguenti:
c-bis) l'articolo 1, comma 1-bis, è soppresso;
c-ter) l'articolo 1, commi 1-bis, 1-ter, 1-quoter, 1-quinquies, 1-sexies, è soppresso.
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
Al comma 2, dopo la lettera c) inserire le seguenti:
c-bis) all'articolo 6, comma 1, la parola: «in ogni caso» è soppressa;
c-ter) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora si tratti di reati fondati sull'omufobia o transfobia, il reato è procedibile a querela».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI
Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) l'articolo 3, comma 2, è abrogato.
AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai sensi della legge penale, si intende per «omofobia», quanto stabilito nella risoluzione del Parlamento europeo 18 gennaio 2006, che la definisce come condotta basata sul pregiudizio e sull'avversione nei confronti delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali, analoghe al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo, che si manifestano nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali, a titolo esemplificativo: discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti. Tale definizione si applica anche alla «transfobia», intesa come avversione specifica nei confronti delle persone transessuali o transgender.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per ''omofobia'' e ''transfobia'' si intende l'esternazione esplicita di convincimenti secondo cui persone dal comportamento omosessuale o transessuale vanno aggredite, ingiuriate o molestate».
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure contro la discriminazione e l'incitamento all'odio
in ambito internazionale)
1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali non possono erogare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, i quali attuino i comportamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, comma 1 lettera b) ovvero mettano in atto incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro degli affari esteri può autorizzare deroghe motivate a quanto previsto dal comma 1. 3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano a finanziamenti, forniture di beni o servizi a titolo gratuito o aiuti diretti a coloro che sono vittima dei comportamenti ivi indicati.
4. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori inclusi nelle liste di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), o da qualunque soggetto che a sua volta ne riceva.
5. In caso di violazione della norma di cui al comma 4, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l 'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 414 del codice penale)
All'articolo 414, comma 1, n. 1, del codice penale le parole: ''a cinque anni'' sono sostituite dalle parole: ''a tre anni''».
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche al codice civile in materia di matrimonio)
Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
All'articolo 107, primo comma, le parole: 'rispettivamente in marito e in moglie' sono sostituite dalle seguenti: 'reciprocamente come coniugi';
All'articolo 108, primo comma, le parole: 'rispettivamente in marito e in moglie' sono sostituite dalle seguenti: 'reciprocamente come coniugi';
All'articolo 143, primo comma, le parole: 'il marito e la moglie' sono sostituite dalle seguenti: 'i coniugi'».
Art. 2
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Sopprimere l'articolo.
Sopprimere l'articolo.
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali non possono erogare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, i quali attuino i comportamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, comma 1 lettera b) ovvero mettano in atto incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministero degli affari esteri può autorizzare deroghe motivate a quanto previsto dal comma 1.
3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano a finanziamenti, forniture di beni o servizi a titolo gratuito o aiuti diretti a coloro che sono vittima dei comportamenti ivi indicati.
4. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori inclusi nelle liste di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), o da qualunque soggetto che a sua volta ne riceva.
5. In caso di violazione della norma di cui al comma 4, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l 'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».
Al comma 1, sopprimere le parole da: «Ai fini» fino a: «politiche di prevenzione,».
Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai fini» fino a «l'Istituto nazionale» con le seguenti: «La presente legge entra in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo alla presentazione della seconda rilevazione statistica di cui al periodo seguente. L'Istituto nazionale»
Al comma 1, sostituire le parole: «Ai fini» con la seguente: «Prima»
Al comma 1, sostituire le parole da: «della verifica» con le seguenti: «dell'opportunità»
Al comma 1, sostituire le parole da: «della verifica» con le seguenti: «dell'opportunità»
Al comma 1, dopo le parole: «dell'applicazione» inserire la seguente: «effettiva».
Al comma 1, sopprimere le parole: «della presente legge e».
Al comma 1, sostituire le parole: «della presente legge e» con le seguenti: «del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».
Al comma 1, sopprimere le parole: «e della progettazione».
Al comma 1. sostituire le parole: «e della progettazione e» con le seguenti: «nell'ambito».
Al comma 1, sostituire le parole: «della progettazione» con le seguenti: «dell'elaborazione parlamentare».
Al comma 1, sostituire la parola: «progettazione» con le seguenti: «legislazione in materia di immigrazione».
Al comma 1, sopprimere le parole: «e della realizzazione».
Al comma 1, sostituire le parole «e della realizzazione» con le seguenti «nell'ambito».
Al comma 1, sostituire le parole «della realizzazione di politiche di» con la seguente «del».
Al comma 1, sostituire le parole: «di politiche di» con le seguenti: «effettiva del».
Al comma 1, sostituire la parola: «politiche» con la seguente: «iniziative».
Al comma 1, sopprimere le parole: «contrasto della discriminazione e della».
Al comma 1, sostituire le parole: «contrasto della discriminazione e della» con le seguenti: «contrasto alla discriminazione e alla».
Al comma 1, sopprimere le parole: «della discriminazione e».
Al comma 1, sostituire la parola: «discriminazione» con la seguente: «sopraffazione».
Al comma 1, sopprimere le parole: «e della violenza».
Al comma 1, sostituire le parole: «e della violenza» con le seguenti: «, dell'incitamento all'odio e della violenza».
Al comma 1, sopprimere le parole: «di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e del monitoraggio» .
Al comma 1, sostituire le parole: «di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica» con le seguenti: «in base al sesso».
Al comma 1, sopprimere le parole: «di matrice».
Al comma 1, sostituire le parole: «di matrice» con la seguente: «ideologica,».
Al comma 1, dopo le parole: «di matrice» inserire la seguente: «antidemocratica,».
Al comma 1, sopprimere la parola: «xenofoba».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma l, sopprimere la parola: «xenofoba».
Al comma 1, sostituire la parola: «xenofoba» con la seguente: «xenofobica».
Al comma 1, dopo la parola: «xenofoba,» inserire la seguente: «, anticristiana,».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, sopprimere la parola: «antisemita».
Al comma 1, sopprimere la parola:«, omofobica».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, sopprimere la parola: «omofobica».
Al comma 1, sostituire la parola: «, omofobica» con la seguente: «monogamofoba».
Al comma 1, dopo la parola: «omofobica» inserire la seguente: «, calcistica».
Al comma 1, sopprimere la parole: «transfobica e».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, sopprimere la parola: «transfobica».
Al comma 1, sostituire la parole: «transfobica e» con la seguente: «eterofoba».
Al comma 1, dopo la parola: «transfobica» inserire la seguente: «bisessuofobica».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, sopprimere le parole: «e del monitoraggio delle politiche di prevenzione».
Al comma 1, sopprimere le parole: «e del monitoraggio».
Al comma 1, sostituire le parole: «e del monitoraggio» con la seguente: «contingente».
Al comma 1, sopprimere le parole: «del monitoraggio».
Al comma 1, sostituire le parole: «del monito raggio» con le seguenti: «di attuazione».
Al comma 1, sostituire la parola: «monitoraggio» con la seguente: «risultato».
Al comma 1, sopprimere le parole: «delle politiche».
Al comma 1, sostituire le parole: «delle politiche» con le seguenti: «conseguente alle iniziative».
Al comma 1, sostituire le parole: «politiche di» con le seguenti: «spese per la».
Al comma 1, sopprimere le parole: «di prevenzione».
Al comma 1, sostituire le parole: «di prevenzione» con le seguenti: «dell'immigrazione».
Al comma 1, sostituire le parole: «prevenzione» con le seguenti: «indottrinamento».
Al comma 1, dopo le parole: «politica di prevenzione» inserire le seguenti: «, in particolare sulla quantità di tempo dedicato alle relative iniziative nelle scuole, nonché sulla natura delle organizzazioni che le gestiscono e i relativi costi».
Al comma 1, sostituire le parole: «l'Istituto nazionale di statistica» con le seguenti: «il Consiglio di Stato».
Al comma 1, sostituire le parole: «nazionale di statistica» con le seguenti: «poligrafico e zecca dello Stato».
Al comma 1, sostituire le parole: «statistica» con le seguenti: «archeologia e storia dell'arte».
Al comma 1, dopo le parole: «Istituto nazionale di statistica» inserire le seguenti: «, in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, sulla base di criteri stabiliti –dalle commissioni parlamentari competenti».
Al comma 1, sopprimere le parole: «, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali,».
Al comma 1, sostituire le parole: «, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali,» con le seguenti: «, con risorse da reperire attraverso sponsorizzazioni da parte di soggetti privati».
Al comma 1, sostituire le parole: «proprie risorse e competenze istituzionali,» con le seguenti: «risorse dell'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali».
Al comma 1, sopprimere le parole: «risorse e».
Al comma 1, sopprimere le parole: «competenze istituzionali».
Al comma 1, sostituire le parole: «e competenze istituzionali» con le seguenti: «, se disponibili,».
Al comma 1, sopprimere le parole: «e competenze».
Al comma 1, sopprimere le parole: «lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui».
Al comma 1, sostituire le parole da: «lo svolgimento di» al termine con le seguenti: «tiene conto, nel normale svolgimento delle sue indagini statistiche, delle menzionate matrici.».
Al comma 1, sopprimere le parole: «lo svolgimento di».
Al comma 1, sopprimere la parola: «rilevazione».
Al comma 1, sopprimere le parole: «sulle discriminazioni e».
Al comma 1, sopprimere le parole: «discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le».
Al comma 1, sopprimere le parole: «violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con».
Al comma 1, sopprimere le parole: «che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con cadenza almeno».
Al comma 1, sopprimere la parola: «ne».
Al comma 1, sopprimere le parole: «misuri le caratteristiche fondamentali e».
Al comma 1, sopprimere le parole: «le caratteristiche fondamentali e individui».
Al comma 1, sopprimere le parole da: «fondamentali e individui» fino alla fine.
Al comma 1, sopprimere la parola: «fondamentali».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, in fine, sopprimere la parola: «fondamentali».
Al comma 1, sopprimere le parole da: «e individui» fino alla fine.
Al comma 1, sopprimere le parole da: «più esposti al rischio» fino alla fine.
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, alla fine, sopprimere la parola: «più».
Al comma 1, sopprimere le parole da: «con cadenza» fino alla fine.
Al comma 1, sopprimere le parole: «rischio con cadenza almeno».
Al comma 1, sopprimere le parole: «con cadenza almeno».
Al comma 1, sopprimere le parole: «almeno quadriennale».
Al comma 1, sostituire le parole: «almeno quadriennale» con le seguenti: «mensile».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, alla fine, sostituire la parola: «quadriennale» con la seguente: «triennale».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, alla fine, sostituire la parola: «quadriennale » con la seguente: «biennale».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI
Al comma 1, alla fine, sostituire la parola: «quadriennale» con la seguente: «annuale».
Alla rubrica, premettere le parole: «Rilevazioni e».
Sostituire la rubrica con il seguente: «Indagine sull'eventuale utilità di una legge contro omofobia e transfobia».
Alla rubrica, sostituire la parola: «Statistiche» con la seguente: Rilevazioni».
Alla rubrica, dopo la parola: «Statistiche» inserire le seguenti: «e rilevazioni».
Alla rubrica, sostituire le parole: «sulle discriminazioni» con le seguenti: «sugli atti di discriminazione».
Alla rubrica, sostituire la parola: «discriminazioni» con le parole: «caratteristiche degli atti di discriminazione».
Alla rubrica, sopprimere le parole: «e sulla violenza».
Alla rubrica, sostituire le parole: «e sulla violenza» con le seguenti: «di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica».
Alla rubrica, sostituire la parola: «violenza» con le seguenti: «prevenzione».
Alla rubrica, dopo la parola: «violenza» inserire le seguenti: «legate a prevenzione legate a temi di attualità».
Alla rubrica, dopo la parola: «violenza» inserire le seguenti: «legate a prevenzione legate a temi di attualità».
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
«Art.2-bis.
(Attività non retribuita in favore della collettività)
1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente:
''Art. 1-bis.
(Attività non retribuita in favore della collettività)
1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il giudice può disporre la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2.
2. L'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo da sei mesi a un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
3. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita in favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni.; lo svolgimento di lavoro in favore di organizzazioni di assistenza e/o promozione sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone disabili, delle persone tossicodipendenti, delle persone anziane, delle persone straniere extracomunitarie o in favore delle associazioni di tutela delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o transgenden la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche;
4. L'attività può essere svolta nell'ambito e in favore di strutture pubbliche o di enti e organizzazioni privati''.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, introdotto dal comma 2, lettera c), del presente articolo.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la lettera a) del comma 1-bis e i commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono abrogati».
CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art.2-bis.
(Programmi di educazione)
1. Il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con le Regioni e le Province autonome, al fine di promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale capaci di motivare la violenza e la discriminazione, elabora appositi programmi di educazione sentimentale e di genere, da svolgersi nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni di prevenzione)
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca promuove negli istituti scolastici interventi di contrasto al bullismo, alle discriminazioni, all'odio e alla violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica anche attraverso azioni formative rivolte ad operatori scolastici e studenti».