Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 61 del 06/11/2013
Azioni disponibili
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012 n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (n. 36)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Esame e rinvio)
Il presidente PALMA (PdL), relatore, rileva preliminarmente che esso è frutto dell'esercizio della potestà normativa delegata al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei due decreti legislativi 7 settembre 2012, nn. 155 e 156.
Tali decreti legislativi disciplinano la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. La loro entrata in vigore ha determinato la soppressione di alcuni uffici di giudici di pace nel contesto della complessiva revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Precisa quindi che i principi e i criteri direttivi cui deve improntarsi l'esercizio della delega correttiva sono i medesimi che presiedono all'intervento delegato principale. Inoltre, lo schema di decreto correttivo riguarda sia il decreto legislativo che ha provveduto ad una nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici della magistratura requirente, sia l'ulteriore decreto delegato che ha invece provveduto alla revisione degli uffici dei giudici di pace. La relazione illustrativa dell'atto in esame fa riferimento all'esigenza di adeguarsi, per il tribunale di Urbino, alla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale. E' noto che in forza del dispositivo di quella pronuncia, il tribunale di Urbino risulta già da ora ripristinato di diritto nella sua originaria consistenza e competenza territoriale.
Tornando alle caratteristiche generali dell'intervento normativo all'esame della Commissione, il testo si compone di due Capi: il primo corregge ed integra le norme organizzative dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero; il secondo reca disposizioni di correzione e integrazione incidenti sulle norme di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con particolare riferimento agli uffici del giudice di pace. Passa quindi ad una breve illustrazione dei dodici articoli di cui si compone lo schema di decreto.
Dell'articolo 1 sottolinea che esso provvede a sostituire la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché la tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012. Quest'ultima contiene l'elenco degli uffici giudiziari soppressi, mentre la prima tabella reca l'elenco dei singoli Comuni compresi nel circondario del tribunale di ciascun distretto di Corte d'appello. Entrambe le tabelle scontano gli effetti del dispositivo di accoglimento della citata sentenza n. 237 del 2013 e tengono conto della istituzione del tribunale di Napoli nord. Al riguardo, si è provveduto ad individuare esplicitamente nel comune di Aversa il capoluogo del predetto tribunale.
L'articolo 2 provvede all'individuazione dell'ambito territoriale di competenza degli uffici di sorveglianza, in coerenza con la costituzione del nuovo tribunale di Napoli nord.
L'articolo 3, nell'introdurre modifiche alla tabella N, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1051, n. 757, provvede alla definizione delle circoscrizioni territoriali delle Corti d'assise d'appello e delle Corti d'assise. Anche in questo caso, alla base dell'intervento normativo, vi è la nuova costituzione del tribunale di Napoli nord.
L'articolo 4 dispone che sino ai sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo correttivo, ai fini della costituzione delle Corti d'assise, si considerano idonee le liste dei giudici popolari già formate ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 287 del 1951 alla quale si farà riferimento per quanto concerne le modalità di composizione delle liste degli stessi giudici popolari. Le nuove liste potranno essere formate ai fini della composizione delle Corti d'assise, sulla base del nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari, solo trascorso un semestre indispensabile per garantire la funzionalità dei collegi giudicanti.
L'articolo 5 introduce una deroga alla legittimazione triennale che l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario richiede per i "tramutamenti" dei magistrati. Anche in questo caso la norma persegue l'obiettivo della piena copertura dell'organico dei magistrati del nuovo tribunale di Napoli nord.
L'articolo 6 provvede all'adeguamento alla nuova configurazione territoriale degli uffici giudiziari degli organici dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.
L'articolo 7 stabilisce i limiti e i criteri di impiego degli immobili di titolarità comunale che possono essere utilizzati per gli uffici giudiziari.
Di particolare rilevanza è l'articolo 8 che introduce due nuovi commi all'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2012. La prima delle due disposizioni reca una norma interpretativa - al fine di individuare la competenza - in base alla quale il momento di pendenza per i procedimenti penali è fissato nell'acquisizione della notizia di reatoagli uffici del pubblico ministero. La formulazione dell'articolo 9 non può essere riferita alle sezioni distaccate proprio perché esse non costituiscono veri e propri uffici ma solo articolazioni dell'ufficio giudiziario costituito dal tribunale. In forza di questa opzione interpretativa - che lo schema di decreto traduce in norma - la soppressione della sezione distaccata non può che comportare, in via automatica, l'accentramento nella sede principale di tutti gli affari già trattati da quella sezione. E ciò in coerenza col principio per cui è la sede centrale l'unico ufficio competente, sia prima sia dopo la decorrenza di efficacia delle norme di cui al decreto legislativo.
Il comma 2-ter dispone che per quei procedimenti penali per i quali la notizia di reato, sebbene non ancora iscritta, è stata comunque trasmessa o acquisita dagli uffici del pubblico ministero alla data in cui si dispiegano gli effetti del decreto legislativo n. 155 del 2012, resta ferma la competenza dei tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere. Questa soluzione è da preferire per esigenze di certezza, speditezza e buon andamento dei lavori degli uffici. Infatti, seguendo il principio della formale iscrizione della notizia di reato si sarebbe dovuta radicare la competenza presso il nuovo tribunale di Napoli nord, ma è opportuno tenere conto dell'inevitabile e spesso consistente ritardo con il quale gli uffici riescono a provvedere all'adempimento dell'iscrizione delle notizie di reato. Se si fosse optato per il criterio opposto si sarebbe determinato un aggravio eccessivo in capo al tribunale appena costituito rispetto ai tempi necessari per la copertura integrale della pianta organica.
L'articolo 9 reca disposizioni relative alla gestione degli uffici giudiziari di Napoli nord. Si determina così un'estensione dei compiti dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli anche con riguardo ai locali destinati ad ospitare gli uffici giudiziari presso lo stesso tribunale di nuova costituzione.
Gli articoli 10 e 11 integrano il Capo II dello schema di decreto, provvedono a modificare le tabelle A e B del decreto legislativo n. 156 del 2012 e sostituiscono la tabella A allegata alla legge n. 374 del 1991. I due articoli contribuiscono a conservare l'ufficio del giudice di pace di Aversa con conseguente, nuova denominazione in "giudice di pace di Napoli nord".
L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Rilevato che non vi sono senatori che chiedono di prendere la parola in sede di discussione già nel corso della seduta odierna, il presidente PALMA prospetta al rappresentante del Governo l'esigenza che, al fine di svolgere un esame approfondito, siano acquisiti dalla Commissione i provvedimenti ministeriali con i quali sono stati effettuati puntuali interventi sulla riorganizzazione dei distretti giudiziari. Infatti, al fine di rendere un parere che tenga conto dei limiti per l'esercizio della potestà legislativa delegata, volta alla correzione e integrazione della riforma dei distretti, appare opportuno avere un quadro il più possibile esaustivo degli interventi specifici che hanno riguardato i singoli uffici giudiziari.
Sull'ordine dei lavori segue un breve intervento del senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il quale prospetta l'ipotesi che la Commissione si soffermi anche sui confini che definiscono i singoli distretti giudiziari e non si limiti all'analisi degli interventi che riguardano uffici, risorse e personale.
Il presidente PALMA, relatore, ricorda che la Commissione si atterrà all'esame delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in titolo e potrà, se del caso, soffermarsi sulla prospettiva di adozione di eventuali, ulteriori provvedimenti correttivi e integrativi nell'ambito dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.