Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 61 del 06/11/2013

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 25

 

La Commissione Giustizia del Senato, esaminato il provvedimento in titolo,

considerato

-          che lo schema di decreto legislativo in esame intende dare attuazione alla delega legislativa contenuta nell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", la quale prevede che il Governo adotti uno o più decreti legislativi, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, per modificare le disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità, al fine di eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto degli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione;

-          che la legge di delegazione n. 219 del 2012 ha già provveduto ad apportare numerose modifiche al codice civile, al fine di stabilire l’unicità dello stato di figlio, prevedendo che il legame di parentela sussista sia nel caso che la filiazione sia avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso che sia avvenuta al di fuori di esso, allo scopo di eliminare ogni discriminazione tra figli;

-          che lo schema di decreto legislativo in esame provvede, di conseguenza, ad apportare alla normativa vigente le ulteriori modifiche necessarie per rendere effettiva l’eliminazione di ogni discriminazione tra figli, anche adottivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall’articolo  2 della legge 219 del 2012;

-          che lo schema di decreto dispone, agli articoli 5 e 55, la trasposizione degli articoli da 155 a 155-sexies del Libro primo del codice civile in un nuovo Capo II del Titolo IX del Libro primo dello stesso codice, così rubricato «esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio»

-          che i citati articoli da 155 a 155-sexies, come riformati dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, trovano, nella trasposizione nel nuovo Capo sulla responsabilità genitoriale, una parziale e formale riformulazione dovuta ad integrazioni prevalentemente provenienti dall'articolo 6 della legge n. 898 del 1970 sul divorzio;

-          che non possono definirsi quali profili di novità eccedenti i limiti della delega, le disposizioni sostanzialmente riproduttive di norme della legge sul divorzio, espressive di principi e discipline già vigenti, la cui collocazione nel nuovo Titolo IX, è da intendersi in ossequio al principio della riconduzione di tutte le disposizioni sui figli a un regime unitario, che prescinda dalla loro nascita in costanza o meno di matrimonio,

 

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

1.      Si prospetta la seguente, eventuale, modificazione dell’articolo 147 del codice civile, come proposto dall'articolo 3 dello schema di decreto: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi la cura dei figli e l’obbligo di mantenerli, istruirli, educarli ed assisterli moralmente, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis." Nel caso di accoglimento dell'osservazione, analogo concetto di "cura" - o di diritto a ricevere la cura dai genitori - potrebbe essere inserito per esigenza di coordinamento, ovunque ne ricorra l'opportunità, nel testo attuale delle disposizioni codicistiche e in quelle  riguardate dallo schema di decreto legislativo in titolo.

 

2.      Si valuti l'ipotesi, nell'articolo 165 del codice civile, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo in titolo, di sostituire la parola "responsabilità genitoriale", con le parole "responsabilità genitoriali". Nel caso dell'accoglimento di tale osservazione si renderebbe opportuno provvedere all'adeguamento del testo delle disposizioni ad esso correlate.

 

3.      Con riferimento all'articolo 18 dello schema di decreto legislativo, volto a predisporre una nuova formulazione dell'articolo 244 del codice civile in materia di termini dell'azione di disconoscimento, si consideri l'opportunità di prevedere un'eventuale estensione del termine di cui al quarto comma del citato articolo 244, il quale nella disposizione contenuta nello schema di decreto, prevede che l'azione di disconoscimento non possa essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

 

4.      Si presti particolare attenzione alle conseguenze applicative e alla coerenza sistematica del rinvio generale operato dall'articolo 5 del decreto legislativo il quale, nel sostituire l'articolo 55 del codice civile, dispone che in caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX del I libro dello stesso codice.