Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 61 del 06/11/2013

 

GIUSTIZIA    (2ª)

 

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2013

61ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

PALMA 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.    

 

            La seduta inizia alle ore 14,35.

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (n. COM (2013) 534 definitivo)  

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (n. COM (2013) 535 definitivo)

(Seguito e rinvio dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà)  

           

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente PALMA, preso atto che non vi sono altri senatori che intendano intervenire, dichiara chiusa la discussione generale e chiede al relatore, senatore D'Ascola, se intende svolgere la propria replica.

Il RELATORE chiede di poter rinviare lo svolgimento della replica ad una prossima seduta in cui renderà disponibile una proposta di risoluzione sugli atti comunitari all'esame della Commissione.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari (n. 30)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 20, commi  6 e 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni) 

 

            Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

     Non essendovi altri senatori iscritti a parlare il presidente PALMA dichiara chiusa la discussione generale.

 

Il relatore, senatore BARANI (GAL), tenuto conto dei rilievi emersi dal dibattito svoltosi nella precedente seduta, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni.  In particolare, ritiene utile segnalare al Governo l'opportunità che il  testo della disposizione dello schema in esame, sulla riduzione - dal settanta al cinquanta  per cento - dell'anticipo ai Comuni per il rimborso delle spese di gestione degli uffici giudiziari, sia integrato da norme volte a garantire un'effettiva regolarità nei rimborsi, non trascurando, inoltre, i costi da sostenere per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie ancora in corso di definizione.

Propone, inoltre, di dare rilievo all'esigenza che il contributo statale alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari in favore dei Comuni sia reso pubblico, annualmente e in termini analitici, per ciascun Comune e ufficio giudiziario, anche facendo ricorso ad un efficace regime di pubblicità sui siti istituzionali di riferimento, oltre che, se del caso, sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Il presidente PALMA osserva che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di dati estranei a quelli contenuti negli atti normativi ed amministrativi adottati dai competenti organi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici, comporterebbe costi notevoli e presenterebbe profili di dubbia legittimità. Pertanto sarebbe opportuno espungere dal testo ogni riferimento alla Gazzetta Ufficiale.

 

Dopo un breve intervento del senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) che ribadisce l'importanza della trasparenza in ordine all'ammontare e all'impiego dei rimborsi ai Comuni per le  spese di gestione degli uffici giudiziari, la Commissione conviene  sulla proposta del presidente Palma.

 

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore nel testo (pubblicato in allegato) contenente la modifica convenuta. La proposta risulta approvata.

 

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione (n. 25)

(Parere al Ministro per i rapporti con il  Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni) 

 

            Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

La relatrice FILIPPIN (PD), alla luce degli interventi svolti nella discussione sullo  schema di decreto in esame,  illustra  alla Commissione una proposta di parere favorevole con osservazioni. Rileva che anche la Commissione giustizia della Camera dei deputati sembra orientata ad esprimersi in senso favorevole sul provvedimento in  titolo. Sottolinea quindi che i limiti posti dai principi e dai criteri previsti nell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le appaiono pienamente rispettati. In particolare, la trasposizione degli articoli da 155 a 155-sexies in un nuovo Capo II del Titolo IX del primo libro del codice civile, in materia di responsabilità genitoriale, pur se non esplicitamente prevista dalla legge di delegazione, si colloca nella prospettiva di una coerente e sistematica revisione del  codice, improntata al rispetto dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio del potere legislativo delegato. Inoltre, ripropone il contenuto delle altre osservazioni già illustrate nel corso della seduta di ieri. Tuttavia, ritiene, ad una più attenta valutazione, che l'osservazione volta a modificare l'articolo 317 del codice civile, così da disporre che le responsabilità genitoriali non vengano meno neanche in seguito alla cessazione o al difetto di convivenza tra i genitori, possa anche essere espunta dal testo del parere da porre in votazione. 

 

Interviene quindi il senatore CALIENDO (PdL), che ribadisce i rilievi già avanzati nel corso dell'intervento svolto nella seduta di ieri, in ordine al termine di prescrizione dell'azione di disconoscimento della paternità di cui all'articolo 317 del codice civile.

 

Con riferimento all'ipotesi di modificare il comma quarto dell'articolo 317 del codice civile, come riformulato nello schema di decreto legislativo in esame, il senatore LO GIUDICE (PD) ritiene che le osservazioni svolte dal senatore Caliendo non possano trovare condivisione, poiché l'evoluzione dei costumi e della società impone che le relazioni familiari siano regolate sui legami affettivi e non sui vincoli giuridici. Pertanto, a suo avviso, un'eventuale estensione del termine di prescrizione dell'azione di disconoscimento non può ritenersi meritevole di accoglimento in un'osservazione contenuta nel parere da rendere al Governo.  

 

Interviene brevemente la RELATRICE per riepilogare il contenuto delle proposte di osservazione emerse nel corso del dibattito, con particolare riferimento a quanto da ultimo sostenuto dai senatori Lo Giudice e Caliendo.

 

Il presidente PALMA, dopo aver dato lettura del testo del parere proposto dalla relatrice (pubblicato in allegato), e accertato il numero legale lo pone in votazione: la Commissione approva.

 

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012 n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (n. 36)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Esame e rinvio)

 

Il presidente PALMA (PdL), relatore, rileva preliminarmente che esso è frutto dell'esercizio della potestà normativa delegata al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei due decreti legislativi 7 settembre 2012, nn. 155 e 156.

            Tali decreti legislativi disciplinano la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. La loro entrata in vigore ha determinato la soppressione di alcuni uffici di giudici di pace nel contesto della complessiva revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Precisa quindi che i principi e i criteri direttivi cui deve improntarsi l'esercizio della delega correttiva sono i medesimi che presiedono all'intervento delegato principale. Inoltre, lo schema di decreto correttivo riguarda sia il decreto legislativo che ha provveduto ad una nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici della magistratura requirente, sia l'ulteriore decreto delegato che ha invece provveduto alla revisione degli uffici dei giudici di pace. La relazione illustrativa dell'atto in esame fa riferimento all'esigenza di adeguarsi, per il tribunale di Urbino, alla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale. E' noto che in forza del dispositivo di quella pronuncia, il tribunale di Urbino risulta già da ora ripristinato di diritto nella sua originaria consistenza e competenza territoriale.

            Tornando alle caratteristiche generali dell'intervento normativo all'esame della Commissione, il testo si compone di due Capi: il primo corregge ed integra le norme organizzative dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero; il secondo reca disposizioni di correzione e integrazione incidenti sulle norme di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con particolare riferimento agli uffici del giudice di pace. Passa quindi ad una breve illustrazione dei dodici articoli di cui si compone lo schema di decreto.

Dell'articolo 1 sottolinea che esso provvede a sostituire la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché la tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012. Quest'ultima contiene l'elenco degli uffici giudiziari soppressi, mentre la prima tabella reca l'elenco dei singoli Comuni compresi nel circondario del tribunale di ciascun distretto di Corte d'appello. Entrambe le tabelle scontano gli effetti del dispositivo di accoglimento della citata sentenza n. 237 del 2013 e tengono conto della istituzione del tribunale di Napoli nord. Al riguardo, si è provveduto ad individuare esplicitamente nel comune di Aversa il capoluogo del predetto tribunale.

L'articolo 2 provvede all'individuazione dell'ambito territoriale di competenza degli uffici di sorveglianza, in coerenza con la costituzione del nuovo tribunale di Napoli nord.

L'articolo 3, nell'introdurre modifiche alla tabella N, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1051, n. 757, provvede alla definizione delle circoscrizioni territoriali delle Corti d'assise d'appello e delle Corti d'assise. Anche in questo caso, alla base dell'intervento normativo, vi è la nuova costituzione del tribunale di Napoli nord.

L'articolo 4 dispone che sino ai sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo correttivo, ai fini della costituzione delle Corti d'assise, si considerano idonee le liste dei giudici popolari già formate ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 287 del 1951 alla quale si farà riferimento per quanto concerne le modalità di composizione delle liste degli stessi giudici popolari. Le nuove liste potranno essere formate ai fini della composizione delle Corti d'assise, sulla base del nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari, solo trascorso un semestre indispensabile per garantire la funzionalità dei collegi giudicanti.

L'articolo 5 introduce una deroga alla legittimazione triennale che l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario richiede per i "tramutamenti" dei magistrati. Anche in questo caso la norma persegue l'obiettivo della piena copertura dell'organico dei magistrati del nuovo tribunale di Napoli nord.

L'articolo 6 provvede all'adeguamento alla nuova configurazione territoriale degli uffici giudiziari degli organici dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

L'articolo 7 stabilisce i limiti e i criteri di impiego degli immobili di titolarità comunale  che possono essere utilizzati per gli uffici giudiziari.

Di particolare rilevanza è l'articolo 8 che introduce due nuovi commi all'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2012. La prima delle due disposizioni reca una norma interpretativa - al fine di individuare la competenza - in base alla quale il momento di pendenza per i procedimenti penali è fissato nell'acquisizione della notizia di reatoagli uffici del pubblico ministero. La formulazione dell'articolo 9 non può essere riferita alle sezioni distaccate proprio perché esse non costituiscono veri e propri uffici ma solo articolazioni dell'ufficio giudiziario costituito dal tribunale. In forza di questa opzione interpretativa - che lo schema di decreto traduce in norma - la soppressione della sezione distaccata non può che comportare, in via automatica, l'accentramento nella sede principale di tutti gli affari già trattati da quella sezione. E ciò in coerenza col principio per cui è la sede centrale l'unico ufficio competente, sia prima sia dopo la decorrenza di efficacia delle norme di cui al decreto legislativo.

Il comma 2-ter dispone che per quei procedimenti penali per i quali la notizia di reato, sebbene non ancora iscritta, è stata comunque trasmessa o acquisita dagli uffici del pubblico ministero alla data in cui si dispiegano gli effetti del decreto legislativo n. 155 del 2012, resta ferma la competenza dei tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere. Questa soluzione è da preferire per esigenze di certezza, speditezza e buon andamento dei lavori degli uffici. Infatti, seguendo il principio della formale iscrizione della notizia di reato si sarebbe dovuta radicare la competenza presso il nuovo tribunale di Napoli nord, ma è opportuno tenere conto dell'inevitabile e spesso consistente ritardo con il quale gli uffici riescono a provvedere all'adempimento dell'iscrizione delle notizie di reato.  Se si fosse optato per il criterio opposto si sarebbe determinato un aggravio eccessivo in capo al tribunale appena costituito rispetto ai tempi necessari per la copertura integrale della pianta organica.

L'articolo 9 reca disposizioni relative alla gestione degli uffici giudiziari di Napoli nord. Si determina così un'estensione dei compiti dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli anche con riguardo ai locali destinati ad ospitare gli uffici giudiziari presso lo stesso tribunale di nuova costituzione.

Gli articoli 10 e 11 integrano il Capo II dello schema di decreto, provvedono a modificare le tabelle A e B del decreto legislativo n. 156 del 2012 e sostituiscono la tabella A allegata alla legge n. 374 del 1991. I due articoli contribuiscono a conservare l'ufficio del giudice di pace di Aversa con conseguente, nuova denominazione in "giudice di pace di Napoli nord".

L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Rilevato che non vi sono senatori che chiedono di prendere la parola in sede di discussione già nel corso della seduta odierna, il presidente PALMA prospetta al rappresentante del Governo l'esigenza che, al fine di svolgere un esame approfondito, siano acquisiti dalla Commissione i provvedimenti ministeriali con i quali sono stati effettuati puntuali interventi sulla riorganizzazione dei distretti giudiziari. Infatti, al fine di rendere un parere che tenga conto dei limiti per l'esercizio della potestà legislativa delegata, volta alla correzione e integrazione della riforma dei distretti, appare opportuno avere un quadro il più possibile esaustivo degli interventi specifici che hanno riguardato i singoli uffici giudiziari.

 

Sull'ordine dei lavori segue un breve intervento del senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il quale prospetta l'ipotesi che la Commissione si soffermi anche sui confini che definiscono i singoli distretti giudiziari e non si limiti all'analisi degli interventi che riguardano uffici, risorse e personale.

 

Il presidente PALMA, relatore, ricorda che la Commissione si atterrà all'esame delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in titolo e potrà, se del caso, soffermarsi sulla prospettiva di adozione di eventuali, ulteriori provvedimenti correttivi e integrativi nell'ambito dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  

 

     In seguito alla richiesta di chiarimenti sul seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso  (A.S. 948 e connessi), già discussi in sede deliberante e rimessi all'approvazione dell'Assemblea, il presidente PALMA precisa che, una volta considerato il complesso delle richieste di iscrizione a parlare in discussione, che dovranno pervenire entro il termine della settimana corrente, la Commissione potrà valutare se riprendere l'esame in sede referente sin dall'avvio o se riterrà di dare per acquisiti gli atti e le fasi del procedimento che hanno già avuto luogo in sede deliberante.

 

            Prende atto la Commissione.

 

            La seduta termina alle ore 15,45.

 

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 30

 

 

La Commissione Giustizia del Senato, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che nell'ultimo triennio le assegnazioni da parte dello Stato ai Comuni finalizzate al rimborso per le spese di gestione degli uffici giudiziari e anticipate dai Comuni hanno fatto riscontrare una notevole diminuzione;

rilevato altresì che nei passati esercizi, il rimborso versato dallo Stato ai Comuni è stato pari a circa l'80 per cento delle spese effettivamente sostenute ed è stato sovente erogato con ritardi che hanno talvolta superato l'anno;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1)      si rileva l'opportunità che la modifica della disposizione di cui all'articolo 2 che riduce ulteriormente l'ammontare degli anticipi sia seguita dall'adozione di ulteriori misure necessarie a garantire l'effettiva regolarità nei rimborsi che sino ad ora é mancata. Si rivolga particolare attenzione alle ulteriori spese sostenute da diversi Comuni in relazione alla complessiva riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie ancora in corso di perfezionamento.

2)      si evidenzia altresì l'esigenza che il contributo alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari in favore dei Comuni sia reso pubblico ogni anno, secondo modalità tali da garantirne la fruibilità e conoscibilità per ogni Comune e ufficio giudiziario, anche mediante la pubblicazione il più possibile analitica sui siti internet di rispettiva appartenenza.

 

 

 

           

 

 

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 25

 

La Commissione Giustizia del Senato, esaminato il provvedimento in titolo,

considerato

-          che lo schema di decreto legislativo in esame intende dare attuazione alla delega legislativa contenuta nell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", la quale prevede che il Governo adotti uno o più decreti legislativi, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, per modificare le disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità, al fine di eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto degli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione;

-          che la legge di delegazione n. 219 del 2012 ha già provveduto ad apportare numerose modifiche al codice civile, al fine di stabilire l’unicità dello stato di figlio, prevedendo che il legame di parentela sussista sia nel caso che la filiazione sia avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso che sia avvenuta al di fuori di esso, allo scopo di eliminare ogni discriminazione tra figli;

-          che lo schema di decreto legislativo in esame provvede, di conseguenza, ad apportare alla normativa vigente le ulteriori modifiche necessarie per rendere effettiva l’eliminazione di ogni discriminazione tra figli, anche adottivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall’articolo  2 della legge 219 del 2012;

-          che lo schema di decreto dispone, agli articoli 5 e 55, la trasposizione degli articoli da 155 a 155-sexies del Libro primo del codice civile in un nuovo Capo II del Titolo IX del Libro primo dello stesso codice, così rubricato «esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio»

-          che i citati articoli da 155 a 155-sexies, come riformati dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, trovano, nella trasposizione nel nuovo Capo sulla responsabilità genitoriale, una parziale e formale riformulazione dovuta ad integrazioni prevalentemente provenienti dall'articolo 6 della legge n. 898 del 1970 sul divorzio;

-          che non possono definirsi quali profili di novità eccedenti i limiti della delega, le disposizioni sostanzialmente riproduttive di norme della legge sul divorzio, espressive di principi e discipline già vigenti, la cui collocazione nel nuovo Titolo IX, è da intendersi in ossequio al principio della riconduzione di tutte le disposizioni sui figli a un regime unitario, che prescinda dalla loro nascita in costanza o meno di matrimonio,

 

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

1.      Si prospetta la seguente, eventuale, modificazione dell’articolo 147 del codice civile, come proposto dall'articolo 3 dello schema di decreto: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi la cura dei figli e l’obbligo di mantenerli, istruirli, educarli ed assisterli moralmente, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis." Nel caso di accoglimento dell'osservazione, analogo concetto di "cura" - o di diritto a ricevere la cura dai genitori - potrebbe essere inserito per esigenza di coordinamento, ovunque ne ricorra l'opportunità, nel testo attuale delle disposizioni codicistiche e in quelle  riguardate dallo schema di decreto legislativo in titolo.

 

2.      Si valuti l'ipotesi, nell'articolo 165 del codice civile, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo in titolo, di sostituire la parola "responsabilità genitoriale", con le parole "responsabilità genitoriali". Nel caso dell'accoglimento di tale osservazione si renderebbe opportuno provvedere all'adeguamento del testo delle disposizioni ad esso correlate.

 

3.      Con riferimento all'articolo 18 dello schema di decreto legislativo, volto a predisporre una nuova formulazione dell'articolo 244 del codice civile in materia di termini dell'azione di disconoscimento, si consideri l'opportunità di prevedere un'eventuale estensione del termine di cui al quarto comma del citato articolo 244, il quale nella disposizione contenuta nello schema di decreto, prevede che l'azione di disconoscimento non possa essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

 

4.      Si presti particolare attenzione alle conseguenze applicative e alla coerenza sistematica del rinvio generale operato dall'articolo 5 del decreto legislativo il quale, nel sostituire l'articolo 55 del codice civile, dispone che in caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX del I libro dello stesso codice.