Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 427 del 18/10/2017

Interviene nuovamente il PRESIDENTE solo per precisare che le considerazioni testé svolte dal senatore Casson si attagliano ad una delle interpretazioni possibili del nuovo articolo 518-bis del codice penale, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge n. 2864. A tale riguardo segnala infatti - oltre a quanto già evidenziato in precedenza sotto il profilo sistematico - che al successivo articolo 518-ter del codice penale - come introdotto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a), del citato disegno di legge - il riferimento all'altruità della cosa viene chiaramente mantenuto nella parallela ipotesi di appropriazione indebita di beni culturali; inoltre, nella rubrica del capoverso articolo 518-bis, si fa puntuale riferimento alla fattispecie del furto di beni culturali; in terzo luogo, come già messo in evidenza, dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge governativo (A.C. n. 4220) non emerge l'intenzione di introdurre una nuova fattispecie penalistica, distonica e speciale rispetto alla previsione codicistica generale. Conseguentemente appare sussistere innegabilmente quanto meno una duplicità di interpretazioni in concreto possibili, suscettibile di determinare gravi incertezze nelle sedi applicative ed interpretative.