Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 427 del 18/10/2017

Il presidente D'ASCOLA segnala alla Commissione alcuni possibili profili di criticità, dal punto di vista tecnico-giuridico, del disegno di legge n. 2864, come approvato dalla Camera dei deputati. Con riferimento in particolare all'articolo 1, comma 1, lettera a) - nella parte in cui viene introdotto il nuovo articolo "Art. 518-bis" del codice penale - deve infatti rilevarsi che la formulazione della nuova fattispecie incriminatrice relativa alfurto di beni culturali non prevede fra i suoi elementi costitutivi né il requisito dell'altruità della cosa, né il carattere mobile della cosa medesima. Come è noto, il furto, nel sistema del vigente codice penale, presuppone sia l'uno, sia l'altro requisito, pur essendo l'altruità della cosa elemento controverso nel dibattito dottrinale. In merito può poi, forse, essere utile rammentare che l'altruità della cosa e il carattere mobile della stessa sono connotati storicamente essenziali del delitto di furto, ritrovandosi ad esempio gli stessi sia nell'articolo 374 del codice penale del granducato di Toscana del 1853, sia nell'articolo 402 del codice penale per il regno d'Italia del 1889, sia - come già evidenziato - nell'articolo 624 del vigente codice penale.

Dai lavori preparatori della Camera non emergono peraltro indicazioni al riguardo, fatta eccezione per la relazione di accompagnamento del disegno di legge governativo (A.C. n. 4220) che sembrerebbe muoversi nella opposta direzione di mantenere inalterata la sistematica codicistica. La predetta relazione rileva infatti che la finalità del disegno di legge - originariamente strutturato come legge delega, dei principi e criteri direttivi della quale l'articolato in esame dovrebbe costituire la traduzione - era quella di prevedere "l'introduzione di una nuova figura di delitto di furto, denominata «furto di bene culturale», similmente a quanto già avvenuto con l'introduzione nel codice penale dell'articolo 624-bis (concernente il furto in abitazione e il furto con strappo), e consistente nel porre in essere la condotta tipica del furto sui beni culturali di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio", dovendosi in proposito evidenziare sia il riferimento alla condotta "tipica" del delitto di furto, sia la circostanza del richiamo come precedente al disposto dell'articolo 624-bis del codice penale, che prevede, tra gli altri, il requisito dell'altruità della cosa e il requisito del carattere mobile della stessa.

In secondo luogo, il Presidente segnala l'opportunità di introdurre una definizione di beni culturali, rilevante ai fini della legge penale, più ristretta e circoscritta rispetto all'ambito amministrativo segnato dal decreto legislativo n. 42 del 2004. A tale proposito ritiene che il problema si ponga soprattutto con il riferimento alla particolare ampiezza della nozione di beni culturali indicata nel comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, rispetto alla quale potrebbe ritenersi opportuno, ai fini penali, un richiamo limitato ai soli beni di rilevante interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Rileva infine che, nell'ipotesi di commissione di reati in materia di beni culturali all'estero, si potrebbe immaginare una più chiara formulazione mercé un espresso inserimento della relativa previsione nell'articolo 7 del codice penale, ove si intendesse prevedere la punibilità dei reati in questione in modo incondizionato ovunque commessi.