Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 427 del 18/10/2017

(2719) Deputato CAPELLI ed altri.  -  Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati 

(2358) URAS.  -  Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore  

(2424) Nadia GINETTI ed altri.  -  Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  

 

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

 

La relatrice, senatrice CIRINNA' (PD), fa presente che gli emendamenti a propria firma 9.100 e 11.100 sono stati rimessi alla valutazione della 5a Commissione al fine di verificare la copertura finanziaria prescritta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiene quindi opportuno attendere il suddetto parere prima di procedere nella votazione degli emendamenti. Tanto più che i pareri da lei espressi sugli altri emendamenti al disegno di legge n. 2719, nella seduta del 10 ottobre 2017, potrebbero essere suscettibili di rivalutazione alla luce non solo del parere della 5ª Commissione, ma anche della posizione che verrà assunta dal rappresentante del Governo.

 

            Il rappresentante del GOVERNO, concordando con le considerazioni testé svolte dalla relatrice, ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere condizionato alla revisione della copertura finanziaria del disegno di legge n. 2719, già approvato dalla Camera dei deputati, lo scorso 28 settembre sulla base della relazione tecnica di passaggio. Da un nuovo confronto tra il Ministero della giustizia e la Ragioneria generale dello Stato è emerso che la quantificazione degli oneri del provvedimento contenuti nella prima relazione tecnica non era corretta e che il testo può mantenere la versione approvata dalla Camera dei deputati sulla parte relativa alla copertura. E' stata quindi depositata in Commissione bilancio una nuova relazione tecnica che assevera la copertura degli oneri contenuta nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Non si può quindi escludere che la Commissione bilancio riveda il suo precedente parere rinunciando a richiedere una modifica del testo. In tal caso il Governo sarebbe favorevole ad un approvazione del disegno di legge n. 2719 senza alcuna modifica.

 

         Prende la parola il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) innanzitutto per evidenziare, nel merito, che un'eventuale approvazione del testo senza modifiche finirebbe per perpetrare una grave disparità di trattamento tra i minori, più volte segnalata dal proprio gruppo parlamentare, che appare odiosa ed ingiustificata. In secondo luogo si finirebbe persino per smentire la posizione, autorevolmente e pubblicamente sostenuta anche dal Ministro della Giustizia, in ordine all'opportunità di modifiche all'articolo 162-ter del codice penale, da introdurre nel testo già approvato dalla Camera, volte ad escludere l'applicabilità di tale disposizione nelle ipotesi di stalking di cui all'articolo 612-bis del codice medesimo.

 

         Il presidente D'ASCOLA tiene infine a segnalare alla Commissione ed al rappresentante del Governo un profilo critico dal punto di vista tecnico-giuridico, rilevante anche ai fini della certezza del diritto, relativamente al disegno di legge n. 2719. In particolare evidenzia che la formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge - laddove volto a modificare il primo comma dell'articolo 577 del codice penale, recante altre circostanze aggravanti del reato di omicidio per cui si applica la pena dell'ergastolo - inserisce, oltre al coniuge, anche l'altra parte dell'unione civile tra i soggetti contro i quali la commissione del fatto penalmente illecito si configura come circostanza aggravante. Tale previsione appare non solo chiaramente ultronea ma ispirata da un'impostazione normativa incompatibile con il disposto del nuovo articolo 574-ter, secondo comma, del codice penale - come recentemente introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 6 del 2017 - con il quale si prevede in via generale che, quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Invita pertanto la Commissione e il Governo a valutare il rischio evidente di incertezze interpretative derivanti dalla sussistenza di previsioni ispirate ad una logica redazionale palesemente antinomica, ai fini delle rispettive ulteriori determinazioni relative all'esame dei disegni di legge in titolo.

 

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 15,55.