Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 427 del 18/10/2017

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1119-B

Art.  2

2.0.1000/14 (testo 2)

CASSON, RICCHIUTI, FORNARO, BATTISTA, DIRINDIN, GRANAIOLA

All'emendamento 2.0.1000, al comma 3, sostituire le parole "dal convivente" con le seguenti: "dai prossimi congiunti di esso o da persona al medesimo legata da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente".

2.0.1000/14

CASSON, RICCHIUTI, FORNARO, BATTISTA, DIRINDIN, GRANAIOLA

All'emendamento 2.0.1000, al comma 3, sostituire le parole "dal convivente" con le seguenti: "dalla parte dell'unione civile o dal convivente di fatto".  

2.0.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto

leso nell'onore o nella reputazione)

 

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può avanzare al titolare del trattamento, ivi compreso il gestore del motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o di sottrazione all'indicizzazione dei contenuti diffamatori o comunque dei dati personali trattati in violazione di legge.

2. In caso di rifiuto ovvero decorso il termine di cinque giorni senza che il titolare abbia provveduto sulla richiesta di cui al comma 1, l'interessato può agire ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di trattamento dei dati personali, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano in ogni caso le disposizioni del Titolo I, del Titolo II e del Titolo III della Parte III del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003.

4. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.»   

2.0.1000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto

leso nell'onore o nella reputazione)

 

1.      Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può avanzare al titolare del trattamento, ivi compreso il gestore del motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o di sottrazione all'indicizzazione dei contenuti diffamatori o comunque dei dati personali trattati in violazione di legge.

2.      In caso di rifiuto ovvero decorso il termine di cinque giorni senza che il titolare abbia provveduto sulla richiesta di cui al comma 1, l'interessato può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

3.      In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.»    

Art.  3

3.2 (testo 2)

CASSON, LUMIA, ZAVOLI, MINEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, RICCHIUTI, BUEMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

              «1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        ''3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa''».

3.2

CASSON, LUMIA, ZAVOLI, MINEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, RICCHIUTI, BUEMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

            «1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        ''3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante''».