Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 427 del 18/10/2017

 

GIUSTIZIA    (2ª)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017

427ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

D'ASCOLA 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.    

 

            La seduta inizia alle ore 14,40.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(2864) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati 

(514) DE POLI.  -  Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale  

(646) GIRO ed altri.  -  Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale  

(1046) MARCUCCI ed altri.  -  Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale  

(2632) LIUZZI e BRUNI.  -  Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente D'ASCOLA segnala alla Commissione alcuni possibili profili di criticità, dal punto di vista tecnico-giuridico, del disegno di legge n. 2864, come approvato dalla Camera dei deputati. Con riferimento in particolare all'articolo 1, comma 1, lettera a) - nella parte in cui viene introdotto il nuovo articolo "Art. 518-bis" del codice penale - deve infatti rilevarsi che la formulazione della nuova fattispecie incriminatrice relativa alfurto di beni culturali non prevede fra i suoi elementi costitutivi né il requisito dell'altruità della cosa, né il carattere mobile della cosa medesima. Come è noto, il furto, nel sistema del vigente codice penale, presuppone sia l'uno, sia l'altro requisito, pur essendo l'altruità della cosa elemento controverso nel dibattito dottrinale. In merito può poi, forse, essere utile rammentare che l'altruità della cosa e il carattere mobile della stessa sono connotati storicamente essenziali del delitto di furto, ritrovandosi ad esempio gli stessi sia nell'articolo 374 del codice penale del granducato di Toscana del 1853, sia nell'articolo 402 del codice penale per il regno d'Italia del 1889, sia - come già evidenziato - nell'articolo 624 del vigente codice penale.

Dai lavori preparatori della Camera non emergono peraltro indicazioni al riguardo, fatta eccezione per la relazione di accompagnamento del disegno di legge governativo (A.C. n. 4220) che sembrerebbe muoversi nella opposta direzione di mantenere inalterata la sistematica codicistica. La predetta relazione rileva infatti che la finalità del disegno di legge - originariamente strutturato come legge delega, dei principi e criteri direttivi della quale l'articolato in esame dovrebbe costituire la traduzione - era quella di prevedere "l'introduzione di una nuova figura di delitto di furto, denominata «furto di bene culturale», similmente a quanto già avvenuto con l'introduzione nel codice penale dell'articolo 624-bis (concernente il furto in abitazione e il furto con strappo), e consistente nel porre in essere la condotta tipica del furto sui beni culturali di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio", dovendosi in proposito evidenziare sia il riferimento alla condotta "tipica" del delitto di furto, sia la circostanza del richiamo come precedente al disposto dell'articolo 624-bis del codice penale, che prevede, tra gli altri, il requisito dell'altruità della cosa e il requisito del carattere mobile della stessa.

In secondo luogo, il Presidente segnala l'opportunità di introdurre una definizione di beni culturali, rilevante ai fini della legge penale, più ristretta e circoscritta rispetto all'ambito amministrativo segnato dal decreto legislativo n. 42 del 2004. A tale proposito ritiene che il problema si ponga soprattutto con il riferimento alla particolare ampiezza della nozione di beni culturali indicata nel comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, rispetto alla quale potrebbe ritenersi opportuno, ai fini penali, un richiamo limitato ai soli beni di rilevante interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Rileva infine che, nell'ipotesi di commissione di reati in materia di beni culturali all'estero, si potrebbe immaginare una più chiara formulazione mercé un espresso inserimento della relativa previsione nell'articolo 7 del codice penale, ove si intendesse prevedere la punibilità dei reati in questione in modo incondizionato ovunque commessi.

 

         Prende la parola il senatore CASSON (Art.1-MDP) osservando che, a suo avviso, il disegno di legge n. 2864 intende introdurre una nuova fattispecie illecita nella quale il riferimento all'altruità del bene non assurge ad elemento costitutivo della fattispecie criminosa. L'articolo 518-bis del codice penale - come introdotto dall'articolo comma 1 lettera a) del disegno di legge - punisce con la reclusione da due ad otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. L'esclusione di un esplicito riferimento all'altruità della cosa deve ritenersi una scelta voluta dal legislatore.

 

Interviene nuovamente il PRESIDENTE solo per precisare che le considerazioni testé svolte dal senatore Casson si attagliano ad una delle interpretazioni possibili del nuovo articolo 518-bis del codice penale, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge n. 2864. A tale riguardo segnala infatti - oltre a quanto già evidenziato in precedenza sotto il profilo sistematico - che al successivo articolo 518-ter del codice penale - come introdotto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a), del citato disegno di legge - il riferimento all'altruità della cosa viene chiaramente mantenuto nella parallela ipotesi di appropriazione indebita di beni culturali; inoltre, nella rubrica del capoverso articolo 518-bis, si fa puntuale riferimento alla fattispecie del furto di beni culturali; in terzo luogo, come già messo in evidenza, dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge governativo (A.C. n. 4220) non emerge l'intenzione di introdurre una nuova fattispecie penalistica, distonica e speciale rispetto alla previsione codicistica generale. Conseguentemente appare sussistere innegabilmente quanto meno una duplicità di interpretazioni in concreto possibili, suscettibile di determinare gravi incertezze nelle sedi applicative ed interpretative.

 

         Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) dichiara di apprezzare l'intervento svolto dal Presidente. Dall'approfondito esame in Commissione del testo approvato dalla Camera dei deputati e dall'intervento come al solito onesto e limpido del relatore, sen. Cucca, nella seduta di ieri, emerge la sussistenza di profili di criticità che andrebbero opportunamente chiariti dal legislatore attraverso pochi e mirati interventi modificativi del testo in esame. A tale riguardo non comprende le ragioni per le quali la maggioranza ed il Governo si ostinano a non prendere in considerazione ipotesi emendative, che potrebbero servire a licenziare un testo migliore senza con ciò impedirne una rapida approvazione entro la fine della corrente legislatura. Ritiene sbagliata questa eccessiva spregiudicatezza su tematiche così delicate che attengono a diritti fondamentali della persona umana. Ritiene che queste contraddizioni non potranno non essere messe in evidenza durante l'esame in Aula.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DELL'ATTO SENATO N. 2801

 

     Il senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) prende la parola per sottolineare la necessità che la Commissione giustizia possa esprimere, quanto prima, il parere di propria competenza, sul testo del disegno di legge n. 2801, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, e sui relativi emendamenti. A quanto gli risulta, infatti, la 12ª Commissione ha già iniziato la votazione degli emendamenti.

 

         Il presidente D'ASCOLA prende atto della richiesta del senatore Giovanardi facendo presente che la Commissione giustizia ha inserito all'ordine del giorno l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2801, che verrà svolto non appena possibile, anche tenendo conto dell'esigenza di concludere l'esame in sede referente di disegni di legge che la conferenza dei Capigruppo ha in precedenza inserito nel calendario dei lavori dell'Aula.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1119-B) Deputato COSTA.  -  Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

 

La relatrice, senatrice FILIPPIN (PD), segnala l'intenzione di procedere alla riformulazione dell'emendamento a propria firma 2.0.1000, allo scopo di chiarire ulteriormente il rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 2003, oggetto di applicazione nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2 del nuovo articolo 2-bis introdotto con l'emendamento in questione. L'emendamento 2.0.1000 viene pertanto riformulato nell'emendamento 2.0.1000 (testo 2), pubblicato in allegato.

 

         Si apre quindi un breve dibattito nel quale prendono la parola il senatore BUCCARELLA (M5S) - il quale mette in evidenza che, pur essendo apprezzabile l'opera della relatrice, la proposta di riformulazione appare in realtà alla stregua di un nuovo emendamento, relativo tra l'altro ad una tematica di estrema importanza e sulla quale la posizione del Gruppo parlamentare Movimento cinque stelle diverge da quella della maggioranza - il senatore CASSON (Art.1-MDP) - il quale condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Buccarella, ritiene opportuno uno spazio temporale entro il quale subemendare la proposta della relatrice, la quale peraltro si muove in un'ottica diversa dal proprio subemendamento 2.0.1000/5, che invece subordina la cancellazione o la deindicizzazione dei dati di contenuto diffamatorio ad un previo accertamento del giudice ordinario, con sentenza passata in giudicato, a maggiore tutela delle esigenze costituzionalmente rilevanti di libera informazione e di indagine storica - e il senatore PALMA (FI-PdL XVII), che condivide la necessità di fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti al fine di consentire un'adeguata valutazione della riformulazione proposta.

 

Dopo un breve intervento di replica della relatrice, il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 (testo 2) alle ore 18 di venerdì 20 ottobre.

 

         La relatrice, senatrice FILIPPIN (PD), parzialmente rivalutando i pareri precedentemente espressi nella seduta dell'11 ottobre, esprime poi parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 2.0.1000 (testo 2), 3.3 e 3.Coord.1, su cui si esprime parere favorevolmente. Esprime quindi parere favorevole condizionato a riformulazione con riferimento al subemendamento 2.0.1000/14, nonché parere favorevole, anche in questo caso condizionato ad una riformulazione, con riferimento all'emendamento 3.2.

 

            Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

 

         Il senatore CASSON (Art.1-MDP), recependo le indicazioni della relatrice, riformula il proprio subemendamento 2.0.1000/14 nel subemendamento 2.0.1000/14 (testo 2), pubblicato in allegato; riformula altresì l'emendamento a propria firma 3.2 nell'emendamento 3.2 (testo 2) - pubblicato in allegato - che riproduce il contenuto sostanzialmente identico del successivo emendamento 3.3, a sua volta volto a ripristinare l'articolo 3, comma 1, del testo in esame in senso sostanzialmente conforme alla formulazione precedentemente approvata dal Senato della Repubblica.

           

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

 

 

(2719) Deputato CAPELLI ed altri.  -  Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati 

(2358) URAS.  -  Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore  

(2424) Nadia GINETTI ed altri.  -  Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  

 

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

 

La relatrice, senatrice CIRINNA' (PD), fa presente che gli emendamenti a propria firma 9.100 e 11.100 sono stati rimessi alla valutazione della 5a Commissione al fine di verificare la copertura finanziaria prescritta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiene quindi opportuno attendere il suddetto parere prima di procedere nella votazione degli emendamenti. Tanto più che i pareri da lei espressi sugli altri emendamenti al disegno di legge n. 2719, nella seduta del 10 ottobre 2017, potrebbero essere suscettibili di rivalutazione alla luce non solo del parere della 5ª Commissione, ma anche della posizione che verrà assunta dal rappresentante del Governo.

 

            Il rappresentante del GOVERNO, concordando con le considerazioni testé svolte dalla relatrice, ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere condizionato alla revisione della copertura finanziaria del disegno di legge n. 2719, già approvato dalla Camera dei deputati, lo scorso 28 settembre sulla base della relazione tecnica di passaggio. Da un nuovo confronto tra il Ministero della giustizia e la Ragioneria generale dello Stato è emerso che la quantificazione degli oneri del provvedimento contenuti nella prima relazione tecnica non era corretta e che il testo può mantenere la versione approvata dalla Camera dei deputati sulla parte relativa alla copertura. E' stata quindi depositata in Commissione bilancio una nuova relazione tecnica che assevera la copertura degli oneri contenuta nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Non si può quindi escludere che la Commissione bilancio riveda il suo precedente parere rinunciando a richiedere una modifica del testo. In tal caso il Governo sarebbe favorevole ad un approvazione del disegno di legge n. 2719 senza alcuna modifica.

 

         Prende la parola il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) innanzitutto per evidenziare, nel merito, che un'eventuale approvazione del testo senza modifiche finirebbe per perpetrare una grave disparità di trattamento tra i minori, più volte segnalata dal proprio gruppo parlamentare, che appare odiosa ed ingiustificata. In secondo luogo si finirebbe persino per smentire la posizione, autorevolmente e pubblicamente sostenuta anche dal Ministro della Giustizia, in ordine all'opportunità di modifiche all'articolo 162-ter del codice penale, da introdurre nel testo già approvato dalla Camera, volte ad escludere l'applicabilità di tale disposizione nelle ipotesi di stalking di cui all'articolo 612-bis del codice medesimo.

 

         Il presidente D'ASCOLA tiene infine a segnalare alla Commissione ed al rappresentante del Governo un profilo critico dal punto di vista tecnico-giuridico, rilevante anche ai fini della certezza del diritto, relativamente al disegno di legge n. 2719. In particolare evidenzia che la formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge - laddove volto a modificare il primo comma dell'articolo 577 del codice penale, recante altre circostanze aggravanti del reato di omicidio per cui si applica la pena dell'ergastolo - inserisce, oltre al coniuge, anche l'altra parte dell'unione civile tra i soggetti contro i quali la commissione del fatto penalmente illecito si configura come circostanza aggravante. Tale previsione appare non solo chiaramente ultronea ma ispirata da un'impostazione normativa incompatibile con il disposto del nuovo articolo 574-ter, secondo comma, del codice penale - come recentemente introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 6 del 2017 - con il quale si prevede in via generale che, quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Invita pertanto la Commissione e il Governo a valutare il rischio evidente di incertezze interpretative derivanti dalla sussistenza di previsioni ispirate ad una logica redazionale palesemente antinomica, ai fini delle rispettive ulteriori determinazioni relative all'esame dei disegni di legge in titolo.

 

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1119-B

Art.  2

2.0.1000/14 (testo 2)

CASSON, RICCHIUTI, FORNARO, BATTISTA, DIRINDIN, GRANAIOLA

All'emendamento 2.0.1000, al comma 3, sostituire le parole "dal convivente" con le seguenti: "dai prossimi congiunti di esso o da persona al medesimo legata da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente".

2.0.1000/14

CASSON, RICCHIUTI, FORNARO, BATTISTA, DIRINDIN, GRANAIOLA

All'emendamento 2.0.1000, al comma 3, sostituire le parole "dal convivente" con le seguenti: "dalla parte dell'unione civile o dal convivente di fatto".  

2.0.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto

leso nell'onore o nella reputazione)

 

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può avanzare al titolare del trattamento, ivi compreso il gestore del motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o di sottrazione all'indicizzazione dei contenuti diffamatori o comunque dei dati personali trattati in violazione di legge.

2. In caso di rifiuto ovvero decorso il termine di cinque giorni senza che il titolare abbia provveduto sulla richiesta di cui al comma 1, l'interessato può agire ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di trattamento dei dati personali, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano in ogni caso le disposizioni del Titolo I, del Titolo II e del Titolo III della Parte III del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003.

4. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.»   

2.0.1000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto

leso nell'onore o nella reputazione)

 

1.      Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può avanzare al titolare del trattamento, ivi compreso il gestore del motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o di sottrazione all'indicizzazione dei contenuti diffamatori o comunque dei dati personali trattati in violazione di legge.

2.      In caso di rifiuto ovvero decorso il termine di cinque giorni senza che il titolare abbia provveduto sulla richiesta di cui al comma 1, l'interessato può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

3.      In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.»    

Art.  3

3.2 (testo 2)

CASSON, LUMIA, ZAVOLI, MINEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, RICCHIUTI, BUEMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

              «1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        ''3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa''».

3.2

CASSON, LUMIA, ZAVOLI, MINEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, RICCHIUTI, BUEMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

            «1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        ''3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante''».