Legislatura 17ª - Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari - Resoconto sommario n. 132 del 11/10/2017

(Doc. IV-ter, n. 13) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dalla senatrice Paola Taverna per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

 

Il relatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) fa preliminarmente presente che in data 20 settembre 2017 il Tribunale di Roma ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 29100/17 RGNR - n. 22426/17 RG GIP a carico della senatrice Paola Taverna, per accertare se le condotte oggetto del procedimento penale de quo integrino o meno l’ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all’esercizio delle funzioni svolte da parte di membri del Parlamento. Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 21 settembre 2017 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

Il documento in esame concerne una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità). Dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del 14 settembre 2017 - con la quale lo stesso devolve al Senato, ai fini della valutazione della sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il procedimento penale n. 29100/17 RGNR - si evince che la vicenda trae origine da una querela sporta dal dottor Ignazio Roberto Maria Marino in relazione ad un post su Facebook pubblicato il 2 aprile 2017, dal seguente titolo: «di Renzi, Marino, Poletti canta...Buzzi!» con correlato filmato.

Dalla denuncia-querela (allegata agli atti processuali inviati dall'autorità giudiziaria) si evince il seguente il contenuto del post: «Nessuno parla più di mafia capitale proprio adesso che Buzzi canta. Soldi per le campagne elettorali dei partiti. Cene tra mafia e politica. Mancette e tangenti in cambio di appalti truccati e delibere a favore di chi pagava. Questa era la politica a Roma. Buzzi canta e i giornali muti».

Tali testi - si evince sempre dalla denuncia-querela - erano accompagnati da un contenuto multimediale, realizzato attraverso il montaggio di diversi "spezzoni" di video e fotogrammi raffiguranti alcuni momenti dell'incontro pubblico al quale il querelante aveva partecipato in qualità di candidato Sindaco di Roma, con i lavoratori della cooperativa "29 giugno" della quale Buzzi era fondatore ed esponente di spicco e che lo raffigurano nella medesima inquadratura nella quale era presente Salvatore Buzzi. Tale contenuto video era accompagnato da un audio con alcuni estratti dell'udienza del 16 marzo 2017 del processo cosiddetto "Mafia Capitale", nell'ambito della quale Salvatore Buzzi riferiva della presunta tangente che avrebbe pagato ad un consigliere comunale ed al capo della sua segreteria.

Il relatore propone di fissare un termine all'interessata per l'eventuale presentazione di memorie difensive o per chiedere di essere audita, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

 

Il PRESIDENTE, recependo l'indicazione del relatore, propone di fissare un termine all'interessata per la presentazione di memorie difensive, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

 

La Giunta conviene su tale proposta.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termine alle ore 14,40.