Legislatura 17ª - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 480 del 27/07/2017

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri 

(5) Ignazio MARINO ed altri.  -  Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico  

(13) MANCONI ed altri.  -  Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate  

(87) Ignazio MARINO ed altri.  -  Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato  

(177) SACCONI ed altri.  -  Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione  

(443) Maria RIZZOTTI.  -  Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario  

(485) DE POLI.  -  Disposizioni in materia di consenso informato  

(1973) TORRISI e PAGANO.  -  Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento  

- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

 

            Riprende la discussione generale.

 

      La senatrice RIZZOTTI (FI-PdL XVII) ritiene che il testo in esame presenti numerose criticità, sulle quali sarà necessario intervenire in sede emendativa.

 Il dibattito non può peraltro, ad avviso dell'oratrice, essere ricondotto a una contrapposizione tra cattolici e laici: occorre prendere atto che, se proprio si vuole legiferare su un tema delicatissimo, quale è quello del fine vita, bisogna farlo tenendo presente che nella realtà clinica sono rarissimi i casi di accanimento terapeutico o di lesione deliberata della volontà del paziente.

            Osserva che il testo licenziato dalla Camera sortisce l'effetto di trasformare il medico in un mero esecutore di altrui disposizioni, privandolo nei fatti del proprio ruolo professionale e stravolgendo altresì il rapporto con il paziente, che finirebbe per essere basato su una sorta di contrattazione esposta all'alea giudiziaria.

            Stigmatizza, altresì, la qualificazione della nutrizione e dell'idratazione artificiali come trattamenti sanitari: ritiene che si tratti di un modo ipocrita per aprire la via a pratiche di tipo eutanasico.

            Dissente, inoltre, dall'utilizzo del temine disposizioni per indicare gli orientamenti della persona in merito a futuri trattamenti sanitari ed evidenzia in termini problematici il carattere tendenzialmente definitivo delle DAT: sarebbe necessario, a suo avviso, prescrivere il periodico rinnovo di queste ultime, per evitare che si cristallizzino indicazioni che potrebbero non rispondere più ai convincimenti attuali dell'interessato.

            Tra gli ulteriori aspetti problematici del testo, segnala l'eventualità che il fiduciario sovrapponga le proprie valutazioni e visioni a quelle dell'interessato, e il rischio che si applichino le DAT, in assenza di precisazioni, anche in caso di incapacità meramente transitoria dell'ammalato.

            Evidenzia che il testo è caratterizzato inoltre da una grave lacuna: non prevede un registro unico nel quale far confluire le DAT, né quest'ultimo sarebbe istituibile senza porre mano alla clausola di invarianza finanziaria inserita nel provvedimento.

            In conclusione, formula l'auspicio che vi sia lo spazio per apportare correttivi al disegno di legge, finalizzati a ribadire la necessaria tutela della vita e a scongiurare escalation di tipo eutanasico, come quelle che si sono registrate nei Paesi Bassi o in Svizzera nel corso degli ultimi anni.

 

            La senatrice SILVESTRO (PD) premette che la laicità dello Stato italiano impone il rispetto di tutti i convincimenti etici e religiosi e che i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari hanno un alto rispetto della vita e della libertà degli assistiti e fanno costantemente del loro meglio per contemperare le diverse esigenze di cui occorre tenere conto nella pratica clinica, specie nella delicata fase terminale della vita degli ammalati.

            Ciò posto, esprime il convincimento che il testo in esame si faccia carico in maniera equilibrata delle complesse problematiche connesse al cosiddetto fine vita: non rinviene alcuna finalità eutanasica, neppure implicita, nelle disposizioni in esame. Al contrario, ritiene che il testo fornisca risposte, sia pure perfettibili, ad una esigenza regolatoria fortemente avvertita dalla società civile, contemperando in maniera adeguata le esigenze di tutela dell'autodeterminazione del paziente con quelle di valorizzazione dell'autonomia e della professionalità degli operatori sanitari.

            Si dichiara stupita dalle preoccupazioni da più parti manifestate circa la possibile compromissione del ruolo del medico: se questi è preparato e consapevole delle proprie prerogative, anche alla luce delle norme di carattere deontologico, ben potrà sottrarsi all'asserita coercizione derivante dalle DAT, senza con ciò giungere interpretazioni o storicizzazioni delle volontà dell'interessato, con fini magari elusivi, cui pure è stato fatto riferimento nel corso della discussione.

            Trova singolare, inoltre, la pretesa di esentare talune strutture sanitarie dal rispetto di norme poste da leggi dello Stato, in considerazione del loro carattere eticamente orientato.

            Stigmatizza l'utilizzo improprio dei termini cibo e acqua, allorquando ci si riferisce a nutrizione fornita agli ammalati in maniera artificiale e attraverso presidi di carattere sanitario. Ritiene che nessuno possa essere costretto a nutrirsi in tal modo, se ha chiaramente e preventivamente disposto in senso contrario.

            In conclusione, formula l'auspicio che il testo in esame sia quanto prima sottoposto all'Aula per la definitiva approvazione, considerandolo uno strumento che, in attuazione della Costituzione, garantisce la possibilità di scelta e di autodeterminazione delle persone in merito ai trattamenti sanitari che le riguardano.

 

            Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) premette che nel corso della passata legislatura negò il proprio appoggio ad un'iniziativa legislativa, adottata in relazione alla nota vicenda di Eluana Englaro, che mirava a restringere le possibilità di autodeterminazione della persona in ordine ai trattamenti sanitari.

            Ciò detto al fine di chiarire la sua visione generale delle problematiche trattate dal testo, osserva che il provvedimento in esame, pur caratterizzato da un impianto condivisibile, presenta diverse preoccupanti criticità in relazione ad aspetti specifici di grande rilievo.

            In particolare, paventa che la vincolatività attribuita alle DAT, ed il carattere tendenzialmente definitivo di queste ultime, possano non solo restringere in maniera eccessiva la sfera di azione dei medici, ma anche legare l'interessato a indicazioni date in tempo risalente, allora per ora, e possibilmente non più rispondenti ai suoi convincimenti e alla sua sensibilità attuali. A tal proposito, invita a riflettere sulla mutevolezza delle opinioni personali, legata anche alle concrete esperienze di vita.

            Reputa pericoloso, in caso di dubbio sulla ricostruzione dell'effettiva volontà dell'interessato, lasciare l'ultima parola a un giudice: meglio sarebbe mutuare un principio cardine del diritto penale (in dubio pro reo) e affermare chiaramente, a livello legislativo, in dubio pro vita.

            Soggiunge che occorrerebbe forse prevedere la necessità di un revisione periodica delle DAT, come da molti proposto, anche se si dichiara consapevole della difficoltà di individuare un termine adeguato di scadenza delle disposizioni già rassegnate: molto spesso non è il mero scorrere del tempo a causare un mutamento di opinione nell'interessato ma l'affrontare in concreto le criticità connesse alla perdita dello stato di salute.

            In conclusione, esprime il convincimento che, in assenza di un registro unico o di istituti similari, si debbano individuare quanto meno delle modalità per assicurare l'autenticità delle DAT, considerato il rilievo cruciale che hanno tali disposizioni nella logica del provvedimento.

 

            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 15,20.