Legislatura 17ª - Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari - Resoconto sommario n. 127 del 25/07/2017

(Doc. IV, n. 15) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 11985/15 RGNR - n. 4994/16 RG GIP)

(Seguito e conclusione dell'esame) 

 

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 14 giugno e proseguito nelle sedute del 5, 12 e 19 luglio 2017.

 

            Prosegue la discussione generale.

 

     Il senatore ALICATA (FI-PdL XVII) reputa grave quanto emerge dalla vicenda che interessa la senatrice Bonfrisco in quanto denota un'inaccettabile sindacato da parte dell'autorità giudiziaria sull'attività svolta alla luce del sole da un parlamentare, peraltro tramite un emendamento che è stato approvato dalla maggioranza dell'Assemblea e che, allo stato, non risultava nemmeno il più qualificato a risolvere le questioni che investivano le aziende interessate.

A suo avviso, una parte della magistratura deride e criminalizza l'azione dei membri delle Camere, sottoponendo al vaglio della Giunta una richiesta all'utilizzo di intercettazioni palesemente non casuali né occasionali. In tal senso, condivide la proposta conclusiva del relatore, anche se ritiene che debba essere espresso un diniego alla richiesta di autorizzazione per tutte le intercettazioni.

 

Il senatore PAGLIARI (PD), a prescindere dal tenore e dal contenuto delle intercettazioni che appaiono ininfluenti e senza alcuna reale valenza probatoria, sottolinea che il caso che ha investito la senatrice Bonfrisco invita a considerazioni generali in merito ai confini che dovrebbero essere attentamente rispettati tra la funzione legislativa e quella propriamente amministrativa, nel rispetto del principio della separazione tra i poteri. A suo giudizio, infatti, la circostanza che il legislatore possa rivestire la qualifica di pubblico ufficiale non è sufficiente a trasformare l'attività legislativa in azione amministrativa che, se del caso, potrebbe riguardare i soli parlamentari che ricoprono incarichi di governo.

Pertanto, alla luce della richiamata distinzione, non ritiene che l'ipotesi della corruzione possa di per sé essere addebitata e fondata nei confronti di un parlamentare che esercita la funzione legislativa. Conseguentemente, nell'azione dell'autorità giudiziaria che persegue penalmente un membro delle Camere che presenta, come nella vicenda in trattazione, un emendamento, può adombrarsi la sussistenza di un fumus persecutionis.

 

Il senatore BUCCARELLA (M5S) esprime sorpresa per le considerazioni appena riportate dal senatore Pagliari dal momento che esse postulerebbero una tesi non condivisibile secondo la quale un parlamentare non può essere ritenuto responsabile di fattispecie corruttive. Nel merito, dissente dalla ricostruzione e dalla proposta formulata dal relatore che considera la telefonata avvenuta il 9 marzo del 2015 quale data spartiacque, dopo la quale sarebbe avvenuto un chiaro mutamento nella direzione dell'attività di indagine. Nel precisare, però, che siffatta telefonata è avvenuta tra terzi che si limitavano a citare la senatrice Bonfrisco, ritiene che non possa essere accettata questa impostazione che rischia di diventare un precedente. Infatti, sulla base di questa teoria, un parlamentare potrebbe crearsi ad arte una sorta di scudo, ponendo le condizioni per farsi citare in una conversazione telefonica e, quindi, invocare la non occasionalità delle intercettazioni svolte nei suoi confronti.

Ribadisce che la Giunta dovrebbe astenersi da valutazioni che riguardano il merito della vicenda ed evitare che le legittime misure di garanzia previste a tutela del mandato parlamentare siano trasformate in uno scudo protettivo intollerabile e contrario al principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

 

Il senatore CUCCA (PD), nel rivendicare l'estrema correttezza che finora ha sempre ispirato le determinazioni assunte dalla Giunta, concorda con quanto dichiarato dai senatori Alicata e Pagliari in merito alla non perseguibilità penale dell'esercizio della funzione legislativa che, proprio nella presentazione di emendamenti, trova uno dei suoi aspetti essenziali e qualificanti. Desta pertanto profonda preoccupazione la circostanza, ormai ricorrente in diversi casi affrontati dalla Giunta, secondo cui le tesi accusatorie mettono in discussione la legittima azione che un membro delle Camere esercita in qualità di legislatore, così determinandosi una pericolosa interferenza tra poteri dello Stato.

Per le ragioni esposte, condivide la proposta conclusiva del relatore di diniego alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo di tutte le intercettazioni, ad eccezione della prima del 26 febbraio 2015. Precisa, con riferimento a quest'ultima captazione, che non vi è certezza che l'autorità giudiziaria fosse consapevole di intercettare un parlamentare e conseguentemente la richiesta di autorizzazione rispetto a tale telefonata può essere accolta.

 

Secondo la senatrice FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)) l'attività parlamentare - e quella legislativa in particolare - è insindacabile secondo il dettato costituzionale; pertanto nella vicenda che riguarda la senatrice Bonfrisco si ravvisa, a suo parere, un evidente fumus persecutionis, peraltro confermato dai tempi e modalità della chiusura delle indagini da parte del pubblico ministero che avrebbe preannunciato agli organi di stampa la sua decisione di rinviare a giudizio la stessa senatrice.

 

Il senatore Mario FERRARA (GAL (DI, GS, MPL, RI)) rileva che la funzione di garanzia affidata alle prerogative parlamentari è finalizzata a tutelare l'autorevolezza e l'indipendenza dell'attività legislativa rispetto alla funzione giudiziaria, che si caratterizza per la fallibilità.

L'ordinamento tende a ridurre il predetto margine di fallibilità con una serie di rimedi, quali ad esempio i tre gradi di giudizio, ma la stessa previsione di tali meccanismi processuali costituisce una conferma indiretta della fallibilità della giustizia, che può essere condizionata da eventi politici. L'oratore cita a tal proposito il caso del processo di Norimberga, durante il quale il nuovo evento politico costituito dalla costruzione del muro di Berlino determinò un mutamento delle valutazioni del tribunale in questione rispetto a taluni imputati, inducendolo a condannare persone che in una prima fase erano state ritenute innocenti.

L'esigenza di tutela della funzione parlamentare rispetto all'esercizio del potere giudiziario comporta come logica conseguenza che i casi in cui la Giunta possa concedere l'autorizzazione di cui all'articolo 68 della Costituzione sono necessariamente eccezionali. Ricorda la vicenda inerente al senatore Caridi, sottolineando che in tale circostanza la Giunta avrebbe dovuto respingere la richiesta dell'autorità giudiziaria ed evitare l'ingiusta carcerazione preventiva alla quale è sottoposto attualmente il predetto senatore.

La proposta del relatore Buemi è positiva, ma deve essere perfezionata ulteriormente, in modo tale da respingere la richiesta di autorizzazione in questione anche per la prima telefonata del 26 febbraio 2015.

A tal fine chiede che venga messa ai voti, prima della proposta del relatore, la propria proposta finalizzata a respingere la richiesta dell'autorità giudiziaria per tutte le ventuno intercettazioni.

 

Il senatore GIARRUSSO (M5S) non condivide il riferimento, citato in alcuni interventi in discussione generale, alla tutela delle istituzioni, né tantomeno il riferimento alla tutela della senatrice Bonfrisco, sottolineando che tali valutazioni risultano del tutto fuori luogo in quanto non si può in alcun modo ammettere che l'esercizio di funzioni parlamentari possa essere subordinato a dazioni di danaro. Proprio per evitare tale aberrante paradosso la Giunta dovrebbe accogliere la richiesta di autorizzazione dell'autorità giudiziaria e consentire quindi alla senatrice Bonfrisco di essere giudicata da un tribunale, ed eventualmente in quella sede di prospettare le proprie argomentazioni difensive. Una diversa soluzione apparirebbe ai cittadini come un ingiusto privilegio, in grado di determinare una situazione che l'oratore non esita a definire di "morte per la democrazia parlamentare". L'istituzione può essere tutelata solo di fronte al popolo sovrano e non attraverso cavilli, funzionali solo a salvaguardare posizioni di privilegio.

Conclude il proprio intervento evidenziando che il Gruppo del Movimento 5 Stelle esprimerà voto contrario sulla proposta formulata dal relatore Buemi.

 

Il senatore MOSCARDELLI (PD) dichiara di non condividere l'intervento testé effettuato dal senatore Giarrusso, che sembra quasi prospettare l'idea di un "tribunale del popolo", chiamato a giudicare parlamentari che si presumono - sempre secondo l'erronea prospettiva del senatore Giarrusso - colpevoli fino a prova contraria. Manifesta la propria condivisione rispetto alle considerazioni espresse dal senatore Pagliari, evidenziando che è del tutto inaccettabile un sindacato dell'autorità giudiziaria sull'attività parlamentare.

Conclude il proprio intervento esprimendo un giudizio positivo sulla proposta del relatore Buemi.

 

         Il relatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), intervenendo in sede di replica, informa che in data 24 luglio 2017 la senatrice Bonfrisco ha depositato un'ulteriore memoria contenente, in allegato, un articolo del 20 luglio 2017 tratto dal giornale "L'Arena" di Verona, titolato "Corruzione, chiesto il processo per Bonfrisco", trasmessole dal proprio difensore.

L'articolo riportava la notizia secondo cui il pubblico ministero, senza attendere la decisione del Senato inerente alla richiesta di utilizzo delle intercettazioni, aveva chiesto il rinvio a giudizio.

Riferisce la senatrice che il proprio difensore, recatosi presso la segreteria del pubblico ministero onde chiedere chiarimenti in merito, ha accertato che il fascicolo del procedimento non era stato ancora materialmente trasmesso all'ufficio del Giudice per le indagini preliminari.

La senatrice Bonfrisco, nel rilevare che avrebbe dovuto essere notiziata di un siffatto sviluppo dalla citazione a comparire davanti al Giudice per le indagini preliminari, ritiene che tale elemento confermi come il pubblico ministero avesse deciso di propalare lui stesso la notizia, a riprova di una volontà persecutoria e di uno screditamento della sua persona nei confronti dell'opinione pubblica.

La proposta di non concedere l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni successive al 9 marzo, formulata dal relatore sulla base del presupposto della non fortuità di tali captazioni, assorbe il rilievo ulteriore, che emerge da questi nuovi elementi, riferiti dalla senatrice, della sussistenza del fumus persecutionis, che nel caso di specie sarebbe sia di secondo grado (per la scelta dei tempi e del modo dell'effettuazione degli atti del proprio ufficio e nel caso di specie della richiesta di rinvio a giudizio) e sia di primo grado (o intenzionale) per la propalazione della notizia alla stampa, sottolineata nella nota aggiuntiva presentata dall'interessata. In altri termini, il relatore conferma la propria proposta di rigettare la richiesta in questione per le intercettazioni successive al 9 marzo, non autorizzabili in quanto prive del requisito dell'occasionalità e quindi effettuate dall'autorità giudiziaria in violazione dei parametri individuati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007.

Per la prima intercettazione del 26 febbraio, il relatore conferma la propria proposta di accogliere la richiesta di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, in quanto tale captazione è accidentale e conseguentemente al momento in cui la stessa veniva effettuata il fumus persecutionis non sussisteva. Precisa a tal proposito che il fumus persecutionis - come sottolineato anche dalla Corte costituzionale nella predetta sentenza n. 390 del 2007 e in particolare al punto 5.3 dei motivi in diritto - presuppone necessariamente una volontarietà e una consapevolezza pregressa, non configurabili in situazioni di captazioni fortuite ed accidentali.

Il relatore conclude il proprio intervento di replica, confermando integralmente la propria proposta conclusiva, illustrata nella seduta del 19 luglio scorso.

 

         Il senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)), intervenendo per dichiarazione di voto, evidenzia che solo nei regimi totalitari vengono privati della libertà personale le persone ritenute "contro il popolo" e in quanto tali meritevoli di punizione.

Non è nemmeno condivisibile l'idea del senatore Giarrusso che la senatrice Bonfrisco debba difendersi in tribunale, atteso che già l'accusa costituisce una punizione ed in questo caso la tesi accusatoria è del tutto inconsistente e infondata. Peraltro anche il Movimento 5 Stelle aveva presentato un emendamento di identico contenuto a quello al quale ha aderito la senatrice Bonfrisco.

            Sottolinea poi la necessità di preservare l'attività parlamentare da un vaglio dell'autorità giudiziaria, indebito e inconcepibile nell'ordinamento costituzionale attuale basato sulla separazione dei poteri.

            Conclude il proprio intervento manifestando l'esigenza che venga respinta totalmente la richiesta di autorizzazione di cui al documento in titolo.

 

         Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) evidenzia che gli interventi del senatore D'Ascola e quello del senatore Pagliari hanno sottolineato la sussistenza di un fumus persecutionis palese, a fronte del quale va rigettata la richiesta dell'autorità giudiziaria per tutte le intercettazioni e quindi anche per quella del 26 febbraio 2015.

            Precisa che l'autorità giudiziaria stava effettuando intercettazioni anche in un lasso temporale anteriore rispetto al 26 febbraio 2015, sottolineando che per tali captazioni non è stata trasmessa al Senato alcuna richiesta di autorizzazione. Sottolinea poi che la senatrice Bonfrisco nel caso di specie non ha presentato un proprio emendamento, ma ha semplicemente aderito a proposte emendative elaborate e sottoscritte da altri senatori.

            Evidenzia inoltre che l'autorità giudiziaria non può in alcun modo sindacare la modalità di formazione delle legge, come avvenuto indebitamente nel caso in questione.

            Gli elementi fin qui evidenziati rendono evidente la sussistenza nel caso di specie di un fumus persecutionis, a fronte del quale va rigettata in toto la richiesta di autorizzazione di cui al documento in titolo.

 

         Il senatore CASSON (Art.1-MDP), dopo aver confermato le proprie valutazioni espresse nella seduta del 19 luglio 2017, dichiara che non parteciperà al voto.

 

         Il PRESIDENTE chiede al relatore se intenda recepire i suggerimenti prospettati nel corso degli ultimi interventi, riformulando la propria proposta, o viceversa se intenda confermare la stessa.

 

         Il relatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) conferma la propria proposta iniziale, volta a prospettare il diniego dell'autorizzazione all'utilizzo per le venti intercettazioni captate successivamente al 9 marzo 2015 e la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo per l'unica intercettazione anteriore a tale data, ossia quella del 26 febbraio 2015.

 

         Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta del relatore Buemi di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'utilizzo per le venti intercettazioni captate successivamente al 9 marzo 2015 e la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo per l'unica intercettazione anteriore a tale data, ossia quella del 26 febbraio 2015.

 

            La Giunta approva, a maggioranza, e incarica in relatore Buemi di redigere la relazione per l'Assemblea.