Legislatura 17ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 231 del 10/05/2017

            Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) si pone negativamente sul fatto che vi sarebbero interventi delle ONG non preventivamente autorizzati dall'IMRCC di Roma, nonché sul comportamento poco trasparente delle autorità libiche di Guardia costiera (che il Governo italiano, tra l'altro, contribuisce ad addestrare).

            Domanda quindi se vi siano conflitti o trasferimenti di competenze con la Procura distrettuale di Palermo e se siano ipotizzabili forme di contatto tra le coste libiche e le navi delle ONG.

            Chiede inoltre se la Procura avverta, parimenti a quella di Catania, la necessità di potenziare i propri strumenti investigativi tramite le intercettazioni dei telefoni satellitari.

            Domanda infine se - nell'approccio ideologico al problema manifestato dalle ONG - rilevino solo i principi e i convincimenti morali o possano supporsi anche aspetti di rilevanza penale.

 

            Il dottor CARTOSIO precisa innanzitutto che, allo stato attuale dei fatti, non emergono ipotesi di reato di competenza della direzione distrettuale antimafia.

            Con riferimento ai limiti di operatività delle ONG, ribadisce che la questione si configura all'interno dei limiti giuridici definiti dall'articolo 54 del codice penale, in base al quale un intervento dettato dallo stato di necessità è pienamente legittimo.

            Precisa quindi che eventuali contatti con la terraferma libica possono avvenire per varia natura e in maniera non necessariamente diretta. Ciò su cui, allo stato dei fatti, si registra riguarda l'attività di soggetti a bordo delle navi che sarebbero al corrente del luogo e del momento in cui sia possibile individuare le imbarcazioni con a bordo i migranti. Su ciò inciderà, tuttavia, l'interpretazione che i giudici riterranno di dover dare sullo stato di necessità (e in particolare se questo sia estensibile non solo al rischi di morte in mare ma anche alle violenze subite sul territorio libico).

 

            Il dottor TARONDO pone quindi in evidenza i problemi normativi sottesi alla questione. Ad esempio, infatti, la morte come conseguenza di altro delitto non è perseguibile in Italia, in quanto gli episodi avvengono in acque internazionali. In altri casi, la Procura è riuscita a formulare delle accuse di omicidio volontario ricorrendo alla fattispecie giuridica del dolo eventuale, ma restano rilevanti problemi operativi nel perseguire le condotte criminose.