Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 374 del 14/03/2017
Azioni disponibili
GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 14 MARZO 2017
374ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE REFERENTE
(2067,1844,2032,176,209,286,299,381,382,384,385,386,387,389,468,581,597,609,614,700,708,709,1008,1113,1456,1587,1681,1682,1683,1684,1693,1713,1824,1905,1921,1922,2103,2995 e 2457-A) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di un emendamento al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea per il disegno di legge)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.
Il correlatore CASSON (Art.1-MDP) trasforma i propri emendamenti 38.0500/5 e 38.05.00/7 - limitatamente alla parte proponibile degli stessi - in due nuovi ordini del giorno, che vengono presentati e pubblicati in allegato al resoconto.
Dopo un breve dibattito, nel quale prendono la parola il rappresentante del GOVERNO, il correlatore CUCCA (PD), il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) e il PRESIDENTE, il correlatore CASSON (Art.1-MDP) modifica i propri ordini del giorno riformulandoli negli ordini del giorno G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/4/2 (testo 2) e G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/5/2 (testo 2), pubblicati in allegato.
I suddetti ordini del giorno, come riformulati dal senatore Casson, vengono accolti dal rappresentante del GOVERNO.
Il PRESIDENTE dà conto che sono pervenuti i pareri delle Commissioni permanenti 1a e 14 a. Con riferimento al parere della 5a Commissione permanente rileva, secondo quanto comunicato per le vie brevi, che la stessa sarebbe intenzionata ad esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 38.0.500, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "articolo 38-bis", dopo il comma 3, di un comma 3-bis aggiuntivo, ai sensi del quale i decreti di cui ai commi 2 e 3 devono essere trasmessi, corredati di relazione tecnica, alle Commissioni permanenti competenti per i profili finanziari per il relativo parere.
Dopo un breve dibattito nel quale prendono la parola il correlatore CUCCA (PD) e il rappresentante del GOVERNO, il senatore LUMIA (PD) richiede la sospensione della seduta al fine di poter approfondire i termini della questione, anche con riferimento al fatto che il comma 3 dell'articolo 38-bis introdotto dall'emendamento 38.0.500, rinviando a sua volta all'articolo 34 del testo proposto dalla Commissione per i disegni di legge n. 2067 e connessi, già prevede che i decreti legislativi volti ad armonizzare le disposizioni di cui all'articolo 38-bis con quelle di cui al testo unico in materia di liquidazione delle spese di giustizia debbano essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi e che su di essi siano acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,25.
Il PRESIDENTE dà conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, che è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "articolo 38-bis", dopo il comma 3, di un comma aggiuntivo 3-bis ai sensi del quale «il decreto di cui al comma 2 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni permanenti competenti per i profili finanziari per il relativo parere».
Chiede pertanto al correlatore Cucca se intende presentare un nuovo subemendamento in senso conforme a quanto indicato nel parere testé formulato dalla 5ª Commissione permanente.
Il relatore CUCCA (PD) dichiara che il recepimento del parere della 5ª Commissione permanente non appare essenziale ai fini del miglioramento del contenuto sostanziale del testo in esame. A tale riguardo precisa, in primo luogo, che l'emendamento del Governo 38.0.500 ha già ottenuto la "bollinatura" dalla Ragioneria generale dello Stato; in secondo luogo che il decreto interministeriale di cui al comma 2 del citato articolo 38-bis - di cui si chiede la trasmissione alle Commissioni competenti per i profili finanziari corredato di relazione tecnica ai fini dell'espressione del parere - è un atto amministrativo e non è un atto normativo.
Il senatore MINEO (Misto-SI-SEL) chiede alla Presidenza quali siano le possibili conseguenze del mancato recepimento di un parere della Commissione bilancio, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il PRESIDENTE, pur prendendo atto delle argomentazioni testé addotte dal relatore, dichiara che l'eventuale mancato recepimento di un parere della 5a Commissione, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, potrebbe comportare, in astratto, l'incostituzionalità del disegno di legge, nonché l'attivazione del potere di rinvio delle leggi da parte del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.
Il senatore LUMIA (PD) tiene a precisare, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, che in questa occasione non si è voluto non recepire una condizione della 5a Commissione, ma si è semplicemente preso atto che i rilievi formulati erano stati, per un verso, già accolti, rispetto alla necessità che i decreti legislativi di cui al comma 3 dell'articolo 38-bis - così come introdotto dall'emendamento del Governo - dovessero essere corredati da relazione tecnica e che su di essi dovesse essere espresso anche il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Per altro verso, si è rilevato che l'aggravamento dell'iter procedurale nel senso prospettato dal parere, con specifico riferimento al decreto interministeriale di cui al comma 2 del predetto articolo 38-bis,non appare necessario trattandosi di un atto avente natura meramente amministrativa.
Dopo un breve intervento del senatore CAPPELLETTI (M5S) - che esprime perplessità di metodo e di merito sull'esame e sul contenuto dell'emendamento governativo 38.0.500 - l'emendamento medesimo viene posto in votazione e approvato senza modificazioni.
La Commissione conferisce poi mandato alla Presidenza a riferire in Aula a norma dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento.
La seduta termina alle ore 16,38.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995, 2457-A
CASSON, RELATORE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»,
premesso che:
il comma 1, lettera b), del nuovo articolo 38-bis del disegno di legge in oggetto, così come introdotto dall'emendamento del Governo 38.0.500, mira a sostituire il comma 2 dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto, 2003, n. 259;
in particolare, nel suddetto comma 2 dell'articolo 96 viene previsto che ai fini dell'adozione del canone annuo fofettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto interministeriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, deve essere attuata la revisioni delle voci di listino di cui al decreto del Ministrio delle comunicazioni di concerto con il inistro della giustizia del 2006 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;
alla lettera c) viene previsto attraverso una dizione che appare generica ed indeterminata che il decreto interministeriale debba, tra l'altro, definire gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedura informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni;
in particolare alla predetta lettera c) non viene in alcun modo indicata alcuna previsione circa i casi di violazione degli obblighi di riservatezza, che invece dovrebbe trovare una completa definizione proprio con l'intervento in oggetto in sede di definizione dei criteri di delega,
impegna il Governo:
a prevedere che venga specificato al comma 2, lettera c), dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche - così come sostituito dall'emendamento 38.0.500 - che il decreto interministeriale ivi indicato debba altresì tener conto dell'esigenza di assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza.
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»,
premesso che:
il comma 1, lettera b), del nuovo articolo 38-bis del disegno di legge in oggetto, così come introdotto dall'emendamento del Governo 38.0.500, mira a sostituire il comma 2 dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto, 2003, n. 259;
in particolare, nel suddetto comma 2 dell'articolo 96 viene previsto che ai fini dell'adozione del canone annuo fofettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto interministeriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, deve essere attuata la revisioni delle voci di listino di cui al decreto del Ministrio delle comunicazioni di concerto con il inistro della giustizia del 2006 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;
alla lettera c) viene previsto attraverso una dizione che appare generica ed indeterminata che il decreto interministeriale debba, tra l'altro, definire gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedura informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni;
in particolare alla predetta lettera c) non viene in alcun modo indicata alcuna previsione circa i casi di violazione degli obblighi di riservatezza, che invece dovrebbe trovare una completa definizione proprio con l'intervento in oggetto in sede di definizione dei criteri di delega,
impegna il Governo:
a prevedere che all'emendamento 38.0.500, comma 1, lettera b), venga specificato al comma 2, lettera c), dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche - così come sostituito dall'emendamento medesimo - che il decreto interministeriale ivi indicato debba prevedere altresì i casi di violazione degli obblighi di riservatezza.
CASSON, RELATORE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»,
premesso che:
il comma 2, del nuovo articolo 38-bis del disegno di legge in oggetto, così come introdotto dall'emendamento del Governo 38.0.500, stabilisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in oggetto, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e siano determinate le corrispondenti tariffe;
in particolare, alla lettera c) viene prescritto che il suddetto decreto debba specificare gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità;
la predetta lettera c) non contiene alcuna indicazione circa i casi di violazione degli obblighi di riservatezza, che invece dovrebbe trovare una completa definizione proprio con l'intervento in oggetto in sede di definizione dei criteri di delega,
impegna il Governo:
a prevedere che all'emendamento 38.0.500, comma 2, lettera c), venga specificato che il decreto interministeriale di cui all'emendamento medesimo debba tener conto dell'esigenza di assicurare gli obblighi di riservatezza.
CASSON, RELATORE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»,
premesso che:
il comma 2, del nuovo articolo 38-bis del disegno di legge in oggetto, così come introdotto dall'emendamento del Governo 38.0.500, stabilisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in oggetto, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e siano determinate le corrispondenti tariffe;
in particolare, alla lettera c) viene prescritto che il suddetto decreto debba specificare gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità;
la predetta lettera c) non contiene alcuna indicazione circa i casi di violazione degli obblighi di riservatezza, che invece dovrebbe trovare una completa definizione proprio con l'intervento in oggetto in sede di definizione dei criteri di delega,
impegna il Governo:
a prevedere che all'emendamento 38.0.500, comma 2, lettera c), venga specificato che il decreto interministeriale ivi indicato debba prevedere altresì i casi di violazione degli obblighi di riservatezza.
Art. 38
Il Governo
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente titolo:
«TITOLO IV-BIS.
(Razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni)
Art. 38-bis.
RIORDINO DELLE SPESE PER LE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E PER LE PRESTAZIONI FUNZIONALI ALLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE E DELEGA AL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA
1. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, la parola: ''repertorio'' è sostituita dalla seguente: ''decreto'';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro della giustizia del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 104, del 7 maggio 2001. Il decreto:
a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa paro almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;
b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;
c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni'';
c) al comma 3, la parola: ''repertorio'' è sostituita dalla seguente: ''decreto'';
d) al comma 4, le parole: '', secondo periodo,'' sono soppresse.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:
a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto, altresì: delle prestazioni obbligatorie; dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;
b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, al fine di conseguire un risparmio della spesa complessiva;
c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.
3. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 34, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con quelle di cui al predetto testo unico in materia di liquidazione delle spese di giustizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;
b) individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa;
c) natura esecutiva del provvedimento di liquidazione;
d) modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa».