Legislatura 17ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 332 del 08/02/2017

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2443

Art.  1

1.1

SERRA

All'articolo 1, commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», ovunque ricorrano, con le seguenti: «educatore professionale».

        Conseguentemente all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

        a) nella rubrica, sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

        b) ai commi 1, 2 e 4 sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

        all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

            ai commi 1 e 3 sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

        all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

        a) nella rubrica, sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

        b) al comma 1, sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

        all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

            al comma 1 sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

        all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

        a) nella rubrica, sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

        b) ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

        all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

        a) nella rubrica, sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

        b) ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

        all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

        ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

        all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

        ai commi 1, 2, 4 e 6 sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

        Nel titolo del disegno di legge sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;

1.2

SERRA

Al comma 1 sopprimere le parole da: «nonché», fino alla fine del comma.

1.3

MARIN, PICCOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. In riferimento al profilo dell'educatore professionale di cui al decreto ministeriale n. 520 del 1998, i titoli regionali o provinciali afferenti a tale figura conseguiti a seguito di percorsi formativi post diploma di scuola superiore, regolarmente autorizzati dalle Regioni e Province autonome e rilasciati fino alla conclusione dell'anno accademico 2003/2004, sono equipollenti ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post base, alla laurea in educazione professionale – classe 2 Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione di cui al decreto interministeriale del 2 aprile 2001 – Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni».

Art.  2

2.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo le parole: «autonomo, subordinato», inserire le seguenti: «, con contratti a tempo determinato e indeterminato,».

2.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole: «o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione», con le seguenti: «, con contratti a tempo determinato e indeterminato».

2.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 3 sopprimere le parole: «di livello apicale,».

2.4

BIGNAMI

Al comma 4, dopo le parole: «subordinato al conseguimento dello specifico titolo abilitante», aggiungere le seguenti: «ovvero al possesso di una esperienza lavorativa documentabile di almeno dieci annualità, anche non consecutive, nel settore scolastico secondo i requisiti di cui all'articolo 13, comma 4-bis».

2.5

MARIN, PICCOLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «4-bis. Possono continuare a svolgere le attività consentite dal profilo di educatore professionale di cui al decreto ministeriale n. 520 del 1998 coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono in possesso del titolo di educatore professionale o di titolo equipollente e si trovano in una delle seguenti condizioni:

            a) rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni nel profilo di educatore professionale, e almeno dieci anni di servizio;

            b) rapporto di lavoro a tempo indeterminato con soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni avente ad oggetto le attività consentite dal titolo di educatore professionale, e almeno dieci anni di servizio.

        4-ter. I dipendenti pubblici di cui al comma 4-bis, lettera a), possono accedere ad amministrazioni pubbliche diverse da quelle da cui dipendono alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti sono tenuti all'aggiornamento ECM».

Art.  3

3.1

SERRA

Sopprimere il comma 2.

3.2

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 3.

3.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «limitatamente agli aspetti socio-educativi».

3.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «socio-educativi» inserire le seguenti: «e della mediazione».

Art.  4

4.1

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. - (Servizi nei quali operano gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti e relativa formazione). – 1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione.

        2. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico, di cui al comma 1, è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative e disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali di cui all'articolo 6, in coerenza con i livelli del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ) e con i requisiti di qualità previsti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) secondo la normativa vigente.

        3. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione.

        4. Le università favoriscono in via prioritaria l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione per il conseguimento dei diplomi di laurea nella classe L-19 ovvero nella classe L/SNT2.

        5. Le università favoriscono il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli di cui al comma 4, intenda conseguire anche l'altro.

        6. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, operano prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presìdi pubblici e privati:

            a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;

            b) compiti educativi a supporto di case famiglia e comunità educative di tipo familiare;

            c) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche e servizi extrascolastici per il diritto allo studio, l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;

            d) aspetti educativi dei servizi per la genitorialità e la famiglia e le pari opportunità, nonché servizi di consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia;

            e) aspetti educativi dei servizi di promozione del benessere e della salute e dei servizi per il recupero e l'integrazione;

            f) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;

            g) servizi educativi per anziani;

            h) servizi ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero;

            i) servizi educativi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale e servizi educativi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;

            l) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti e di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;

            m) servizi di educazione ambientale e per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;

            n) servizi educativi nel campo dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità, della promozione culturale e della lettura;

            o) servizi educativi nei contesti lavorativi e servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze.

        7. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico per i servizi educativi per l'infanzia è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe L-19 a indirizzo specifico o dopo il superamento di un corso di specializzazione che preveda 60 CFU di indirizzo specifico rilasciati dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della formazione primaria o della educazione delle università ai sensi della tabella allegata alla presente legge. A tale corso di specializzazione possono iscriversi anche i laureati nella classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche e i laureati in Scienze della formazione primaria. L'educatore professionale socio-pedagogico per i servizi educativi per l'infanzia potrà accedere al corso di laurea in Scienze della formazione primaria secondo modalità che sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

        8. I laureati nella classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche che abbiano conseguito complessivamente almeno 20 CFU nei settori M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, SPS/07, SPS/08, M-DEA/01 possono essere ammessi a frequentare l'ultimo anno per complessivi 60 CFU di un corso della classe di laurea L-19 per conseguire il titolo di educatore professionale socio-pedagogico. In tale anno devono sostenere esami, frequentare tirocini e predisporre una tesi finale secondo un piano di studi specifico.

        9. Per le amministrazioni pubbliche interessate, le disposizioni dei commi 6 e 7 non comportano l'obbligo di erogare servizi socio-educativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione vigente né costituiscono autorizzazione a derogare ai vincoli assunzionali ivi previsti.

        Conseguentemente,

            a) sopprimere l'articolo 7;

            b) aggiungere, in allegato, al disegno di legge la seguente tabella:

(art. 4, comma 7)

Crediti

Settore

Scientifico-disciplinare

Titolazione

da 16 a 24

M-PED/01

M-PED/02

Pedagogia dell'infanzia e della famiglia, immagini di infanzia e modelli di intervento, pedagogia del gioco, sostegno alla genitorialità, profili di professionalità e deontologia professionale nella prima infanzia, letteratura per l'infanzia, storia e organizzazione dei servizi per l'infanzia

da 16 a 24

M-PED/03

M-PED/04

Metodologia e didattica del gioco e del movimento, psicomotricità educativa e preventiva, organizzazione dei contesti educativi per l'infanzia, profili di professionalità e deontologia professionale degli operatori per la prima infanzia, lavoro di equipe e progettazione educativa, osservazione del comportamento infantile, progettazione e valutazione degli interventi educativi per l'infanzia; tecnologie educative per la prima infanzia, prevenzione del disagio educativo ed inclusione nella prima infanzia, sostegno alla genitorialità, valutazione e documentazione della progettazione educativa

da 8 a 16

M-PSI/01

M-PSI/04

M-PSI/08

PSI/09

Psicologia dell'infanzia, psicopatologia dell'età infantile, psicomotricità educativa e preventiva, osservazione del comportamento infantile, sostegno alla genitorialità, percezione di auto efficacia, lavoro in équipe e prevenzione del burn-out nel contesto dei servizi per l'infanzia

da 0 a 16

M-DEA/01

SPS/07

SPS/08

Condizione dell'infanzia nella società contemporanea, Origini, sviluppo, modelli e organizzazione dei servizi per l'infanzia; sociologia dell'infanzia e della famiglia, i servizi per l'infanzia strumento di inclusione sociale

da 4 a 9

 

Tirocinio

da 3 a 12

 

Laboratori professionalizzanti per l'educatore dei servizi nella prima infanzia

da 0 a 8

 

Crediti a scelta dello studente (preferibilmente attinenti il corso di studi quali: educazione al sonoro, educazione al disegno infantile, linguistica italiana...)

da 2 a 4

 

Prova finale 

 

4.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «per l'infanzia» con le seguenti: «dall'infanzia all'adolescenza».

4.4

BLUNDO, SERRA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «servizi educativi nelle istituzioni scolastiche» inserire le seguenti: «, anche con riferimento alle attività educative connesse con le problematiche afferenti ai metodi della letto-scrittura».

4.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «aspetti educativi» inserire le seguenti: «e della mediazione».

4.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sopprimere la seguente: «non» e sopprimere le parole da: «né costituiscono» sino alla fine del comma.

        Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art.  7

7.1

SERRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 7. - (Formazione universitaria dell'educatore professionale). – 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, al fine di unificare i corsi di laurea delle classi L-19 e L/SNT/2, un corso di laurea abilitante e interfacoltà tra la facoltà di Scienze della formazione primaria e la facoltà di Farmacia e medicina con trecento ore di tirocinio formativo annuali.

        2. La qualifica di educatore professionale è attribuita a seguito del rilascio del diploma del corso di laurea di cui al comma 1».

7.2

BLUNDO, SERRA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Al fine di poter operare in ambito educativo, formativo, pedagogico, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per l'individuazione precoce di situazioni critiche e di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché per favorire processi di apprendimento attraverso metodi innovativi e sperimentati e al fine di prevenire fenomeni di bullismo o altre forme di devianza, la formazione universitaria e la specializzazione post-Iaurea sono requisiti indispensabili, insieme con il tirocinio formativo, per esercitare la professione di pedagogista.

        3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un corso di perfezionamento post-laurea abilitante di durata biennale afferente all'area delle Scienze dell'educazione e della formazione, funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze didattiche educative e disciplinari. Il corso prevede l'approfondimento dei precedenti e attuali studi nel campo pedagogico, metodologico e didattico, della sociologia giuridica e della devianza nonché delle attività educative e metodi comprovati inerenti le problematiche afferenti ai metodi della letto-scrittura. Il corso prevede un numero non inferiore a 600 ore di tirocinio formativo, pari a 120 crediti formativi, nonché la discussione di un elaborato-lavoro finale.

        3-quater. Possono accedere al corso di perfezionamento post-laurea, di cui al comma 3-ter, esclusivamente coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale in Scienze dell'educazione e della formazione, ovvero nelle classi LS/56, LS/65, LS/87, LM/50, LM/57, LM/85, LM/93, nonché una laurea/specializzazione nel settore scientifico-disciplinare MPED-03 (Didattica e pedagogia speciale).

        3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inoltre disciplinati e rivisti i regolamenti didattici di ateneo, recanti gli ordinamenti didattici in conformità con la presente legge».

7.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprensivi di un tirocinio formativo di tipo diretto o indiretto pari ad almeno 400 ore. Al fine di promuovere l'attivazione di tirocini negli ambiti di cui al all'articolo 3, comma 3, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università attivano specifiche convenzioni che garantiscano la previsione di un adeguato rimborso spese per gli studenti».

        Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Coloro che sono in possesso della sola qualifica di educatore socio-pedagogico o della sola qualifica di educatore socio-sanitario possono acquisire rispettivamente la qualifica di educatore socio-sanitario pedagogico o di educatore socio-sanitario previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti da svolgersi presso le università.

        4-ter. Qualora i soggetti di cui al comma 4-bis siano titolari di un contratto di lavoro, gli oneri del corso di cui al medesimo comma sono a carico del datore di lavoro.

        4-quater. Le modalità di accesso e di svolgimento del corso intensivo di formazione di cui al comma 4-bis e della relativa prova scritta finale sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art.  12

12.1

SERRA

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «di educatore professionale socio-sanitario».

12.2

LA RELATRICE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Può altresì svolgere attività professionale di educatore professionale socio-pedagogico chi è in possesso delle lauree che conferiscono il titolo di pedagogista indicate nell'articolo 10, comma 1».

12.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Piano straordinario di assunzione di educatori professionali e pedagogisti)

        1. Al fine di contrastare la formazione del precariato nell'ambito delle professioni dell'educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e del pedagogista il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, avvia di un Piano pluriennale di assunzioni dedicato alle figure di educatori professionali e pedagogisti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'obiettivo prioritario di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

        3. A decorrere dal 1º gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 20 per cento ed al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto».

Art.  13

13.1

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 13. - (Disposizioni finali e transitorie) – 1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico chi, pur non essendo in possesso dei titoli previsti dall'articolo 4, sia in possesso dei seguenti requisiti:

            a) è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

            b) svolge l'attività di educatore da non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

            c) ha un contratto a tempo indeterminato nel ruolo di educatore.

        3. Chi è in possesso di diploma abilitante rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto o da una scuola magistrale o ha svolto attività di educatore con contratto di almeno dodici  mesi, acquisisce la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo per complessivi 60 crediti organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di Scienze dell'educazione delle università, anche con modalità telematica nel limite del 50 per cento dei corsi attivati. Le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti secondo le modalità stabilite dalle medesime università. Il titolo deve essere conseguito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        4. Gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che sono inquadrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un concorso per il profilo di educatore di asilo nido o equipollente, o sono in possesso di contratto a tempo indeterminato, o chi svolge attività di educatore da non meno di tre anni, anche non continuativi, seppure non in possesso dei titoli previsti dall'articolo 4, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico. Chi svolge attività di educatore dei servizi educativi per l'infanzia con contratto di almeno dodici mesi e inferiore a tre anni, acquisisce la qualifica di educatore socio-pedagogico per i servizi educativi per l'infanzia previo superamento di un corso per complessivi 60 crediti a indirizzo specifico organizzato dalle facoltà di Scienze dell'educazione delle università ai sensi della tabella allegata alla presente legge.

        5. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce altresì direttamente la qualifica di pedagogista chi è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di pedagogista o chi, pur in possesso di altra laurea, ha svolto per un periodo di almeno trentasei mesi le attività che definiscono il pedagogista di cui all'articolo 9, opportunamente documentate.

        6. Gli educatori provenienti da corsi universitari di classe L-19 e L/SNT2, in cui si integrano competenze socio-sanitarie e socio-pedagogiche, hanno la possibilità, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di conseguire la qualifica relativa al corso cui non hanno partecipato frequentando un corso di qualifica organizzato, rispettivamente, dalla facoltà di medicina per chi è in possesso della classe L-19 e dalle facoltà o dai dipartimenti di Scienze dell'educazione o della formazione per chi è in possesso della classe L/SNT2 per acquisire le conoscenze e le competenze mancanti del proprio curricolo.

        7. Le modalità di accesso e di svolgimento dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 3 e 4 e della relativa prova scritta finale sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il  Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        8. Negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi di cui all'articolo 4, il mancato possesso della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico» o di «educatore professionale socio-sanitario» non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al prestatore».

13.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

        1) all'alinea sopprimere le parole da: «previo superamento» a: «a distanza», e sostituire le parole: «sono in possesso di uno dei seguenti requisiti e intraprendono i predetti corsi intensivi entro tre anni dalla medesima data», con le seguenti: «abbiano svolto l'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti»;

        2) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) laurea quinquennale, quadriennale o diploma di laurea triennale, o diplomi di corsi professionali post-diploma istituiti, autorizzati o riconosciuti da enti pubblici che abbiano permesso l'esercizio professionale negli ambiti di cui all'articolo 3, o diplomi abilitanti rilasciati entro la data di entrata in vigore della presente legge da istituti magistrali o scuole magistrali.»;

        3) sopprimere la lettera c).

        Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

        «2-bis. L'attività di cui al comma 2 è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

        2-ter. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato il requisito relativo ai tre anni di attività di educatore, anche non consecutivi, ma non siano in possesso dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 2, possono acquisire in via transitoria il titolo di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti, da svolgersi presso le università, anche tramite formazione a distanza.

        2-quater. Il corso di cui al comma 2-ter è organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università. Le relative spese di frequenza non sono a carico del partecipante. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

        2-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-quater, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

        Conseguentemente ancora sopprimere il comma 3.

        Conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: «Acquisiscono», inserire la seguente: «altresì».

        Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «comma 2-ter».

13.3

BIGNAMI

Al comma 2, dopo le parole: «anche tramite la formazione a distanza,» aggiungere le seguenti: «ma con verifica ed esame da non effettuarsi per via telematica,».

13.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «attività di educatore», aggiungere le seguenti: «e/o delle mansioni educative di cui all'articolo 6, negli ambiti professionali di cui all'articolo 3».

13.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «entro l'anno scolastico 2001/2002» con le seguenti: «entro la data di entrata in vigore della presente legge» e aggiungere in fine le seguenti parole: «o equipollente».

13.6

MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. In via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico altresì quei soggetti che abbiano svolto legittimamente l'attività di educatore per non meno di dodici mesi, anche non continuativi, dimostrata nei modi di cui al secondo periodo del comma 2, lettera b), previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 120 crediti, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza. Il predetto corso deve essere intrapreso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

        Conseguentemente:

            a) al comma 3, le parole: «Il corso di cui al comma 2 è organizzato» sono sostituite con le seguenti: «I corsi di cui ai commi 2 e 2-bis sono organizzati»;

            b) al comma 5, le parole: «del corso intensivo di formazione di cui al comma 2 e della relativa prova scritta finale» sono sostituite con le seguenti: «dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 2 e 2-bis e delle relative prove scritte finali».

13.7

MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì nei confronti di coloro che abbiano svolto l'attività di educatore per non meno di dodici mesi, anche non continuativi, documentata nei modi di cui al comma 2, lettera b), previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 120 crediti, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, e da intraprendere entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

13.8

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le relative spese di frequenza non sono a carico del partecipante. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

        Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

13.9

DE PIETRO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4-bis. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e possono continuare a svolgere le mansioni attualmente affidate, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, essendo titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui alla presente legge, siano in possesso anche di uno solo dei seguenti requisiti:

            a) almeno cinquanta anni di età e almeno cinque anni di servizio;

            b) almeno dieci anni di servizio».

13.10

DE PIETRO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4-bis. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e possono continuare a svolgere le mansioni attualmente affidate, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, essendo titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui alla presente legge, siano in possesso anche di uno solo dei seguenti requisiti:

            a) almeno cinquanta anni di età e almeno cinque anni di servizio;

            b) almeno dieci anni di servizio;

            c) diploma di laurea e almeno cinque anni di servizio».

13.11

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

            1) alla lettera a), sostituire le parole: «cinquanta anni» con le seguenti: «quaranta anni»;

            2) alla lettera b), sostituire le parole: «venti anni di servizio» con le seguenti: «cinque anni di servizio e almeno duecento ore di formazione continua certificata o certificabile».

13.12

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «venti anni di servizio» con le seguenti: «dieci anni di servizio e almeno duecento ore di formazione continua certificata o certificabile».

13.13

BIGNAMI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato una esperienza lavorativa documentabile di almeno dieci annualità, anche non consecutive, nel settore scolastico inerente le attività professionali, di cui alla presente legge, anche con contratto di ''assistente alla persona''».

13.14

DE PIETRO

Al comma 6 apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo le parole: «i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto legittimamente l'attività di educatore», aggiungere le seguenti: «e/o di coordinatore»;

        b) sostituire le parole: «possono continuare ad esercitare l'attività di educatore», con le seguenti: «possono continuare ad esercitare le mansioni attualmente affidate».

13.15

SERRA

Al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «o di educatore professionale socio-sanitario».

13.16

SERRA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Negli ambiti professionali ove si svolge l'attività lavorativa dell'educatore professionale e del pedagogista di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520».

Art.  14

14.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo con il seguente

        «Art. 14. - (Copertura finanziaria). – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».

Tit.1

SERRA

Nel titolo del disegno di legge sopprimere le seguenti parole: «, educatore professionale socio-sanitario».