Legislatura 17ª - 13ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 337 del 28/09/2017
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Il relatore VACCARI (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge di delegazione europea 2015, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il suddetto regolamento (UE) n. 1143/2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia. Per "specie esotiche invasive" si intendono le specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera e propria minaccia per l'ambiente nel quale vengono a trovarsi. Questo fenomeno rappresenta una delle principali cause di perdita di biodiversità in Italia, in Europa e nel mondo. Queste specie, infatti, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle specie autoctone, possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali e, a volte, provocare ingenti danni economici ad attività produttive, quali l’agricoltura e lo sfruttamento delle risorse silvo-pastorali. A titolo di esempio, i danni provocati dalle specie esotiche invasive nella sola Gran Bretagna nel 2015 sono stati stimati intorno ai 2 miliardi di euro. In Europa sono presenti circa 12.000 specie esotiche, delle quali approssimativamente il 10-15 percento è ritenuto invasivo. Il citato regolamento (UE) prevede, in sintesi, i seguenti tipi di interventi: la prevenzione, la diagnosi precoce e l'eradicazione rapida e, infine, la gestione. Si segnala, in particolare che il regolamento stabilisce, all'articolo 4, che sia redatto, a cura della Commissione europea, l’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, che deve essere interamente riesaminato almeno ogni sei anni e, nel frattempo, se necessario, aggiornato. Il primo elenco, adottato con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016, è stato aggiornato con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1263 del 12 luglio 2017. Con riferimento all’eradicazione o controllo delle cosiddette specie alloctone (specie che non appartengono alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi giungono per l’intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell’uomo) la legge n. 157 del 1992 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") già prevede, all'articolo 2, comma 2, l'obbligo di eradicazione o comunque di controllo delle specie alloctone, con l'eccezione di quelle contenute nell'Elenco delle specie alloctone escluse da tale previsione (indicate nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015). Procede quindi ad illustrare i contenuti dello schema di decreto legislativo in commento, è composto di 30 articoli, suddivisi in 8 titoli. L’articolo 1 del provvedimento indica le finalità dello stesso. Esso, infatti, definisce il campo di applicazione dello schema di decreto, con particolare riferimento: a) ai controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, secondo quanto previsto all'articolo 15 del predetto regolamento; b) al rilascio delle autorizzazioni previste agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento, che lo schema di decreto in esame disciplina separatamente prevedendo che, nel primo caso (artt. 8 e 9 del presente provvedimento), sia rilasciato un permesso, nel secondo (artt. 10 e 11), un'autorizzazione (anche se gli articoli 8 e 9 del regolamento denominano entrambe le fattispecie "autorizzazioni", pur essendo diversi i presupposti); c) all'istituzione del sistema nazionale di sorveglianza previsto all'art. 14 dello stesso regolamento (e alla ripartizione delle competenze e dei compiti tra Autorità nazionale competente, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano); d) alle misure di gestione volte all’eradicazione, al controllo demografico o al contenimento della popolazione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale transnazionale o nazionale; e) alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento e del provvedimento in esame (articolata in sanzioni penali ed amministrative, cosi come richiesto dalla legge delega). L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello schema di decreto in esame. L’articolo 3 concerne l’Autorità nazionale competente. In particolare, si stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia l'Autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento, e per il coordinamento delle attività necessarie per l’attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni. Si prevede, inoltre, che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sia l'ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’applicazione del regolamento. L'articolo 4 contiene le disposizioni di coordinamento con le norme dell'ordinamento vigenti in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi, rilevanti ai fini dell'esecuzione del regolamento. L'articolo 5 disciplina l'istituzione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, in linea con quanto previsto all'articolo 12 del regolamento. L'articolo 6 reca una serie di divieti relativi all'introduzione, alla detenzione, alla coltivazione, al trasporto ed alla vendita degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale.L’articolo 7 si riferisce al "Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive". L’articolo 8 regola l’istruttoria per il rilascio dei permessi in deroga ai divieti indicati all’articolo 6 del provvedimento in esame. L'articolo 9 attua l'articolo 8·del regolamento e stabilisce la procedura relativa alla conclusione positiva dell’istruttoria. L’articolo 10 del provvedimento in esame regola l’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del regolamento. L’articolo 11 è relativo al rilascio delle autorizzazioni previste al citato articolo 9 del regolamento, stabilendo la procedura relativa alla conclusione positiva dell’istruttoria. L’articolo 12 è relativo al registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale e agli obblighi dei soggetti autorizzati o a cui sono stati rilasciati permessi ai sensi del provvedimento in esame. L’articolo 13 reca disposizioni in materia di accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati, attuando quanto disposto all'articolo 8, paragrafi 5 e 8, del regolamento. L'articolo 14 contiene norme relative ai giardini zoologici ed agli orti botanici. L’articolo 15 attua quanto disposto all'articolo 15 del regolamento, relativo ai controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. L’articolo 16 reca disposizioni sugli obblighi degli importatori, disciplinando la procedura relativa alle formalità da espletarsi presso i punti di entrata, i posti di ispezione frontaliera e le dogane e gli obblighi a carico degli importatori. L’articolo 17 reca disposizioni in materia di misure ufficiali all'importazione, in attuazione di quanto disposto all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento. L’articolo 18 è relativo al sistema di sorveglianza mentre l’articolo 19 regola il rilevamento precoce e l’eradicazione rapida, in attuazione di quanto disposto, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 del regolamento. L’articolo 20 disciplina le deroghe all’obbligo di eradicazione rapida, attuando l’art. 18 del regolamento. L'articolo 21 attua quanto disposto all’articolo 10 del regolamento ed attribuisce al Ministero la competenza all'adozione delle misure di emergenza prevista dal menzionato articolo, nonché l’adempimento degli oneri di comunicazione in esso previsti. L'articolo 22, in linea con quanto stabilito dall'articolo 19 del regolamento, prevede che gli Stati membri predispongano misure di gestione efficaci per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati e sulla salute umana o sull'economia. L’articolo 23 attua quanto disposto all'articolo 20 del regolamento, nel quale è stabilito che gli Stati membri adottino misure di ripristino appropriate per favorire la ricostituzione di un ecosistema degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. L’articolo 24 attua quanto disposto all'articolo 21 del regolamento e stabilisce che i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, nonché i costi di ripristino, siano a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell’introduzione e diffusione sul territorio di dette specie, qualora individuate. L’articolo 25 attua quanto disposto all'articolo 30 del regolamento e all'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge delega in materia di sanzioni penali e amministrative per le violazioni del regolamento. L'articolo 26 introduce tra l'altro in capo ai detentori di uno o più esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale l'obbligo di farne denuncia al Ministero entro 180 giorni. L’articolo 27 reca disposizioni transitorie per i proprietari di animali da compagnia tenuti per scopi non commerciali, attuando quanto disposto dall’articolo 31 del regolamento. L'articolo 28 attua quanto disposto all'articolo 32 del regolamento, il quale autorizza i detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale, a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o trasferimento entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione. L’articolo 29 introduce le tariffe per la copertura delle spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni previsti e all'espletamento dei controlli presso gli impianti autorizzati. L’articolo 30 reca infine la clausola di invarianza della spesa.
Evidenzia in conclusione come lo schema di decreto operi coerentemente con gli indirizzi già seguiti dalla Commissione su diverse tematiche.