Legislatura 17ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 330 del 09/05/2017
Azioni disponibili
DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 9 MAGGIO 2017
330ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.
Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per Jugend Rettet, Jackob Schoen, presidente, Lena Waldhoff, vicepresidente e Stefano Spinelli, coordinatore dei rapporti col partner sanitario Rainbow for Africa.
La seduta inizia ore 14,10.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
In apertura di seduta il presidente LATORRE rende noto che, come deliberato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 4 maggio, il programma dell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative è stato integrato con l'audizione di magistrati della Procura di Trapani e degli esponenti delle organizzazioni non governative che non avevano ancora risposto agli inviti della Commissione: in questo modo verrà completato il quadro delle ONG operanti nel Mediterraneo centrale.
La Commissione prende atto.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative: audizione di esponenti di Jugend Rettet
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 4 maggio.
Il presidente LATORRE ringrazia gli intervenuti per la loro disponibilità. Introduce quindi l'audizione.
Prende quindi la parola Lena WALDHOFF, vicepresidente dell'organizzazione Jugend Rettet, rilevando innanzitutto che l'associazione da lei rappresentata è stata fondata nel giugno del 2015 in riposta alla drammatica tragedia umanitaria avvenuta nel Mediterraneo nell'aprile di quell'anno, che vide la morte di oltre 800 persone. L'operato dell'organizzazione, peraltro, è estraneo a qualsiasi dinamica politica e obbedisce a un preciso e imprescindibile imperativo morale: quello di salvare le vite in mare. Su tali basi, la pur giusta necessità di perseguire gli scafisti risulta estranea al mandato umanitario dell'organizzazione.
Conclude stigmatizzando l'ingiusta campagna diffamatoria condotta dalla stampa e sulla rete Internet a danno delle ONG, che tendono a essere equiparate ai trafficanti di esseri umani.
Interviene anche Jackob SCHOEN, presidente dell'organizzazione, precisando che Jugend Rettet opera nel Mediterraneo centrale, in acque internazionali e sempre sotto la direzione dell'IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Centre), di Roma, con l'imbarcazione Juventa, battente bandiera olandese, di 33 metri circa e per 184 tonnellate. Nell'area di ricerca e soccorso, peraltro, collabora con tutte le altre unità presenti (che possono essere natanti di altre ONG, navi mercantili ovvero imbarcazioni militari appartenenti alle varie missioni italiane, europee e della NATO presenti nella zona). L'equipaggio della Juventa è composto da 12/15 membri di origine prevalentemente europea (olandese, tedesca e italiana). È presente a bordo anche personale medico.
Per quanto attiene ai finanziamenti dell'associazione, questi sono composti da donazioni private ovvero provenienti da soggetti senza fini di lucro. In nessun caso, peraltro, i donatori influiscono sull'operato dell'organizzazione. Il finanziatore più rilevante (per circa il 10 per cento del totale), risulta essere la Kreuzberger Kinderstiftung, fondazione berlinese che si occupa del sostegno all'infanzia.
Conclude osservando che la correttezza delle procedure di finanziamento (pienamente accessibili dall'esterno) è attestata anche dalla partecipazione dell'organizzazione al programma di trasparenza dell'associazione Transparency International, nota per serietà e severità di giudizio.
Interviene da ultimo Stefano SPINELLI, rappresentante dell'organizzazione italiana Rainbow for Africa, ONLUS fondata nel 2009 con sede a Torino, attiva sul suolo africano. A seguito delle tragedie del 2015, ritenendo ipocrita il prestare soccorso in loco trascurando l'assistenza in mare, l'associazione ha iniziato a operare prima nell'Egeo (con circa 45 medici) e poi nel Mediterraneo centrale. In tale quadro collabora con Jugend Rettet, fornendo il personale sanitario.
L'oratore ribadisce quindi che Rainbow for Africa è finanziata solo da donazioni private in piena trasparenza e che i suoi membri, tutti volontari non retribuiti, sono medici o infermieri animati da un preciso imperativo deontologico: salvare delle vite umane. Tenuto conto di ciò, appare pertanto - a suo avviso - inaccettabile e vergognoso il clima di sostanziale 'criminalizzazione' in cui le organizzazioni non governative si sono trovate, di fatto, a dover operare, con ripecussioni anche sulla vita privata degli operatori.
Il presidente LATORRE, nel ringraziare gli intervenuti per le precisazioni fornite e comprendendo il disappunto che può derivare dall'essere oggetto di inopportune strumentalizzazioni, circostanza ben nota alla classe politica, rileva che l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione non si propone in nessun modo di intaccare la reputazione morale delle organizzazioni non governative, proponendosi esclusivamente di raccogliere informazioni particolareggiate in ordine alla delicata situazione del Mediterraneo centrale, informazioni che potranno poi essere funzionali ad iniziative politiche.
Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) domanda innanzitutto se Jugend Rettet operi sempre sotto il coordinamento della Guardia costiera italiana e se l'imbarcazione Juventa sia mai entrata in acque territoriali libiche (e, in caso affermativo, su autorizzazione di chi).
Domanda inoltre chiarimenti sull'eventuale collaborazione con le autorità italiane nel contesto del soccorso in mare e se l'organizzazione sia disponibile a imbarcare a bordo un agente di polizia giudiziaria.
Lena WALDHOFF precisa che l'organizzazione da lei rappresentata opera sempre sotto il coordinamento dell'IMRCC di Roma, che ne dispone l'intervento qualora Juventa sia la nave più vicina al naufragio. In altre occasioni, i battelli sono invece avvistati con dei binocoli, ma anche in questo caso la situazione di pericolo viene comunicata tempestivamente alla Guardia costiera italiana.
In due casi sono stati effettuati salvataggi all'interno delle acque territoriali libiche, sempre sotto il coordinamento dell'IMRCC, che aveva, a sua volta, preventivamente contattato le competenti autorità locali.
Precisa quindi che la collaborazione con la Guardia costiera italiana prevede numerosi contatti con il personale dell'organizzazione (come attestato anche da un recente approdo a Lampedusa), ma non comporta, però, anche l'identificazione degli scafisti: il mandato dell'organizzazione, infatti, è esclusivamente di natura umanitaria. In ragione di quanto precede, Jugend Rettet non sarebbe disponibile ad accogliere sul proprio natante personale di Polizia giudiziaria.
Ad avviso del senatore ALICATA (FI-PdL XVII) il parlare di 'criminalizzazione' delle organizzazioni non governative sarebbe decisamente scorretto. La Commissione, infatti, ha avviato un'indagine più che legittima su una tematica assai delicata dagli elevati costi socio-economici per il Paese (circa 4 miliardi e 600 milioni di euro stanziati nel 2017 per le operazioni di accoglienza dei migranti), basandosi su importanti rilievi mossi dall'agenzia europea FRONTEX e dall'autorità giudiziaria che non possono essere passati sotto silenzio e che meritano, per contro, assoluto rispetto.
Pur riconoscendo le nobili motivazioni alla base dell'azione umanitaria, esprime profondo disaccordo con le conclusioni rese da Stefano Spinelli, che non terrebbe conto sia dei costi per l'Italia, sia dell'esistenza di un pull factor in capo all'attività delle ONG.
Conclude domandando se l'organizzazione Jugend Rettet abbia mai ricevuto comunicazioni o chiamate dirette dalla terraferma libica o dalle imbarcazioni dei migranti.
Lena WALDHOFF precisa che gli interventi introduttivi svolti, nel parlare di "criminalizzazione" dell'operato delle ONG, non si riferivano in alcun modo all'attività di indagine della Commissione, bensì alla campagna di discredito posta in essere da alcuni organi di stampa, basata sulla formulazione di accuse che Jugend Rettet respinge fermamente.
Stefano SPINELLI ribadisce quindi che l'organizzazione opera in piena trasparenza senza avere nulla da nascondere. Per contro, le recenti campagne mediatiche di discredito hanno intaccato perfino la stessa immagine dei singoli operatori nella società civile, con gravi ripercussioni anche nella loro vita sociale, nonché messo in pericolo l'intero settore del volontariato a fini umanitari.
Ribadisce quindi sia la mancanza di concrete evidenze atte a dimostrare l'esistenza di un 'fattore di attrazione' determinato dalla presenza delle ONG in mare, sia la piena estraneità a ogni dinamica politica dell'operato delle ONG stesse, le quali agiscono nei limiti di un preciso e circoscritto imperativo morale che impone di salvare delle vite a prescindere da considerazioni di altra natura.
Jackob SCHOEN precisa quindi che Jugend Rettet non ha mai ricevuto chiamate dalla terraferma libica, interfacciandosi solo con l'IMRCC di Roma (questa mattina hanno partecipato a una riunione presso la sua sede) ovvero con altre ONG.
Conferma quindi, quanto già detto dalla signora Waldhoff sugli ingressi effettuati nelle acque territoriali della Libia.
Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) rivendica la piena legittimità delle attività politiche volte ad approfondire e meglio delineare la posizione delle ONG (la cui attività appare peraltro connotata da profili squisitamente ideologici), nel delicato problema dell'immigrazione, considerati i costi economici imposti al Paese e le penetranti dichiarazioni rese da esponenti della magistratura in ordine al fatto che le attività di accoglienza dei migranti possano essere un fattore di attrazione per le organizzazioni di stampo mafioso.
Conclude chiedendo delucidazioni sui costi giornalieri sostenuti dall'organizzazione.
Jackob SCHOEN replica ribadendo che gli operatori dell'organizzazione da lui rappresentata prestano la loro attività a titolo gratuito e rilevando che i costi mensili sostenuti dall'associazione si aggirano intorno ai 40 mila euro.
Precisa quindi che l'attività delle organizzazioni non governative mira a sanare una pericolosa e inaccettabile carenza degli attori istituzionali seguita alla fine della missione italiana Mare nostrum.
Replica anche Stefano SPINELLI, ribadendo che la presenza a bordo di ufficiali di polizia giudiziaria è assolutamente incompatibile con il mandato umanitario di una ONG e pertanto non configurabile. Al contrario, dovrebbero essere le istituzioni pubbliche, come FRONTEX, ad assumersi la responsabilità di svolgere bene il loro lavoro.
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) si pone problematicamente sull'argomentazione che vedrebbe le ONG sanare una lacuna degli operatori istituzionali: ciò non spiegherebbe, infatti, come mai nel 2015 vi sia stato un minor numero di morti contemporaneamente a un minor numero di sbarchi.
Dopo aver rimarcato i tre profili di illegalità connaturati al fenomeno migratorio (immigrazione clandestina, possibili interessi della malavita italiana in ordine all'accoglienza e traffico di esseri umani) e aver sottolineato quanto dichiarato dal procuratore di Catania in ordine a potenziali effetti negativi dell'attività delle ONG sulle attività investigative, domanda chiarimenti su una lettera aperta al direttore esecutivo di FRONTEX presente sul sito web di Jugend Rettet, che accuserebbe gli attori istituzionali di aver fatto intervenire, nel drammatico fine settimana di Pasqua del presente anno, una sola nave in operazioni di salvataggio in mare, a fronte di ben 11 operanti nell'area, domandando se tale accusa coinvolga solo la citata Agenzia europea ovvero sia estensibile ad altri attori italiani ed europei.
Muovendo da quanto riferito dal citato sito web di Jugend Rettet, secondo il quale nel 2016 l'associazione avrebbe salvato 6526 vite, domanda quante persone siano state salvate nell'anno in corso, rilevando altresì che sul medesimo sito non sembrano reperibili né i bilanci né l'elenco dei donatori.
Dopo aver chiesto se vi siano anche donatori pubblici, conclude domandando come mai, ancorché l'organizzazione operi da Malta, non abbia mai chiamato il centro di soccorso di quel Paese.
Lena WALDHOFF precisa di avere personalmente redatto la lettera aperta al direttore Leggeri e che il predetto documento non contiene accuse, bensì semplici domande. L'interlocutore, peraltro, avrebbe invitato le ONG a discutere della vicenda.
Jackob SCHOEN precisa quindi che nel 2016 l'organizzazione da lui rappresentata ha compiuto sette missioni con oltre 6000 vite salvate. Nell'anno in corso, invece, le operazioni sono riprese a marzo e - sino a oggi - sono state effettuate quattro missioni di circa due settimane l’una (l'ultima è in corso), con oltre 3000 vite salvate in mare.
Con riferimento agli episodi della scorsa Pasqua, critica l'inerzia degli attori istituzionali, che non riguarda solo l'Italia ma anche l'Europa, osservando che l'Italia è stata sostanzialmente lasciata sola nella gestione del fenomeno migratorio e lamentando l'assenza di un preciso mandato di soccorso a livello europeo.
Ribadisce quindi che il bilancio dell'associazione è pubblico, nonché sottoposto alle rigide procedure di trasparenza richieste dalla legislazione tedesca.
L'oratore prosegue precisando che l'IMRCC di Roma viene contattato in quanto quello attivo nell'area. Malta, infatti, respinge il salvataggio dei profughi in mare aperto.
Contesta quindi i rilievi iniziali mossi dal senatore Arrigoni, precisando che ciò che è aumentato proprio a seguito dell'intensificarsi delle operazioni di salvataggio, non è il numero di morti in mare, bensì quelli rilevati.
Conclude rilevando che Jugend Rettet non riceve finanziamenti da alcun ente pubblico.
Il senatore SANTANGELO (M5S), nel riconoscere sia l'indubbio valore umanitario sotteso all'attività delle ONG, sia, per contro, la necessità di approfondire i rilievi formulati dall'agenzia FRONTEX e dalla magistratura italiana, domanda se, nel corso delle operazioni in mare, la nave al servizio di Jugend Rettet abbia mai spento i propri trasponditori.
Domanda quindi quali siano le percentuali, in ordine agli interventi di soccorso, tra gli avvistamenti e le chiamate ricevute dall'IMRCC.
Con riferimento, poi, agli eventi di Pasqua, e in particolare alle dichiarazioni rilasciate da Riccardo Gatti, rappresentante dell'ONG Proactiva, in ordine a presunti contatti con altre ONG durante le operazioni di salvataggio, domanda se esistano procedure di coordinamento tra le varie associazioni.
Domanda inoltre come mai Jugend Rettet abbia deciso di avere la propria sede a Malta, Paese che pone in atto discutibili politiche di respingimento.
Osserva quindi che le riflessioni condotte dal procuratore di Catania dovrebbero indurre a prendere seriamente in considerazione la possibilità di imbarcare operatori di polizia giudiziaria anche a bordo delle imbarcazioni delle ONG, al fine di combattere efficacemente i trafficanti di esseri umani. Rimarca infine la difficile situazione del Paese (e della Sicilia in particolare) nella gestione dei fenomeni migratori.
Lena WALDHOFF, nel ricordare che la nave Juventa non ha mai spento i propri trasponditori, precisa che il rapporto percentuale tra chiamate ricevute dall'IMRCC di Roma e avvistamenti effettuati direttamente è del 50 per cento circa.
Con riferimento alla scelta di Malta come sede, precisa poi che ciò è stato dettato esclusivamente da ragioni di tipo operativo e logistico.
Stefano SPINELLI, pur comprendendo le ragioni alla base dell'esigenza in questione, ribadisce l'impossibilità di conciliare il rispetto del mandato umanitario con la presenza a bordo di operatori di polizia giudiziaria.
Jackob SCHOEN rileva quindi che il coordinamento tra ONG non è avvenuto solo in occasione delle operazioni nel periodo pasquale, in quanto l'organizzazione da lui rappresentata è in costante rapporto con tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel Mediterraneo centrale.
Precisa inoltre che il momento decisionale resta sempre in capo all'IMRCC di Roma.
Ad avviso del senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), appare comunque difficile contestare l'esistenza di una sinergia involontaria tra la presenza delle ONG e l'operato dei trafficanti di esseri umani.
Peraltro, gli stessi trafficanti sono i primi responsabili delle indicibili violenze patite dai migranti e non solo sul suolo libico: significativo, al riguardo, un recente episodio dove, al passaggio di un aereo, lo scafista avrebbe fatto fuoco ed ucciso un migrante per il solo aver tardato a togliersi un cappello rosso dalla testa; una procedura imposta per far sì che tutti gli occupanti del battello apparissero il più possibile indistinguibili l'uno dall'altro al fine di impedire l'identificazione dei trafficanti stessi.
Sotto tale aspetto, la presenza di un operatore di polizia giudiziaria anche a bordo dei battelli delle ONG potrebbe rivelarsi efficace misura per combattere i criminali ed evitare di garantire loro, sia pur involontariamente, la certezza dell'impunità.
Il senatore FORNARO (Art.1-MDP), nel rimarcare la meritoria opera umanitaria svolta da Jugend Rettet e dalle altre ONG, stigmatizza la campagna diffamatoria condotta da alcuni organi di stampa e da alcune forze politiche. Pur comprendendo le ragioni ideali alla base del rifiuto di ospitare a bordo agenti di polizia giudiziaria, osserva che è comunque necessario individuare una efficace forma di collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, istituzionali e non, per contrastare la deplorevole attività dei trafficanti di esseri umani, sollecitando sul punto una politica più assertiva da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
Anche ad avviso del senatore CONTI (Misto-UDC) alcune soluzioni emerse nel corso del dibattito appaiono quanto meno discutibili, laddove sarebbe invece opportuno esplorare delle vie in grado di realizzare positive sinergie tra gli attori pubblici e le ONG, le cui finalità sono costitutivamente diverse.
Lena WALDHOFF, nel ribadire che non sussiste alcuna evidenza in ordine a rapporti sinergici, ancorché involontari, tra la presenza delle ONG e l'attività degli scafisti, precisa che i trafficanti di esseri umani non sono, di norma, presenti a bordo dei battelli che trasportano i migranti.
Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) domanda incidentalmente cosa assicuri che gli scafisti non siano presenti a bordo.
Lena WALDHOFF replica osservando che è la pericolosità della situazione a far sì che lo scafista non sia presente.
Ribadisce quindi l'incompatibilità della presenza a bordo di un ufficiale di polizia giudiziaria con il mandato umanitario della sua organizzazione. Inoltre vi sarebbero due ulteriori fattori da considerare: il primo è che la Guardia costiera italiana è a conoscenza di tutte le attività dell'organizzazione ed effettua i dovuti controlli in occasione dell'ingresso in porto; il secondo è che nell'area è operante una missione europea (EUNAVFROR MED-Sophia), con uno specifico mandato di repressione del traffico di esseri umani.
Anche Stefano SPINELLI ribadisce che la proposta di ospitare agenti di polizia giudiziaria a bordo delle navi di una ONG è, in sostanza, non configurabile perché in contrasto con il principio di indipendenza dell'azione umanitaria.
Una reale soluzione potrebbe invece essere l'istituzione di un meccanismo proattivo pubblico per il salvataggio in mare.
Il senatore ALICATA (FI-PdL XVII) si pone criticamente sulle osservazioni poc’anzi formulate da Stefano Spinelli.
Il presidente LATORRE dichiara infine conclusa la procedura informativa.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato
La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (n. 396)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 aprile.
Il presidente LATORRE, dopo aver brevemente riepilogato l'iter del provvedimento, rammenta che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 2 maggio, ma che è stata concordata con il Governo una proroga informale, fino al 10 maggio, stante la complessità dell'articolato.
Dà quindi conto di uno schema di parere predisposto dal relatore e inviato a tutti i Commissari (pubblicato in allegato), nonché di due schemi di parere alternativo fatti pervenire dal senatore Divina e dal Gruppo del Movimento 5 Stelle (pubblicati in allegato).
Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) sottolinea la necessità di poter disporre di un adeguato periodo di tempo - fino alla giornata di martedì 16 maggio - per valutare nel merito i contenuti degli schemi di parere.
Replica il relatore VATTUONE (PD), osservando che l'atto iscritto all'ordine del giorno è strettamente collegato (stante la delega contenuta nella legge n. 244 del 2012), al provvedimento, iscritto all'ordine del giorno delle Commissioni affari costituzionali e difesa riunite, relativo al riordino delle carriere delle Forze di polizia (di cui all'atto del Governo n. 395). L'esistenza di tale collegamento suggerisce, peraltro, di poter pervenire lo stesso giorno (e in parallelo con le omologhe Commissioni dell'altro ramo del Parlamento), all'approvazione dei rispettivi pareri e infatti in tal senso si starebbe procedendo, tramite opportuni accordi.
Stante quanto precede e tenuto conto, altresì, del termine più ristretto a disposizione del Governo per l'esercizio della delega su questo secondo provvedimento, appare necessario pervenire all'approvazione dei pareri in contemporanea tra le due Camere e non oltre la giornata di giovedì 11 maggio, chiedendo al rappresentante del Governo un assenso al riguardo.
Il sottosegretario ROSSI conviene.
Il PRESIDENTE, preso atto delle risultanze del dibattito, si riserva di comunicare successivamente gli eventuali cambiamenti al calendario dei lavori che dovessero rendersi necessari.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.
Il presidente LATORRE invita i Gruppi a far pervenire alla Presidenza eventuali proposte di audizione sul provvedimento.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,35.
SCHEMA PROPOSTA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 396
La Commissione difesa,
esaminato l’atto del Governo in titolo,
premesso che:
la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante "delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia" e, in particolare, l’articolo 1, comma 5, secondo periodo, il quale prevede che entro il 1º luglio 2017 il Governo possa adottare, con le medesime procedure di cui al precedente comma 3, ulteriori disposizioni integrative, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione, all’interno del comparto difesa e sicurezza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216 e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
riconosciuto l’efficace lavoro svolto dai Tavoli interforze, contrassegnato da elevata complessità e, per questo, ancor più apprezzabile per le soluzioni individuate a sintesi delle differenti esigenze, attese le peculiarità degli ordinamenti, dei compiti e delle attribuzioni di ciascuna delle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa;
considerato che l’ultimo provvedimento di riordino risale a diciassette anni fa e che da allora si sono succeduti tre tentativi di riforma, nessuno dei quali è stato condotto in porto;
il Consiglio dei ministri, nella riunione del 23 febbraio 2017, ha deliberato in via preliminare, oltre allo schema di decreto legislativo recante "disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244", rimesso a questa Commissione per il parere di competenza, anche lo schema di decreto legislativo di riordino delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, in attuazione della delega recata dall’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e che tale ultimo schema, a sua volta improntato al rispetto del principio di equiordinazione, è parimenti all’esame delle competenti Commissioni parlamentari ai fini della formulazione del previsto parere (Atto del Governo n. 395);
l’iter approvativo dei due provvedimenti, pur in presenza di tempistiche diverse per l’esercizio delle relative deleghe, deve procedere contemporaneamente in ragione dell’alto tasso di interconnessione (in materia di qualificazione delle carriere e dei relativi percorsi, di requisiti per l’accesso, di formazione, di stato giuridico, di avanzamento e di trattamento economico), conseguente all’imprescindibile necessità di garantire in relazione a ciascun profilo disciplinato la sostanziale applicazione del principio di equiordinazione all’interno del comparto difesa e sicurezza;
appare necessario che il Governo preveda una fase correttiva dello schema di decreto in esame, attraverso apposita delega legislativa, anche al fine di valutare la possibilità di dare soluzione ulteriore, con risorse aggiuntive, alle questioni e ai problemi che potranno emergere nella fase attuativa del provvedimento;
esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:
il Governo adotti un’adeguata iniziativa normativa di rango primario volta a integrare e completare la delega in esecuzione della quale ha proceduto all’adozione del provvedimento in esame, attraverso l’espressa previsione della possibilità di emanare ulteriori misure di esso correttive ovvero integrative. Ciò appare indispensabile ove si consideri che il comma 6 dell’articolo 8 della citata legge n. 124 del 2015 prevede, con riferimento al decreto legislativo di riordino delle Forze di polizia, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore il Governo possa adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi nonché della medesima procedura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. La possibilità di adottare, negli stessi tempi, provvedimenti delegati integrativi e correttivi anche con riferimento al riordino delle carriere del personale delle Forze armate si pone quale irrinunciabile presidio del principio di equiordinazione nell’ambito del comparto difesa e sicurezza, in quanto consentirebbe di adeguare e rimodulare le specifiche previsioni normative in coerenza con le disposizioni integrative o correttive eventualmente introdotte per le Forze di polizia. D’altra parte, l’assenza dell’integrazione della delega per le Forze armate nelle forme sopra descritte imporrebbe, in alternativa, o di ritenere che le Forze di polizia in fase di correzione e integrazione non possano adottare disposizioni che, ancorché coerenti con i principi e criteri direttivi contenuti nella delega, alterino il principio di equiordinazione - poiché le Forze armate non potrebbero parallelamente e coerentemente disporre il necessario riallineamento - ovvero di ritenere, altrettanto inusitatamente, che in quella fase l’equiordinazione possa essere liberamente violata;
il Governo, anche in linea con quanto osservato dal Consiglio di Stato nell’ambito del parere reso a seguito dell’Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 sull’Atto del Governo n. 395, espunga il comma 13 dell’articolo 11, laddove è stabilito che "con riferimento al sistema previdenziale, i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni contenute nel presente decreto operano esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso". Tale disposizione, infatti, costituisce una deroga inspiegabile, in peius, al sistema generale di disposizioni che presiedono al funzionamento del vigente regime previdenziale, che penalizzerebbe selettivamente, laddove definitivamente approvata, solo il personale del comparto difesa e sicurezza. Ciò, oltre a determinare evidenti e non ragionevoli profili di disparità fra trattamenti riservati al personale del comparto difesa e sicurezza e il restante personale pubblico, per il quale al momento non esiste analoga previsione, si pone chiaramente al di là del perimetro tracciato dalle disposizioni di delega. Infatti la norma incide in sostanza, in senso negativo,sulla cosiddetta indennità di fine servizio/indennità di buonuscita che, a legislazione vigente, considera utili, per il calcolo dell’indennità stessa, tutti gli incrementi retributivi di volta in volta riconosciuti al personale (a titolo di esempio, si considerano integralmente utili ai fini della buonuscita gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali), violando il principio di uguaglianza a danno di un comparto che, a oltre vent’anni ormai dal passaggio al sistema pensionistico contributivo, ancora non ha potuto fruire della concreta realizzazione della previdenza complementare, a fronte della riduzione del trattamento discendente dalla previdenza obbligatoria (cosiddetto primo pilastro);
il Governo modifichi l’articolo 1072-ter del Codice dell’ordinamento militare, come introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del provvedimento in esame, in modo da fare salva la disciplina speciale prevista per il personale delle Forze armate inserito nel contingente speciale di cui all’articolo 21, lettera m) della legge 3 agosto 2007, n. 124;
il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, la possibilità, compatibilmente con le esigenze formative e d’impiego nonché con i vincoli finanziari, di modificare le norme del Codice dell’ordinamento militare che prevedono la perdita del grado e l’assunzione della "qualità di allievo" per i vincitori dei concorsi interni delle Forze armate, consentendo loro di assumere lo status di frequentatori al pari di quanto avviene per le analoghe casistiche delle Forze di polizia, con tutte le tutele che ne conseguono;
il Governo valuti, anche in un secondo tempo, l’opportunità di salvaguardare i volontari in ferma prefissata quadriennale, ovvero in rafferma biennale, esclusi dalla procedura di concorso per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto coinvolti in procedimenti penali per delitti non colposi nei casi in cui la definizione del procedimento penale e le conseguenti verifiche amministrative dimostrino l’assoluta estraneità dei fatti contestati all’interessato;
e con le seguenti osservazioni:
il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, con riferimento ai commi 7 e 8 dell’articolo 10, la possibilità di rimodulare le tabelle relative ai valori dell’importo aggiuntivo pensionabile e del compenso per lavoro straordinario dovuti alle neo-introdotte qualifiche apicali e ai gradi apicali dei ruoli marescialli, sergenti e graduati in modo da assicurare maggiore equità, venendo incontro alle richieste formulate in tal senso a questa Commissione dalle rappresentanze della categoria dei graduati;
il Governo preveda, in un secondo tempo, lo stanziamento delle risorse necessarie per un intervento risolutivo in materia di previdenza complementare con l'attivazione del cosiddetto "secondo pilastro" dei fondi pensione;
il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, l'opportunità di introdurre idonee misure economiche volte a compensare i marescialli capi che non avranno la possibilità di raggiungere il grado/qualifica apicale del ruolo di appartenenza, in quanto posti in quiescenza prima di poter essere utilmente valutati per la promozione;
il Governo valuti la possibilità di assicurare che per gli aspiranti atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate siano richiesti requisiti di accesso meno stringenti di quelli previsti per la generalità del personale della corrispondente categoria, con riferimento particolare a titoli di studio e massa metabolica, in linea con quanto stabilito per il Corpo della Guardia di finanza;
il Governo valuti, anche in linea con quanto osservato dal Consiglio di Stato nell’ambito del parere reso a seguito dell’Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 sull’Atto del Governo n. 395, la possibilità di estendere al personale militare dirigente, a decorrere dal 1° gennaio 2018, qualora non già applicabili, le disposizioni di concertazione riservate al personale non dirigente, considerato che tale estensione è avvenuta solo per le "norme contrattuali" approvate fino all’anno 2002. Ciò per costituire un quadro giuridico coerente e unitario per tutte le categorie di personale militare e per evitare che tali disposizioni, che in molti casi si ispirano a norme primarie poste a salvaguardia di diritti fondamentali costituzionalmente assistiti e che sono attualmente destinate in via ordinaria anche a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, non possano più trovare applicazione nei confronti di questi ultimi allorché inquadrati, con il provvedimento in esame, nella dirigenza militare. Diversamente ne discenderebbe una poco comprensibile reformatio in peius dello status di tali soggetti anche con riferimento a tematiche quali, tra le altre, le terapie salvavita, la tutela delle lavoratrici madri, la licenza straordinaria per congedo parentale e il diritto allo studio;
il Governo valuti, anche in un secondo tempo, la possibilità di continuare a prevedere il transito a domanda nei ruoli civili della Difesa per i maggiori e i tenenti colonnelli che perdono l’idoneità al servizio militare incondizionato, come avviene a legislazione vigente, o di prevedere altra misura che consenta loro di proseguire l’attività lavorativa sotto altra forma. Infatti, in mancanza di una previsione al riguardo, sarebbe più elevato il rischio di trovarsi di fronte a personale militare giovane che abbia perso, anche per causa di servizio, il titolo a permanere in servizio senza aver maturato diritto a pensione né poter accedere a nuovi impieghi;
il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, tenuta presente la rilevanza delle molteplici attribuzioni conferite alle Capitanerie di porto quale Corpo della Marina militare, oltre che nell'ambito dei rapporti di dipendenza funzionale e delle relazioni con diversi Dicasteri, l'opportunità di prevedere, al pari di quanto già avvenuto fino al recente passato, il conferimento del grado di ammiraglio ispettore capo al relativo Comandante generale, sostituendo l'attuale criterio di nomina esclusivamente basato sull’anzianità con altro fondato sul merito e sulla constatata professionalità, assicurandogli una durata minima dell'incarico e definendone la dipendenza dal Capo di stato maggiore della Marina militare con riferimento a tutti gli aspetti tecnico-militari attinenti al Corpo;
il Governo valuti di riesaminare, in un secondo tempo e con risorse aggiuntive, la scala parametrale con riferimento ai parametri per le posizioni apicali di ciascun ruolo non dirigenziale;
il Governo valuti l’adozione di idonee iniziative normative per mettere fine all’iniqua penalizzazione subita dal personale del comparto difesa e sicurezza cessato dal servizio nel periodo del "blocco" delle retribuzioni imposto dall’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (come prorogato da successive disposizioni). Tale personale, infatti, se in detto arco temporale è stato promosso al grado superiore o comunque ha teoricamente maturato il diritto a benefici economici, se ne è visto negare non solo il riconoscimento in servizio ma anche la valorizzazione ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale, subendo, di fatto, un danno patrimoniale permanente in conseguenza di una misura che era destinata a produrre effetti solo temporanei;
il Governo valuti l'opportunità di meglio precisare le modalità di iscrizione in ruolo in base alla graduatoria di merito e di promozione dei primi marescialli al nuovo grado di luogotenente;
il Governo, nell’ambito delle risorse disponibili, valuti di introdurre, con riferimento a tutto il personale militare, specifiche disposizioni volte a:
- evitare l’attribuzione di trattamenti economici inferiori rispetto a quelli in godimento prima dell’entrata in vigore del provvedimento di riordino, con particolare attenzione agli effetti che si determinano nei casi di promozione ad un grado superiore, prevedendo altresì apposita disciplina transitoria per il personale già in servizio alla stessa data;
- precisare le modalità di definizione degli assegni ad personam, ove previsti dal provvedimento di riordino;
il Governo, per preservare il principio di equiordinazione nell’ambito del Comparto difesa e sicurezza nonché per evitare incertezze applicative, adegui il testo dello schema di decreto legislativo in esame al fine di correggere i refusi, meglio coordinarlo con il quadro generale della normativa vigente ovvero rettificare i disallineamenti rispetto alle relazioni illustrativa e tecnica del provvedimento stesso nonché rispetto al resto del testo dello schema di decreto legislativo, ai contenuti dell’Atto del Governo n. 395, anche tenendo conto di quanto osservato dal Consiglio di Stato nell’ambito del parere reso a seguito dell’Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 su quest’ultimo atto;
il Governo valuti la possibilità di garantire anche in un secondo momento e con risorse aggiuntive, la prevista misura di defiscalizzazione, introdotta dal comma 2 dell’articolo 45 dell’atto del Governo n. 395, nell’importo iniziale di 400 euro, atteso che dalla lettura della relazione tecnica si evince che l’importo annuale di tale riduzione di imposta, dopo 9 anni, sarà ridotto a circa 200 euro, decrescendo in corrispondenza della graduale riduzione delle risorse disponibili;
il Governo valuti di consentire al personale in ferma volontaria quadriennale in regime di rafferma di transitare, per il futuro, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei casi di sopraggiunta inidoneità al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio; il Governo valuti, al fine di sanare anche i casi pregressi ed evitare disparità di trattamento, la possibilità di adottare una norma transitoria che consenta al citato personale di transitare, a domanda, nelle aree funzionali del personale del Ministero della difesa dall’entrata in vigore del Codice dell’ordinamento militare;
il Governo valuti la possibilità di armonizzare l’inquadramento del personale del ruolo dei musicisti, rivedendone in maniera organica le progressioni di carriera.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE DIVINA
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 396
La Commissione difesa,
esaminato l’atto del Governo in titolo,
constatato che:
il provvedimento presenta diversi elementi di criticità;
in particolare, lo schema di decreto legislativo sottoposto alla Commissione prospetta un’ulteriore contrazione degli organici alle armi e tenta di arginare il fenomeno dell’invecchiamento degli organici "aspirando" verso l’alto gli appartenenti al ruolo dei militari di truppa in servizio permanente effettivo, con l’effetto di appiattire la "piramide" gerarchica;
quando l’intervento di riordino sarà completato, in effetti, le Forze Armate si troveranno ad avere 75 mila tra ufficiali e sottufficiali, sergenti inclusi, su un totale di 168 mila effettivi;
nuove nella medesima direzione dello schiacciamento della piramide gerarchica anche l’attribuzione di funzioni dirigenziali, oggi spettanti dal grado di colonnello in su, a partire dagli ufficiali che ricoprano il grado di maggiore ed equivalenti, circostanza che di per sé sarà anche fonte di ulteriori aumenti stipendiali;
alcuni interventi prefigurati per svuotare il ruolo dei militari di truppa in servizio permanente suscitano forti risentimenti, com’è il caso di quello che permetterebbe a questi ultimi di accedere al ruolo marescialli con la sola licenza media ed appena tre mesi di corso, scavalcando sergenti con decenni di anzianità di servizio;
i marescialli risentiranno altresì negativamente dell’istituzione del grado di luogotenente, che implicherà di fatto una retrocessione gerarchica e funzionale per migliaia di marescialli aiutanti e primi marescialli;
il continuo ridimensionamento dello strumento militare finisce così con il generare risparmi modesti e notevoli malumori, a fronte di minacce crescenti, una minore disponibilità statunitense a svolgere l’essenziale funzione di garanzia della sicurezza internazionale e l’evanescenza dei disegni concernenti la realizzazione di una vera integrazione europea nel campo della Difesa;
non viene ipotizzata nessuna riorganizzazione seria della mobilitazione, che miri ad assicurare al Paese la disponibilità anche solo temporanea di uno strumento militare più consistente;
non viene neanche esplorata l’idea di ripristinare una leva addestrativa breve, che pure potrebbe rivelarsi utile tanto nella prospettiva dell’espansione del bacino dei mobilitabili, quanto dell’impiego in funzioni di concorso alle attività della protezione civile;
non si viene incontro alla legittima aspirazione degli allievi degli istituti di formazione militare a vedersi riconoscere lo status di frequentatori;
permangono inoltre a carico di coloro che vogliono entrare a far parte dei gruppi sportivi militari requisiti inutilmente più rigorosi di quelli richiesti ad esempio a coloro che accedono alle Fiamme Gialle, cui non si applicano più gli stessi coefficienti di massa metabolica e si impone un titolo di studio più basso;
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
che in sede di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate si provveda a prevedere la possibilità di una riattivazione di una leva breve, con funzioni addestrative limitate alla difesa territoriale e al concorso alla protezione civile, delineando almeno il ruolo dei coscritti;
che si provveda a tutelare il morale di importanti settori del personale militare, rinunciando alla predisposizione di un sentiero di carriera che permetterebbe a personale di truppa dotato di licenza media di accedere al ruolo marescialli, con l’effetto di far loro scavalcare un gran numero di appartenenti al ruolo sergenti, persone spesso dotate di grande anzianità di servizio, tra le quali è forte il malumore;
che si rifletta adeguatamente sulla compatibilità dell’introduzione del grado di luogotenente con il mantenimento di consolidati equilibri interni al ruolo marescialli, con l’obiettivo finale di evitare la retrocessione gerarchica e funzionale di migliaia di marescialli aiutanti e primi marescialli;
che agli allievi di tutti gli istituti di formazione militari sia riconosciuto lo status di frequentatori;
che agli aspiranti atleti dei gruppi sportivi militari siano imposti requisiti di accesso meno duri di quelli previsti per la truppa, in particolare in termini di titoli di studio e massa metabolica, allineando le Forze armate alla Guardia di finanza.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI SANTANGELO,
MARTON E COTTI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 396
La Commissione difesa,
esaminato l’atto del Governo in titolo,
constatato che:
l'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 - così come novellato dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016 - dispone (oltre alla possibilità per il Governo di adottare decreti correttivi o integrativi, entro 2 anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega previsti al comma 1) anche la previsione in base alla quale "una quota parte, non superiore al 50 per cento, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente derivanti dalla revisione di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244" - debba essere "impiegata per adottare ulteriori disposizioni integrative entro il 1° luglio 2017, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia";
come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, nonché nella scheda di lettura ad esso relativa, redatta dal servizio studi del Parlamento italiano, lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 12 articoli, concerne i seguenti ambiti ben distinti:
in materia di ufficiali sono finalizzate all'istituzione di una carriera unitaria a sviluppo dirigenziale, ad una revisione della permanenza nei gradi e, infine, ad un nuovo trattamento economico in particolare dal grado di maggiore a generale correlato alle piene funzioni dirigenziali conferite a partire dall'ingresso nella categoria degli ufficiali superiori e, conseguentemente, il superamento dell'attuale trattamento economico della c.d. "omogeneizzazione";
con riguardo alla categoria dei sottufficiali e dei graduati, il provvedimento istituisce il grado di luogotenente, in luogo dell'attuale qualifica, introduce un nuovo sistema di avanzamento "a scelta, per terzi", per il grado di primo maresciallo e dispone la riduzione delle permanenze nei gradi di caporalmaggiore capo (- 1 anno), sergente (- 2 anni) e sergente maggiore (- 3 anni). Anche in questo caso le funzioni e i compiti che il provvedimento correla a ciascun grado comporta una revisione dei relativi parametri stipendiali. Lo schema di decreto legislativo in esame specifica, in particolare, lo sviluppo direttivo della carriera del ruolo marescialli, quello esecutivo del ruolo sergenti e quello meramente esecutivo del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;
sono inoltre previste disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento e vengono ridefiniti alcuni requisiti dì accesso per la progressione interna delle carriere, in particolare tra un ruolo e quello superiore;
considerato che:
il provvedimento in titolo non è accompagnato dal parere del Consiglio di Stato, di cui alla legge 23 agosto 1998, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). A tal riguardo si rileva che il Consiglio di Stato medesimo, in sede di espressione del parere sull'atto del Governo 395 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia), non ha mancato di sottolineare l'assenza di coordinamento tra l'atto in titolo e quello innanzi citato, relativamente alle diverse fattispecie disciplinate (a titolo d'esempio il caso dei sovrintendenti di polizia e d'analoghi incarichi nell'Arma dei carabinieri), lamentando l'impossibilità di operare un vaglio preventivo anche sul provvedimento relativo alle forze armate, al fine di impedire i rilevati disallineamenti. Tale lacuna non permette al legislatore parlamentare di poter esprimere correttamente il parere previsto dalla legge di delega citata in premessa, nonché da quella al presente capoverso, inficiando il procedimento di formazione delle disposizioni de quo e impedendo al Consiglio di Stato medesimo di esercitare la sua funzione consultiva su schemi di atti amministrativi o normativi, tra cui i regolamenti del governo o anche i testi unici, siano essi normativi (che modificano o abrogano norme esistenti) o compilativi;
la delega contenuta nelle citate disposizioni prevedeva anche il riordino delle disposizioni riferite al Servizio sanitario militare, nonché il riordino delle riserve di posti nei concorsi e di transito del personale, militare e civile, della Difesa presso altre pubbliche amministrazioni. Riserve che interessano competenze delle regioni e degli enti locali ed in riferimento alle quali è altresì prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di conferenza unificata. La medesima delega ha previsto che, per le materie di competenza, siano sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) e le organizzazioni sindacali del personale civile. Argomenti e procedure per cui il provvedimento in titolo risulta manchevole;
con riferimento a quanto riportato nel precedente capoverso, la legge di delega prevedeva il riordino, ovvero l'unificazione, dei ruoli normali ed i ruoli speciali degli ufficiali. Tale schema di normazione risulterebbe adottato, con solo riferimento agli ufficiali dell’Arma dei carabinieri (Atto del Governo 395), creando una evidentissima sperequazione tra le diverse forze afferenti al medesimo ministero;
la legge di delega citata, volta al conseguimento della revisione dello strumento militare, aveva come obiettivo "il riequilibrio generale del Bilancio della "Funzione difesa", ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento". Tale previsione, anche in considerazione delle approvande disposizioni, risulta ampiamente disattesa, come peraltro rilevato in sede di audizione anche dai vertici delle Forze armate;
tale dinamica, contraria alla lettera e allo spirito della citata legge n. 244 del 2012, andrà certamente a consolidarsi in negativo nei prossimi anni quando gli effetti della generale riparametrazione prevista per tutti i ruoli e i gradi delle saranno pienamente apprezzabili per le loro ricadute non ancora considerate nel provvedimento delegato sugli istituti stipendiali accessori che, com’è noto, rappresentano parte considerevole se non maggioritaria, delle retribuzioni militari;
è incomprensibile la scelta di estendere ope legis a tutti gli ufficiali dal grado di maggiore in su (grado che si consegue dopo soli 13 anni dall’arruolamento) la qualifica dirigenziale in totale contraddizione con la disciplina generale del pubblico impiego che per l’attribuzione delle qualifiche dirigenziali prevede obbligatoriamente il concorso pubblico o il corso-concorso interno;
la generalizzata estensione agli ufficiali con il grado di maggiore e superiori della qualifica dirigenziale riguarderà circa 13000 militari che si aggiungeranno ai circa 2700 dirigenti attuali e includeranno dunque anche ufficiali che svolgono mansioni puramente tecnico-operative. Tale situazione potrebbe generare una carenza di partecipanti al bando di concorso, per cui sarebbe invece utile prevedere l’inserimento dei militari come volontari in servizio permanente per i quali vige un’analogia giuridica in termini di assunzioni e ruolo;
con riferimento all'istituto dell'ausiliaria, il provvedimento non prevede alcuna riduzione del numero dei soggetti che potranno accedere a tale regime. Al contrario si rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera h) - sostituendo il comma 2 dell'articolo 992 del Codice dell'ordinamento militare - prevede per tutto il personale militare collocato in ausiliaria la permanenza in tale regime per un periodo di 5 anni, superando la differenziazione tra categorie di ufficiali legata all'età anagrafica. La relazione illustrativa precisa infatti che la novella è volta ad assicurare parità di trattamento al personale militare dei vari ruoli, evitando sperequazioni con alcune categorie di ufficiali che presentano limiti di età differenti rispetto ad altre e, di conseguenza, a legislazione vigente permangono nella posizione di ausiliaria un anno in meno (4 invece di 5). Per soddisfare l'esigenza citata, il legislatore governativo evita surrettiziamente il posizionamento in quiescenza automatico e definitivo decorrente dal conseguimento dall'età anagrafica prevista per la categoria d'appartenenza. Sul tema si rileva che l'istituto dell'ausiliaria, seppur non incontri il pieno favore dei sottoscrittori del presente atto, palesa anche in questa sede l'impossibilità di procedere ad una sua fattiva applicazione, stante la mancata attuazione delle disposizioni già previste all'articolo 992, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relative, tra l'altro, all'emanazione degli elenchi del personale collocatovi, ai fini del previsto richiamo in servizio da parte degli enti locali, per lo svolgimento di attività d'interesse collettivo nell'ambito della provincia di residenza;
d’altronde il testo in esame non solo non rimette in discussione l’ausiliaria ma ripristina - articolo 1, comma 1, lettera l) - la promozione automatica al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio conseguita al raggiungimento del limite di età. Solo apparentemente tale disposizione non ha oneri per lo Stato, ma può aprire in futuro pesanti contenziosi tra i soggetti interessati e la Pubblica Amministrazione;
all’articolo 3, lettera d) (Regime transitorio dei generali di divisione, ammiragli di divisione, generali di divisione aerea) viene descritta la riduzione del periodo di anzianità nel grado di generale di divisione ai fini dell'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata da 4 a 2 anni. Questa misura appare anacronistica e in contrasto con un efficiente e razionale progressione di carriera specialmente per persone che andranno a ricoprire ruoli apicali;
considerato inoltre che:
l’articolo 1 contiene disposizioni a regime comuni a più categorie del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare. In particolare la lettera a) modifica l’articolo 627 del Codice, rimodulandone la rubrica, in linea con il dettato della norma, in "Categorie di militari e carriere". Il comma 7 traccia la categoria dei graduati, comprendente il ruolo dei volontari in servizio permanente (da primo caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto). Il sopra richiamato articolo penalizza e ridimensiona le figure professionali delle categorie rispetto al testo precedente anziché allinearsi con i nuovi profili individuati dalle tabelle di equiparazione, si rende necessario modificare le parole "La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo" con: "Al personale appartenente al ruolo dei graduati, sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell’incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari";
le disposizioni relative all'acquisizione della qualifica dirigenziale da parte degli ufficiali delle tre Forze armate, a partire dal grado di maggiore e senza prevedere il requisito della laurea, potranno portare all'inquadramento di marescialli - reclutati con il nuovo iter formativo, e quindi in possesso di laurea - alle dirette dipendenze di ufficiali con il grado di maggiore, appartenenti ai ruoli speciali, non in possesso di laurea. Tale circostanza sarebbe, oltre che paradossale, anche contraria alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Circostanza peraltro facilmente evitabile tramite la previsione del requisito della laurea per gli ufficiali in servizio con grado inferiore a quello di maggiore, al fine dell'accesso alla qualifica dirigenziale;
sempre con riferimento al conseguimento della laurea, "almeno triennale" - come riportato dalla relazione illustrativa e, soprattutto come rilevato nella nota del servizio studi del Parlamento italiano - prevista per "il nuovo profilo direttivo che denota la carriera dei marescialli", occorre precisare che, al fine di evitare possibili equivoci interpretativi andrebbe valutata l’opportunità di specificare anche nel testo del nuovo comma 1-bis dell’articolo 1274 del Codice il tipo di laurea richiesto (laurea "almeno triennale"). All'uopo risulta opportuno porre rimedio alla casistica dei corsi 4° e 5° "Normale Marescialli" - (N.MRS) della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto - non conclusi con il, già previsto, raggiungimento della laurea triennale. Circostanza questa che, alla luce delle introducende disposizioni, lascerebbe ingiustamente esclusi i citati marescialli dall'avanzamento di carriere previsto dal riordino in questione;
in relazione quindi ai detentori della qualifica dirigenziale, nonostante i recenti provvedimenti normativi di riduzione degli organici complessivi, il comparto Difesa, comprensivo del Corpo delle Capitanerie di porto, continuerà ad avere un elevato volume organico di alta dirigenza. Ben 35 generali di corpo d’armata, o gradi corrispondenti, 86 generali di divisione, o gradi corrispondenti, per un totale di 121 dirigenti di prima fascia. Seguiti da 209 generali di brigata, e gradi corrispondenti, e ben 1682 colonnelli, o gradi corrispondenti. Ai quali si aggiungono le 155 posizioni previste in soprannumero agli organici tabellari (da individuare con decreto ministeriale) che riguarderanno essenzialmente incarichi destinati ai gradi di generale e corrispondenti e colonnello e corrispondenti;
rimanendo in ambito di accesso alla dirigenza per il personale militare - circostanza che non raccoglie il favore dei sottoscrittori del presente atto - occorre peraltro segnalare che l'eventuale dichiarazione di inidoneità al servizio nei confronti di maggiori e tenenti colonnelli difetta di una puntuale disciplina ai fini del transito nelle qualifiche dei ruoli civili del personale della difesa, contrariamente alla previsione della attuale vigente normativa;
con riferimento alle disposizioni contenute al comma 16 dell'articolo 10 dello schema di decreto legislativo in titolo, sempre come rilevato dal puntuale servizio studi del Parlamento italiano, occorre segnalare che la disposizione citata fa riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. 80 euro). Decreto che, allo stato, non risulta essere stato approvato;
l’articolo 10 introduce inoltre disposizioni relative al trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare delle Forze armate appartenenti a più ruoli e che con il comma 1 lettera r) si prevede il compenso straordinario per gli ufficiali generali e superiori delle FFAA eccedenti l’orario di servizio. Tale previsione appare anacronistica rispetto alle altre amministrazioni pubbliche dello Stato, che, alla mera contabilizzazione oraria delle prestazioni dei propri dirigenti, predilige la contrattazione tramite riconoscimento di indennità ausiliare o di indennità misurabili in base a target di gestione individuati per le responsabilità dei ruoli ricoperti; appare per tanto inutile anche la previsione di un fondo individuato alla lettera t) come fondo forfettario giornaliero, simile più ad un premio a pioggia che ad una mera considerazione degli obiettivi e del merito che ogni singolo dirigente merita in funzione dell’impegno profuso;
all’articolo 5, lettera a) si rileva la mancata riunificazione delle progressioni dei trattamenti stipendiali per tutto il comparto sicurezza e difesa tra dirigenti e non dirigenti in nome della tanta decantata specificità, suddivisione introdotta dapprima con la retribuzione individuale di anzianità (legge n. 231/1990 e n. 232/1990) e successivamente con i parametri (decreto legislativo n. 193/2003) in luogo delle classi e scatti (legge n. 312/1980) ancora vigenti per i dirigenti;
lo schema di decreto non coglie l’occasione per sanare la questione del mancato reintegro dei militari ingiustamente allontanati dal servizio (si pensi alla vicenda del militare Francesco Raiola e del capitano pilota dell’aeronautica militare Mario Ciancarella). Ogni militare, anche di truppa - sospeso dal servizio in seguito ad una inchiesta giudiziaria o dichiarato decaduto per aver perso i requisiti morali - che venga assolto successivamente in via definitiva, o nei cui riguardi si è avuta una sentenza di non luogo a procedere, ha diritto ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro e alla restituzione degli onori militari e dei requisiti morali;
il testo in titolo non mette ordine sull’ attività libero professionale del personale medico e professioni sanitarie della sanità militare. Sarebbe infatti utile integrare l’articolo 210 del decreto legislativo 66/2010 prevedendo che in deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici e alle professioni sanitarie militari non siano applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando per i medici militari il divieto di visitare privatamente i militari e di rilasciare loro certificati di infermità, d’idoneità alla guida, d’idoneità al porto d’armi e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma dal servizio militare;
valutato che:
in più parti il decreto è contraddittorio con sé stesso. In particolare, all’articolo 3, comma 1, la disposizione reca una disciplina transitoria, sino all’anno 2022 e derogatoria rispetto a quanto previsto dal nuovo articolo 655-bis (cfr, articolo 2, lettera e)), per la partecipazione al concorso nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti. Al riguardo, il nuovo comma 1-bis dell’articolo 2196-bis del Codice deroga alla richiamata disciplina generale prevedendo, ai fini della partecipazione ai richiamati concorsi, il possesso del solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anziché il titolo di laurea;
ritenuto che:
con riferimento al contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, si ritiene opportuno evidenziare che le soluzioni adottate non soddisfano le giuste aspirazioni degli appartenenti ai gradi più bassi della scala gerarchica delle Forze armate (e delle Forze di polizia). Risulta infatti ai sottoscrittori del presente atto che queste ultime lamentino la circostanza relativa all'impiego di buona parte delle risorse in favore del solo personale dirigente. Tale tesi trova riscontro dalla disamina della relazione tecnica che accompagna il provvedimento in titolo. Evidentemente, se si fosse seguito un criterio veramente "equiordinativo", il decreto avrebbe dovuto contenere ulteriori provvedimenti migliorativi, volti a favorire il personale appartenente alle categorie inferiori. Al contrario il provvedimento rappresenta un mero riconoscimento monetario, peraltro fortemente squilibrato, principalmente volto in favore degli ufficiali superiori;
per i motivi innanzi esposti, esprime parere contrario.