Legislatura 17ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 339 del 08/03/2017

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  ALESSIA PETRAGLIA E BOCCHINO

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382

 

La 7a Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività,

 

premesso che:

 

-        lo schema di decreto in esame è emanato in attuazione della delega prevista ai commi 180, 181 e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta "Buona scuola";

-        il decreto si inserisce in un contesto fortemente caotico e incerto riguardante il compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione e relativo alla promozione dello studio, della conoscenza e della pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curricolo. Un contesto su cui è intervenuta, in senso ulteriormente peggiorativo, la legge cosiddetta "Buona scuola";

-        il decreto afferma che le Istituzioni scolastiche sostengono lo sviluppo della creatività al fine di assicurare l'acquisizione delle competenze relative alla conoscenza del patrimonio culturale e del valore del Made in Italy, provvedendo ad inserire, nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio coerenti con i temi della creatività.

-        nel provvedimento si prevede che, con cadenza triennale, sia adottato il Piano delle Arti, che sostiene le Istituzioni scolastiche e le reti di scuole per realizzare un modello organizzativo quale laboratorio permanente di pratica;

-        viene altresì disposto che attraverso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  definisca un indicatore per la valutazione dei processi;

-        nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività e in particolare della pratica musicale, attraverso l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico in possesso di specifici requisiti definiti da un apposito decreto ministeriale. Nella scuola media si realizzano attività connesse ai temi della creatività in continuità con i percorsi della scuola primaria. Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado. Le scuole superiori allo stesso tempo possono organizzare attività per la conoscenza della storia dell'arte e del patrimonio culturale e la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più demi della creatività. I licei musicali e coreutici possono rimodulare il monte orario e prevedere specifici adattamenti del piano di studi per attuare i progetti previsti dal PTOF;

 

considerato che:

-        dal decreto in oggetto emerge un modello di scuola asservita alla dequalificante standardizzazione e misurazione delle competenze, oltre che una generica quanto superficiale idea di cultura;

-        viene previsto all'articolo 17 che una dotazione pari al cinque per del contingente dei posti di potenziamento dell'offerta formativa sia destinata alla promozione dei temi della creatività: non vi è tuttavia alcuna esplicitazione sull'obbligo, sui tempi e sulle modalità attraverso i quali le scuole dovranno provvedere ad inserire progetti e/o attività di coordinamento, per la promozione delle attività previste;

 

ritenuto che:

-        risulta opportuno che l'introduzione dei Temi della creatività di cui all'articolo 3 sia integrata con le indicazioni già presenti nella normativa concernente i curricola e i PTOF;

-        il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia viene individuato da ciascuna istituzione scolastica in funzione dell’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dalla lettera a) alla lettera s). La definizione e relativa richiesta dei posti di potenziamento da inserire nell’organico dell’autonomia, vengono effettuate nel PTOF che le singole istituzioni scolastiche, in base al comma 12, devono predisporre entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, con la possibilità di aggiornarlo annualmente;

-        le singole istituzioni scolastiche, in altri termini, con il PTOF hanno formulato richieste dettagliate e specifiche per l’attivazione e concessione da parte degli Uffici scolastici provinciali, di posti dell’organico di potenziamento relativi a precise e specifiche discipline e classi di concorso;

-        nella maggior parte dei casi queste richieste sono state disattese e sono poche le scuole che hanno avuto un positivo riscontro anche solo parziale. Molte scuole, infatti, si sono viste attribuire posti nell’organico di potenziamento per classi di concorso non richieste o addirittura non esistenti nell’organico dell’istituzione scolastica;

-        le scuole sono obbligate ad offrire percorsi (anche a scelta dello studente) relativi a tali "discipline" di cui il decreto non tiene conto: dovrebbe invece essere consentito alle scuole di esprimere proposte per l'introduzione dei temi della creatività e delle arti quali elemento centrale della formazione, procedendo in primis ad una sorta di censimento delle iniziative curricolari, extracurricolari, laboratoriali e seminariali;

-        l'obbligo delle scuole di offrire percorsi inerenti le discipline artistiche dovrebbe essere chiarito definitivamente all'interno del decreto, così come l'obbligatorietà della pratica musicale a partire dalla classe terza della scuola primaria, come previsto dalla stessa legge n. 107 del 2015;

-        sarebbe opportuna inoltre una maggiore attenzione al ruolo del terzo settore al fine di creare un’efficace rete sinergica tra le istituzioni educative pubbliche e le associazioni, consentendo a tutti la possibilità di acquisire un’adeguata educazione musicale;

-        il decreto demanda l'attuazione a molti atti successivi, costituendo un processo poco trasparente e condiviso con il mondo della scuola, introducendo oltretutto modifiche che superano significativamente il perimetro della legge delega: vengono infatti abrogate disposizioni relative ai corsi di indirizzo musicale (come il decreto ministeriale n. 201 del 1999) e fornite indicazioni sulla dotazione organica dei licei musicali, sulla distribuzione degli stessi e sui piani orari dei licei coreutici. Tutto senza una seria analisi di fattibilità anche se si è tuttora in assenza di un organico di diritto;

-        le risorse a disposizione del Piano delle arti, così come per tutte le deleghe in esame concernenti l'attuazione della Buona scuola, risultano decisamente modeste;

esprime parere contrario.