Legislatura 17ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 246 del 21/06/2016

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

G/2085/35/10

BERGER, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, PANIZZA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

        premesso che:

l'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011 in materia di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE prevede disposizioni sui controlli e sulle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico e termico;

si voglia salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento,

        impegna il governo:

ad applicare agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, una decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 5 luglio 2012.

 

Art.  34

34.200 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

        «6. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «close-out netting» prevista nei prodotti energetici all'ingrosso di cui al Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità di quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

        7. Ai fini della presente legge, per clausola di «close-out netting» deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi, dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o più soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.».

34.0.200

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Norme di separazione per i gestori di sistemi di distribuzione chiusi)

        1. Dopo il comma 5, dell'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

           ''5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al precedente comma, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.

           5-ter.L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal precedente comma 5-bis.''».

34.0.300

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Misure per la distribuzione del gas naturale)

        1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, dopo le parole: " prima della pubblicazione del bando di gara." aggiungere il seguente periodo: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 22 maggio 2014 recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale",e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico."

        2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto ministeriale n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

        3. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lett. a), c) e d) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dall'articolo 10, comma 6, lett. b) devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.»

Art.  36

36.100 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 6, le parole: «fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016».

        Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la Cassa Conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte dall'Organismo centrale di stoccaggio italiano – OCSIT, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.249. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito all'OCSIT con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita all'OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del Fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° luglio 2016 le funzioni della Cassa Conguaglio GPL relative al Fondo bombole metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal Comitato per la Gestione del Fondo bombole metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art.  37

37.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Norme in materia ambientale)

        1. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea" sono sostituite dalle seguenti: "anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea,"; b) le parole "entro tre mesi dalla loro adozione" sono soppresse.

        2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

        3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire della menzionata iscrizione con modalità semplificate.».

Art.  48

48.100

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. I soggetti di cui al comma 1, lett. a), possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del venti per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

        1-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma precedente attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

Art.  52

52.0.100 testo 2/1

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 53», al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle Capitanerie di Porto» inserire le seguenti: «con il sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) delle Dogane,» e dopo le parole: «delle Autorità Portuali,» inserire le seguenti: «con gli interporti,».

52.0.100 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Sistema nazionale di monitoraggio della logistica)

        1. Per favorire la concorrenza degli operatori nel sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica, alimentato dalla piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27. A tal fine sono assicurate l'interoperabilità e la cooperazione applicativa della PLN con il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto nonché  con i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, con i PCS (Port Community System) delle Autorità Portuali, con il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti) con il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

        2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche avvalendosi del Soggetto attuatore unico della PLN di cui all'art. 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cooperano, mediante la stipula di apposito accordo, per l'utilizzazione dei "dispositivi di sicurezza dei container" (CSD) e dei corridoi controllati doganali.

        3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, è attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il coordinamento delle azioni nazionali da operarsi nell'ambito dei settori e delle azioni prioritarie di cui alla Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 relative al quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore dei trasporti, nonché il coordinamento dei soggetti pubblici o privati, che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci.

        4. Le amministrazioni pubbliche e i soggetti di cui al comma 3, predispongono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione descrittiva dei processi e dei dati implementati e trattati all'interno dei propri sistemi e li trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero, anche avvalendosi del Soggetto attuatore di cui al comma 2, redige in accordo con la singola amministrazione e/o soggetto  interessato, gli standard di comunicazione e il piano di trasferimento e raccolta dei dati stessi.

        5. Per la diffusione dei servizi erogati dalla PLN, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

gli standard dei protocolli di comunicazione degli apparati di bordo degli automezzi che aderiscono alla PLN;

le caratteristiche standard ed i requisiti infrastrutturali minimi volti a garantire l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi;

gli standard di trasmissione dei dati dei sistemi dei soggetti operanti all'interno dei nodi pubblici e delle piastre logistiche dei privati che aderiscono alla PLN;

        6.  Agli oneri recati dal presente articolo si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previsti a legislazione vigente».

52.0.400/1

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo le parole: «Conferenza Unificata», inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori».

52.0.400/2

CERVELLINI

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «o individuale di persone», inserire le seguenti: «che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini».

52.0.400/3

VALDINOSI, FABBRI, SCALIA

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l'offerta di servizi di mobilità ai più moderni standard tecnologici, ivi compresi quelli che si svolgono con applicazioni web e quelli che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione tra passeggeri e operatori del servizio;»;

        b) alla lettera c), alla parola «regolare» premettere le seguenti: «promuovere e»;

        c) alla lettera d), dopo le parole: «del servizio garantendo» inserire le seguenti: «la sicurezza del trasporto e la professionalità del conducente, nonché le informazioni necessarie ad»;

        d) dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) definire gli standard nazionali per l'individuazione da parte delle regioni degli ambiti territoriali ottimali per la gestione efficiente dei servizi di mobilità di cui alla lettera a);»;

        e) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400/4

LANZILLOTTA

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;»;

        b) alla lettera c), sostituire la parola «regolare» con la seguente: «promuovere»;

        c) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400/5

GAMBARO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;».

52.0.400/6

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ai più moderni» con le seguenti: «e incentivare l'utilizzo dei più moderni».

52.0.400/7

GALIMBERTI, PELINO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) garantire che tutte le aziende del settore che operano sul territorio nazionale, sia fisicamente che per mezzo di internet e nuove tecnologia, siano soggette alle medesime disposizioni normative in materia di rilascio delle autorizzazioni, leale concorrenza e tassazione;».

52.0.400/8

GAMBARO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera c), sostituire la parola: «regolare» con la seguente: «promuovere»;

        b) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400/9

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c),sostituire le parole: «regolare la concorrenza», con le seguenti: «favorire la concorrenza prevedendo che le tariffe, di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, siano da intendersi come valori massimi».

52.0.400/10

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c),sostituire le parole: «regolare la concorrenza», con le seguenti: «favorire la concorrenza anche attraverso la determinazione da parte delle competenti autorità amministrative di tariffe massime».

52.0.400/11

GAMBARO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c),sostituire la parola: «regolare», con la seguente: «promuovere».

52.0.400/12

CERVELLINI

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c),dopo le parole: «la concorrenza», inserire le seguenti: «tutelando altresì i diritti dei lavoratori, attraverso il rispetto della normativa in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro, nonché evitando possibili ricadute sui livelli salariali,».

52.0.400/13

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, PALERMO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo la lettera c) inserirela seguente: «c-bis) eliminare l'obbligo, posto a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente, di fare ritorno in rimessa alla fine di ogni singolo servizio reso, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività secondo criteri di efficienza ed economicità;».

52.0.400/14

CERVELLINI

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) garantire puntualmente il rispetto delle normative sul lavoro tutelando i diritti di tutti i lavoratori;».

52.0.400/15

GAMBARO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400/16

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di trasporto pubblico non di linea; prevedere che siano le regioni a stabilire per ciascuno dei bacini territoriali sovracomunali il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea.».

52.0.400/17

CERVELLINI

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera f),dopo la parola: «abusivismo», inserire le seguenti: «nonché a un uso improprio di dati personali sensibili».

52.0.400/18

MANCUSO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «g) introdurre una definizione normativa di vehicle sharing, inteso come servizio di trasporto basato sull'uso condiviso dei veicoli resi disponibili da operatori appositamente autorizzati, anche attraverso tecnologie dedicate e l'utilizzo di strumenti informatici.».

52.0.400/19

BARANI

All'emendamento 52.0.400, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

        b) aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 53-bis.

        1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

''Art. 3-bis.

(Servizio di noleggio con conducente)

        1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza al titolare dell'autorizzazione o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), direttamente o tramite i servizi tecnologici per la mobilità, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

        2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

        3. Il vettore ovvero i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), devono essere in possesso di idonee rimesse per lo stazionamento delle vetture.'';

            b) il comma 5-bis è soppresso;

            c) il comma 4 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

        ''4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte dell'esercente il servizio e del conducente della vettura di un registro giornaliero, in formato cartaceo o digitale, completo dei dati dell'esercente e del servizio svolto a corsa e/o a tempo. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per tutta la durata del servizio.''».

52.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city)

        1. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti all'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette "scatole nere" o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e dei seguenti principi e criteri direttivi:

           a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;

           b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici di cui al presente comma, insieme ai relativi standard, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;

           c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento del cittadino attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;

           d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici di cui al presente comma;

           e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

        2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'IVASS e previo parere dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal secondo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza per l'esercizio della delega è prorogata di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

        3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

        4. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

52.0.50 (testo 2)

LANZILLOTTA, ICHINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Allineamento della norma sulla ''clausola sociale'' alla giurisprudenza italiana e europea)

        1. All'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono aggiunti, dopo il comma 1, i commi che seguono:

        ''1-bis. Le clausole di cui al comma 1 attinenti a esigenze sociali devono consentire in ogni caso la scelta dei profili professionali del personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'impresa aggiudicataria. Il riassorbimento del personale già impiegato dal precedente appaltatore può essere imposto all'impresa aggiudicataria soltanto come criterio di precedenza nelle nuove assunzioni e comunque subordinatamente alla compatibilità con la sua organizzazione aziendale e alla corrispondenza delle caratteristiche professionali del personale interessato rispetto alle caratteristiche professionali richieste dall'organizzazione stessa.

        1-ter. Dalle clausole di cui al comma 1 attinenti a esigenze sociali non può derivare alcuna limitazione alla libertà di circolazione e di stabilimento delle persone garantita dall'ordinamento europeo.

        1-quater. Le clausole di cui al comma 1 attinenti a esigenze sociali non possono tradursi in una limitazione della libertà dell'impresa aggiudicataria dell'appalto riguardo all'utilizzazione di nuove tecnologie o di nuove soluzioni organizzative e gestionali, né riguardo alle dimensioni aziendali».