Legislatura 17ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 364 del 19/05/2016

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce la procedura informativa e dà la parola al rappresentante del Governo per la risposta all'interrogazione n. 3-02010.

 

Il vice ministro CASERO, dopo aver riepilogato i contenuti dell'interrogazione fa presente che l’interrogante evidenzia che la scelta di avviare un’ulteriore selezione per l'assunzione di nuovo personale, per la terza area funzionale, per attività amministrativo-finanziaria, senza il previo utilizzo delle graduatorie suddette, non sarebbe legittima o quantomeno coerente con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, e chiede pertanto iniziative volte a dare priorità assoluta al reclutamento del personale ricompreso nelle graduatorie regionali di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011, e successive modificazioni, attingendo alle medesime graduatorie, valide fino al 30 giugno 2015.

Rimarca che la procedura concorsuale per l’assunzione di 892 funzionari, bandito il 23 febbraio 2015 dall’Agenzia delle Entrate, è stata autorizzata dall’articolo 1, comma 9, lettera a), della legge 15 dicembre 2014, n. 186, che a tal fine ha stanziato a favore dell’Agenzia delle Entrate appositi fondi per il potenziamento della lotta all’evasione e la gestione del rientro dei capitali detenuti all’estero e che la norma citata dava priorità nell’assunzione agli idonei presenti in graduatorie "finali" ancora vigenti, a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, precisa che per il personale di terza area, al momento dell’indizione del concorso non esistevano graduatorie finali di idonei da cui poter attingere. Infatti, le graduatorie a cui fa riferimento l’interrogante (la cui validità era stata prorogata dall’articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011) erano infatti graduatorie "intermedie", che si inserivano nella precedente procedura selettiva dopo le prove scritte e prima della fase del tirocinio e della prova orale.

Deve evidenziarsi, inoltre, che la proroga delle graduatorie "intermedie" in argomento non riguardava l’Agenzia delle Entrate, in quanto si applicava alle sole Amministrazioni espressamente richiamate dalla legge e cioè l’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia del Territorio e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato: in tal senso si è  pronunciato anche il Giudice amministrativo TAR Lazio, sezione III, sentenze  del 12 giugno 2015.

Osserva, altresì, che trattandosi di graduatorie intermedie a valenza endoprocedimentale, in nessun caso sarebbe stato possibile assumere direttamente il personale ivi inserito. L’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto, al più, disporre l’ammissione di tale personale a un nuovo tirocinio teorico - pratico, con conseguente esame finale, senza alcun risparmio in termini né di tempo né di denaro.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che, in assenza di graduatorie finali di merito ove siano presenti candidati idonei non vincitori, l’indizione di una nuova procedura concorsuale ha assicurato un significativo ampliamento della platea dei potenziali candidati, consentendo di selezionare personale  più adeguato allo svolgimento delle funzioni degli uffici dell’Agenzia.