Legislatura 17ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 364 del 19/05/2016
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La senatrice BOTTICI (M5S), intervenendo in replica, si dichiara parzialmente insoddisfatta sottolineando che la mancata pubblicazione della sentenza non consente di conoscere la differenza tra gli indici correttamente intesi e quelli oggetto della manipolazione, impedendo la tutela effettiva dei cittadini e delle imprese danneggiati da tale truffa; ai truffati si aggiunge ovviamente anche lo Stato italiano e gli enti locali che avevano sottoscritto titoli. Chiede pertanto alla Presidenza di assumere un'iniziativa che indirizzi il Governo a operare in sede internazionale per tutelare l'interesse nazionale rispetto a tale grave vicenda.
Si passa quindi allo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02820.
Il VICE MINISTRO richiama in premessa il quadro normativo di riferimento, con analitico riferimento alle modifiche intervenute al numero 41-bis nell’elenco della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contenente l’individuazione dei beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento ai fini IVA, nel 2012, nel 2013 e da ultimo con la legge n. 208 del 2015.
Fa presente che l'interrogante prospetta la questione del regime transitorio ai fini IVA delle fattispecie in argomento, in particolare in merito all’applicazione delle nuove aliquote previste dal comma 488 dell’articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012, come modificato dall’articolo 1, comma 172 della legge 147 del 2013.
Al riguardo rileva che l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento trova applicazione in relazione ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013 e, comunque, solo con riferimento alle operazioni effettuate dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, e non anche da cooperative e consorzi diversi da essi.
A decorrere dal 2016, tali prestazioni sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento, se rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi, ai sensi del n. 1) della Tabella A, parte II-bis), introdotta dal citato comma 960, dell’articolo 1 della legge 208 del 2015.
In proposito, occorre altresì evidenziare che l’aliquota IVA del 5 per cento si rende applicabile, al pari della precedente aliquota del 4 per cento, sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni, sia a quelle rese direttamente agli utenti.
Atteso, quindi, che le modifiche all’attuale sistema si applicano relativamente alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2015, fino a quando sarà efficace un contratto stipulato entro tale data, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 e loro consorzi continueranno ad applicare l’aliquota IVA del 4 per cento o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente.
La nuova disciplina trova, poi, applicazione anche con riferimento ai rinnovi – sia espressi che taciti – nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi alla predetta data del 31 dicembre 2015.
L’Agenzia delle entrate sottolinea che ai fini dell’individuazione, sotto il profilo temporale, della disciplina applicabile, deve farsi riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell’adozione delle relative delibere da parte dell’ente concedente.
Tra i contratti, che dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità al 5 per cento) se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono alla integrale corresponsione delle rette.
E’ opportuno far presente che, in talune fattispecie (aventi ad oggetto, ad esempio, la gestione di una casa di riposo o di un asilo nido), sussistono contestualmente due contratti: uno, di ordine più generale, stipulato con l’ente committente (quale il Comune) entro il 31 dicembre 2015, e l’altro, specifico, stipulato con l’utente o i suoi familiari successivamente a tale data.
Al riguardo, precisa che il vecchio regime IVA (4 per cento o esenzione), troverà ancora applicazione, fino alla scadenza della convenzione o concessione principale stipulata con l’ente committente, trattandosi comunque di un’unica prestazione, sia nell’ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo contrattualmente stabilito sia posto interamente a carico dell’ente committente, sia laddove sia prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell’ente committente e degli utenti o delle loro famiglie.
Ai fini della decorrenza del nuovo regime IVA non può invece farsi riferimento, in via generale, alla data di accreditamento della cooperativa, atteso che detto accreditamento non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto, convenzione e risulta, dunque, irrilevante, ai fini fiscali.