Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 474 del 29/10/2015

            Il presidente TONINI (PD), in qualità di relatore, formula, quindi, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di stabilità per il 2016 e per il triennio 2016-2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, - sentito il rappresentante del Governo - perviene alle seguenti conclusioni: per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge di stabilità per il 2016 (articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura siano conformi a tale disciplina. In particolare, dall'allegato citato si evidenzia che la differenza fra il totale dei mezzi di copertura e l'insieme degli oneri correnti è infatti pari a -17.728 milioni di euro per l'anno 2016, -21.030 milioni per l'anno 2017 e -17.628 milioni per il 2018. Nello specifico, il peggioramento del risparmio pubblico per il triennio 2016-2018 va inquadrato nel nuovo contesto determinatosi con la riforma costituzionale che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nell’ordinamento nazionale. Con riferimento al bilancio dello Stato, infatti, l'articolo 14, comma 1, della legge n. 243 del 2012 definisce il concetto di equilibrio in via residuale, cioè come corrispondente ad un valore del saldo netto coerente con gli obiettivi programmatici fissati dall'articolo 3, comma 3, della stessa legge ovvero tale da assicurare almeno il rispetto dell'obiettivo di medio termine ovvero del percorso di avvicinamento ad esso non menzionando alcun obbligo riguardante il risparmio pubblico. Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per il 2015 (articolo 11, comma 7, della legge n. 196 del 2009), si rileva che il valore del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è inferiore, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, all'obiettivo fissato nella predetta risoluzione. In particolare, nel documento in esame il valore del saldo netto da finanziare è infatti pari a circa 31,7 miliardi di euro per il 2016, 19,3 miliardi di euro per il 2017 e 10,4 miliardi di euro per il 2018. In ordine al profilo dei contenuti del disegno di legge di stabilità, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, vanno segnalate, in relazione al mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 11, comma 3, ovvero il divieto di norme di carattere ordinamentale, di natura localistica o microsettoriale le seguenti disposizioni: l'articolo 33, comma 45, riguardante l'osservatorio per i servizi pubblici locali; in relazione all'articolo 33, comma 16, finalizzato a prorogare al 31 dicembre 2016 la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo, si osserva che la norma, pur astrattamente connotata da carattere localistico, potrebbe essere utile a garantire il corretto funzionamento degli uffici giudiziari che altrimenti ne soffrirebbero, generando in tal modo ritardi nell'amministrazione della giustizia, con conseguenti oneri per il bilancio dello Stato; per quanto riguarda l'articolo 35, comma 3,  in relazione al patto di stabilità per gli enti territoriali, si rileva che la norma deve intendersi valida solo per l'anno 2016 altrimenti essa potrebbe entrare in conflitto con quanto disposto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, cosiddetta legge rafforzata, che disciplina i saldi dei medesimi enti in modo differente; in relazione all'articolo 39, in materia di ragionevole durata del processo, si osserva che pur contenendo disposizioni di risparmio di importo limitato, quantificate nella relazione tecnica, esso presenta altresì norme di carattere ordinamentale secondo i canoni dell'articolo 11, comma 3, più in generale l'articolo interviene sulle determinanti della spesa con fini di contenimento della medesima anche per il futuro.".

 

            Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

 

La seduta termina alle ore 9,30.