Legislatura 17ª - Commissioni 2° e 6° riunite - Resoconto sommario n. 5 del 02/12/2014
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Il relatore per la Commissione giustizia, senatore D'ASCOLA (NCD), dichiara che limiterà il suo intervento all'articolo 3 del disegno di legge (modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio). Innanzitutto rileva che le esigenze connesse con l'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice avente ad oggetto l'autoriciclaggio non avrebbero potuto essere affrontate mediante la pura e semplice soppressione della clausola "fuori dei casi di concorso nel reato" che figura nell'incipit delle previsioni incriminatrici di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Una simile soluzione avrebbe, infatti, inevitabilmente implicato la criminalizzazione di condotte che rappresentano il seguito naturale delle condotte incriminate come delitti presupposto - rispetto alle condotte di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - e che, proprio per tale ragione, non possono non essere state tenute presenti dal legislatore nel definire la comminatoria edittale dei delitti presupposti medesimi. In conseguenza di ciò quelle condotte risultano già punite nel momento in cui viene punito il delitto presupposto e una loro autonoma incriminazione finirebbe per sanzionare nuovamente ciò che è già sanzionato, un esito incompatibile con il principio del ne bis in idem sostanziale e, quindi, con lo stesso principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione. L'incriminazione della condotta di autoriciclaggio - per essere compatibile con i principi sopra richiamati - presuppone quindi che le condotte considerate si caratterizzino per un disvalore autonomo ed ulteriore rispetto alla condotta oggetto del delitto presupposto. A tal fine il legislatore poteva astrattamente percorrere due strade. La prima, volta ad enucleare un catalogo chiuso e limitato di reati "a monte", rispetto ai quali la condotta di autoriciclaggio avrebbe acquisito rilievo penale sulla base di una valutazione caso per caso del fenomeno criminale considerato. Tale soluzione avrebbe però implicato il rischio dell'incompletezza di tale elencazione chiusa, con la necessità di doverla successivamente ampliare volta per volta. La seconda strada invece - che è stata poi percorsa dal disegno di legge in titolo - è quella della previsione di una categoria aperta e molto ampia di delitti "a monte", tutti i delitti non colposi, al fine di assicurare una maggiore aderenza della previsione legislativa alla estrema variabilità e complessità dell'esperienza giuridica concreta, accompagnata però da una definizione della condotta di autoriciclaggio tale da escludere chiaramente gli atti di mero godimento e disposizione del provento da parte del solo autore del delitto presupposto medesimo - per il quale quest'ultimo, come sopra evidenziato, viene già punito con l'incriminazione del delitto presupposto - e limitando la punibilità solo ai comportamenti che determinino - sotto il profilo ontologico della condotta illecita - un quid pluris rispetto al puro e semplice utilizzo personale. In altre parole, il nuovo articolo 648-ter.1 determinerà la punibilità esclusivamente di condotte volte al reimpiego del provento illecito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative con modalità concretamente "frappositive" ed idonee a recare ostacolo all'identificazione del provento illecito. Le attività che rientreranno nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 648-ter.1 saranno altresì idonee a falsare il libero gioco della concorrenza, creando irragionevoli differenziazioni di trattamento con i soggetti economici e le imprese che devono far ricorso al credito nel libero mercato per finanziare la propria attività.
Per le ragioni sopra esposte, il relatore D'Ascola ritiene opportuno che la disposizione recata dall'articolo 3 del disegno di legge venga confermata, non soltanto rispetto alla sua attitudine qualificatoria e definitoria, ma anche per quanto riguarda le pene proposte. Sarebbe infatti irragionevole se si mutuasse la medesima pena edittale prevista per il reato di riciclaggio ex articolo 648-bis comma 1 del codice penale (da 4 a 12 anni), in quanto ciò significherebbe non tener conto del carico sanzionatorio che viene a gravare sull'autoriciclatore già per la commissione del delitto presupposto.
Prende la parola il vice ministro CASERO esprimendo parere conforme a quello dei relatori. Tiene a ribadire che il progetto di legge non rappresenta un condono, in quanto non elimina alcuna delle sanzioni amministrative attualmente vigenti per le fattispecie considerate, rispetto alle quali si prevede l'eliminazione della sanzione esclusivamente sotto il profilo penale. A tale riguardo fa presente come la esatta quantificazione della sanzione debba dipendere dalle concrete e variabili modalità con le quali i capitali sono stati trasferiti all'estero. Sottolinea, aderendo alle considerazioni svolte dal senatore D'Ascola, l'attenzione prestata dal Governo ad evitare che attraverso i comportamenti posti in essere dall'autoriciclatore venga conculcato il principio di libera concorrenza. Ricorda, infine, come alla base di tale intervento normativo vi debba essere l'autodenuncia chiara e trasparente da parte del contribuente.
Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, svoltesi il 20 e il 25 novembre, negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2a e 6a riunite, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web delle Commissioni.
Prendono atto le Commissioni.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.