Legislatura 17ª - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 109 del 03/04/2014

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

 

La relatrice MATURANI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione.

I commi 1 e 2 dell'articolo 1 prevedono che i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole siano effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni e garantendo l’accesso (da parte di altre pubbliche amministrazioni) all’informazione sugli esiti dei controlli svolti.

Il comma 3 dispone che - qualora l'impresa agricola sia in possesso dell'autorizzazione o nulla osta sanitario o della registrazione, della comunicazione o della segnalazione certificata di inizio attività previste per l'esercizio dell'impresa - siano considerati assolti gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 (regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari).

Il comma 4 esclude dall'ambito di applicazione di alcune norme sulla prevenzione degli incendi i depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 5 metri cubi, impiegati da imprenditori agricoli.

Il comma 5 esclude dall’obbligo di costituire e di aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedano oliveti i quali producano olio destinato esclusivamente all’autoconsumo e la cui produzione non superi 200 kg. di olio per campagna di commercializzazione.

L'articolo 5 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più testi unici, intesi alla semplificazione ed al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, con esclusione, tuttavia, della normativa concernente i controlli sanitari.

Il comma 2 dell'articolo 17 prevede che i prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, qualora non raggiungano i requisiti minimi fissati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 dello stesso articolo, possano essere rilavorati (salvo quanto stabilito dal decreto stesso), per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte; la rilavorazione deve essere autorizzata dall'autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

       La Relatrice osserva, in conclusione, che il disegno di legge reca misure accomunate dalla condivisibile finalità di razionalizzare e semplificare gli adempimenti e i controlli sui settori agricolo, agroalimentare e della pesca. Tuttavia, in riferimento  alla norma concernente i prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, rileva che andrebbe garantito anche un adeguato controllo all'origine.

           

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.