Legislatura 17ª - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 109 del 03/04/2014

 

IGIENE E SANITA'    (12ª)

 

GIOVEDÌ 3 APRILE 2014

109ª Seduta

 

Presidenza della Presidente

DE BIASI 

 

 

            La seduta inizia alle ore 9.

 

IN SEDE REFERENTE 

(344) DE POLI.  -  Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia  

(359) RANUCCI.  -  Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico  

(1009) Venera PADUA ed altri.  -  Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie  

(1073) Magda Angela ZANONI.  -  Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie  

- e petizioni nn. 542 e 932 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Approvazione di un testo unificato) 

 

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 gennaio 2013.

 

     La relatrice PADUA (PD) illustra una proposta di testo unificato concordata in sede di comitato ristretto, pubblicata in allegato.

 

         Il relatore ROMANO (PI) si associa all'illustrazione appena svolta, ringraziando la relatrice Padua per gli sforzi profusi nell'elaborazione del testo.

 

         La PRESIDENTE propone di adottare il testo unificato in questione come base per il prosieguo dell'esame.

 

            La Commissione conviene.

 

         La PRESIDENTE comunica che nel corso di una prossima seduta si svolgerà la discussione generale, cui farà seguito la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

 

            La Commissione prende atto.           

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

 

La relatrice MATURANI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione.

I commi 1 e 2 dell'articolo 1 prevedono che i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole siano effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni e garantendo l’accesso (da parte di altre pubbliche amministrazioni) all’informazione sugli esiti dei controlli svolti.

Il comma 3 dispone che - qualora l'impresa agricola sia in possesso dell'autorizzazione o nulla osta sanitario o della registrazione, della comunicazione o della segnalazione certificata di inizio attività previste per l'esercizio dell'impresa - siano considerati assolti gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 (regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari).

Il comma 4 esclude dall'ambito di applicazione di alcune norme sulla prevenzione degli incendi i depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 5 metri cubi, impiegati da imprenditori agricoli.

Il comma 5 esclude dall’obbligo di costituire e di aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedano oliveti i quali producano olio destinato esclusivamente all’autoconsumo e la cui produzione non superi 200 kg. di olio per campagna di commercializzazione.

L'articolo 5 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più testi unici, intesi alla semplificazione ed al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, con esclusione, tuttavia, della normativa concernente i controlli sanitari.

Il comma 2 dell'articolo 17 prevede che i prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, qualora non raggiungano i requisiti minimi fissati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 dello stesso articolo, possano essere rilavorati (salvo quanto stabilito dal decreto stesso), per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte; la rilavorazione deve essere autorizzata dall'autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

       La Relatrice osserva, in conclusione, che il disegno di legge reca misure accomunate dalla condivisibile finalità di razionalizzare e semplificare gli adempimenti e i controlli sui settori agricolo, agroalimentare e della pesca. Tuttavia, in riferimento  alla norma concernente i prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, rileva che andrebbe garantito anche un adeguato controllo all'origine.

           

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  

 

     La PRESIDENTE comunica che, nel corso della prossima settimana, proseguirà l'esame, in sede referente, dei disegni di legge in materia di autismo e di donazione del sangue da cordone ombelicale; nonché, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1328.

            Inoltre, potranno svolgersi ulteriori sedute in sede riunita: con la Commissione 13a, nell'ambito dell'affare assegnato concernente il MUOS; con la Commissione 2a, per l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1417.

            Proseguirà inoltre l'istruttoria legislativa concernente il disegno di legge n. 660, nell'ambito degli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 11a e 12a.

 

            La Commissione prende atto.

 

            La seduta termina alle ore 9,30.

 

 

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 

N. 344, 359, 1009, 1073

 

NT

La Commissione

Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie

Art. 1.

(Finalità)

 

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti ai soggetti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico secondo i criteri contenuti nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) al fine di favorire, tenuto conto delle peculiarità dei singoli disturbi dello spettro autistico, il normale inserimento nella vita sociale delle persone che ne sono affette.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) diffondere la cultura della necessità di una diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico;

b) promuovere la piena accessibilità alle informazioni relative all'autismo e ai servizi sanitari correlati;

c) promuovere progetti internazionali di ricerca con particolare riguardo ai settori della genomica, gastroenterologia, neuroimmunità, metabolismo e detossificazione;

d) promuovere la costituzione di banche dati coordinate dall'Istituto Superiore di Sanità che consentano di monitorare l'andamento epidemiologico dei disturbi dello spettro autistico e i risultati degli interventi preventivi terapeutici e riabilitativi erogati.

 

Art. 2

(Linee guida)

 

1. L'Istituto Superiore di Sanità aggiorna ogni tre anni, sulla base della documentazione scientifica nazionale e internazionale, le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico di seguito denominate «Linee guida».

2. Le Linee guida hanno a oggetto le raccomandazioni relative agli interventi farmacologici e non farmacologici per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico basate sull'evidenza, per distinte fasce d'età, di soggetti trattati. L'Istituto Superiore di Sanità pubblica e aggiorna ogni tre anni l'elenco degli esperti esterni e dei centri scientifici e clinici che collaborano alla redazione delle Linee guida. Prima di ogni approvazione triennale delle Linee guida, l'Istituto Superiore di Sanità pubblica il relativo progetto nel proprio sito internet, invitando le istituzioni e le figure professionali coinvolte nell'assistenza a soggetti con disturbi dello spettro autistico a fornire suggerimenti e osservazioni. L'Istituto Superiore di Sanità mette a disposizione degli interessati, nel medesimo sito, procedure informatiche in grado di agevolare l'invio delle osservazioni.

 

Art. 3

(Livelli di assistenza)

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, adottato ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono individuate le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza, erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.

2. Le prestazioni e gli interventi farmacologici e non farmacologici sono realizzati secondo le Linee guida e le raccomandazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, fornire a soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dai livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, come integrati ai sensi del comma 1 del presente articolo, con fondi diversi dalla quota di riparto delle disponibilità complessive del Servizio sanitario nazionale, si attengono comunque alle Linee guida ai fini dell'individuazione dei trattamenti basati sull'evidenza scientifica.

 

Art. 4

(Diritto all'informazione)

 

1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dalle persone affette da disturbo dello spettro autistico.

 

Art. 5

(Politiche in materia di autismo nei piani sanitari regionali)

 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono nell'ambito dei rispettivi piani sanitari progetti, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico. A tal fine, nell'ambito della organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria ai soggetti con disturbi dello spettro autistico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono centri di riferimento con compiti di coordinamento dei presìdi della rete sanitaria regionale e delle province autonome, al fine di garantire la diagnosi tempestiva e stabiliscono percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a)      promuovere la realizzazione sul territorio di servizi gestiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e la riabilitazione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico;

b)      promuovere la formazione sugli strumenti di valutazione e le metodologie validati a livello internazionale, nel rispetto delle linee guida degli operatori sanitari operanti nei servizi di neuropsichiatria infantile, di riabilitazione funzionale e di psichiatria;

c)      promuovere la formazione sulle metodologie di intervento educative, validate a livello internazionale, degli insegnanti che seguono alunni con disturbi dello spettro autistico;

d)      incentivare progetti dedicati all'educazione sanitaria delle famiglie che hanno in carico persone affette da autismo, allo scopo di ottimizzare le competenze, le risorse e la collaborazione con i servizi di cura;

e)      garantire la tempestività e l'appropriatezza degli interventi terapeutici mediante un efficace scambio di informazioni tra operatori sanitari e famiglie;

f)       prevedere idonee misure di coordinamento tra i servizi di neuropsichiatria infantile e di psichiatria per garantire la presa in carico e il corretto trasferimento di informazioni nel passaggio all'età adulta;

g)      rendere disponibili sul territorio strutture diurne e residenziali con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare, insieme ai servizi territoriali, la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;

h)      promuovere progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità.

 

Art. 6

(Esenzioni)

 

1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo all'autismo, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999 n. 329.