Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 64 del 24/10/2013
Azioni disponibili
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1120
GASPARRI, BRUNO, LO MORO, BISINELLA, MARAN, GIOVANNI MAURO, PALERMO
La 1a Commissione permanente,
in sede di discussione del disegno di legge recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
l'articolo 11 del disegno di legge, al comma 10, prevede che le Amministrazioni del Comparto sicurezza, per incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse, possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008 ed all'articolo 1, comma 91, della legge 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), e con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato e di 1.000 unità per l'Arma dei Carabinieri e di 600 unità per la Guardia di Finanza;
nella seduta del 10 ottobre 2013, l'Assemblea del Senato, in sede di esame del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (AS 1015) - ha approvato l'ordine del giorno a firma dello scrivente (odg G 8.1) che impegna il Governo a prevedere che la predetta facoltà di assunzione sia fissata nella misura del 100 per cento a decorrere dal 2014,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prevedere che le Amministrazioni del Comparto sicurezza possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, con un turn over del 100 per cento, a decorrere dal 2014.
La 1a Commissione permanente,
premesso che
al fine di far fronte al crescente fabbisogno di personale operativo nell'ambito della Polizia di Stato, il Ministero dell'interno potrebbe utilizzare le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici già espletati a decorrere dal 2006 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di profili corrispondenti o analoghi a quelli previsti nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime;
la suddetta ipotesi potrebbe garantire l'esigenza di economicità in capo all'Amministrazione sia la tutela del diritto del cittadino a ricoprire il ruolo per il quale è già risultato vincitore tramite concorso pubblico,
impegna il Governo
a valutare - per far fronte alle nuove esigenze assunzionali - ogni utile iniziativa volta a consentire l'assunzione dei cittadini vincitori di concorsi già banditi ed espletati – a partire dal 2006 - e rientranti in graduatorie e non ancora transitati nei ruoli per cui hanno vinto il concorso , al fine di evitare che vengano indetti nuovi concorsi con conseguenti oneri a carico dell'amministrazione.
La 1a Commissione permanente,
premesso che,
le risorse finanziarie stanziate con la Legge di stabilità 2012, n. 183/2011 (€ 4,7 milioni per il 2012 ed € 5,6 milioni a decorrere dal 2013) hanno prodotto una decurtazione del trattamento economico accessorio percepito fino al 2011, pari al 64% per l'anno 2012 e al 57% a decorrere dal 2013;
l'articolo 8, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 ha previsto l'impiego di un'aliquota di personale del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Penitenziaria presso la D.I.A., per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto, che aumenta il numero di personale complessivo poste alle dipendenze della DIA e, contemporaneamente, riduce ulteriormente la predetta decurtazione;
l'incremento delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale posto alle dipendenze della DIA, ridotte con l'articolo 4, comma 21 della Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che ha fissato in € 5,6 milioni a decorrere dal 2013 la spesa autorizzata, è indicato anche nella risoluzione n. 8-00215 approvata dalla I Commissione della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 2012, laddove si impegna il Governo "a valutare l'opportunità di reintegrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio…",
impegna il Governo
a modificare all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo al fine di autorizzare la spesa di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame reca "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016" introducendo alla tabella 8 misure relative ai capitoli di spesa del Ministero dell'interno, attinenti il dipartimento di pubblica sicurezza, il dipartimento per gli affari interni e territoriali e il dipartimento Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile anche in tema di equo indennizzo, pensione privilegiata e indennità per causa di servizio;
è opportuno evidenziare che sui citati versanti sussistono criticità di natura operativa e funzionale in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socio-ambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;
difatti, l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti "dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata", mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura "personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico";
la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali, piuttosto che il citato comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;
si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;
è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»,
impegna il Governo
ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'art. 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi di funzionamento della Corte Costituzionale.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento della Presidenza della Repubblica.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
l'articolo 10, comma 41 del presente disegno di legge, proroga al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle Province;
la base normativa del "commissariamento delle province" è costituita dall'articolo 23, comma 20 del decreto-legge n. 201 del 2011;
esso prevedeva l'applicazione (sino al 31 marzo 2013, originariamente) agli organi provinciali venuti a scadenza successivamente alla sua entrata in vigore e a tutti quelli da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, della disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento;
quella previsione normativa è stata in seguito dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220/2013. La pronuncia di illegittimità fa perno sulla considerazione che lo strumento del decreto-legge, configurato dall'art. 77 della Costituzione come "atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza", non è "utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate";
l'articolo 2, comma 1 della legge n. 119 del 2013 (la quale ha convertito il decreto-legge cd. "sul femminicidio" n. 93 del 2013) ha disposto la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari delle province, nonché degli atti da questi posti in essere (preservandoli da possibili effetti caducatori conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale);
invero, il testo originario di quel decreto-legge n. 93 del 2013 (suo articolo 12, commi 3 e 4) disponeva l'ulteriore efficacia del commissariamento, rendendolo applicabile oltre il termine del 31 dicembre 2013, ossia fino al 30 giugno 2014 per le gestioni commissariali già in essere, e dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno dello stesso anno per le gestioni che dovessero essere disposte per le province cessanti per scadenza naturale o in via anticipata;
il Governo motivava, nella relazione illustrativa, l'opportunità di conferire nuova legittimazione alle gestioni commissariali in corso, dopo la sentenza della Corte costituzionale, e di protrarla fino al 30 giugno 2014 "in considerazione della ragionevole possibilità che il percorso riformatore venga a compiersi successivamente al 31 dicembre 2013, termine ultimo attualmente indicato dalla legge per la conclusione delle gestioni commissariali provinciali";
la salvezza di effetti prevista dai commi 1 e 2 e l'ulteriore efficacia conferita dai commi 3 e 4 (si intende, dell'articolo 12 del testo originario del decreto-legge n. 93 del 2013), con riferimento a disposizioni contenute, rispettivamente, in decreti-legge e in legge ordinaria, rientranti comunque in unico disegno di riforma dell'ordinamento provinciale, concorrevano a conferire una sostanziale continuità di effetti, con lo strumento del decreto-legge, ad una riforma le cui disposizioni cardine sono state caducate dalla Corte costituzionale, proprio in quanto adottate con decreto-legge. Pare esser stata questa la motivazione della soppressione da parte della Camera dei deputati nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 93, di tale previsione proroga;
pertanto, il termine di cessazione dei commissariamenti ex articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 "tornava" ad essere il 31 dicembre 2013, dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 93, operata dalla legge n. 119 del 2013;
la legge di stabilità, regolata dalla legge 196 del 2009 a differenza della precedente legge finanziaria ha limiti molto più stringenti sotto il profilo dei contenuti. Rispetto alla prassi che in passato aveva registrato un sensibile ampliamento dei contenuti delle leggi finanziarie annuali – tanto che diversi commentatori avevano coniato la definizione di legge finanziarie "omnibus" - la legge di stabilità viene configurata, nella nuova disciplina contabile, quale strumento fondamentale di regolazione annuale delle principali grandezze macroeconomiche previste dalla legislazione vigente, finalizzato ad adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi, da cui sono esclusi gli intereventi carattere localistico o microsettoriale. La legge di stabilità reca pertanto esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale e non può contenere norme di delega ovvero norme recanti interventi di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale,
impegna il Governo
a sopprimere o stralciare il comma 41 dell'articolo 10.
La 1a Commissione permanente,
analizzata per le parti di propria competenza, la manovra di bilancio sottoposta al suo esame ed in particolare le previsioni concernenti il Bilancio del Ministero dell'Interno;
apprezzati gli stanziamenti previsti nel Disegno di Legge di Stabilità per il completamento del TETRA, sistema per le comunicazioni sicure destinato alle forze dell'ordine, che riattiveranno un programma precedentemente interrotto;
tenendo conto anche di altri segnali d'attenzione, come l'istituzione del Fondo per le Esigenze di Funzionamento dell'Arma dei Carabinieri;
ritenendo inoltre un passo nella giusta direzione pure il reperimento di risorse che, in deroga alle norme sul blocco del turn over, permetteranno di assumere mille poliziotti, mille carabinieri e seicento finanzieri;
rimarcando tuttavia la crescente gravità delle sfide fronteggiate dai tutori dell'ordine in un ambiente sociale fortemente degradato dal protrarsi della crisi;
stigmatizzando altresì, le disposizioni che escluderebbero dal campo di applicazione degli straordinari i servizi prestati dal personale delle forze dell'ordine durante i giorni di riposo;
nella convinzione che sia opportuno e possibile far di più, sia per potenziare il controllo del territorio che per garantire il morale del personale delle forze dell'ordine,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di sostenere con interventi più coraggiosi il comparto delle forze di polizia, prevedendo in particolare l'assegnazione di risorse adeguate ad elevarne l'operatività, spesso compromessa dalla scarsità e dall'obsolescenza dei mezzi disponibili, se necessario sottraendole a settori contigui e comunque senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi finali della manovra di bilancio ma anzi, nella misura del possibile, riducendo ulteriormente le spese improduttive delle Amministrazioni centrali dello Stato.
La 1a Commissione permanente,
esaminata per le parti di propria competenza, la manovra di bilancio ed in particolare le previsioni concernenti il Bilancio del Ministero dell'Interno, discusse in sede consultiva;
rilevato come il progetto di bilancio pluriennale assegni al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno minori risorse, riducendone le spese in competenza da 1,82 ad 1,81 miliardi di euro e tagliando i costi totali, destinati a scendere ad 1,88 miliardi di euro nel triennio 2014-2016, a legislazione vigente;
evidenziando la debolezza dei nuovi interventi previsti a sostegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sostanzialmente assenti nel Disegno di Legge di Stabilità sottoposto al Parlamento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rilanciare, senza alterare il carattere rigoroso cui s'impronta la politica fiscale del Paese, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, disponendo anche nei suoi confronti un piano di nuovi reclutamenti che permetta di accrescerne la capillarità sul territorio ed integrandone le dotazioni con acquisti di nuove autobotti e mezzi idonei a fronteggiare l'emergenza incendi.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
le Regioni e gli Enti locali devono da anni confrontarsi con le difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno il quale oltre ad essere particolarmente complesso nelle metodologie di calcolo, ha negative ricadute sulle spese di investimento, le quali subiscono gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, così da aggravare ulteriormente la già complessa situazione economica;
la legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012, articolo 1, commi 448-472), modifica le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto, definita competenza euro-compatibile, e che con l'introduzione di questa, secondo il sistema Sec '95, le poste di bilancio che determinano l'indebitamento netto sono registrate secondo il criterio della competenza economica, che si basa sul momento in cui maturano gli effetti economici e non su quello in cui la transazione avviene formalmente o dà luogo a flussi di fondi;
la Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) all'articolo 32, comma 17, stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni e degli enti locali del territorio, possano essere concordate tra lo Stato e le Regioni, e che tali modalità vengano stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2013;
il percorso intrapreso sul patto di stabilità territoriale, la cui positiva esperienza ha contribuito a migliorare gli obiettivi di vincoli di finanza pubblica, è senza dubbio un importante punto di partenza per implementare ulteriormente il processo di coordinamento della finanza territoriale in una logica di sinergia nell'impiego delle risorse e di programmazione degli obiettivi di finanza pubblica;
le modifiche alle regole sul Patto di Stabilità, anche alla luce dell'entrata in vigore del Patto Euro-compatibile, si integrano con la prevista riforma sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, la cui entrata in vigore è prossima;
il comma 7 del provvedimento in esame, novellando il sopra citato articolo 32 comma 17 della Legge 2011 n. 183, posticipa al 2015 l'avvio del Patto di Stabilità Integrato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di continuare nel percorso di attribuzione alle Regioni di un ruolo determinante in tema di coordinamento della finanza territoriale, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, considerando l'opportunità, a tal fine, di dare attuazione di quanto disposto dal comma 17 della sopra citata Legge n. 183 già a partire dal prossimo esercizio.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
l'attuale situazione della finanza locale è particolarmente grave, sia alla luce della pesante riduzione di risorse negli ultimi anni, sia per il fatto che gli amministratori locali si stanno muovendo in quadro normativo estremamente incerto ed instabile il quale ha portato più volte al differimento dei termini per l'approvazione dei bilanci preventivi 2013;
oltre alla mancanza di risorse, i Comuni devono altresì far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno e che impone agli enti medesimi il raggiungimento di un obbiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;
il procedimento per la determinazione di tale saldo, definito attualmente dalla Legge di Stabilità 2012 (Legge n. 183/2011), oltre che particolarmente complesso dal punto di vista metodologico risulta in numerosi casi assolutamente gravoso, anche per il fatto che in taluni casi la causa è da rintracciarsi in investimenti pregressi rispetto all'esercizio in corso, determinando così un aumento costante negli ultimi anni degli enti inadempienti al rispetto del Patto;
le attuali modalità di applicazione del PSI hanno negative ricadute anche e soprattutto sulle spese di investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti, gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli enti a posticipare queste spese;
i vincoli del Patto di Stabilità, infatti, così come attualmente previsti, aggravano ulteriormente la difficilissima situazione economica, che mette in difficoltà soprattutto le PMI, ovvero quella classe imprenditoriale che gestisce un'attività ma che non è garantita dagli ammortizzatori sociali, pur intrattenendo quotidianamente rapporti di lavoro con gli enti locali, eseguendo lavori di manutenzione, ovvero piccole forniture, partecipando a gare per lavori pubblici di piccolo importo ma comunque diffuse su tutto il territorio italiano;
l'articolo 14 del provvedimento in esame stabilisce l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obbiettivo del Patto di Stabilità interno relativo agli anni 2014-2017, determinando altresì un ulteriore contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica attraverso la revisione delle percentuali da applicare alla sopra citata media per definire l'obbiettivo programmatico di Patto dell'ente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere una revisione delle modalità di calcolo del Patto di Stabilità Interno per gli enti locali e finalizzata all'allentamento degli stessi vincoli in chiave di rilancio degli investimenti, soprattutto per enti virtuosi, anche in ragione di favorire una ripresa economica dei diversi settori economici.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il presente disegno di legge di stabilità, sconta la grave dimenticanza di interventi mirati al sostegno della famiglia;
siamo chiamati a prendere esempio dalle politiche messe in atto in questi anni in altri Paesi europei; tra tutti la Francia che in pochi anni è riuscita ad invertire il trend demografico negativo, grazie ad interventi mirati a considerare la famiglia parte integrante dello Stato, al centro di una politica di sicurezza sociale;
la famiglia, nonostante, in questi ultimi anni abbia subito gli attacchi di una politica tesa alla sua disgregazione, rappresenta sostanzialmente ancora il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione di reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale;
è necessario affrontare in maniera sistematica la prima e più importante esigenza della famiglia: quella di esistere conferendo piena attuazione all'articolo 31 della Costituzione, il quale sancisce che "la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze economiche la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi". E' triste ammetterlo ma tale principio fondamentale sancito dalla carta costituzionale non ha mai trovato una appropriata attuazione.
investire nelle politiche familiari significa pertanto investire sulla qualità della struttura sociale e, di conseguenza , sul futuro stesso della nostra società,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire in maniera più incisiva sulla riduzione della spesa pubblica al fine di recuperare maggiori risorse da destinare ad interventi volti al sostegno della famiglia e alla ripresa della crescita demografica.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi di funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento degli organi parlamentari.
PALERMO, ZELLER, BERGER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il disegno di legge in esame, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», reca innumerevoli disposizioni in materia di finanza regionale e locale e che tali disposizioni, definendo unilateralmente le modalità di concorso alla finanza pubblica, incidono fortemente sulle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, così come previste dagli statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione;
il nuovo Titolo VI dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 670/1972 (e analogamente gli altri statuti speciali), si caratterizza per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare in modo completo i termini e le modalità del concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale;
sebbene in talune disposizioni sia riscontrabile il richiamo all'articolo 27 della legge n. 42/2009, anche con riferimento al meccanismo dell'accantonamento, ciò non è evidentemente sufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni contenute negli statuti di autonomia, con conseguente palese lesione di attribuzioni riservate secondo statuto alle Regioni e Province autonome, specie per quanto concerne il quadro normativo in materia di riserve erariali,
impegna il Governo
ad inserire all'interno del disegno di legge in oggetto un'apposita clausola di salvaguardia la quale disponga che le Regioni a statuto speciale concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, nel rispetto degli statuti speciale secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire con le procedure previste dagli statuti medesimi.
PALERMO, ZELLER, BERGER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
l'articolo 13, comma 8 del disegno di legge in esame, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», dispone che, al fine di assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, "in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1", le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge n. 138 del 2001 e dal decreto-legge n. 201 del 2011, siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014;
tali somme sono destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione dello stesso, nella misura e dei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, demandando ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le modalità di individuazione del maggior gettito;
la riserva delle entrate erariali, comportando una riduzione del gettito spettante per statuto alle Regioni e Province autonome di cui sopra, è lesiva dell'autonomia finanziaria delle stesse, posto che le disposizioni statutarie e le relative norme di attuazione attribuiscono ai bilanci regionali quote delle entrate derivanti dal gettito di tributi erariali riscossi nei rispettivi territori;
la Corte costituzionale, con sentenza 31 ottobre 2012 n. 241, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge 138/2011, nella parte in cui dispone che la riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali commi si applica alle Regioni a statuto speciale con riguardo a tributi spettanti alle Regioni stesse;
lo stesso principio enunciato dalla Corte è analogamente applicabile alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, il cui quadro normativo in materia di riserve erariali è identico a quello delle Regioni speciali che avevano promosso il ricorso dinanzi alla Corte;
l'articolo 13 dispone inoltre, al comma 16, che per l'anno 2014 le Regioni e Province autonome assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per un importo complessivo di 240 milioni di euro, secondo le ripartizioni di cui alla tabella contenuta nel medesimo articolo, e che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'importo del concorso complessivo è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali;
con questo intervento si stabilisce un accantonamento a monte, sottraendo "iure imperii" le risorse necessarie alla corretta gestione dei conti delle Regioni a statuto speciale e delle Province e obbligando queste ultime a ricorrere ad un meccanismo che ne viola palesemente le prerogative in punto di conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà sociale;
il criterio adottato si pone peraltro in evidente contrasto con i principi ai quali si dovrebbero ispirare le norme di attuazione di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 42/2009, ove si specifica che le stesse tengono conto, oltre che della dimensione della finanza delle predette Regioni e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, anche delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri;
il sistema di relazioni finanziarie tra lo Stato, la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stato profondamente innovato dal c.d. «Accordo di Milano», siglato nell'anno 2009 e, in attuazione di esso, con i commi da 106 a 126 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), con la quale è stato definito il nuovo assetto dei rapporti finanziari tra le stesse e con cui sono stati individuati, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del disegno di riforma in senso federalista ivi disciplinato, i termini di partecipazione regionale e provinciale al processo di riforma, a fronte del riconoscimento di spazi di massima autonomia in materia finanziaria;
analoghi accordi sono stati conclusi con le Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia;
tali disposizioni si pongono quindi fortemente in contrasto con il nuovo Titolo VI dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 670/1972 (e analogamente degli altri statuti speciali), all'interno del quale il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare in modo completo i termini e le modalità del concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale ed è tra l'altro espressamente previsto che non trovano applicazione disposizioni statali diverse da quelle previste dal nuovo articolo 79 Statuto,
impegna il Governo
a riconsiderare, alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale in materia, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 8 e 16, con riferimento alla previsione della riserva erariale per un periodo di cinque anni e dell'accantonamento, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, per un ammontare totale pari a 240 milioni di euro, e a promuovere soluzioni concordate, anche a mezzo di apposite intese, che dispongano il trasferimento di funzioni statali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome e la conseguente assunzione degli oneri da esso derivanti.
La 1a Commissione permanente,
in sede di esame dell'articolo 11, comma 16 del disegno di legge di stabilità 2014, secondo cui le Regioni adeguano, entro sei mesi, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai principi della legge, trattandosi di adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
premesso che il contenuto del comma 15 dell'articolo 1 del testo originario del citato decreto-legge n. 174, come proposto dal Governo, prevedeva di sottoporre a controllo della Corte dei conti anche il rendiconto generale dell'Assemblea e del Consiglio regionale, e che in sede di conversione fu proposto un emendamento che contestava in radice la sottrazione delle assemblee legislative alle procedure ordinarie di controllo, proponendo che all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il terzo comma consentisse, per gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi del consigli regionali, l'assoggettamento al controllo della Corte dei conti;
considerato che nulla osta, tra i principi costituzionali, alla generale sottoposizione alla legge delle assemblee rappresentative. Da un lato, il Considerato in diritto § 5 della sent. Corte costituzionale n. 198/2012 («la disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti (…) A tali fonti una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni») si riferisce alla composizione dell'organo e non può certo essere invocato per atti extrafunzionali come assunzioni e contratti, o per sottrarsi ad un controllo contabile cui è sottoposta la regione nella sua interezza. Dall'altro lato, valga l'argomentum a fortiori: se persino per le Camere è giunto il momento di revocare in dubbio la sottrazione della loro organizzazione alla legge (anche processuale) comune - la Corte di cassazione ha opportunamente sollevato questione di legittimità costituzionale sul punto, sottolineando "che una cosa è l'esercizio delle funzioni legislative o politiche delle Camere, altra cosa gli atti con cui le Camere provvedono alla loro organizzazione. Se è assunto di tutta evidenza che alle Camere ed agli altri organi costituzionali debba essere garantita una posizione di indipendenza sicché essi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, siano liberi da vincoli esterni suscettibili di condizionarne l'azione, cosa del tutto diversa è dire che l'autodichia sui propri dipendenti sia una prerogativa necessaria a garantire l'indipendenza delle Camere affinché non siano condizionate da altri poteri nell'esercizio delle loro funzioni. Come si è rilevato in dottrina, l'autodichia non è coessenziale alla natura costituzionale degli organi supremi, perché la Costituzione non tollera la esclusione della tutela giurisdizionale di una categoria di cittadini, e l'autonomia spettante al Parlamento non è affatto comprensiva del potere di stabilire norme contrarie alla Costituzione" (Cassazione civile sez. un. 6 maggio 2013 n. 10400) - allora, a maggior ragione, questo principio deve essere consacrato per gli organi legislativi delle regioni,
impegna il Governo
a riproporre il contenuto del comma 15 dell'articolo 1 del testo originario del citato decreto-legge n. 174/2012.