Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 64 del 24/10/2013
Azioni disponibili
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2013
64ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Presidente
Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 8) Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)
(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 8 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre e rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.
Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.
Si procede quindi all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato, riferiti alla tabella 2, per le parti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge n. 1121 (legge di bilancio) e degli ordini del giorno riferiti alle corrispondenti disposizioni del disegno di legge n. 1120 (legge di stabilità).
Il relatore MIGLIAVACCA (PD) illustra una proposta di rapporto favorevole, con osservazioni, pubblicata in allegato, che sottolinea la criticità delle misure che riguardano il trattamento economico del pubblico impiego.
Il senatore CRIMI (M5S) illustra gli emendamenti 2.Tab.2.1.1 e 2.Tab.2.2.1, che intendono assegnare uno stanziamento aggiuntivo al Programma 5.2 (Sicurezza democratica) con risorse da sottrarre al Programma 21.1 (Organi costituzionali).
La PRESIDENTE li dichiara inammissibili, in quanto incidono su spese obbligatorie e inderogabili.
Il senatore BRUNO (PdL) invita i proponenti delle suddette proposte, condivise dalla sua parte politica, a riproporle in altra forma, compatibili con le regole di contabilità.
Il senatore CRIMI (M5S) precisa che la proposta di sottrarre una quota di risorse al bilancio degli organi costituzionali per finanziare spese diverse corrisponde alla linea politica del suo Gruppo.
La senatrice BISINELLA (LN-Aut) illustra gli ordini del giorno G/1120/5/1, G/1120/6/1, G/1120/12/1, G/1120/14/1 e G/1120/15/1, presentati dal suo Gruppo, che impegnano il Governo a incidere più significativamente, in termini di riduzione della spesa pubblica, prevedendo una decurtazione dei costi di funzionamento della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli organi parlamentari e di rilevanza costituzionale.
Inoltre, segnala l'ordine del giorno G/1120/13/1, che impegna il Governo a recuperare maggiori risorse da destinare al sostegno della famiglia e alla ripresa della crescita demografica.
La PRESIDENTE dichiara inammissibili gli ordini del giorno nn. 5, 6 e 15, concernenti gli organi costituzionali.
Il vice ministro BUBBICO, a nome del Governo, esprime un parere favorevole sulla proposta di rapporto avanzata dal relatore. Accoglie l'ordine del giorno G/1120/13/1. Si pronuncia in senso contrario sugli ordini del giorno nn. 12 e 14.
Il relatore MIGLIAVACCA (PD) esprime un parere contrario sull'ordine del giorno n. 12, che riguarda stanziamenti di cui è già prevista una riduzione.
La senatrice BISINELLA (LN-Aut) insiste per la votazione degli ordini del giorno nn. 12 e 14 che, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, sono posti in votazione e respinti.
Dopo le dichiarazioni di voto contrario, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori CAMPANELLA (M5S) e CALDEROLI (LN-Aut), la Commissione approva la proposta di rapporto avanzata dal relatore.
Si procede quindi all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti alla tabella 8 del disegno di legge n. 1121 (legge di bilancio) e degli ordini del giorno alle corrispondenti disposizioni del disegno di legge n. 1120 (legge di stabilità), pubblicati in allegato.
Il senatore ZANETTIN (PdL) illustra una proposta di rapporto favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, sulla quale il vice ministro BUBBICO si esprime favorevolmente.
Il senatore CAMPANELLA (M5S) illustra una proposta di rapporto alternativo in senso contrario, da lui presentata insieme ad altri senatori del proprio Gruppo, pubblicata in allegato: vi si sottolinea, tra l'altro, l'esigenza di un rinnovamento della pubblica amministrazione, nonché quella di destinare maggiori risorse all'accoglimento dei migranti.
La PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 8.Tab.8.1.1 e 8.Tab.8.2.1. Rileva, quindi, che il senatore che ha proposto gli ordini del giorno G/1121/1/1/Tab.8 e G/1121/2/1.Tab.8 non è presente e si intende pertanto che vi abbia rinunciato.
Il senatore BRUNO (PdL) sottoscrive e illustra l'ordine del giorno G/1120/1/1, in materia di turn over nelle Forze di polizia che, su proposta del vice ministro Bubbico, viene riferito anche al personale dei Vigili del fuoco e quindi è accolto dallo stesso rappresentante del Governo.
La senatrice LO MORO (PD) e i senatori Giovanni MAURO (GAL), PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), MARAN (SCpI) e BISINELLA (LN-Aut), anche a nome degli altri senatori della Commissione dei rispettivi Gruppi, dichiarano di sottoscrivere l'ordine del giorno.
La PRESIDENTE dichiara inammissibile l'ordine del giorno G/1120/7/1.
In proposito la senatrice BISINELLA (LN-Aut) si riserva di avanzare una proposta di emendamento presso la Commissione bilancio.
Illustra poi l'ordine del giorno G/1120/10/1. Accogliendo il suggerimento del vice ministro Bubbico, integra il testo richiamando i princìpi di cui all'articolo 119 della Costituzione.
Illustra quindi gli ordini del giorno G/1120/8/1, G/1120/9/1 e G/1120/11/1.
Il vice ministro BUBBICO, per quanto concerne l'ordine del giorno n. 10, tenuto conto dell'integrazione da parte dei proponenti, lo accoglie, così come accoglie gli ordini del giorno n. 8, n. 9 e n. 11. Invita a ritirare l'ordine del giorno n. 16, annunciando, in caso di mantenimento, un parere contrario poiché potrebbe entrare in conflitto con norme che regolano i rapporti tra lo Stato e le autonomie locali. Invita a ritirare anche l'ordine del giorno n. 17.
Anche il relatore ZANETTIN (PdL) invita i proponenti a ritirare l'ordine del giorno n. 16, il cui contenuto è parzialmente recepito nella proposta di rapporto, nonché l'ordine del giorno n. 17. Altrimenti, il suo parere sarebbe contrario.
Il senatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo e del relatore, ritira gli ordini del giorno nn. 16 e 17.
La PRESIDENTE rileva, quindi, che il senatore che ha proposto gli ordini del giorno nn. 2, 3, 4 e 18 non è presente e si intende pertanto che vi abbia rinunciato.
Si procede, quindi, alla votazione della proposta di rapporto avanzata dal relatore.
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo. A suo avviso, le osservazioni proposte dal relatore, che investono anche rilevanti questioni di costituzionalità, dovrebbero indurre alla formulazione di un rapporto contrario. In proposito, sottolinea che alcune disposizioni rappresentano una palese inosservanza di sentenze della Corte costituzionale, in particolare sulla questione delle Province e su quella del contributo di solidarietà da parte dei percettori dei trattamenti pensionistici più elevati.
Inoltre, auspica una definizione organica del regime delle Province: si tratta di enti che tuttora erogano servizi e la cui vicenda non può essere risolta con la legge di stabilità. Inoltre, ricorda che nel 2014 le Province per le quali non sono stati nominati Commissari, dovranno rinnovare i propri organi, per cui si determinerebbe un'incongruenza istituzionale rispetto alle Province commissariate.
Il relatore ZANETTIN (PdL), con riferimento alle disposizioni che prorogano la gestione commissariale delle Province, osserva che sarebbe contraddittorio ammettere politicamente che si possano svolgere nuove elezioni per enti che tutte le forze politiche hanno concordato di voler abolire.
La senatrice LO MORO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo: è opportuno prorogare le gestioni commissariali per confermare la riduzione delle spese ed evitare che si riproponga l'esistenza di enti già soppressi.
La presidente FINOCCHIARO (PD) osserva che la questione riguardante le Province potrà risolversi solo con una riforma costituzionale. Riferisce il proposito, comunicatole dal ministro Delrio, di riferire alla Commissione sulla elaborazione di un disegno di legge del Governo che riguarda anche l'ordinamento dei comuni e delle Province. Pur comprendendo le perplessità del senatore Calderoli, invita a considerare che la fase di transizione implica anche il susseguirsi di norme non sempre coerenti.
Quanto al contributo di solidarietà applicato ai trattamenti pensionistici che superano una determinata soglia, ricorda che la Corte costituzionale ha censurato la natura sostanzialmente tributaria della norma, mentre la disposizione contenuta nel disegno di legge di stabilità prospetta un contributo di solidarietà che rimane nell'ambito del sistema previdenziale.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di rapporto favorevole con osservazioni avanzata dal relatore Zanettin sulla Tabella 8 del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità è quindi posta in votazione ed è accolta.
Di conseguenza, è preclusa la votazione della proposta alternativa di rapporto.
Il senatore CAMPANELLA (M5S) annuncia che la proposta alternativa formerà oggetto di un rapporto di minoranza.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REFERENTE
(356) Anna FINOCCHIARO e ZANDA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
(396) Loredana DE PETRIS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e reintroduzione della disciplina elettorale per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario
(406) FRAVEZZI ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
(432) Stefano ESPOSITO ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(559) CALDEROLI. - Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
(661) Giovanni MAURO e Mario FERRARA. - Norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(674) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(685) Anna FINOCCHIARO ed altri. - Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
(1017) ASTORRE e COLLINA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1029) SUSTA ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali per la Camera e dei collegi uninominali
- e petizioni nn. 57, 153, 155 e 456 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.
Il relatore BRUNO (PdL), anche a nome dell'altra relatrice, senatrice Lo Moro, riferisce sull'ipotesi di lavoro concordata, che prevede, per la Camera dei deputati, l'attribuzione del 20 per cento dei seggi con metodo proporzionale, senza voto di preferenza, su liste circoscrizionali di candidati, con alternanza di genere, nelle 26 circoscrizioni attuali, e dell'80 per cento dei seggi con metodo proporzionale, su base circoscrizionale, su liste di candidati in collegi plurinominali collegate reciprocamente con liste circoscrizionali. I collegi plurinominali sono tendenzialmente di ambito provinciale o sub-provinciale; in ogni lista di candidati lo stesso sesso non può essere presente in misura eccedente il 65 per cento (o i 2/3). Le soglie di sbarramento sono computate a livello nazionale sull'insieme delle liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno: il 4 o 5 per cento per le liste non coalizzate, il 2 o 3 per cento per quelle coalizzate; oppure il 10 per cento in almeno 3 circoscrizioni o il 20 per cento in quelle di insediamento di minoranze linguistiche riconosciute. Il premio di maggioranza prevede l'attribuzione di 340 seggi alla lista o coalizione di liste circoscrizionali con il medesimo contrassegno che ottiene almeno il 40 per cento dei voti a livello nazionale.
Per quanto riguarda il Senato, ogni regione, salvo la Valle d'Aosta, il Molise e il Trentino-Alto Adige, è suddivisa in collegi plurinominali: nelle liste i candidati dello stesso sesso non possono eccedere il 65 per cento (oppure i 2/3). Accedono al riparto dei seggi le liste che, con il medesimo contrassegno, hanno su base nazionale almeno il 4 o 5 per cento dei voti ovvero il 2 o 3 per cento se in coalizione con altre; inoltre, accedono al riparto dei seggi le liste o coalizioni che raggiungono l'8 per cento in almeno cinque regioni, il 15 per cento anche in una sola regione (ma in tal caso solo nella regione o nelle regioni ove si ottiene quel risultato) o il 20 per cento in una regione d'insediamento di minoranze linguistiche riconosciute. Alle liste o alle coalizioni di liste che, con il medesimo contrassegno, ottengono almeno il 40 per cento di voti validi a livello nazionale, sono attribuiti 170 seggi; i seggi "incrementali" sono poi distribuiti tra le regioni e, in ambito regionale, tra i collegi plurinominali, in base alle cifre elettorali in ordine decrescente.
Il relatore sottolinea che permangono aperte alcune questioni. Anzitutto, il metodo di calcolo per l'attribuzione dei seggi: dei quozienti interi e più alti resti ovvero dei divisori (d'Hondt). Inoltre, nel caso di mancata attribuzione del premio di maggioranza, sono state previste due opzioni: un secondo turno di votazioni in contesa tra le due liste o coalizioni che hanno ottenuto il maggior numero di voti (opzione proposta dalla relatrice Lo Moro) oppure un incremento di seggi alla lista o coalizione che ha ottenuto, con la maggioranza dei voti, almeno il 35 per cento dei suffragi (opzione da lui proposta). Il relatore indica un'altra questione aperta: per risolvere l'eventualità di esiti difformi, quanto al premio, tra Camera e Senato, se il premio è conseguito da liste o coalizioni con diverso contrassegno, potrebbe non essere attribuito né alla Camera né al Senato; se invece è conseguito per una sola Camera e non per l'altra si può considerare l'ipotesi che non sia attribuito in alcuna delle due Camere.
Quanto alla scelta degli eletti nei collegi plurinominali, egli propende per un'assegnazione secondo l'ordine di lista, mentre la relatrice Lo Moro preferisce che l'attribuzione sia effettuata in base ai voti di preferenza, con possibilità di due scelte, per candidati di sesso diverso.
Ribadisce, quindi, l'intendimento dei relatori di procedere in tempi ragionevoli ma certi all'approvazione di una riforma della legge elettorale e ritiene che l'eventuale necessità di una proposta da parte del Governo rappresenterebbe una estrema delegittimazione del Parlamento. I relatori hanno tentato di attenuare le divergenze e di presentare ai Gruppi parlamentari una ipotesi che auspicano possa avere successo, senza condizionamenti provenienti dalle rispettive parti politiche.
La relatrice LO MORO (PD) condivide l'illustrazione dell'altro relatore e sottolinea che l'ipotesi di lavoro non recepisce le posizioni originarie dei singoli partiti politici, ma si propone di realizzare una mediazione a cui auspica che partecipino anche i Gruppi di minoranza. Essa risolve la questione della soglia per il premio di maggioranza e quella degli esiti differenziati per l'attribuzione con meccanismi diversi del premio di maggioranza alla Camera e al Senato. Inoltre, recepisce l'esigenza di riconoscibilità degli eletti, prospettando il sistema di circoscrizioni piccole. Conferma che, a suo avviso, tale qualità sarebbe resa più coerente con il voto di preferenza. Quanto al doppio turno, ricorda che il Gruppo del Partito Democratico (ma anche i senatori del Gruppo di Scelta civica per l'Italia) sostengono quella opzione per favorire la governabilità del sistema nel caso in cui non si raggiunga la soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza. In proposito, intende chiarire che si tratta di un indirizzo politico non equivoco, che non può essere mistificato da alcuno, allo scopo di attribuire false intenzioni, ma con l'effetto, invece, di rivelare propositi non dichiarati.
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ringrazia i relatori per il lavoro di sintesi compiuto, ma rivolge un appello ai partiti politici affinché abbandonino le proposte massimaliste, che rischiano di ostacolare il successo della riforma. A suo avviso, il rilancio di proposte di parte ha solo l'effetto di voler conservare la legge vigente. Conclude dichiarando la disponibilità del suo Gruppo a favorire il successo dell'iniziativa di riforma elettorale.
La senatrice DE MONTE (PD), dopo aver apprezzato l'iniziativa di sintesi illustrata dai relatori, sottolinea l'importanza di assicurare la governabilità del sistema politico. Sebbene non si possano assegnare alla legge elettorale funzioni che sono proprie della politica, ritiene che il doppio turno di coalizione rende più probabile l'individuazione tempestiva della maggioranza e delle minoranze.
Il senatore GOTOR (PD) condivide l'argomentazione svolta dalla senatrice De Monte, nel senso che non si può rinviare alla legge elettorale il compito di assicurare la governabilità del sistema politico, come dimostra l'esperienza dei diversi sistemi elettorali. Per riformare la vigente legge elettorale è necessario un accordo tra i partiti, che pertanto dovrebbero rinunciare alle rispettive proposte principali. Tale spirito costruttivo, a suo avviso, dovrebbe essere osservato sia in sede parlamentare, sia nel dibattito politico pubblico, dove, invece, spesso si manifestano opinioni strumentali e dissimulatorie.
Il senatore MINEO (PD) apprezza l'orgoglio con il quale i relatori difendono il lavoro che si sta svolgendo nella Commissione. Tuttavia, pur nella necessaria mediazione politica, ritiene che non si debba rinunciare a sanare i maggiori difetti della legge elettorale vigente, cioè la formazione di coalizioni elettorali che poi si rivelano infedeli e la riserva ai partiti politici della scelta dei parlamentari. In proposito, ritiene che dopo venti anni dal referendum che ha ridotto le preferenze, gli elettori possano perfino preferire il rischio di fenomeni di notabilato a quello di capi-partito che nominano gli eletti. Inoltre, si tratta di prevenire il rischio di esiti diversi nei due rami del Parlamento, a causa di un meccanismo difforme nell'attribuzione dei premi di maggioranza.
A suo avviso, il doppio turno di coalizione rappresenta il metodo migliore per evitare la formazione di coalizioni infedeli, anche in presenza di un sistema politico multipolare; del resto, lo stesso Movimento 5 Stelle, volendo governare da solo, dovrebbe propendere per tale sistema, poiché altrimenti dovrebbe necessariamente individuare degli alleati di governo. Si dovrebbero evitare, invece, meccanismi di blocco che potrebbero determinare una degenerazione del sistema politico. Nel caso in cui non si trovi un accordo sul doppio turno, piuttosto che accettare l'ipotesi del turno unico con premi di maggioranza decrescenti, a suo avviso non si dovrebbe escludere l'eventuale ritorno al sistema proporzionale con voto di preferenza.
Il senatore CAMPANELLA (M5S) ribadisce l'orientamento del Movimento 5 Stelle, che considera prioritaria la riconoscibilità dell'eletto e la scelta degli elettori. A suo avviso, il principio di governabilità non deve trascurare la necessità di una adeguata rappresentanza politica: per questo, il sistema del doppio turno non è condiviso dalla sua parte politica, che invece richiama l'attenzione sulla qualità degli eletti, sulla loro onestà e sull'opportunità di limitare il numero massimo di mandati parlamentari.
Conclude, dichiarando la disponibilità del suo Gruppo a seguire con attenzione il dibattito e auspicando la massima intesa possibile sulla riforma elettorale.
Il senatore PAGLIARI (PD) sottolinea l'opportunità di affrontare la riforma della legge elettorale con realismo, tenendo conto che ogni legge produce gli effetti che sono possibili nella sua attuazione pratica e non in linea teorica. Inoltre, è bene rammentare che i sistemi politici non possono essere cambiati per atto normativo. La riforma della legge elettorale è opera molto critica: infatti, un fallimento determinerebbe una chiara reazione dei cittadini, in termini di aumento dell'astensionismo e di voto di protesta irrazionale.
La traccia proposta dai relatori evidenzia l'ipotesi di accordo e indica gli aspetti problematici su cui si potrà discutere; in particolare, la questione del metodo di scelta degli eletti e l'attribuzione del premio di maggioranza nel caso in cui non si raggiunga la soglia minima prevista.
Conclude, sottolineando che la Commissione ha il dovere di definire una proposta per l'Assemblea, rischiando anche l'impopolarità presso gli stessi parlamentari.
Il senatore URAS (Misto-SEL) ringrazia i relatori per la traccia di lavoro che hanno prodotto. Sottolinea l'importanza della funzione del Parlamento, che si sostanzia nell'attività legislativa attraverso il confronto tra tutti i partiti politici che vi sono rappresentati. In tal senso, ritiene che si debba prescindere dalla prospettiva di una possibile revisione della forma di governo che, se realizzata, comporterà una riconsiderazione della legge elettorale.
Richiama l'attenzione del principio di rappresentanza: l'appartenenza politica, a differenza del passato, è oggi meno stabile, in conseguenza del venir meno degli impianti ideologici, e dunque privilegia l'individuazione di scelte politiche concrete.
Il relatore BRUNO (PdL) ringrazia i senatori che sono intervenuti: dal dibattito emerge la volontà di procedere con spirito costruttivo e la speranza che il tentativo di riforma elettorale possa avere successo, per dare risposta alle istanze che provengono dal Parlamento e dal Paese.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
La PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato immediatamente per programmare i lavori della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. In quella sede, si è convenuto di dedicare una seduta della Commissione, da convocare lunedì 28 ottobre alle ore 17,30 all'esame del disegno di legge n. 1015-B (decreto-legge n. 101 - pubblica amministrazione), già approvato dal Senato, se modificato e trasmesso dalla Camera dei deputati.
Nella stessa seduta di lunedì 28 ottobre proseguirà l'esame dei disegni di legge nn. 356 e connessi, in materia elettorale per proseguire il dibattito sull'ipotesi di lavoro elaborata dai relatori per la modifica del sistema elettorale.
L'Ufficio di Presidenza ha inoltre deciso di iscrivere all'ordine del giorno, fin dalla seduta successiva, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1030 (Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e sull'uccisione di Aldo Moro), al quale potrà essere abbinata una proposta d'inchiesta parlamentare del Senato, in via di presentazione, d'iniziativa del senatore Gotor e di altri senatori.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,05.
RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 2) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120
La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza (relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri) e le corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità,
premesso che:
per la prima volta dopo molti anni, la manovra di bilancio ha un carattere anticiclico, sia pure in misura limitata e che l'effetto espansivo deriva da misure relative alla finanza degli enti locali e da alcuni investimenti pubblici, nonché da parziali e limitate detrazioni a favore del lavoro e delle imprese;
si sottolineano con favore gli stanziamenti relativi ai programmi di protezione civile, di sostegno all'editoria, sulle minoranze linguistiche, sulle pari opportunità, sui rapporti con le confessioni religiose, sui servizi di informazione per la sicurezza, nonché sull'agenda digitale;
la legge di stabilità contiene interventi in senso restrittivo, con particolare riguardo all'articolo 11, che reca norme eccessivamente onerose per il pubblico impiego tra le quali si segnalano quelle che precludono gli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale fino al 2017 anche per il personale convenzionato con il Sistema sanitario nazionale e che limitano la contrattazione per il biennio 2013-2014 alla parte normativa, nonché quelle che prorogano a tutto il 2014 il congelamento del trattamento economico accessorio previsto per il 2010;
sebbene si tratti di una tendenza comune a tutti i Paesi OCSE, occorre tenere conto che il blocco della contrattazione e dell'indennità di vacanza contrattuale ha decurtato la capacità d'acquisto dei dipendenti pubblici in media del 10 per cento;
occorre tener conto del grave disagio sociale che si registra soprattutto nel Mezzogiorno e che impone l'adozione di misure tempestive e incisive volte a far sì che il rilancio dei consumi si traduca in un corrispondente aumento della produzione, effetto non scontato a causa del trasferimento in altri Paesi di molte aziende italiane,
si pronuncia in senso favorevole,
segnalando la necessità di attenuare la severità delle misure previste dall'articolo 11, in materia di pubblico impiego, riconoscendo almeno in parte l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale e impegnando il Governo, con un ordine del giorno, a destinare i risparmi a politiche di ammodernamento della pubblica amministrazione.
RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNO PER L’ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 8), E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120
La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'interno e le corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità,
premesso che:
per l'anno 2014 è prevista una riduzione degli stanziamenti, rispetto al bilancio assestato 2013, e che la variazione più rilevante riguarda la missione relativa alle relazioni finanziarie con le autonomie territoriali;
la legge di stabilità istituisce il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili tra le quali si segnalano le misure antitratta e quelle per le vittime del terrorismo;
sono previste misure di contenimento delle spese per consultazioni elettorali che prevedono lo svolgimento in un'unica giornata delle elezioni politiche e di quelle per gli enti territoriali, nonché lo svolgimento di più referendum;
la spesa pubblica è oggetto di revisione e razionalizzazione, in particolare sono ridotte le disponibilità per consumi intermedi e sono prorogate al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle province, mentre sono autorizzate assunzioni aggiuntive nel comparto sicurezza;
in materia di patto di stabilità interno delle regioni si riduce l'ammontare massimo delle spese finali delle regioni a statuto ordinario e delle autonomie speciali per il 2014, fissandone la ripartizione;
a partire dal 2014 viene meno la speciale disciplina del patto stabilità delle regioni e delle pubbliche amministrazioni che avevano superato gli obiettivi di maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale ed è spostato al 2015 l'avvio del "patto regionale integrato";
per quanto concerne il patto di stabilità interno per gli enti locali, è aggiornata la base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo relativo agli anni 2014-2017, determinando un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno degli anni 2016 e 2017;
sono contenute nella legge di stabilità disposizioni volte ad assoggettare al patto di stabilità le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate partecipate dagli enti locali;
in tema di finanza degli enti territoriali, sono presenti ulteriori disposizioni tra le quali si segnala la promozione, da parte del Governo, di intese con le Province autonome di Trento e Bolzano, volte alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 dello Statuto speciale del Trentino Alto-Adige,
si pronuncia in senso favorevole,
segnalando criticamente la presenza di norme che disciplinano il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome al miglioramento dei saldi di finanza pubblica che appaiono in contrasto con le particolari forme di autonomie riconosciute a quegli enti, secondo quanto osservato dalla Corte costituzionale, e rilevando l'opportunità di demandare le modalità di contribuzione alle norme di attuazione da approvare entro un termine stabilito.
SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI CAMPANELLA, MORRA, CRIMI ED ENDRIZZI SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNO PER L’ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 8), E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120
La 1a Commissione permanente,
esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge relativo alla legge di stabilità per il triennio 2014-2016 ed il disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per il medesimo triennio,
rilevato che gli interventi contenuti nel disegno di legge di stabilità 2013 comportano nel complesso un aumento delle entrate nel 2014 per circa 1 miliardo di euro ed un aumento della spesa pubblica nel 2014 per 2,6 miliardi di euro come risulta nell'allegato 3 del ddl stabilità (AS. 1120) che riepiloga gli effetti sui saldi di finanza pubblica delle misure adottate con il ddl di stabilità. A coprire i circa 11 miliardi di uscite nel 2014, concorreranno per 3,5 miliardi i tagli alla spesa pubblica, così ripartiti: 2,5 miliardi di tagli alla spesa statale e 1 miliardo in meno alle Regioni,
premesso che, con riferimento all'A.S. 1120:
l'articolo 7, comma 4, reca un incremento al finanziamento del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
l'articolo 7, comma 7, al fine del superamento della Procedura di Infrazione 2013/4009, estende la concessione della Carta Acquisti ai cittadini comunitari, ovvero ai familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari di permesso di soggiorno. Tale ampliamento di beneficiari, seppur positivo in quanto conforme al diritto comunitario, potrebbe rivelare insufficienti le risorse aggiuntive ivi previste, in considerazione del notevole stock di Carte Acquisto per i cittadini italiani, in via di espansione, in forza della sempre più mordente crisi economica;
l'articolo 7, comma 8, autorizza la spesa di 10 milioni di euro al fine di finanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere;
l'articolo 7, comma 6, reca misure di sostegno all'editoria. In particolare, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria", con la dotazione di 50 milioni per l’anno 2014; 40 milioni per l’anno 2015; 30 milioni per l’anno 2016;
l'articolo 9, comma 7, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per garantire il funzionamento della flotta antincendio del Corpo Forestale dello Stato e dispone, altresì, che le eventuali risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli di Stato vengano destinate alle esigenze di protezione civile, con particolare riguardo al concorso aereo per il contrasto di incendi boschivi;
l'articolo 9, commi da 23 a 26, recano misure in materia di informatizzazione della normativa vigente (sin dalla fase della sua formazione);
l'articolo 10, commi da 11 a 14, recano misure di contenimento delle spese per consultazioni elettorali. Per tale riguardo, si dispone la riduzione di 100 milioni dal 2014 del Fondo relativo e si dispone che le elezioni parlamentari nazionali così come quelle per gli enti territoriali si svolgano - "compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti" - in un'unica giornata nell'arco dell'anno (cd. election day), dalle ore 7 alle ore 22 di domenica (comma 12). Medesima previsione è posta e per lo svolgimento di più referendum (potrebbe dirsi, un referendum day);
l'articolo 10, comma 29, dispone in materia di subentro ai commissari di protezione civile. Esso prevede che le amministrazioni ed enti ordinariamente competenti subentrino - in tutti i rapporti attivi e passivi nei procedimenti giurisdizionali pendenti - alle gestioni commissariali esaurite, già disposte per interventi emergenziali di protezione civile;
l'articolo 10, comma 37, reca una riduzione delle disponibilità (sia di competenza sia di cassa) delle amministrazioni dello Stato per consumi intermedi. La riduzione coinvolge, tra gli altri, il bilancio del Ministero dell'interno per 21,8 milioni nel 2014; 22,7 milioni nel 2015; 23,1 milioni nel 2016;
l'articolo 10, comma 41, proroga al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle Province;
l'articolo 11, comma 1,investe - e preclude, per il triennio 2015-2017 - gli incrementi della indennità di vacanza contrattuale, la quale permane dunque fissata agli importi attuali; il comma 5 del medesimo articolo dispone la proroga a tutto il 2014 del 'congelamento' del trattamento economico accessorio,
considerato inoltre che:
per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8), si registra, rispetto al bilancio assestato 2013, un decremento degli stanziamenti, pari complessivamente a - 1,16 miliardi (di competenza);
in particolare, tutte le missioni dello stato di previsione del Ministero dell'Interno (1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territori; 2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; 3. Ordine pubblico e sicurezza; 4. Soccorso civile; 5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; 6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; 7. Fondi da ripartire) segnano un significativo decremento di risorse economico-finanziarie;
stanziamenti di interesse per la Commissione Affari costituzionali si rinvengono altresì nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2). Segnatamente, la Missione n. 21 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri) registra, paradossalmente, un incremento degli stanziamenti di competenza che ammontano a 2,79 miliardi di euro (+15,8 milioni rispetto all'assestamento 2013);
il capitolo che reca lo stanziamento alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, confluite nel capitolo 1670, entro la missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Sicurezza democratica (5.2) è segnato da un decremento di 15,3 milioni rispetto alle previsioni assestate 2013;
nell'ambito della missione "Ordine pubblico e sicurezza", il programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" registra una decurtazione di 14 milioni di euro per l'anno 2014. Al suo interno, il macroaggregato "Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata" prevede una riduzione di 324 mila euro; il "Fondo per il contrasto alla pedopornografia" di 39 mila euro; le "Spese per i servizi di polizia criminale" di 503 mila euro; le "Spese per il finanziamento di misure volte alla prevenzione ed al contrasto della criminalità" di ben 9 milioni di euro. Il programma "Pianificazione e coordinamento Forze di polizia" segna un decremento di ben 72 milioni di euro; al suo interno, il macroaggregato le "Spese di funzionamento della Direzione Investigativa Antimafia" registra una diminuzione di 135 mila euro; le "Spese derivanti dall'attuazione delle collaborazioni internazionali e delle intese operative dirette al contrasto dell'immigrazione clandestina" segnano un decremento di un milione e settecentomila euro;
nell'ambito della missione "Soccorso civile" che vede, nel complesso, una riduzione di 155 milioni di euro, il Programma "Gestione del sistema nazionale di difesa civile", registra una riduzione di 2.3 milioni di euro; il Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" segna una decurtazione di 153 milioni di euro;
la missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" riduce gli stanziamenti di 13 milioni di euro. Al suo interno, il Programma "Gestione dei flussi migratori" prevede una decurtazione di 5.4 milioni di euro,
considerato dunque che:
gli ingenti tagli e le pesanti riduzioni delle dotazioni economiche previste per il Ministero dell'interno risultano del tutto inadeguati non solo al fine di attuare i programmi annunciati dal Governo, ma soprattutto per mantenere vigenti i già esigui presidi all'ordine pubblico ed alla sicurezza dei cittadini;
emerge, in tutta la sua evidenza, la perdurante discrepanza tra le annunciate politiche governative volte al contrasto alla criminalità ed i concreti finanziamenti connessi alle risorse economico-strumentali ad effettiva disposizione delle forze dell'ordine,
ribadita la necessità almeno di riequilibrare le risorse necessarie alla gestione del comparto sicurezza, con particolare riferimento all'incremento delle risorse umane e strumentali, anche valorizzando e potenziando quelle esistenti,
valutata, infine, l'opportunità di incrementare le somme per la Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia, per le spese riservate alla Direzione Investigativa Antimafia, per il Contrasto al crimine, tutela ordine e sicurezza nonché per gli stipendi e le retribuzioni del personale polizia di Stato,
la Commissione si pronuncia in senso contrario.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1121
ordini del giorno
La 1a Commissione permanente,
premesso che,
le risorse finanziarie stanziate con la Legge di stabilità 2012, n. 183/2011 (€ 4,7 milioni per il 2012 ed € 5,6 milioni a decorrere dal 2013) hanno prodotto una decurtazione del trattamento economico accessorio percepito fino al 2011, pari al 64% per l'anno 2012 e al 57% a decorrere dal 2013;
l'articolo 8, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, ha previsto l'impiego di un'aliquota di personale del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Penitenziaria presso la D.I.A., per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto, che aumenta il numero di personale complessivo poste alle dipendenze della DIA e, contemporaneamente, riduce ulteriormente la predetta decurtazione;
l'incremento delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale posto alle dipendenze della DIA, ridotte con l'articolo 4, comma 21, della Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che ha fissato in € 5,6 milioni a decorrere dal 2013 la spesa autorizzata, è indicato anche nella risoluzione n. 8-00215 approvata dalla I Commissione della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 2012, laddove si impegna il Governo "a valutare l'opportunità di reintegrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio…",
impegna il Governo
a prevedere alla tabella n. 8 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, Missione: Ordine Pubblico e Sicurezza, Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, capitolo 2673 (Indennità accessoria al personale in servizio presso la direzione investigativa antimafia), un incremento di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame reca "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016" introducendo alla tabella 8 misure relative ai capitoli di spesa del Ministero dell'Interno, attinenti il dipartimento di pubblica sicurezza, il dipartimento per gli affari interni e territoriali e il dipartimento Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile anche in tema di equo indennizzo, pensione privilegiata e indennità per causa di servizio;
è opportuno evidenziare che sui citati versanti sussistono criticità di natura operativa e funzionale in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socio-ambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;
difatti, l'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti "dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata", mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura "personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico";
la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali, piuttosto che il citato comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;
si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;
è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'art. 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.
emendamenti
Art. 2
CRIMI, MARTON, CAMPANELLA, MORRA, ENDRIZZI
Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia, Missione 21 "Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri", Programma 21.1 "Organi costituzionali", apportare le seguenti variazioni:
RIDUZIONE
2014 CP: - 7.000.000
CS: - 7.000.000
2015 CP: - 7.000.000
CS: - 7.000.000
2016 CP: - 7.000.000
CS: - 7.000.000
Alla medesima tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 5 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 5.2 "Sicurezza democratica" (32.4), apportare le seguenti variazioni:
RIFINANZIAMENTO
2014 CP: + 7.000.000
CS: + 7.000.000
2015 CP: + 7.000.000
CS: + 7.000.000
2016 CP: + 7.000.000
CS: + 7.000.000
CRIMI, MARTON, CAMPANELLA, MORRA, ENDRIZZI
Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia, Missione 21 "Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri", Programma 21.1 "Organi costituzionali", apportare le seguenti variazioni:
RIDUZIONE
2014 CP: - 5.000.000
CS: - 5.000.000
2015 CP: - 5.000.000
CS: - 5.000.000
2016 CP: - 5.000.000
CS: - 5.000.000
Alla medesima tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 5 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 5.2 "Sicurezza democratica" (32.4), apportare le seguenti variazioni:
RIFINANZIAMENTO
2014 CP: + 5.000.000
CS: + 5.000.000
2015 CP: + 5.000.000
CS: + 5.000.000
2016 CP: + 5.000.000
CS: + 5.000.000
Art. 8
Alla tabella n. 8 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, Missione: Ordine Pubblico e Sicurezza, Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, capitolo 2673 (Indennità accessoria al personale in servizio presso la direzione investigativa antimafia), apportare le seguenti variazioni:
2014
CP + 8.000.000;
CS + 8.000.000.
2015
CP + 8.000.000;
CS + 8.000.000.
2016
CP + 8.000.000;
CS + 8.000.000.
Conseguentemente, alla copertura finanziaria degli oneri si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo unico giustizia destinato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge n. 181 del 2008.
Alla tabella n. 8 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, Missione: Ordine Pubblico e Sicurezza, Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, capitolo 2673 (Indennità accessoria al personale in servizio presso la direzione investigativa antimafia), apportare le seguenti variazioni:
2014
CP + 8.000.000;
CS + 8.000.000.
2015
CP + 8.000.000;
CS + 8.000.000.
2016
CP + 8.000.000;
CS + 8.000.000.
Conseguentemente, alla tabella 8 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, Missione: 7 Fondi da ripartire (33), Missione: 7.1 Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti modificazioni:
2014
CP - 8.000.000;
CS - 8.000.000.
2015
CP - 8.000.000;
CS - 8.000.000.
2016
CP - 8.000.000;
CS - 8.000.000.
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1120
GASPARRI, BRUNO, LO MORO, BISINELLA, MARAN, GIOVANNI MAURO, PALERMO
La 1a Commissione permanente,
in sede di discussione del disegno di legge recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
l'articolo 11 del disegno di legge, al comma 10, prevede che le Amministrazioni del Comparto sicurezza, per incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse, possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008 ed all'articolo 1, comma 91, della legge 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), e con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato e di 1.000 unità per l'Arma dei Carabinieri e di 600 unità per la Guardia di Finanza;
nella seduta del 10 ottobre 2013, l'Assemblea del Senato, in sede di esame del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (AS 1015) - ha approvato l'ordine del giorno a firma dello scrivente (odg G 8.1) che impegna il Governo a prevedere che la predetta facoltà di assunzione sia fissata nella misura del 100 per cento a decorrere dal 2014,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prevedere che le Amministrazioni del Comparto sicurezza possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, con un turn over del 100 per cento, a decorrere dal 2014.
La 1a Commissione permanente,
premesso che
al fine di far fronte al crescente fabbisogno di personale operativo nell'ambito della Polizia di Stato, il Ministero dell'interno potrebbe utilizzare le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici già espletati a decorrere dal 2006 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di profili corrispondenti o analoghi a quelli previsti nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime;
la suddetta ipotesi potrebbe garantire l'esigenza di economicità in capo all'Amministrazione sia la tutela del diritto del cittadino a ricoprire il ruolo per il quale è già risultato vincitore tramite concorso pubblico,
impegna il Governo
a valutare - per far fronte alle nuove esigenze assunzionali - ogni utile iniziativa volta a consentire l'assunzione dei cittadini vincitori di concorsi già banditi ed espletati – a partire dal 2006 - e rientranti in graduatorie e non ancora transitati nei ruoli per cui hanno vinto il concorso , al fine di evitare che vengano indetti nuovi concorsi con conseguenti oneri a carico dell'amministrazione.
La 1a Commissione permanente,
premesso che,
le risorse finanziarie stanziate con la Legge di stabilità 2012, n. 183/2011 (€ 4,7 milioni per il 2012 ed € 5,6 milioni a decorrere dal 2013) hanno prodotto una decurtazione del trattamento economico accessorio percepito fino al 2011, pari al 64% per l'anno 2012 e al 57% a decorrere dal 2013;
l'articolo 8, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 ha previsto l'impiego di un'aliquota di personale del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Penitenziaria presso la D.I.A., per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto, che aumenta il numero di personale complessivo poste alle dipendenze della DIA e, contemporaneamente, riduce ulteriormente la predetta decurtazione;
l'incremento delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale posto alle dipendenze della DIA, ridotte con l'articolo 4, comma 21 della Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che ha fissato in € 5,6 milioni a decorrere dal 2013 la spesa autorizzata, è indicato anche nella risoluzione n. 8-00215 approvata dalla I Commissione della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 2012, laddove si impegna il Governo "a valutare l'opportunità di reintegrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio…",
impegna il Governo
a modificare all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo al fine di autorizzare la spesa di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame reca "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016" introducendo alla tabella 8 misure relative ai capitoli di spesa del Ministero dell'interno, attinenti il dipartimento di pubblica sicurezza, il dipartimento per gli affari interni e territoriali e il dipartimento Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile anche in tema di equo indennizzo, pensione privilegiata e indennità per causa di servizio;
è opportuno evidenziare che sui citati versanti sussistono criticità di natura operativa e funzionale in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socio-ambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;
difatti, l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti "dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata", mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura "personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico";
la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali, piuttosto che il citato comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;
si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;
è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»,
impegna il Governo
ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'art. 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi di funzionamento della Corte Costituzionale.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento della Presidenza della Repubblica.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
l'articolo 10, comma 41 del presente disegno di legge, proroga al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle Province;
la base normativa del "commissariamento delle province" è costituita dall'articolo 23, comma 20 del decreto-legge n. 201 del 2011;
esso prevedeva l'applicazione (sino al 31 marzo 2013, originariamente) agli organi provinciali venuti a scadenza successivamente alla sua entrata in vigore e a tutti quelli da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, della disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento;
quella previsione normativa è stata in seguito dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220/2013. La pronuncia di illegittimità fa perno sulla considerazione che lo strumento del decreto-legge, configurato dall'art. 77 della Costituzione come "atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza", non è "utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate";
l'articolo 2, comma 1 della legge n. 119 del 2013 (la quale ha convertito il decreto-legge cd. "sul femminicidio" n. 93 del 2013) ha disposto la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari delle province, nonché degli atti da questi posti in essere (preservandoli da possibili effetti caducatori conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale);
invero, il testo originario di quel decreto-legge n. 93 del 2013 (suo articolo 12, commi 3 e 4) disponeva l'ulteriore efficacia del commissariamento, rendendolo applicabile oltre il termine del 31 dicembre 2013, ossia fino al 30 giugno 2014 per le gestioni commissariali già in essere, e dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno dello stesso anno per le gestioni che dovessero essere disposte per le province cessanti per scadenza naturale o in via anticipata;
il Governo motivava, nella relazione illustrativa, l'opportunità di conferire nuova legittimazione alle gestioni commissariali in corso, dopo la sentenza della Corte costituzionale, e di protrarla fino al 30 giugno 2014 "in considerazione della ragionevole possibilità che il percorso riformatore venga a compiersi successivamente al 31 dicembre 2013, termine ultimo attualmente indicato dalla legge per la conclusione delle gestioni commissariali provinciali";
la salvezza di effetti prevista dai commi 1 e 2 e l'ulteriore efficacia conferita dai commi 3 e 4 (si intende, dell'articolo 12 del testo originario del decreto-legge n. 93 del 2013), con riferimento a disposizioni contenute, rispettivamente, in decreti-legge e in legge ordinaria, rientranti comunque in unico disegno di riforma dell'ordinamento provinciale, concorrevano a conferire una sostanziale continuità di effetti, con lo strumento del decreto-legge, ad una riforma le cui disposizioni cardine sono state caducate dalla Corte costituzionale, proprio in quanto adottate con decreto-legge. Pare esser stata questa la motivazione della soppressione da parte della Camera dei deputati nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 93, di tale previsione proroga;
pertanto, il termine di cessazione dei commissariamenti ex articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 "tornava" ad essere il 31 dicembre 2013, dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 93, operata dalla legge n. 119 del 2013;
la legge di stabilità, regolata dalla legge 196 del 2009 a differenza della precedente legge finanziaria ha limiti molto più stringenti sotto il profilo dei contenuti. Rispetto alla prassi che in passato aveva registrato un sensibile ampliamento dei contenuti delle leggi finanziarie annuali – tanto che diversi commentatori avevano coniato la definizione di legge finanziarie "omnibus" - la legge di stabilità viene configurata, nella nuova disciplina contabile, quale strumento fondamentale di regolazione annuale delle principali grandezze macroeconomiche previste dalla legislazione vigente, finalizzato ad adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi, da cui sono esclusi gli intereventi carattere localistico o microsettoriale. La legge di stabilità reca pertanto esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale e non può contenere norme di delega ovvero norme recanti interventi di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale,
impegna il Governo
a sopprimere o stralciare il comma 41 dell'articolo 10.
La 1a Commissione permanente,
analizzata per le parti di propria competenza, la manovra di bilancio sottoposta al suo esame ed in particolare le previsioni concernenti il Bilancio del Ministero dell'Interno;
apprezzati gli stanziamenti previsti nel Disegno di Legge di Stabilità per il completamento del TETRA, sistema per le comunicazioni sicure destinato alle forze dell'ordine, che riattiveranno un programma precedentemente interrotto;
tenendo conto anche di altri segnali d'attenzione, come l'istituzione del Fondo per le Esigenze di Funzionamento dell'Arma dei Carabinieri;
ritenendo inoltre un passo nella giusta direzione pure il reperimento di risorse che, in deroga alle norme sul blocco del turn over, permetteranno di assumere mille poliziotti, mille carabinieri e seicento finanzieri;
rimarcando tuttavia la crescente gravità delle sfide fronteggiate dai tutori dell'ordine in un ambiente sociale fortemente degradato dal protrarsi della crisi;
stigmatizzando altresì, le disposizioni che escluderebbero dal campo di applicazione degli straordinari i servizi prestati dal personale delle forze dell'ordine durante i giorni di riposo;
nella convinzione che sia opportuno e possibile far di più, sia per potenziare il controllo del territorio che per garantire il morale del personale delle forze dell'ordine,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di sostenere con interventi più coraggiosi il comparto delle forze di polizia, prevedendo in particolare l'assegnazione di risorse adeguate ad elevarne l'operatività, spesso compromessa dalla scarsità e dall'obsolescenza dei mezzi disponibili, se necessario sottraendole a settori contigui e comunque senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi finali della manovra di bilancio ma anzi, nella misura del possibile, riducendo ulteriormente le spese improduttive delle Amministrazioni centrali dello Stato.
La 1a Commissione permanente,
esaminata per le parti di propria competenza, la manovra di bilancio ed in particolare le previsioni concernenti il Bilancio del Ministero dell'Interno, discusse in sede consultiva;
rilevato come il progetto di bilancio pluriennale assegni al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno minori risorse, riducendone le spese in competenza da 1,82 ad 1,81 miliardi di euro e tagliando i costi totali, destinati a scendere ad 1,88 miliardi di euro nel triennio 2014-2016, a legislazione vigente;
evidenziando la debolezza dei nuovi interventi previsti a sostegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sostanzialmente assenti nel Disegno di Legge di Stabilità sottoposto al Parlamento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rilanciare, senza alterare il carattere rigoroso cui s'impronta la politica fiscale del Paese, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, disponendo anche nei suoi confronti un piano di nuovi reclutamenti che permetta di accrescerne la capillarità sul territorio ed integrandone le dotazioni con acquisti di nuove autobotti e mezzi idonei a fronteggiare l'emergenza incendi.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
le Regioni e gli Enti locali devono da anni confrontarsi con le difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno il quale oltre ad essere particolarmente complesso nelle metodologie di calcolo, ha negative ricadute sulle spese di investimento, le quali subiscono gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, così da aggravare ulteriormente la già complessa situazione economica;
la legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012, articolo 1, commi 448-472), modifica le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto, definita competenza euro-compatibile, e che con l'introduzione di questa, secondo il sistema Sec '95, le poste di bilancio che determinano l'indebitamento netto sono registrate secondo il criterio della competenza economica, che si basa sul momento in cui maturano gli effetti economici e non su quello in cui la transazione avviene formalmente o dà luogo a flussi di fondi;
la Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) all'articolo 32, comma 17, stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni e degli enti locali del territorio, possano essere concordate tra lo Stato e le Regioni, e che tali modalità vengano stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2013;
il percorso intrapreso sul patto di stabilità territoriale, la cui positiva esperienza ha contribuito a migliorare gli obiettivi di vincoli di finanza pubblica, è senza dubbio un importante punto di partenza per implementare ulteriormente il processo di coordinamento della finanza territoriale in una logica di sinergia nell'impiego delle risorse e di programmazione degli obiettivi di finanza pubblica;
le modifiche alle regole sul Patto di Stabilità, anche alla luce dell'entrata in vigore del Patto Euro-compatibile, si integrano con la prevista riforma sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, la cui entrata in vigore è prossima;
il comma 7 del provvedimento in esame, novellando il sopra citato articolo 32 comma 17 della Legge 2011 n. 183, posticipa al 2015 l'avvio del Patto di Stabilità Integrato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di continuare nel percorso di attribuzione alle Regioni di un ruolo determinante in tema di coordinamento della finanza territoriale, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, considerando l'opportunità, a tal fine, di dare attuazione di quanto disposto dal comma 17 della sopra citata Legge n. 183 già a partire dal prossimo esercizio.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
l'attuale situazione della finanza locale è particolarmente grave, sia alla luce della pesante riduzione di risorse negli ultimi anni, sia per il fatto che gli amministratori locali si stanno muovendo in quadro normativo estremamente incerto ed instabile il quale ha portato più volte al differimento dei termini per l'approvazione dei bilanci preventivi 2013;
oltre alla mancanza di risorse, i Comuni devono altresì far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno e che impone agli enti medesimi il raggiungimento di un obbiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;
il procedimento per la determinazione di tale saldo, definito attualmente dalla Legge di Stabilità 2012 (Legge n. 183/2011), oltre che particolarmente complesso dal punto di vista metodologico risulta in numerosi casi assolutamente gravoso, anche per il fatto che in taluni casi la causa è da rintracciarsi in investimenti pregressi rispetto all'esercizio in corso, determinando così un aumento costante negli ultimi anni degli enti inadempienti al rispetto del Patto;
le attuali modalità di applicazione del PSI hanno negative ricadute anche e soprattutto sulle spese di investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti, gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli enti a posticipare queste spese;
i vincoli del Patto di Stabilità, infatti, così come attualmente previsti, aggravano ulteriormente la difficilissima situazione economica, che mette in difficoltà soprattutto le PMI, ovvero quella classe imprenditoriale che gestisce un'attività ma che non è garantita dagli ammortizzatori sociali, pur intrattenendo quotidianamente rapporti di lavoro con gli enti locali, eseguendo lavori di manutenzione, ovvero piccole forniture, partecipando a gare per lavori pubblici di piccolo importo ma comunque diffuse su tutto il territorio italiano;
l'articolo 14 del provvedimento in esame stabilisce l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obbiettivo del Patto di Stabilità interno relativo agli anni 2014-2017, determinando altresì un ulteriore contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica attraverso la revisione delle percentuali da applicare alla sopra citata media per definire l'obbiettivo programmatico di Patto dell'ente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere una revisione delle modalità di calcolo del Patto di Stabilità Interno per gli enti locali e finalizzata all'allentamento degli stessi vincoli in chiave di rilancio degli investimenti, soprattutto per enti virtuosi, anche in ragione di favorire una ripresa economica dei diversi settori economici.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il presente disegno di legge di stabilità, sconta la grave dimenticanza di interventi mirati al sostegno della famiglia;
siamo chiamati a prendere esempio dalle politiche messe in atto in questi anni in altri Paesi europei; tra tutti la Francia che in pochi anni è riuscita ad invertire il trend demografico negativo, grazie ad interventi mirati a considerare la famiglia parte integrante dello Stato, al centro di una politica di sicurezza sociale;
la famiglia, nonostante, in questi ultimi anni abbia subito gli attacchi di una politica tesa alla sua disgregazione, rappresenta sostanzialmente ancora il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione di reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale;
è necessario affrontare in maniera sistematica la prima e più importante esigenza della famiglia: quella di esistere conferendo piena attuazione all'articolo 31 della Costituzione, il quale sancisce che "la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze economiche la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi". E' triste ammetterlo ma tale principio fondamentale sancito dalla carta costituzionale non ha mai trovato una appropriata attuazione.
investire nelle politiche familiari significa pertanto investire sulla qualità della struttura sociale e, di conseguenza , sul futuro stesso della nostra società,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire in maniera più incisiva sulla riduzione della spesa pubblica al fine di recuperare maggiori risorse da destinare ad interventi volti al sostegno della famiglia e alla ripresa della crescita demografica.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi di funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale.
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento degli organi parlamentari.
PALERMO, ZELLER, BERGER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il disegno di legge in esame, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», reca innumerevoli disposizioni in materia di finanza regionale e locale e che tali disposizioni, definendo unilateralmente le modalità di concorso alla finanza pubblica, incidono fortemente sulle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, così come previste dagli statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione;
il nuovo Titolo VI dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 670/1972 (e analogamente gli altri statuti speciali), si caratterizza per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare in modo completo i termini e le modalità del concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale;
sebbene in talune disposizioni sia riscontrabile il richiamo all'articolo 27 della legge n. 42/2009, anche con riferimento al meccanismo dell'accantonamento, ciò non è evidentemente sufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni contenute negli statuti di autonomia, con conseguente palese lesione di attribuzioni riservate secondo statuto alle Regioni e Province autonome, specie per quanto concerne il quadro normativo in materia di riserve erariali,
impegna il Governo
ad inserire all'interno del disegno di legge in oggetto un'apposita clausola di salvaguardia la quale disponga che le Regioni a statuto speciale concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, nel rispetto degli statuti speciale secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire con le procedure previste dagli statuti medesimi.
PALERMO, ZELLER, BERGER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
l'articolo 13, comma 8 del disegno di legge in esame, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», dispone che, al fine di assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, "in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1", le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge n. 138 del 2001 e dal decreto-legge n. 201 del 2011, siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014;
tali somme sono destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione dello stesso, nella misura e dei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, demandando ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le modalità di individuazione del maggior gettito;
la riserva delle entrate erariali, comportando una riduzione del gettito spettante per statuto alle Regioni e Province autonome di cui sopra, è lesiva dell'autonomia finanziaria delle stesse, posto che le disposizioni statutarie e le relative norme di attuazione attribuiscono ai bilanci regionali quote delle entrate derivanti dal gettito di tributi erariali riscossi nei rispettivi territori;
la Corte costituzionale, con sentenza 31 ottobre 2012 n. 241, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge 138/2011, nella parte in cui dispone che la riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali commi si applica alle Regioni a statuto speciale con riguardo a tributi spettanti alle Regioni stesse;
lo stesso principio enunciato dalla Corte è analogamente applicabile alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, il cui quadro normativo in materia di riserve erariali è identico a quello delle Regioni speciali che avevano promosso il ricorso dinanzi alla Corte;
l'articolo 13 dispone inoltre, al comma 16, che per l'anno 2014 le Regioni e Province autonome assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per un importo complessivo di 240 milioni di euro, secondo le ripartizioni di cui alla tabella contenuta nel medesimo articolo, e che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'importo del concorso complessivo è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali;
con questo intervento si stabilisce un accantonamento a monte, sottraendo "iure imperii" le risorse necessarie alla corretta gestione dei conti delle Regioni a statuto speciale e delle Province e obbligando queste ultime a ricorrere ad un meccanismo che ne viola palesemente le prerogative in punto di conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà sociale;
il criterio adottato si pone peraltro in evidente contrasto con i principi ai quali si dovrebbero ispirare le norme di attuazione di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 42/2009, ove si specifica che le stesse tengono conto, oltre che della dimensione della finanza delle predette Regioni e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, anche delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri;
il sistema di relazioni finanziarie tra lo Stato, la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stato profondamente innovato dal c.d. «Accordo di Milano», siglato nell'anno 2009 e, in attuazione di esso, con i commi da 106 a 126 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), con la quale è stato definito il nuovo assetto dei rapporti finanziari tra le stesse e con cui sono stati individuati, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del disegno di riforma in senso federalista ivi disciplinato, i termini di partecipazione regionale e provinciale al processo di riforma, a fronte del riconoscimento di spazi di massima autonomia in materia finanziaria;
analoghi accordi sono stati conclusi con le Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia;
tali disposizioni si pongono quindi fortemente in contrasto con il nuovo Titolo VI dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 670/1972 (e analogamente degli altri statuti speciali), all'interno del quale il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare in modo completo i termini e le modalità del concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale ed è tra l'altro espressamente previsto che non trovano applicazione disposizioni statali diverse da quelle previste dal nuovo articolo 79 Statuto,
impegna il Governo
a riconsiderare, alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale in materia, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 8 e 16, con riferimento alla previsione della riserva erariale per un periodo di cinque anni e dell'accantonamento, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, per un ammontare totale pari a 240 milioni di euro, e a promuovere soluzioni concordate, anche a mezzo di apposite intese, che dispongano il trasferimento di funzioni statali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome e la conseguente assunzione degli oneri da esso derivanti.
La 1a Commissione permanente,
in sede di esame dell'articolo 11, comma 16 del disegno di legge di stabilità 2014, secondo cui le Regioni adeguano, entro sei mesi, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai principi della legge, trattandosi di adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
premesso che il contenuto del comma 15 dell'articolo 1 del testo originario del citato decreto-legge n. 174, come proposto dal Governo, prevedeva di sottoporre a controllo della Corte dei conti anche il rendiconto generale dell'Assemblea e del Consiglio regionale, e che in sede di conversione fu proposto un emendamento che contestava in radice la sottrazione delle assemblee legislative alle procedure ordinarie di controllo, proponendo che all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il terzo comma consentisse, per gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi del consigli regionali, l'assoggettamento al controllo della Corte dei conti;
considerato che nulla osta, tra i principi costituzionali, alla generale sottoposizione alla legge delle assemblee rappresentative. Da un lato, il Considerato in diritto § 5 della sent. Corte costituzionale n. 198/2012 («la disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti (…) A tali fonti una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni») si riferisce alla composizione dell'organo e non può certo essere invocato per atti extrafunzionali come assunzioni e contratti, o per sottrarsi ad un controllo contabile cui è sottoposta la regione nella sua interezza. Dall'altro lato, valga l'argomentum a fortiori: se persino per le Camere è giunto il momento di revocare in dubbio la sottrazione della loro organizzazione alla legge (anche processuale) comune - la Corte di cassazione ha opportunamente sollevato questione di legittimità costituzionale sul punto, sottolineando "che una cosa è l'esercizio delle funzioni legislative o politiche delle Camere, altra cosa gli atti con cui le Camere provvedono alla loro organizzazione. Se è assunto di tutta evidenza che alle Camere ed agli altri organi costituzionali debba essere garantita una posizione di indipendenza sicché essi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, siano liberi da vincoli esterni suscettibili di condizionarne l'azione, cosa del tutto diversa è dire che l'autodichia sui propri dipendenti sia una prerogativa necessaria a garantire l'indipendenza delle Camere affinché non siano condizionate da altri poteri nell'esercizio delle loro funzioni. Come si è rilevato in dottrina, l'autodichia non è coessenziale alla natura costituzionale degli organi supremi, perché la Costituzione non tollera la esclusione della tutela giurisdizionale di una categoria di cittadini, e l'autonomia spettante al Parlamento non è affatto comprensiva del potere di stabilire norme contrarie alla Costituzione" (Cassazione civile sez. un. 6 maggio 2013 n. 10400) - allora, a maggior ragione, questo principio deve essere consacrato per gli organi legislativi delle regioni,
impegna il Governo
a riproporre il contenuto del comma 15 dell'articolo 1 del testo originario del citato decreto-legge n. 174/2012.